EDILIZIA - 047
T.A.R. Lombardia, sezione Brescia, 28 novembre 2001, n. 1126
Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 205 del 2000 (che ha novellato l'articolo 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998) compete al giudice amministrativo, nell'ambito della giurisdizione esclusiva, l'accertamento dell'obbligo e la condanna all'esecuzione, da parte del lottizzante, relativamente alla cessione al Comune delle aree a standards previste dalla convenzione urbanistica.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione staccata di Brescia
ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso n. 980/2000 proposto dal Comune di Capriano del Colle, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. M.B. ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi in Brescia ...

contro

M.N., rappresentata e difesa dall’avv. E.B. ed elettivamente domiciliato presso la stesso in Brescia ...

per l’accertamento dell’obbligo e la condanna

di M.N. alla cessione al Comune, ex sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso ai sensi di cui all’art. 2932 c.c., delle aree identificate nei mappali ....... in Catasto, Foglio 1 del Comune di Capriano del Colle.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato quale relatore alla pubblica udienza del 26 giugno 2001 il dott. O. M. Caputo;
Uditi i difensori delle parti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il Comune di Capriano del Colle premette di avere stipulato con M.N. convenzione di lottizzazione con atto notarile 4.12.1980 n. 7033 rep.
La convenzione, annessa alla lottizzazione del comparto a destinazione industriale, contemplava all’art. 7 l’obbligo di cedere gratuitamente al Comune le aree standards e quelle necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria.
L’individuazione di tali aree era effettuata sulla scorta degli annessi elaborati planivolumetrici (tav. n.5).
Il termine per l’esecuzione delle aree, in mancanza di specifica previsione, maturava ai sensi dell’art. 28 legge n. 1150/42 al decimo anno dalla data di stipulazione della convenzione.

Mentre gli altri lottizzanti hanno adempiuto l’obbligo assunto, di cui all’atto di cessione per notaio 8.04.1999 n. 52758 rep., la resistente, benché formalmente (racc. 21.11.1996 e 1.09.1999) e ripetutamente invitata ad adempiere si è, secondo il Comune, sottratta all’adempimento.

Pertanto l’ente ricorrente, sul presupposto della giurisdizione del giudice amministrativo, ha instato per la pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto di cessione non concluso, con la conseguente affermazione della proprietà del Comune delle aree indicate.

La resistente si è costituita in giudizio eccependo la prescrizione del diritto fatto valere, l’inefficacia della lottizzazione per effetto del sopravvenuto P.R.G. approvato con deliberazione del 30.09.1999 n. 29 che avrebbe variato la destinazione delle aree lottizzate, richiamando altresì il contenzioso con il Comune scaturente dall’impugnazione dello stesso P.R.G. e quello civilistico con gli altri lottizzanti.

Alla pubblica udienza del 26 giugno 2001, la causa su richiesta delle parti è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’eccezione di prescrizione è infondata.

La convenzione è stata sottoscritta il 4.12.80: l’obbligo di cessione delle aree decorre, ai sensi dell’art. 28 legge n. 1150/42, dal 4.12.90 cioè dal decimo anno successivo alla stipulazione.
Pertanto l’obbligazione non si è prescritta dal momento che il ricorso è stato notificato il 7.09.2000, prima della maturazione del termine di prescrizione decennale del 3.12.2000.

Né possono trovare accoglimento le altre istanze formulare dalla resistente.

Quella di riunione ad altra vertenza fra le stesse parti avente ad oggetto l’impugnazione del nuovo P.R.G., adottato nel 1998: oltre la connessione soggettiva, non vi alcuna attinenza con le questioni dedotte in causa, posto che il piano di lottizzazione di cui trattasi, oltre ad avere avuto esecuzione eccetto che per la cessione delle aree di cui si discute, ha oramai esaurito l’efficacia ben prima del vigore urbanistico del nuovo P.R.G.

Ad analoga conclusione deve giungersi per quanto riguarda la richiesta di risarcimento danni scaturente dalla variante introdotta dallo stesso P.R.G., che è semmai pertinente all’oggetto del già richiamato specifico ed autonomo ricorso (sub. n. 126/99 R.G.).

Né, conclusivamente, rileva in questa sede la causa civilistica instaurata dalla resistente con gli altri lottizzanti, avente ad oggetto l’esatta consistenza delle aree assegnatele: superfici, è appena il caso di sottolineare, diverse da quelle che, di proprietà comunale, sono destinate a standards urbanistici.

Nel merito il ricorso è fondato

Il Comune ricorrente chiede che, ritenuto l’obbligo della resistente di cedergli le aree oggetto di specifica obbligazione in forza di convenzione di lottizzazione, venga pronunciata sentenza ex art. 2932 c.c. che produca gli effetti del contratto non concluso, statuendo altresì la proprietà del Comune delle stesse aree.

La prima questione è quella della giurisdizione amministrativa.

L’art. 7 legge 21 luglio 2000, n. 205 entrato in vigore prima della notifica del ricorso, che ha sostituito e integrato riscrivendole le originarie previsioni di cui agli articoli 33, 34 e 35 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, prevede al comma 3, lett. b) che “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparate in materia urbanistica ed edilizia”; si aggiunge che “la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell’uso del territorio”.
La disposizione si riconnette all’art. 16 legge 28 gennaio 1977, n.10 sulla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica, ampliandone sia sul piano semantico che contenutistico la portata, in origine circoscritto ai ricorsi giurisdizionali aventi ad oggetto la concessione edilizia, gli oneri urbanistici e il relativo regime sanzionatorio.
La norma come sottolineato recentemente dalla Suprema corte (Corte cass. sez. un. civ., 29 gennaio 2001, n. 29 e 14 luglio 2000, n. 494), estende la giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistica, tanto da abbracciare, oltre le attribuzioni normative, l’attività di gestione, nell’accezione onnicomprensiva di governo ed uso del territorio.
Il modello di gestione è sostanzialmente neutro ai fini della giurisdizione: sia esso strettamente pubblicistico che realizzato con il concorso dell’iniziativa privata.
Fra questi ultimi vi rientra a pieno titolo il piano di lottizzazione convenzionata.
Si tratta di uno strumento urbanistico esecutivo ove la convenzione, che accede al piano, disciplina sul piano negoziale le modalità di assolvimento degli obblighi di urbanizzazione, le cessioni di aree, le opere di urbanizzazione.

Al di là della controversa qualificazione giuridica, rileva che la convenzione è strumento negoziale che integra la gestione pubblicistica del territorio urbano, già individuata nel piano di lottizzazione.
L’inadempimento degli obblighi previsti nella convenzione rientra pertanto nell’ambito della giurisdizione esclusiva.
Né in contrario rileva il fatto che la controversia sia promossa dall’amministrazione, anziché dal privato.

Se è pur vero che l’art. 34 D.lgs. n. 80/98 come sost. dall’art. 7 legge n. 205/2000, a differenza della previsione di cui all’art. 33 sulla giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi, fa ancora riferimento ai ricorsi avverso atti o comportamenti adottati dalla p.a., sottintendendo che questa è parte necessaria resistente, rileva sul piano sistematico l’art. 11, comma 5, legge 8 agosto 1990, n. 241.
Quest’ultima previsione devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie che trovano titolo negli accordi che sostituiscono o integrano i provvedimenti amministrativi, ivi incluse la controversie nelle quali l’amministrazione è parte attrice.

D’altra parte, e conclusivamente sul punto, non può essere passato sotto silenzio il fatto che l’esecuzione degli obblighi previsti in convenzione, in riferimento alla dotazione degli standards previsti dal d.m. 1444 del 1968, nei confronti della generalità dei cittadini residenti nel territorio comunale, vadano ricompresi nel genus dell’esecuzione di prestazioni di pubblici servizi.

Affermata la giurisdizione amministrativo si pone la questione dell’ammissibilità nel giudizio della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., dal momento che la resistente non contesta nel merito la sussistenza dell’obbligazione di cessione.

Costituisce nozione ricevuta che l’eseguibilità dell’obbligo a contrarre trova titolo non solo nel contratto preliminare a cui non si è dato attuazione, ma anche per quelli aventi titolo nella legge(cfr. articoli 2597 e 1679 c.c.).
Anzi il riferimento agli obblighi a contrarre del monopolista o del concessionario dei servizi pubblici di linea, dà ancor più fondamento alla richiesta di sentenza costitutiva per ottenere l’acquisizione di aree da destinarsi a standards.
La previsione negoziale di cessione delle aree è in definitiva diretta a garantire la razionale disciplina del territorio fruibile da tutti i residenti, tanto da tradursi sul piano della qualificazione negoziale in una disposizione a favore o (secondo altra prospettazione di marca d’oltralpe) con effetti protettivi di terzi, aventi un interesse qualificato all’esecuzione dell’obbligo.
L’ente territoriale, istituzionalmente esponenziale degli interessi della collettività insediata sul territorio, agisce ex art. 2932 c.c. nella duplice veste di contraente e di portatore degli interessi dei cittadini.

Peraltro chiarito quanto precede sia in ordine alla sussistenza della giustificazione sia all’ammissibilità dell’introdotta domanda occorre tuttavia rilevare che, per l’individuazione delle aree da cedersi di cui la sentenza di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di cessione, si rende necessaria una consulenza tecnica d’ufficio, il cui espletamento è delegato al giudice relatore, che provvederà alla nomina del tecnico incaricato ed alla formulazione dei quesiti da porgli nel contraddittorio dei difensori delle parti.

Le spese di causa sono riservate alla sentenza definitiva

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - non definitivamente pronunciando, definita come precede l’ammissibilità del ricorso e riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese di giudizio, delega il Giudice relatore a dar corso al disposto incombente nei termini di cui in motivazione.

Così deciso, in Brescia, il 26.6.2001, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Francesco Mariuzzo, Presidente
O. Mario Caputo, Giudice, rel. est.
Rita Tricarico, Giudice