EDILIZIA - 012
T.A.R.
Emilia Romagna, sez. Parma, 10 maggio 2000, n. 266
(presid. Cicciò, relat. Di Benedetto)
Anche qualora il P.R.G. prescriva espressamente per una determinata zona
l'obbligo di Piano di Lottizzazione, è possibile il rilascio di una concessione singola
che preveda il potenziamento delle opere di urbanizzazione (nel caso di specie una nuova
strada) o comunque interventi che non hanno alcuna incidenza sul peso
insediativo.
(su tema simile vedi Consiglio
di Stato, sez. V, 27 ottobre 2000, n. 5756 e ancora Consiglio
di Stato, sezione V, 15 febbraio 2001, n. 790)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA - SEZIONE DI PARMA
composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente
Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.est
Dott. Umberto Giovannini Primo Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso N. 223/1997 proposto da Fava Domenico, Leone Pino, Villirillo Tommaso, Rossi Loredana, Castelli Daniela, Manzali Umberto, Abbruscato Nicasio, Gandolfi Giacomo, Cadoppi Germana, Benatti Sergio, Rimpelli Nelusco, Bertucci Gianni, Fontanini Giorgio, Belluzzi Cesare, Zisios Miltiadis , rappresentati e difesi dallAvv. Ermes Coffrini, ed elettivamente domiciliati presso la segreteria del Tar, Piazzale Santafiora n. 7;
contro
il Comune di Reggio Emilia, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Santo Gnoni e Francesca Ghirri, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dellAvv. Giorgio Pagliari, in Parma, Borgo Antini n. 3; e nei confrontidi Barchi Iole, Barchi Loris, Barchi Antonio e Barchi Carlo, costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dallAvv. Giovanni Bertolani, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dellAvv. Guido Avanzini, in Parma, strada Università n. 4; per l'annullamentodella concessione edilizia n. 14164/95 del 1/7/1996 rilasciata ai controinteressati ed avente ad oggetto lesecuzione dei lavori NC6 attrezzatura del territorio sullimmobile distinto al catasto Terreni al foglio 180, mappale 325, 151, 137, 116 posto in Reggio Emilia, in via Assalini;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune e dei controinteressati intimati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 18/4/2000 il dr. Ugo Di BENEDETTO;
Uditi, altresì, gli Avv. ti Coffrini, Ghirri e Bertolani;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. I ricorrenti hanno impugnato latto in epigrafe indicato deducendone lillegittimità.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Reggio Emilia ed i
controinteressati intimati chiedendo la reiezione del ricorso.
Le parti hanno sviluppato ampiamente le rispettive difese con separate memorie e
alludienza del 18/4/2000 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La concessione impugnata ha ad oggetto la realizzazione della strada di collegamento tra via Assalini ed il complesso residenziale posto tra la stessa via e via Fenulli, in Reggio Emilia.
3. Sia i ricorrenti che i controinteressati sono legittimati al presente giudizio in quanto residenti nella zona oggetto dellintervento edilizio.
4. Nel merito il ricorso è infondato.
Non può, infatti, essere condivisa lunica ed articolata censura
dedotta dai ricorrenti che rilevano lillegittimità della concessione edilizia
impugnata in assenza del piano particolareggiato prescritto per la zona in parola dal PRG
vigente.
Infatti, la predisposizione di un strumento attuativo del Prg, quale un piano
particolareggiato od un piano di lottizzazione, è necessaria per la realizzazione di
interventi edilizi che comportino la previsione, la progettazione e lesecuzione di
opere di urbanizzazione primaria e secondaria per un armonico raccordo
dellinsediamento stesso con il preesistente aggregato abitativo o quando si tratta
di interventi su un area non ancora urbanizzata o, comunque, quando lulteriore
carico urbanistico conseguente allintervento richiede, a giudizio
dellAmministrazione, la necessità di altre opere di urbanizzazione. Tanto è vero
che la giurisprudenza ha più volte precisato che, anche in presenza di una prescrizione
del PRG che imponga lo strumento attuativo ben può lAmministrazione rilasciare una
concessione singola quando la zona è già completamente ed adeguatamente urbanizzata.
A maggior ragione nel caso di specie in cui loggetto della concessione è rappresentato solo da una strada, utile per soddisfare i bisogni della collettività già insediata, e non comportante certo alcun ulteriore carico urbanistico. Va, pertanto, condiviso lorientamento giurisprudenziale secondo cui è legittimo il rilascio di una concessione edilizia singola, anche qualora nella zona il PRG preveda il Piano particolareggiato, nei casi in cui si tratta solo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti (Consiglio di Stato, sez. V, 12 ottobre 1999, n. 1450), fattispecie del tutto analoga a quella in esame.
5. Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione di
Parma, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo Respinge.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di causa che si liquidano
in complessive Lire 5.000.000 (cinque milioni) a favore del Comune e in complessive Lire
5.000.000 (cinque milioni) a favore dei controinteressati, oltre I. V. A. e C. P. A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, il giorno 18 aprile 2000.
Presidente
Consigliere Rel.est.
Depositata in Segretaria il 10 maggio 2000