Legge 21 luglio 2000, n. 205
Disposizioni in materia di giustizia amministrativa
(G.U. n. 173 del 26 luglio 2000)

(si veda il decreto legislativo n. 104 del 2010)

Art. 1  (Disposizioni sul processo amministrativo)
(articolo abrogato dall'articolo 4, Allegato 4, d.lgs. n. 104 del 2010)

Art. 2 (Ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione)
(articolo abrogato dall'articolo 4, Allegato 4, d.lgs. n. 104 del 2010)

Art. 3 (Disposizioni generali sul processo cautelare)

1. (comma abrogato dall'articolo 4, Allegato 4, d.lgs. n. 104 del 2010)

2. (articolo abrogato dall'articolo 4, Allegato 4, d.lgs. n. 104 del 2010)

3. (articolo abrogato dall'articolo 4, Allegato 4, d.lgs. n. 104 del 2010)

4. Nell'ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, la sospensione dell'atto medesimo. La sospensione è disposta con atto motivato del ministero competente ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato.

Art. 4 (Disposizioni particolari sul processo in determinate materie)
(articolo abrogato dall'articolo 4, Allegato 4, d.lgs. n. 104 del 2010)

Art. 5 (Giudice unico delle pensioni)
(articolo abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), Allegato 4, d.lgs. n. 174 del 2016)

Art. 6 (Disposizioni in materia di giurisdizione)

1. (comma abrogato dall'articolo 256 del decreto legislativo n. 163 del 2006)

2. (comma abrogato dall'articolo 4, Allegato 4, d.lgs. n. 104 del 2010)

Art. 7 (Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80)
(articolo abrogato dall'articolo 4, Allegato 4, d.lgs. n. 104 del 2010)

Art. 8 (Giurisdizione esclusiva)
(articolo abrogato dall'articolo 4, Allegato 4, d.lgs. n. 104 del 2010)

Art. 9  (Decisioni in forma semplificata e perenzione dei ricorsi ultradecennali)

1. All'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l'ultimo comma è sostituito dai seguenti:
«Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio, applicando le norme del codice di procedura civile.
La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dal secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054, e successive modificazioni.
Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.
La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato presso la segreteria del giudice adìto entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento della opposizione, dispone le reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale. L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti alla metà tutti i termini processuali».

2. A cura della segreteria è notificato alle parti costituite, dopo il decorso di dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione d'udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo. I ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 come sostituito dal presente articolo. Se, in assenza dell’avviso di cui al primo periodo, è comunicato alle parti l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione nel merito, i ricorsi sono decisi qualora almeno una parte costituita dichiari, anche in udienza a mezzo del proprio difensore, di avere interesse alla decisione; altrimenti sono dichiarati perenti dal presidente del collegio con decreto, ai sensi dell’articolo 26, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
(comma così modificato dall'articolo 58, comma 1, legge n. 69 del 2009)

3. Le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e la perenzione dei ricorsi ultradecennali, previste nei commi 1 e 2, si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra.

4. Il quinto comma dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è sostituito dal seguente:
«Negli altri casi il presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria delibazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio, sentiti i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata, la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di giudizio; in caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato».

Art. 10 (Esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato e della Corte dei conti)

1. All'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n.1034, è aggiunto il seguente comma:
«Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con r.d. 26 giugno 1924, n.1054, e successive modificazioni».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel giudizio innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti per l’esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni medesime e non sospese dalle sezioni giurisdizionali centrali d’appello della Corte dei conti; per l’esecuzione delle sentenze emesse da queste ultime provvedono le stesse sezioni giurisdizionali centrali d’appello della Corte dei conti.

3. Ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 105, primo comma, del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche nei giudizi innanzi alle sezioni giurisdizionali centrali d’appello della Corte dei conti. È abrogato l’articolo 105, secondo comma, del citato regolamento approvato con r.d. n. 1038 del 1933.

Art. 11 (Rinvio delle controversie al tribunale amministrativo regionale)
(articolo abrogato dall'articolo 4, Allegato 4, d.lgs. n. 104 del 2010)

Art. 12 (Mezzi per l'effettuazione delle notifiche)
(articolo abrogato dall'articolo 4, Allegato 4, d.lgs. n. 104 del 2010)

Art. 13 (Obbligo di permanenza nella sede di nomina per i presidenti di sezione del Consiglio di Stato e per i presidenti dei tribunali amministrativi regionali)
(omissis)

Art. 14 (Aumento dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo)
(omissis)

Art. 15 (Pubblicità dei pareri del Consiglio di Stato)

1. I pareri del Consiglio di Stato sono pubblici e recano l'indicazione del presidente del collegio e dell'estensore.

Art. 16 (Integrazione dell'istruttoria mediante consulenza tecnica)

1. Al primo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con r. d. 26 giugno 1924, n.1054, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero disporre consulenza tecnica».

Art. 17 (Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa)
(omissis)

Art. 18 (Modifica della composizione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa)
(omissis)

Art. 19 (Carichi di lavoro dei magistrati)
(omissis)

Art. 20 (Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali)
(omissis)

Art. 21 (Estensione ai magistrati amministrativi della facoltà prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, per i magistrati dell'ordine giudiziario)

1. La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n.186, nonché dei magistrati della Corte dei conti.

Art. 22 (Copertura finanziaria)
(omissis)