Legge 3 gennaio 1978, n. 1
Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali

Art. 1 Dichiarazione d'urgenza
(abrogato dall'art. 58 del d.P.R. n. 327 del 2001)

Art. 2. Aree destinate all'edilizia scolastica

1. L'ampiezza minima delle aree destinate all'edilizia scolastica può essere inferiore di non oltre il venti per cento di quella stabilita dalle norme tecniche emanate in applicazione dell'art. 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641 e dell'art. 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412, a condizione che l'individuazione dell'area sia disposta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3. Stato di consistenza ai fini dell'occupazione temporanea
(abrogato dall'art. 58 del d.P.R. n. 327 del 2001)

Art. 4. Attraversamenti e spostamenti

1. Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili e per le quali sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza, tutti gli enti pubblici o società private che gestiscono servizi pubblici, e siano titolari del potere di autorizzazione o di concessione di attraversamento, sono tenuti a pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta indipendentemente dal perfezionamento delle pratiche amministrative e dal versamento delle somme dovute, sulle quali, in caso di ritardo, saranno corrisposti gli interessi legali.

2. Entro lo stesso termine e alle stesse condizioni i soggetti di cui al comma precedente debbono pronunciarsi sugli spostamenti loro richiesti e devono provvedervi nei tempi tecnici minimi, necessari alla realizzazione della specifica opera pubblica.

Art. 5. Inosservanza dei termini

1. Le regioni stabiliscono le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di inosservanza di termini assegnati da provvedimenti normativi agli enti locali territoriali, agli istituti autonomi per le case popolari ed agli enti ospedalieri per gli adempimenti di loro competenza in ordine a procedimenti amministrativi per la esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato o da enti pubblici.

2. Fino all'emanazione delle leggi regionali, nel caso di inosservanza per oltre trenta giorni dei termini di cui al primo comma l'organo regionale di controllo e, quando trattasi di adempimenti di competenza degli istituti autonomi per le case popolari, la giunta regionale, di ufficio o su comunicazione di chiunque vi abbia l'interesse, fissano un congruo termine per provvedere, sentito l'ente interessato.
In caso di ulteriore inosservanza l'organo regionale di controllo e la giunta regionale nominano, entro trenta giorni, un commissario per provvedere agli adempimenti omessi.

3. (annullato con sentenza Corte Costituzionale n. 8 del 1982)

4. 5. (abrogati dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006)

Art. 6. Deliberazioni degli enti locali territoriali
(abrogato implicitamente dalla legge n. 142 del 1990)

Art. 7. Pareri

1. Gli organi i quali, in base alle vigenti disposizioni devono esprimersi in sede consultiva sui progetti e sui contratti concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, sono tenuti ad emettere il parere entro sessanta giorni dalla richiesta. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato. In ogni caso l'istruttoria ed il parere vanno definiti entro sessanta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'organo adito, della notizia o degli atti richiesti.

3. I presidenti dei predetti organi consultivi riferiranno annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine all'applicazione della suddetta norma, indicando le ragioni delle eventuali inosservanze.
(da coordinare con l'articolo 16 della legge n. 241 del 1990)

Art. 8. Pareri sui progetti e perizie della Cassa per il Mezzogiorno (omissis)

Art. 9. Comitati tecnico-amministrativi (omissis)

Art. 10. Adempimenti degli uffici periferici e decentrati (omissis)

Artt. da 11 a 18
(abrogati dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)

Art. 19. Adempimenti per l'erogazione delle rate di mutuo

A modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche o di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori.

Art. 20. Modalità di pagamento di opere finanziate con mutui

1. I mutui concessi per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 possono essere somministrati mediante mandati di pagamento, emessi a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.

2. Il rappresentante dell'ente mutuatario è responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale è stato concesso il mutuo ed è stata inoltrata la domanda di somministrazione.

Art. 21. Gare deserte
(abrogato dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

Art. 22. Pagamenti in conto
(abrogato dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)

Art. 23. Pagamento delle indennità

1. Il pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza può essere autorizzato mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati.

2. Un acconto pari all'80 per cento delle indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza, previste dalla normativa in vigore, anche se determinate a titolo provvisorio deve essere corrisposto, entro 60 giorni dalla immissione del possesso del suolo oggetto del procedimento espropriativo, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto o della stipulazione dell'atto di cessione volontaria, degli enti, aziende e amministrazioni, in favore degli aventi diritto che dichiarino, nei modi o nelle forme di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15, che l'immobile, oggetto del procedimento espropriativo, è nella loro piena e libera proprietà.
(comma abrogato dall'art. 58 del d.P.R. n. 327 del 2001)

3. Il destinatario del pagamento provvederà a dichiarare, quando ne ricorrano le condizioni, anche la propria qualità di diretto coltivatore del suolo, oggetto del procedimento espropriativo.

4. Il pagamento, anche a titolo provvisorio, delle indennità aggiuntive, previste in favore del fittavolo, del mezzadro, del colono o del compartecipante, costretto ad abbandonare il suolo oggetto del procedimento espropriativo, avviene con le modalità indicate nel secondo comma.

5. Il pagamento delle indennità aggiuntive è subordinato ad apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti la qualità di fittavolo, di mezzadro, di colono o di compartecipante relativo al suolo oggetto del procedimento espropriativo.

6. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti resi nei modi previsti dalle vigenti leggi esonerano da ogni responsabilità i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici all'uopo delegati, che dispongono il pagamento degli acconti di cui ai precedenti commi.

Artt. da 24 a 26 (omissis)

Art. 27. Condizioni di esclusione dagli appalti
(abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999)

Art. 28. Requisiti per l'iscrizione nell'albo dei costruttori
(omissis - sostituisce l'art. 13 della legge n. 57 del 1962 sull'A.N.C.)

Art. 29. Modifica dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584 
abrogato dal d.lgs. n. 406 del 1991)

Art. 30. Lavori di variante e nuovi prezzi
(omissis - riguarda lavori dell'ANAS)

Art. 31. Assegnazione delle attribuzioni di ingegnere capo ai dirigenti tecnici dell'ANAS  
(omissis - riguarda lavori dell'ANAS)

Art. 32. Lavori e forniture in economia

Per l'esecuzione di lavori in economia, di importo fino a Lire 50.000.000, può procedersi mediante lettera di impegno e pagamento su fattura, previa redazione di certificato di regolare esecuzione.
(abrogato implicitamente dall'articolo 88 del d.P.R. n. 554 del 1999)

Artt. da 33 a 37 (omissis)