LAVORI PUBBLICI - 151
T.A.R. Calabria, sezione Reggio Calabria, 15 settembre 2005, n. 1411
Sono legittime le clausole del bando che impongono che la busta contenente l'offerta debba essere sigillata con ceralacca e controfirmata ai lembi di chiusura ed inserita in altra busta ugualmente sigillata e controfirmata; tali adempimenti assicurano l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente e garantiscono la segretezza dell'offerta.

sullo stesso argomento si vedano:
T.A.R. Molise, 18 ottobre 2000, n. 347
Consiglio di Stato, sez. V, 27 dicembre 2001, n. 6395
T.R.G.A. Bolzano, 20 settembre 2002, n. 421
T.A.R. Brescia, 14 aprile 2003, n. 418
T.A.R. Toscana, sez. II, 30 settembre 2003, n. 5217 
Consiglio di Stato, sez. V, 30 aprile 2002, n. 2299
Consiglio di Stato, sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7833

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA
 SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA

composto dai magistrati:
Luigi Passanisi - Presidente
Giuseppe Caruso - Consigliere – relatore, estensore
Gabriele Nunziata - Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1263/2002, proposto dalla G. s.r.l., già ..., in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra S.V., in proprio e quale mandataria capogruppo dell’ A.T.I. appositamente convenuta con le Imprese S. s.n.c. di C.D. & c., B.D., P.J., C.E. e M. s.r.l., tutte rappresentate e difese, giusta mandato conferito dai rispettivi legali rappresentanti, dall’avv. F.A.C. ed elettivamente domiciliate in ...

CONTRO

- l’ Azienda Ospedaliera “Bianchi – Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. G.F. e dall’avv. A.R. ed elettivamente domiciliato in ...
- la Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio; e

NEI CONFRONTI

- della Gruppo S. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria capogruppo dell’A.T.I. costituita con la E.O. s.r.l. e la E. s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. F.D.P. ed elettivamente domiciliata in ...
- della S.C.L.F., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; nonché

CON L’INTERVENTO

ad opponendum della E.O. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. F.B. ed elettivamente domiciliata in ...

PER L’ANNULLAMENTO

- del verbale di gara n. 3 del 2 luglio 2002, con il quale la ricorrente è stata esclusa dalla gara per l’affidamento, mediante appalto – concorso, del servizio di pulizia, sanificazione giornaliera e periodica dei locali dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi - Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria, giusta bando del 4 marzo 2002;
- di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali e, in particolare: del verbale n. 5 del 9 luglio 2002, nella parte in cui determina la graduatoria finale; del relativo provvedimento di aggiudicazione, ove adottato esplicitamente; di qualsiasi atto negoziale stipulato tra la stazione appaltante e l’aggiudicataria; e

PER L’ACCERTAMENTO

del diritto al risarcimento del danno causato alla ricorrente dall’illegittimo operato dell’amministrazione;
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera e della controinteressata A.T.I. Gruppo S.M.I. s.r.l.;
Vista l’autonoma “memoria di intervento ex art. 105 c.p.c.” depositata dalla E.O. s.r.l., componente dell’A.T.I. Gruppo S., il 10 settembre 2002;
Vista la memoria depositata dalla ricorrente il 10 settembre 2002, a sostegno della propria difesa;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 1616 del 10 settembre 2002, di rigetto della domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Giuseppe Caruso;
Uditi, nella pubblica udienza del 22 giugno 2005, l’avv. M.S. in sostituzione dell’avv. F.A.C. per la ricorrente e l’avv. G.F. per l’amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato il 13 agosto 2002 e depositato in pari data, la G. s.r.l., già ..., in proprio e quale mandataria capogruppo dell’ A.T.I. appositamente convenuta con le Imprese S. s.n.c. di C.D., B.D., P.J., C.E., e M. s.r.l., impugna il verbale di gara n. 3 del 2 luglio 2002, con il quale essa è stata esclusa dalla gara per l’affidamento, mediante appalto – concorso, del servizio di pulizia, sanificazione giornaliera e periodica dei locali dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi - Melacrino – Morelli” di Reggio Calabria, giusta bando del 4 marzo 2002.
Impugna, altresì, tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali e, in particolare:

il verbale n. 5 del 9 luglio 2002, nella parte in cui determina la graduatoria finale;
il relativo provvedimento di aggiudicazione, ove adottato esplicitamente e qualsiasi atto negoziale stipulato tra la stazione appaltante e l’aggiudicataria.

Chiede pure l’accertamento del diritto al risarcimento del danno causatole dall’illegittimo operato dell’ amministrazione.
La ricorrente fa presente che la sua esclusione dalla gara è stata determinata dall’ asserita inosservanza delle norme e prescrizioni contenute nella lettera d’invito, in quanto la busta contenente l’offerta economica non è stata confezionata con le stesse modalità del plico esterno, poiché mancante di firma sui lembi di chiusura e di sigilli.

Deduce, contro la sua esclusione, i seguenti motivi di censura:

I) Violazione di legge. Errata applicazione delle prescrizioni della lettera invito. Violazione del principio di buon andamento dettato dall’art. 97 della Costituzione. Eccessivo rigore del motivo d’esclusione. L’integrità e la segretezza della busta contenente l’offerta economica della ricorrente non sarebbero, nella specie, in discussione, sicché la ratio della prescrizione relativa alla sigillatura della stessa sarebbe pienamente rispettata. La lettera d’invito, del resto, prevederebbe l’esclusione solo a proposito della documentazione che dev’essere contenuta nelle varie buste.
II) Violazione di legge e dei principi generali di massima partecipazione alle gare pubbliche e di par condicio tra i concorrenti. Le formalità previste dal bando avrebbero dovuto interpretarsi secondo canoni di ragionevolezza, onde favorire la massima partecipazione alla gara e la par condicio dei concorrenti.
Avverso la procedura in sé considerata deduce, poi, ulteriori motivi:
III) Violazione di legge. Disapplicazione del combinato disposto dell’art. 4, comma 2, del D.P.C.M. n. 117/1999 e dell’art. 23, comma 2 del D.Lg.vo n. 157/1995. Genericità dei fattori ponderali per l’attribuzione dei punteggi. Incongruenza e sviamento dalla causa tipica. Violazione della par condicio. La genericità dei criteri di valutazione delle offerte violerebbe le disposizioni in epigrafe e porterebbe a risultati incongrui.
IV) Violazione dell’art. 72, comma 1, del R.D. n. 827/1924. Indeterminatezza dei rifiuti speciali il cui trasporto rientra nell’oggetto dell’offerta. Gli atti di gara non indicherebbero, in violazione della disposizione in epigrafe, “il quantitativo di rifiuti cui correlare la proposta del concorrente”. La richiesta di chiarimenti avanzata dalla ricorrente sarebbe rimasta senza risposta.

La ricorrente conclude per l’accoglimento del gravame.

L’Azienda Ospedaliera e l’A.T.I. Gruppo S. si sono costituite in giudizio ed hanno sostenuto, con articolate contro deduzioni, la piena legittimità dei provvedimenti impugnati e la carenza di interesse della ricorrente a far valere illegittimità della procedura attinenti alla valutazione dell’offerta, concludendo per la reiezione del ricorso.
Ha dispiegato autonomo intervento, ad opponendum, la E.O. s.r.l., che fa parte dell’A.T.I. Gruppo S., sostenendo tesi analoghe a quelle di quest’ultima e dell’amministrazione.
In proposito occorre peraltro osservare che l’E.O. s.r.l. ha avuto notificato il ricorso in epigrafe, sicché l’intervento in questione – oltre tutto attuato con atto non notificato – assume più propriamente il valore di autonoma costituzione in giudizio della società interessata.

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 22 giugno 2005.

DIRITTO

1. La ricorrente A.T.I., capitanata dalla G. s.r.l., contesta la sua esclusione dall’appalto - concorso indetto dall’Azienda Ospedaliera “Bianchi – Melacrino - Morelli” di Reggio Calabria, con bando del 4 marzo 2002, per l’affidamento del servizio di pulizia – sanificazione giornaliera e periodica dei locali dell’Azienda.
Detta esclusione è stata disposta dalla Commissione giudicatrice con l’impugnato provvedimento di cui al verbale n. 3 del 2 luglio 2002, per “inosservanza delle norme e prescrizioni contenute nella lettera d’invito, con riferimento alla busta n. 3”, contenente l’offerta economica, “che non risulta confezionata con le stesse modalità del plico esterno, poiché mancante di firma sui lembi di chiusura e di sigilli”.

2. Con il I) ed il II) motivo di doglianza, la ricorrente deduce che l’integrità e la segretezza della busta contenente la sua offerta economica non sarebbero, nella specie, in discussione, sicché la ratio della prescrizione relativa alla sigillatura della stessa sarebbe pienamente rispettata. La lettera d’invito, del resto, prevederebbe l’esclusione solo a proposito della documentazione che dev’essere contenuta nelle varie buste. Le formalità previste dal bando avrebbero dovuto interpretarsi secondo canoni di ragionevolezza, onde favorire la massima partecipazione alla gara e la par condicio dei concorrenti.

Siffatte censure non possono essere accolte.

La lettera invito (prot. n. 4280 del 22 maggio 2002) prevedeva che l’offerta delle imprese partecipanti alla gara de qua dovesse pervenire “in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura” e che all’interno di tale plico fossero contenute tre buste, in particolare, “la terza busta, confezionata con le identiche modalità del plico esterno, dovrà recare la dicitura «Offerta economica» …”.
La lettera invito prevedeva, inoltre, che “l’inosservanza anche di una sola delle norme e prescrizioni contenute nella presente lettera d’invito, nonché la mancata presentazione o irregolarità di alcuno dei documenti richiesto, comporterà l’esclusione dalla gara nei limiti della vigente normativa e previa valutazione della Commissione, ai sensi dell’art. 16 del D.Lg.vo n. 157/1995.

Ciò posto, il collegio ritiene che il provvedimento di esclusione dell’A.T.I. ricorrente non sia affetto dai vizi denunciati.
Ed invero, la giurisprudenza ha affermato che sia un principio generale, dettato per il corretto svolgimento della gara e per tutelare, nello stesso tempo, l'esigenza di obiettività e di imparzialità nel procedere alla disamina dei requisiti di partecipazione e dei relativi documenti probatori, quello che impone di presentare l'offerta economica in busta chiusa sigillata con ceralacca non contenente altri documenti di diversa specie (v. C.S., sez. IV, 27 novembre 2000, n. 6306).
Più specificamente, è stato precisato che in una gara d'appalto pubblico, le clausole del bando che impongono, a pena di esclusione, che la busta contenente l'offerta debba essere integralmente sigillata con ceralacca e controfirmata ai lembi di chiusura ed inserita in altra busta ugualmente sigillata e controfirmata, sono legittime in quanto, coerentemente con la finalità di tutelare la par condicio tra i concorrenti, gli adempimenti prescritti assicurano l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente e, evitando la manomissione del contenuto del plico, garantiscono la segretezza dell'offerta. E’, conseguentemente, legittima l'esclusione dalla gara dell'impresa che ha omesso la sigillatura del plico contenente l'offerta (C.S., sez. V, 10 agosto 2001, n. 4396).

Né può affermarsi che, in presenza di clausola di esclusione non specificamente rivolta a sanzionare le modalità di presentazione della busta dell’offerta, queste ultime possano ritenersi non essenziali.
Infatti, le formalità della chiusura, sigillatura e controfirma delle buste in sede di gara, assolvono la triplice funzione di garantire l'identità ed immodificabilità della documentazione; la segretezza, identità ed immodificabilità dell'offerta; la provenienza della documentazione dal concorrente invitato alla gara e, infine, la provenienza dell'offerta dall'invitato partecipante alla gara.

Mentre la chiusura, sigillatura e controfirma del plico esterno attengono a garantire le prime due esigenze, le medesime operazioni relative al plico interno, contenente l'offerta, concernono le ultime due. Pertanto, deve escludersi che l'assolvimento di tutte le formalità di presentazione per quanto attiene alla busta esterna possa surrogare tutte o alcune delle formalità prescritte per la busta interna (C. S., sez. IV, 12 febbraio 1997, n. 105).
Sono, d’altra parte, legittime le disposizioni, di cui alla lettera invito, in base alle quali è sanzionata con l'esclusione dalla gara la mancata controfirma su entrambi i lembi di chiusura della busta contenente l'offerta, in quanto trattasi di accorgimento coincidente con l'interesse essenziale della stazione appaltante al regolare svolgimento del procedimento di evidenza pubblica, che fornisce una maggiore garanzia nei confronti di eventuali frodi o indebite violazioni del segreto, senza per questo imporre ai partecipanti alla gara di appalto oneri particolarmente gravosi (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 18 ottobre 2003, n. 6948).

Non è neppure possibile, nel caso in esame, ipotizzare “sanatorie” del vizio formale di presentazione dell’offerta, giacché l'attività dell'amministrazione diretta a sanare i vizi delle istanze di taluni concorrenti sarebbe in violazione della parità di trattamento (C.S., sez. V, 2 aprile 2002, n. 1798).
Nel caso in esame, è pacifico che la busta contenente l’offerta economica dell’A.T.I. ricorrente non è stata sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, sicché la disposta esclusione dell’A.T.I. medesima dalla procedura di gara risulta, alla luce delle considerazioni sopra svolte, del tutto legittima.

3. Con il III) ed il IV) motivo si lamenta, poi, la genericità dei criteri di valutazione delle offerte e la mancata indicazione, da parte degli atti di gara, del “quantitativo di rifiuti cui correlare la proposta del concorrente”.
Siffatte doglianze sono inammissibili, perché una volta accertata la legittimità dell’esclusione della ricorrente dalla gara, essa non ha interesse a contestare le successive modalità di svolgimento della stessa, cui rimane estranea (v. T.A.R. Lazio, sez. II, 3 maggio 2005, n. 3291).

4. In relazione a tutto quanto precede, il ricorso in esame si appalesa infondato, e va quindi rigettato, nella parte in cui (I) e II) motivo) è rivolto contro l’esclusione dell’A.T.I. ricorrente dalla gara de qua, mentre deve dichiararsi inammissibile nella restante parte, attinente al successivo svolgimento di una procedura che la ricorrente non ha legittimazione a contestare.

5. Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria in parte rigetta ed in parte dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe, come specificato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina all’autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 22 giugno 2005.