EDILIZIA E URBANISTICA - 059
T.A.R. Lombardia, Brescia, 14 maggio 2002, n. 851
Il recupero del sottotetto in deroga (legge regionale Lombardia n. 15 del 1996 come modificata dalla legge regionale n. 22 del 1999) non costituisce realizzazione di un nuovo piano bensì, per definizione normativa, mera ristrutturazione.
Ne deriva che non osta a tale intervento l'altezza massima prevista dal P.R.G. in un numero di piani in luogo di un limite numerico in termini di misura fisica.

Si vedano: T.A.R. Lombardia, Brescia, 18 settembre 2002, n. 1176 e T.A.R. Lombardia, sezione Brescia, 7 settembre 2001, n. 771

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 43/2002 proposto da

S.E. e B.E., rappresentati e difesi dall’avv. M.U.B., ed elettivamente domiciliati presso la stessa in ...

contro

il Comune di Bienno, in persona del sindaco pro-tempore costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. C.T. ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in ...

per l’annullamento

del provvedimento del 31.10.01 del sindaco di Bienno di diniego di concessione edilizia per ristrutturazione fabbricato nella parte in cui nega il sopralzo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza del 26.03.2002, la relazione del dr. Oreste Mario Caputo;
Uditi i difensori delle parti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti hanno impugnato il diniego di concessione edilizia (in epigrafe indicato) per la ristrutturazione del fabbricato di proprietà sito in Bienno, con particolare riferimento al sopralzo ed utilizzazione a fine abitativo del sottotetto.

L’impugnazione è sorretta dal seguente motivo articolato in plurime censure:

Violazione e/o falsa applicazione ed interpretazione di legge: art. 6 legge regionale n. 22 del 1999 e dell’ art. 45 delle N.T.A. del P.R.G., nonché della circolare n. 100 del 21 aprile 2000 dell’Assessore all’urbanistica della Regione Lombardia. 
Difetto dei presupposti, travisamento dei fatti.

Il recupero abitativo del sottotetto con parziale sopralzo è consentito dalla legge regionale nei limiti dell’altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico.
Inoltre il recupero del sottotetto secondo la normativa regionale si configura come ristrutturazione di un volume esistente.
In tale contesto normativo si inquadra l’intervento oggetto del diniego impugnato che illegittimamente da esso prescinde.

L’amministrazione si è costituita chiedendo la reiezione del ricorso.

Accolta la domanda incidentale cautelare (ord. n. 49/02), la causa all’udienza camerale del 26.03.2002 è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I ricorrenti hanno impugnato il diniego di concessione edilizia adottato dal Comune di Bienno per la ristrutturazione e parziale sopralzo del fabbricato al fine di rendere abitabile il sottotetto.

Il ricorso si fonda sulle previsioni contenute nella normativa regionale che specificamente disciplinano l’utilizzazione abitativa dei sottotetti.

Il ricorso è fondato.

L’istanza di concessione è conforme all’art. 6 legge regionale n. 22 del 1999.

Infatti il P.R.G. del Comune di Bienno non prevede alcun limite di altezza numerico degli edifici, prescrivendo che l’altezza massima di essi è fissata in due piani.
In relazione a detta prescrizione la modifica di altezze al colmo e di gronda è ammissibile nei limiti del raggiungimento dell’altezza media ponderale di cui all’art. 1, comma 6, della legge regionale n. 15 del 1996 in quanto il recupero ai fini abitativi dei sottotetti non costituisce la creazione di un piano aggiuntivo.

Viceversa l’invocata prescrizione contenuta nell’art. 45 delle N.T.A. del P.R.G. da parte dell’amministrazione resistente per giustificare il diniego riguarda la diversa ipotesi di ampliamento per l’erezione di un nuovo piano.

Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento in epigrafe indicato.

Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che si liquidano in complessivi 2250 Euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Brescia, il 26 marzo 2002, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Francesco MARIUZZO, Presidente
Oreste Mario CAPUTO, giudice relatore
Rita TRICARICO, giudice.