CIRCOLARE 10 luglio 1997, n. 37
Attuazione della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23:
Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio

Art. 1

Al fine di contribuire alla tempestiva e puntuale applicazione della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, 2° Supplemento Ordinario al n. 26 del 27 giugno 1997), si espongono di seguito note esplicative, orientamenti interpretativi e istruzioni operative.
La presente circolare riveste, a tutta evidenza, carattere prevalentemente descrittivo, a contenuto generale.
Al termine della fase di prima applicazione, alla luce della casistica che ne deriverà, lo scrivente Assessorato si riserva di fornire ulteriori orientamenti al riguardo.
A tale scopo saranno altresì valorizzati i contributi e le problematiche che Amministratori locali ed operatori del settore vorranno portare a conoscenza dell’Assessorato.
Al fine di una più agevole consultazione, si procede all’illustrazione e alla disamina degli aspetti di maggior rilievo, suddivisi in corrispondenza degli articoli e dei commi più significativi.

Art. 2 Varianti a procedura semplificata

1° comma
Il primo comma dell’articolo definisce le condizioni di ammissibilità alla procedura semplificata delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti.
Si osserva, a proposito del punto a), che l’esclusione delle varianti interessanti gli strumenti urbanistici generali approvati antecedentemente l’entrata in vigore della L.R. 51/75 risponde all’esigenza di garantire che l’accesso alle procedure semplificate non riguardi piani inadeguati sotto il profilo della tecnica urbanistica.
Per quanto riguarda il punto b) va precisato che le varianti a procedura semplificata non possono essere applicate ad ambiti già oggetto di stralcio da parte della Regione in sede di approvazione dello strumento urbanistico vigente, con motivazioni di tutela paesistica relativamente a zone vincolate ai sensi delle leggi 1497/39 e 431/85, ovvero riconducibili a ragioni di tutela idrogeologica o di stabilità dei versanti nonché a esigenze di carattere sovracomunale, derivanti da piani e programmi di livello sovracomunale (Programma Regionale di Sviluppo, Piani cave, Piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, ecc..).

2° comma
Il testo del presente comma assume rilievo centrale per tutta la legge, in quanto in esso sono definite le tipologie delle varianti che usufruiscono della procedura di approvazione semplificata.

Lett. a) e b)
La lett. a) riguarda opere pubbliche di competenza comunale di cui, in base ai programmi dell’Amministrazione Comunale, vi è necessità di localizzazione, consentendo, in tal modo, di superare le procedure richiamate dal 5° comma dell’art. 1 della L. 1/78.
La lett. b) riguarda, invece, l’adeguamento delle originarie previsioni dello strumento urbanistico vigente relative a "servizi e infrastrutture di interesse pubblico", intendendosi per "adeguamento" scostamenti, anche significativi, di localizzazioni rispetto a quelle contenute nel Piano Regolatore Generale.
Si sottolinea il fatto che, riferendosi la norma a "servizi e infrastrutture di interesse pubblico", realizzate cioè da soggetti privati per perseguire finalità comunque tipiche della Pubblica Amministrazione, a maggior ragione tale fattispecie può riferirsi anche a opere poste in essere da soggetti pubblici.

Lett. c)
La casistica delineata nel paragrafo evidenzia la necessità di correlare l’adeguamento delle basi cartografiche dei piani (mediante metodi di rilevamento aerofotogrammetrico ed informatico) con le componenti interpretative che tale adeguamento comporta e con le esigenze attuative delle previsioni urbanistiche generali.
In tale possibilità rientra anche l’aggiornamento integrale della cartografia di base, a fronte di nuovi e più puntuali metodi di rilevazione dello stato fisico del territorio.
Si rileva che, nel caso in cui il Comune decida di aggiornare complessivamente la cartografia del Piano Regolatore, sostituendola a quella catastale spesso imprecisa e inadeguata a rappresentare il territorio, l’Amministrazione Comunale non compie in generale una semplice operazione di trasposizione, ma introduce anche quelle modifiche all’azzonamento necessarie a rendere coerente la nuova cartografia con la situazione fisica e morfologica dei luoghi.
La norma, inoltre, prevede la possibilità di introdurre quelle modificazioni necessarie a consentire la realizzabilità delle previsioni urbanistiche attraverso modifiche di confine e conseguenti rettifiche dell’azzonamento, tenuto conto della difficoltà di far coincidere in generale le cartografie con lo stato catastale dei lotti interessati dalle trasformazioni.
E’ opportuno evidenziare che la norma non definisce l’ambito di applicazione dell’adeguamento cartografico, pertanto esso potrebbe anche riguardare solo parti del territorio comunale. Appare, comunque, sconsigliabile limitare l’adeguamento a parti circoscritte del territorio, in quanto ciò provocherebbe problemi di interpretazione dell’azzonamento nelle aree di confine tra la nuova e la vecchia cartografia.

Lett. d)
La norma consente di aggiornare ed adeguare le modalità di intervento sugli edifici esistenti (così come riconducibili all’art. 31 della L. 457/78) fissate in sede di Piano Regolatore Generale nell’ambito delle zone edificate ed in particolare dei centri urbani e storici. In altri termini è possibile modificare la tipologia di intervento sugli immobili prevedendo, ad esempio, interventi di ristrutturazione edilizia in luogo del risanamento conservativo (o viceversa), purchè si rispettino le seguenti condizioni: non si prevedano ristrutturazioni urbanistiche, non si aumenti il peso insediativo in misura superiore al 10% e siano fatti salvi i disposti normativi vigenti (DM 1444/68, art. 17 L.R. 51/75, ecc.).
Per quanto riguarda l’aumento consentito del 10% del "peso insediativo" rispetto a quello stabilito dallo strumento urbanistico vigente, posto che tale aumento va verificato all’interno dell’ambito oggetto di variante, si possono formulare due casi: l’aumento si riferisce a destinazioni residenziali ovvero alle altre destinazioni urbanistiche. Nel primo caso la verifica da effettuare dovrà essere condotta utilizzando il metodo previsto dall’art. 19 L.R. 51/75; per quanto riguarda, invece, tutte le altre destinazioni, si tratterà di quantificare tale incremento in termini di superficie utile e/o volume aggiuntivi rispetto a quelli già contemplati dallo strumento urbanistico vigente in riferimento alle destinazioni d’uso ammissibili.

Lett. e)
La fattispecie di cui al punto e) consente di ottenere modificazioni del Piano Regolatore vigente, sia dell’azzonamento che della densità edilizia dei singoli ambiti di variante, in termini di "completamento" di ambiti territoriali - classificati come zone B, C, D, ai sensi del DM 1444/68 o ad esse assimilabili - già previsti nel piano stesso.
Non si potranno, invece, prevedere, con l’applicazione della procedura semplificata, nuove zone urbanistiche di sviluppo insediativo (zone B, C, D, o equivalenti) ma solo integrazioni in ampliamento di insediamenti già previsti dai Piani Regolatori Generali.
Risulta, altresì, necessario che la perimetrazione dell’ambito territoriale oggetto di "variante di completamento" sia operata dal Comune con adeguata ponderazione, diretta ad evitare anomalie, conseguenti ad una artificiosa individuazione dell’ambito stesso (ad esempio con la concentrazione di nuovi rilevanti incrementi di peso insediativo conseguenti ad una incongrua estensione dell’ambito di riferimento).
L’ambito oggetto di variante dovrà essere individuato in modo inequivocabile nelle tavole di azzonamento.
Infine, per quanto riguarda la necessità dell’eventuale adeguamento della dotazione di aree a standard, si precisa che sarà possibile procedere a nuove individuazioni delle stesse anche in aree non contigue all’ambito, purchè nel rispetto dei criteri di funzionalità e di fruibilità.
Va da sé che, riferendosi la fattispecie in esame a modificazioni in ampliamento delle previsioni insediative, essa potrà essere applicata, in coerenza con i medesimi criteri sopra esposti, anche in riferimento a modifiche dell’azzonamento e/o della densità edilizia in riduzione di zone di sviluppo preesistenti.

Lett. f)
Tale norma risponde alla necessità di rendere fattibile l’attuazione di una strumento attuativo attraverso la modifica del relativo perimetro o della sua tipologia. Nel concreto si potrà verificare l’eventualità del frazionamento in più piani attuativi dell’originario piano unitario, ovvero il formarsi di parti residuali di aree non più ricomprese in pianificazione attuativa, dovendosi procedere, in tal caso, ad un loro contestuale riazzonamento solo qualora sia possibile ricorrere alle fattispecie consentite dalla presente legge.

Lett. g)
Con tale norna, il legislatore regionale ha voluto semplificare la procedura di individuazione delle zone di recupero, nel caso in cui, successivamente all’approvazione dei Piani Regolatori, sorgesse la necessità di nuove individuazioni ai sensi dell’art. 27 della legge 457/78. Tuttavia rimane valida l’individuazione con semplice deliberazione consiliare delle zone di recupero per quei Comuni i cui strumenti urbanistici risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della citata L. 457/78.

Lett. h)
In questa fattispecie rientrano unicamente quelle previsioni (contenute in alcuni strumenti urbanistici) di individuazione di aree a standard, incluse nei piani attuativi, vincolanti nella loro ubicazione, che determinano ostacoli eccessivi alla progettazione dei volumi del piano attuativo. La norma in questione offre la possibilità di rideterminare una nuova ubicazione delle aree a standard, ma non anche la possibilità di prevedere la monetizzazione delle stesse.

Lett. i)
Quest’ultima fattispecie consente di apportare, con procedura semplificata, modifiche alle N.T.A. dirette alla loro specificazione e chiarimento. In tal modo viene favorita l’applicazione della normativa di piano e si consente di adeguare le N.T.A. stesse a disposizioni legislative intervenute successivamente all’approvazione del P.R.G.
Si fa presente che tali modifiche non devono, comunque, determinare mutamenti sostanziali nella disciplina urbanistica delle diverse zone omogenee. Si ritiene pertanto che le possibili modificazioni possano avere per oggetto principalmente la parte generale del corpo normativo (per esempio: modificazioni nelle definizioni dei parametri urbanistici) escludendo, quindi, cambiamenti nelle determinazioni degli indici e dei parametri di zona, fatte salve eventuali specificazioni di tali indici e/o parametri dirette a migliorare la normativa di piano.

3° comma
Si precisa che gli elaborati tecnici previsti a corredo delle varianti in questione, sono quelli indicati dalle seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:
- deliberazione della Giunta Regionale n. 5/52776 del 18 maggio 1994, integrata dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 5/60791 del 13 dicembre 1994, pubblicate sul BURL, 3° supplemento straordinario al n. 6 del 10 febbraio 1995; deliberazione della Giunta Regionale n. 6/27498 del 18aprile 1997, pubblicata sul BURL, serie editoriale ordinaria n. 19 del 5 maggio 1997.
Circa la scheda informativa che correda le varianti, si precisa che il relativo modello è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 6/29534 del 1° luglio 1997; essa deve essere allegata sia alla deliberazione di adozione dello strumento urbanistico che alla deliberazione di controdeduzione alle osservazioni, eventualmente aggiornata.

4° comma
Il presente comma esplicita che le procedure semplificate non sostituiscono le fattispecie di cui all’art. 29 della legge 47/85 (lett. a).
La lettera b) evidenzia i limiti quantitativi raggiunti i quali non è più possibile la procedura semplificata della presente legge, tenendo presente che, al fine di tale computo, occorre sommare le varie possibilità stabilite dall’art. 2, 2° comma, lett. d) ed e).

Varianti in itinere
Le varianti riconducibili alla casistica sopra illustrata che risultino adottate in data antecedente l’entrata in vigore della presente legge potranno proseguire il normale iter di approvazione. Diversamente, al fine di beneficiare della nuova procedura semplificata, è facoltà dell’Amministrazione Comunale assumere, in relazione alla deliberazione di adozione della variante, nonché (eventualmente) a quella di controdeduzione, un provvedimento di conferma.
Con tale provvedimento - a cui dovrà essere allegata la scheda prevista dall’art. 2, 3° comma, della legge regionale - il Comune, sotto sua esclusiva responsabilità, potrà dare atto che, in relazione alla variante adottata, ricorrono tutti i presupposti applicativi della diversa procedura e, qualora la variante stessa risultasse già trasmessa in Regione per l’approvazione, chiederne la restituzione.
Tale facoltà di conversione alla nuova procedura è da considerarsi esclusa qualora, in merito alla variante, risulti già intervenuta una deliberazione regionale di proposta di modifiche d’ufficio.

Art. 3 Procedura semplificata

L’innovazione procedurale introdotta dal presente articolo consiste nell’attribuzione al Consiglio Comunale della competenza ad approvare le varianti a procedura semplificata di cui all’articolo 2 e nel non dover più procedere alla pubblicazione sul BURL dell’avviso di avvenuta adozione di Variante al Piano Regolatore Generale, in quanto è sufficiente la pubblicazione su almeno un quotidiano locale dell’avviso di deposito presso la Segreteria comunale della variante stessa, oltre, naturalmente, l’affissione all’albo comunale.

Si sottolinea che sebbene la legge non preveda procedure sostitutive in caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 3, l’Amministrazione Comunale dovrà operare in modo tale da rimanere nei termini fissati dalla legge al fine di rispettare lo spirito della stessa, consistente nell’accelerazione delle procedure urbanistiche.

Si richiama l’attenzione sui contenuti della deliberazione comunale di approvazione delle suddette varianti (come esplicitati al comma 4) con riferimento all’esame puntuale di ciascuna osservazione presentata nei termini, alle determinazioni assunte a seguito di detto esame, al conseguente adeguamento degli elaborati di variante nonché all’aggiornamento della scheda informativa.

Art. 4 Atti di rettificazione non costituenti variante urbanistica

La formulazione della norma induce a non poter equivocare sul carattere di esclusiva correzione formale che l’atto comunale deve assumere a fronte di "errori materiali" riscontrati negli elaborati dei piani regolatori.

Anche nel caso contemplato dell’"interpretazione autentica", la necessità di procedere all’eliminazione di dubbi interpretativi, ovvero di previsioni tra loro contrastanti, dovrà fondarsi sulla oggettiva possibilità di riscontro della reale volontà dell’Amministrazione al momento della originaria predisposizione del Piano Regolatore.

Art. 5 Procedure di rettificazione dei Piani Regolatori Generali

Proprio al fine di non equivocare sulle reali finalità meramente correttive degli atti di "rettificazione", di cui al precedente art. 4, la norma in esame non prevede per tali atti alcuna forma di deposito e di pubblicazione a livello comunale.

Art. 6 Competenza all’approvazione dei piani attuativi

La norma in esame pone in capo alle Amministrazioni Comunali l’approvazione di tutti gli strumenti attuativi ad eccezione di quelli dichiarati di interesse sovracomunale ai sensi del successivo art. 9.

Viene, inoltre, prevista l’applicazione della "procedura semplificata", di cui all’art. 3 della presente legge, per quei piani attuativi che comportino variante al Piano Regolatore, qualora tali varianti siano riconducibili alle fattispecie previste dal 2° comma dell’art. 2 della legge in questione ovvero ai casi di cui al 1° comma, dell’art. 3 della L.R. 19/92 (tale comma, infatti, non è stato abrogato).

Infine l’ultimo comma della norma in esame chiarisce che l’approvazione dei piani di lottizzazione tiene luogo dell’autorizzazione e del nulla osta di cui all’art. 28 della L. 1150/42.

Art. 7 Procedura di approvazione

I disposti contenuti nell’art. 7 intendono promuovere una maggiore rispondenza tra le iniziative di trasformazione territoriale, in coerenza con le previsioni dei piani urbanistici generali, e le istruttorie che si svolgono nell’ambito degli apparati tecnici dei Comuni, scandendo le varie fasi in cui si articola il procedimento di verifica e controllo da parte dei Comuni e introducendo, altresì, significative innovazioni di semplificazione nelle procedure attuative.

L’efficacia di concessione edilizia deve, pertanto, essere esplicitata nei provvedimenti di approvazione dei piani attuativi, ove siano soddisfatti tutti i predetti requisiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti. In tale deliberazione andrà, altresì, precisato che l’efficacia di concessione edilizia è subordinata alla stipula delle convenzioni allegate ai piani, che possono essere perfezionate solo dopo il provvedimento di approvazione comunale del piano attuativo, nonché all’avvenuto versamento del contributo di concessione e all’acquisizione dei citati provvedimenti autorizzativi.

Nel caso di subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di beni ambientali di cui alla legge regionale 18/97, la deliberazione di approvazione del piano attuativo deve espressamente autorizzare gli interventi dallo stesso contemplati ai sensi dell’art. 7 legge 1497/39 (autorizzazione paesistica), richiamando il parere della commissione edilizia integrata dagli esperti a’ termini dell’art. 5 della citata legge regionale 18/97.

Il comma 10 stabilisce per tutti i piani attuativi, compresi quelli interessanti aree assoggettate a vincolo paesaggistico, la facoltà di apportare, in fase esecutiva e alle condizioni dalla norma stessa tassativamente individuate, modifiche planivolumetriche al piano attuativo senza la necessità di preventiva approvazione di variante allo stesso. In tali casi dovrà essere rilasciata concessione edilizia in variante secondo la procedura ordinaria.

Documentazione tecnica a corredo dei piani attuativi
Il comma 2° dell’art. 7 prevede che, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale individui la documentazione tecnica necessaria a corredo dei piani attuativi. A questo riguardo si precisa che, fino alla suddetta individuazione, occorre far riferimento alla documentazione prescritta con la deliberazione della Giunta Regionale n. 3/37689 del 27 marzo 984, modificata ed integrata con deliberazione della Giunta Regionale n. 3/38054 del 10 aprile 1984 (allegato 1), nonché con deliberazione della Giunta Regionale n. 4/42321 del 3 maggio 1989.

Occorre osservare preliminarmente che, pur in assenza di un esplicito riferimento normativo, le tempistiche fissate dalla norma possono trovare corretta applicazione solo nei confronti di quei piani attuativi redatti in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, ove l’istruttoria comunale avviene in ristretti ambiti di discrezionalità. Ciò si evince, in particolare, dal disposto contenuto al 3° comma che consente la sospensione dei termini prescritti al 2° comma per una sola volta, entro trenta giorni dalla presentazione del piano, e solo per "le integrazioni documentali, ovvero le modifiche progettuali ritenute necessarie per l’adeguamento dello stesso alle prescrizioni normative vigenti".

Si pone peraltro particolare attenzione sulla "obbligatorietà" per gli uffici deputati all’istruttoria del piano attuativo di comunicare al soggetto richiedente, entro i termini stabiliti dal comma 3°, la conclusione della fase istruttoria.

Viceversa, qualora il soggetto proponente intenda richiedere l’approvazione di un piano attuativo in variante al Piano Regolatore Generale, come consentito dall’art. 6, 2° comma, il Comune effettua una valutazione discrezionale, che non può essere limitata in tempi perentori fissati dalla legge, salve, naturalmente, le disposizioni poste dalla legge 241/90 a garanzia dei termini di conclusione del procedimento amministrativo.

Il 6° comma stabilisce che per i piani attuativi ricadenti anche parzialmente in ambiti di Parchi e Riserve regionali o statali, ovvero in territori montani, è necessario acquisire il parere rispettivamente dell’Ente Gestore dell’area protetta o della competente Comunità Montana. Tale parere, che dovrà essere richiesto contestualmente al deposito degli atti nella segreteria comunale, dovrà essere reso entro 90 giorni dalla richiesta stessa, decorsi i quali l’Amministrazione Comunale prescinde dal parere stesso. Si precisa che la norma in questione attribuisce ai soggetti sopra indicati (Enti Gestori di aree protette e Comunità Montane) solo il potere di esprimere un parere sul piano attuativo adottato e non anche quello di richiedere, relativamente al piano stesso, integrazioni documentali.

In merito al contenuto del 9° comma si osserva che non può esserci alcun automatismo tra approvazione del piano attuativo e effetti di concessione edilizia. Infatti il dispositivo subordina obbligatoriamente tali effetti all’avvenuta acquisizione di tutti i necessari pareri, autorizzazioni e nulla osta sugli interventi contemplati dal piano.

Così, a titolo esemplificativo, deve essere preliminarmente acquisito il parere della Commissione Edilizia, dell’Azienda Sanitaria Locale, piuttosto che degli uffici comunali preposti alle verifiche tecniche necessarie al giudizio di idoneità delle opere.

Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme di Regolamento Edilizio che stabiliscono i requisiti minimi della documentazione tecnica delle concessioni e autorizzazioni edilizie.

Dovranno, in particolare, essere preventivamente acquisite le autorizzazioni di competenza di Autorità diverse dal Comune nel caso di immobili vincolati paesaggisticamente e/o sotto il profilo monumentale, nonché idrogeologico.

Art. 8 Interventi sostitutivi

L’articolo disciplina le procedure per l’attivazione dei poteri sostitutivi regionali, consistenti nella nomina di un Commissario ad acta da parte del presidente della Giunta Regionale, scelto tra gli iscritti all’Albo dei Commissari ad acta previsto dall’art. 14 della presente legge. Si evidenzia che i poteri sostitutivi contemplati dalla nuova legge sono previsti esclusivamente per inadempienze del Consiglio Comunale.

Art. 9 Piani attuativi di interesse sovracomunale

La norma prevede le fattispecie di piani attuativi di interesse sovracomunale con l’importante innovazione, rispetto al testo abrogato dell’art. 5 L.R. 14/84, che qualora il previsto aumento di peso insediativo riguardante i piani di zona per l’EEP rimanga nei limiti di quanto previsto dall’art. 2, tali piani non sono definiti di interesse sovracomunale e per gli stessi troveranno applicazione le procedure semplificate di cui al precedente art. 3 (cioè piano attuativo in variante urbanistica).

Si evidenzia infine che ai sensi del 1° comma dell’art. 10 della nuova legge, non è possibile attribuire efficacia di concessione edilizia ai piani attuativi di interesse sovracomunale, non essendo richiamata l’applicazione del comma 9 dell’art. 7.

Art. 10 Procedura di approvazione dei piani attuativi di interesse sovracomunale

L’articolo prevede che i piani attuativi di interesse sovracomunale sia approvato dalla Giunta Regionale.

La procedura di formazione del piano stesso prevede due momenti di intervento da parte della Giunta Regionale: il primo momento consiste nell’espressione, entro 90 giorni, del Presidente della Giunta Regionale o dell’Assessore delegato, di un parere vincolante sul piano adottato relativo sulla rispondenza del piano stesso a quanto stabilito nelle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo. La seconda fase dell’istruttoria regionale, che si attiva solo nel caso in cui il citato parere sia favorevole, ancorchè condizionato, consiste nell’approvazione da parte della Giunta Regionale del piano così come modificato dall’Amministrazione comunale a seguito delle decisioni assunte sulle osservazioni e/o opposizioni nonché del corretto recepimento delle eventuali condizioni contenute nel predetto parere favorevole.

Si evidenzia che l’espressione del parere positivo formulato nella prima fase di valutazione del piano non esclude un esame di merito del piano stesso nella seconda fase, qualora il piano attuativo abbia subito sostanziali modifiche a seguito delle decisioni comunali sulle osservazioni e opposizioni.

Art. 11 Regolamento edilizio

Il comma 1 esplicita i contenuti necessari del Regolamento Edilizio, al fine di consentire una certa omogeneità dei regolamenti stessi sul territorio regionale. Tale obiettivo è ulteriormente sancito al 3° comma, con la previsione della predisposizione di criteri e di indirizzi per la redazione dei Regolamenti Edilizi, da emanarsi da parte della Giunta Regionale entro 6 mesi dall’entrata in vigore della nuova legge.

Il comma 2 richiama l’attenzione sul fatto che i Regolamenti Edilizi non possono disciplinare materie tipicamente riservate alle norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici, non potendosi configurare i regolamenti edilizi quali strumenti pianificatori.

Art. 12 Procedura di approvazione del Regolamento Edilizio

Sostanziale innovazione introdotta da quest’articolo è l’assoggettamento dei Regolamenti Edilizi alla stessa procedura semplificata di approvazione prevista dalla presente legge per le varianti urbanistiche di cui all’art. 2, comma 2.

Infatti, anche il Regolamento Edilizio dovrà essere depositato, dopo l’adozione, nella segreteria comunale; successivamente dovrà essere dato avviso dell’avvenuto deposito del regolamento adottato all’albo comunale e su almeno un quotidiano di interesse locale, al fine di dare la possibilità a chiunque di presentare osservazioni.

Infine la deliberazione consiliare di approvazione del regolamento dovrà essere anch’essa pubblicata (per estratto) sul BURL da parte della Giunta Regionale.

La nuova procedura di approvazione si dovrà applicare per i Regolamenti Edilizi redatti successivamente all’approvazione, da parte della Giunta regionale, dei criteri ed indirizzi previsti dall’art. 11, 3° comma della nuova legge.

Art. 13 Integrazioni a disposizioni vigenti

La finalità di questo articolo è quella di evitare la predisposizione di uno specifico provvedimento, da parte della Giunta regionale, di approvazione di P.R.G. o loro varianti, qualora l’Amministrazione Comunale si adegui integralmente alle proposte di modifica regionali. Ciò consentirà nel concreto di ottenere una reale semplificazione e accelerazione delle procedure di approvazione regionale.

Nel medesimo articolo, al comma 2 è prevista la proroga di 12 mesi dei termini stabiliti dall’art. 9, comma 1 della L.R. 23/90, relativi all’inizio dei lavori di realizzazione dei PIR (Programmi Integrati di Recupero).