LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali

(G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016)

Capo I - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLA NATURAE PER LA STRATEGIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

Art. 1. Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare

1. All’articolo 12, quarto comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche con riferimento all’utilizzazione di una nave inadeguata alla qualità e alla quantità del carico trasportato. Ai predetti fini il proprietario del carico si munisce di idonea polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali, rilasciandone copia al comandante della nave che è tenuto ad esibirla tra i documenti di bordo necessari in occasione dei controlli disposti dall’autorità marittima».

Art. 2. Modifica all’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e disposizioni in materia di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

1. All’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, all’ultimo periodo, le parole da: «del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «, rispettivamente, del Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare, e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per assicurare il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio, ivi compresi gli adempimenti connessi alle valutazioni ambientali in ambito costiero e marino, anche mediante l’impiego dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l’ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e di contrasto dell’inquinamento marino».

Art. 3. Modifica all’articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile

1. All’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Governo,» e dopo la parola: «provvede» sono inserite le seguenti: «, con cadenza almeno triennale,».

2. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l’aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, integrata con un apposito capitolo che considera gli aspetti inerenti alla «crescita blu» del contesto marino, è effettuato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4. Modifica dell’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99

1. L’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sostituito dal seguente:
«Art. 37. Istituzione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA... » (omissis)

Art. 5. Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile

1. Nell’ambito dei progetti finanziati ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata prioritariamente, nel limite di 35 milioni di euro, al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui al comma 2 del presente articolo, per il finanziamento di progetti, predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell’inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro, anche al fi ne di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria. Tali programmi possono comprendere la cessione a titolo gratuito di «buoni mobilità» ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili. Nel sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è predisposta una sezione denominata «Mobilità sostenibile», nella quale sono inseriti e tracciati i finanziamenti erogati per il programma di mobilità sostenibile, ai fini della trasparenza e della maggiore fruibilità dei progetti.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profi li di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti il programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro nonché le modalità e i criteri per la presentazione dei progetti di cui al comma 1 mediante procedure di evidenza pubblica. Entro sessanta giorni dalla presentazione dei progetti, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profi li di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione delle risorse e all’individuazione degli enti beneficiari. Gli schemi dei decreti di cui al primo e al secondo periodo, da predisporre sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, aifini dell’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri di cui al presente comma sono espressi entro trenta giorni dall’assegnazione, decorsi i quali i decreti sono comunque adottati.

3. Al fi ne di incentivare la mobilità sostenibile tra i centri abitati dislocati lungo l’asse ferroviario Bologna-Verona, promuovere i trasferimenti casa-lavoro nonché favorire il ciclo-turismo verso le città d’arte della Pianura padana attraverso il completamento del corridoio europeo EUROVELO 7, è assegnato alla regione EmiliaRomagna, promotrice a tal fi ne di un apposito accordo di programma con gli enti interessati, un contributo pari a euro 5 milioni per l’anno 2016 per il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo-pedonale del vecchio tracciato ferroviario dismesso, la cui area di sedime è già nella disponibilità dei suddetti enti. All’onere derivante dal presente comma si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto ad 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione delle risorse dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, iscritte nel capitolo 3070 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

4. All’articolo 2, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L’uso del velocipede, come definito ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato».

5. All’articolo 210, quinto comma, del testo unico di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «L’uso del velocipede, come definito ai sensi dell’articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato».

6. Al fine di assicurare l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l’aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la riduzione al minimo dell’uso individuale dell’automobile privata e il contenimento del traffico, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve l’autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti per i profi li di competenza i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, specifiche linee guida per favorire l’istituzione in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell’ambito della loro autonomia amministrativa ed organizzativa, della figura del mobility manager scolastico, scelto su base volontaria e senza riduzione del carico didattico, in coerenza con il piano dell’offerta formativa, con l’ordinamento scolastico e tenuto conto dell’organizzazione didattica esistente. Il mobility manager scolastico ha il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni; mantenere i collegamenti con le strutture comunali e le aziende di trasporto; coordinarsi con gli altri istituti scolastici presenti nel medesimo comune; verifi care soluzioni, con il supporto delle aziende che gestiscono i servizi di trasporto locale, su gomma e su ferro, per il miglioramento dei servizi e l’integrazione degli stessi; garantire l’intermodalità e l’interscambio; favorire l’utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale; segnalare all’ufficio scolastico regionale eventuali problemi legati al trasporto dei disabili. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6. Disposizioni in materia di aree marine protette
(omissis)

Art. 7. Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifi che alla legge n. 157 del 1992
(omissis)

Capo II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E SANITARIO

Art. 8. Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 104, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale»;
b) all’articolo 109:

1) il secondo periodo del comma 5 è soppresso;
2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica o di connessione con reti energetiche di altri Stati, non soggetti a valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate, nell’ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti».

2. Al punto 4-bis) dell’allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale» sono soppresse. La disciplina risultante dall’applicazione della disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9. Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonché impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione

1. All’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Nei provvedimenti concernenti i progetti di cui al punto 1) dell’allegato II alla presente parte e i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, di cui al punto 2) del medesimo allegato II, è prevista la predisposizione da parte del proponente di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida predisposte dall’Istituto superiore di sanità, da svolgere nell’ambito del procedimento di VIA. Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di cui al presente comma l’autorità competente si avvale dell’Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2. Le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Capo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA E DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA

Art. 10. Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30

1. Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 19, comma 6, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «i-bis) compensare i costi come definiti dal paragrafo 26 delle linee guida di cui alla comunicazione della Commissione europea (C(2012) 3230 final), con priorità di assegnazione alle imprese accreditate della certificazione ISO 50001»;
b) all’articolo 41, comma 2, dopo le parole: «all’articolo 23, comma 1,» sono inserite le seguenti: «all’articolo 28, comma 1,».

Art. 11. Disposizioni in materia di dati ambientali raccolti da soggetti pubblici e da imprese private

1. In coerenza con i contenuti dell’Agenda digitale italiana, di cui all’articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubblici e dalle imprese private sono rilasciati agli enti locali, su loro richiesta, in formato aperto per il loro riuso finalizzato a iniziative per l’impiego efficiente delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della green economy.

Art. 12. Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, lettera t), le parole: «, con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito,» sono soppresse;
b) all’articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: «nella titolarità del medesimo soggetto giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «nella titolarità di società riconducibili al medesimo gruppo societario ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile»;
c) all’articolo 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione spettano i titoli di efficienza energetica di cui ai decreti attuativi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, alle condizioni, con le modalità e nella misura definite in una specifica scheda adottata dal Ministro dello sviluppo economico entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 13. Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas
(omissis)

Art. 14. Attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale

1. All’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
«4-bis. 1. I soggetti titolari ovvero gestori di beni demaniali, aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche e gasdotti, che siano interessati dal passaggio di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale, sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti autorizzati. A tal fi ne il soggetto richiedente l’autorizzazione alla costruzione delle opere della rete di trasmissione nazionale, successivamente al decreto di autorizzazione, propone le modalità di attraversamento ai soggetti sopra indicati, che assumono le proprie determinazioni entro i successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, in assenza di diversa determinazione, le modalità proposte dal soggetto richiedente si intendono assentite definitivamente. Alle linee elettriche e agli impianti facenti parte della rete elettrica nazionale, anche in materia di distanze, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, recante approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee aeree esterne, e successive modificazioni».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15. Disposizione di interpretazione autentica

1. La disposizione di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per gli impianti di cui all’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si interpreta nel senso che, ai fini della verifica circa il possesso del requisito temporale ivi indicato, ovvero l’entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2012, non soltanto deve essere avvenuta l’entrata in esercizio commerciale dell’energia elettrica ma anche l’entrata in esercizio commerciale dell’energia termica. A tal fine, per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione ricadente nella tipologia di cui all’articolo 24, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati, il conseguente residuo periodo di diritto si calcola sottraendo ai quindici anni di durata degli incentivi il tempo già trascorso dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’energia sia elettrica che termica.

Capo IV - DISPOSIZIONI RELATIVE AL GREEN PUBLIC PROCUREMENT

Art. 16. Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi
(abrogato dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)

Art. 17. Disposizioni per promuovere l’adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE

1. Per l’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza il possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, da parte delle organizzazioni pubbliche e private interessate; il possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 emessa da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008; il possesso per un proprio prodotto o servizio del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; il possesso della certificazione ISO 50001, relativa ad un sistema di gestione razionale dell’energia, emessa da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del citato regolamento (CE) n. 765/2008.

Art. 18. Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi
(abrogato dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)

Art. 19. Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici
(abrogato dall'art. 217 del d.lgs. n. 50 del 2016)

Art. 20. Consumo energetico delle lanterne semaforiche

1. All’articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle lanterne semaforiche, le lampade ad incandescenza, quando necessitino di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realizzate con tecnologia a LED. Le lampade da utilizzare nelle lanterne semaforiche devono avere marcatura CE e attacco normalizzato E27 e assicurare l’accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l’uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento».

Art. 21. Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy». Tale schema adotta la metodologia per la determinazione dell’impronta ambientale dei prodotti (PEF), come definita nella raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalità di funzionamento dello schema.

2. Nella definizione delle azioni di cui al comma 1 si tiene conto delle indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione europea «Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse» (COM (2011) 571 definitivo), e in particolare di quelle concernenti la strategia in materia di consumo e produzione sostenibili.

3. Lo schema nazionale volontario ed il relativo regolamento di cui al comma 1 sono finalizzati a:

a) promuovere, con la collaborazione dei soggetti interessati, l’adozione di tecnologie e disciplinari di produzione innovativi, in grado di garantire il miglioramento delle prestazioni dei prodotti e, in particolare, la riduzione degli impatti ambientali che i prodotti hanno durante il loro ciclo di vita, anche in relazione alle prestazioni ambientali previste dai criteri ambientali minimi di cui all’articolo 68-bis del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall’articolo 18 della presente legge;
b) rafforzare l’immagine, il richiamo e l’impatto comunicativo che distingue le produzioni italiane, associandovi aspetti di qualità ambientale, anche nel rispetto di requisiti di sostenibilità sociale;
c) rafforzare la qualificazione ambientale dei prodotti agricoli, attraverso l’attenzione prioritaria alla definizione di parametri di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale e della qualità del paesaggio;
d) garantire l’informazione, in tutto il territorio nazionale, riguardo alle esperienze positive sviluppate in progetti precedenti, e in particolare nel progetto relativo allo schema di qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i cluster (sistemi produttivi locali, distretti industriali e filiere) sviluppato con il protocollo d’intesa firmato il 14 luglio 2011 tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e le regioni Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Sardegna, Marche e Molise.

4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Piano d’azione nazionale in materia di consumo e produzione sostenibili, che integra le azioni previste al comma 1, avendo riguardo agli interventi e alle azioni nei settori del consumo, della grande distribuzione e del turismo.

5. La disposizione di cui al comma 3 trova applicazione prioritaria nella programmazione dei fondi europei 2014-2020.

Art. 22. Modifica all’articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di diritti edificatori

1. All’articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, dopo le parole: «le servitù,» sono inserite le seguenti: «i diritti edificatori di cui all’articolo 2643, numero 2-bis), del codice civile.

Capo V -DISPOSIZIONI INCENTIVANTI PER I PRODOTTI DERIVANTI DA MATERIALI POST CONSUMO O DAL RECUPERO DEGLI SCARTI E DEI MATERIALI RIVENIENTI DAL DISASSEMBLAGGIO DEI PRODOTTI COMPLESSI

Art. 23. Accordi di programma e incentivi per l’acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi

1. Dopo l’articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

«Art. 206-ter (Accordi e contratti di programma per incentivare l’acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi) ...» (omissis)

«Art. 206-quater (Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi) ...» (omissis)

«Art. 206-quinquies. (Incentivi per l’acquisto e la commercializzazione di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi) ...» (omissis)

«Art. 206-sexies. (Azioni premianti l’utilizzo di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi negli interventi concernenti gli edifici scolastici, le pavimentazioni stradali e le barriere acustiche) ...» (omissis)

2. Negli allegati alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l’allegato L è aggiunto l’allegato L-bis di cui all’allegato 1 annesso alla presente legge.

3. In sede di prima applicazione di quanto previsto dagli articoli 206-quater e 206-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotti dal comma 1 del presente articolo, le regioni utilizzano le risorse rivenienti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 32 della presente legge. Il decreto di cui al comma 1 del predetto articolo 206-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006 individua le modalità di finanziamento degli incentivi da esso disciplinati.

Capo VI - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 24. Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’allegato 1, tabella 1.A, punto 4, dopo le parole: «produzione di mobili e relativi componenti» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente al legno non trattato»;
b) all’allegato 2:

1) al punto 6.2 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «I rifiuti provenienti da raccolta differenziata identificati con il codice CER 200138 e i rifiuti pericolosi, ad eccezione di quelli identificati con i codici CER 180103* e 180202*, sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili previsto dal presente decreto»;
2) alla tabella 6.A sono soppresse le voci: «17 02 01 - Legno» e «19 12 07 - Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06».

Art. 25. Modifica all’allegato 2 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti

1. All’allegato 2, punto 2, numero 5, terza colonna, al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni, dopo le parole: «proveniente da raccolta differenziata » sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i rifiuti in plastica compostabile certificata secondo la norma UNI EN 13432:2002, compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario».

Art. 26. Fertilizzanti correttivi

1. L’utilizzazione agronomica dei correttivi di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ed in particolare del gesso di defecazione e del carbonato di calcio di defecazione, come definiti all’allegato 3 del medesimo decreto legislativo n. 75 del 2010, qualora ottenuti da processi che prevedono l’utilizzo di materiali biologici classificati come rifiuti, deve garantire il rispetto dei limiti di apporto di azoto nel terreno di cui al codice di buona pratica agricola, adottato con decreto del Ministro per le politiche agricole 19 aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999, in attuazione dell’articolo 4 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, e dell’articolo 37, comma 2, lettera c), della legge 22 febbraio 1994, n. 146. I correttivi di cui al primo periodo devono riportare in etichetta il titolo di azoto.

Art. 27. Pulizia dei fondali marini

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all’articolo 20 della legge 31 luglio 2002, n. 179, può individuare i porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di gestione delle aree marine protette, le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali, tramite appositi accordi di programma stipulati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con le associazioni citate, con gli enti gestori delle aree marine protette, con le imprese ittiche e con la capitaneria di porto, l’autorità portuale, se costituita, e il comune territorialmente competenti.

2. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei risultati dell’attività di cui al comma 1, sono disciplinate le procedure, le modalità e le condizioni per l’estensione delle medesime attività ad altri porti.

3. All’articolo 5, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e successive modificazioni, le parole: «A tale fine, la regione cura altresì» sono sostituite dalle seguenti: «Il comune cura».

Art. 28. Modifiche alle norme in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo

1. All’articolo 1, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, le parole: «; residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un’opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)» sono soppresse.

Art. 29. Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti

1. All’articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti»;
b) al comma 1:

1) all’alinea, le parole: «è istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L’Osservatorio» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
«g-bis) elabora i parametri per l’individuazione dei costi standard, comunque nel rispetto del procedimento di determinazione di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio dell’ordinamento dell’Unione europea “chi inquina paga” e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento;
g-ter) elabora uno o più schemi tipo di contratto di servizio di cui all’articolo 203;
g-quater) verifica il rispetto dei termini di cui all’articolo 204, segnalando le inadempienze al Presidente del Consiglio dei ministri;
g-quinquies) verifica il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall’Unione europea in materia di rifiuti e accerta il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni»
;

c) i commi 2, 3 e 5 sono abrogati;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per l’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell’ISPRA, a tal fine utilizzando le risorse di cui al comma 6»;
e) al comma 6, al primo periodo, le parole: «dalla costituzione e dal funzionamento dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti e della Segreteria tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «dall’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui al presente articolo»
.

2. Tutti i richiami all’Osservatorio nazionale sui rifiuti e all’Autorità di cui all’articolo 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuati dall’articolo 221, commi 5, 7, 8 e 9, dall’articolo 222, comma 2, dall’articolo 223, commi 4, 5 e 6, dall’articolo 224, commi 3, lettera m), e 6, dall’articolo 225, commi 3, 4 e 5, dall’articolo 233, comma 9, e dall’articolo 234, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altre disposizioni di legge si intendono riferiti al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Al fine di accelerare lo svolgimento delle procedure e la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, il personale assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure concorsuali, presso le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, può richiedere, entro il 31 dicembre 2016, di essere inquadrato nei ruoli del medesimo Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nell’ambito dei posti vacanti nella dotazione organica, fino a un massimo di quindici unità e a condizione che il transito non comporti un aumento del trattamento economico, previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici in cui il predetto personale opera. L’inquadramento è disposto nell’area funzionale del personale individuata dall’amministrazione di destinazione sulla base di apposita tabella di equiparazione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Limitatamente all’attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2017, i limiti percentuali per il conferimento degli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fissati nel 15 e nel 10 per cento della dotazione organica di dirigenti appartenenti alla prima e alla seconda fascia dal comma 5-bis del medesimo articolo 19, sono elevati rispettivamente al 30 e al 20 per cento.

4. Il comma 12 dell’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«12. Le regioni e le province autonome assicurano, attraverso propria deliberazione, la pubblicazione annuale nel proprio sito web di tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali e dei programmi di cui al presente articolo.
12-bis. L’attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti è garantita almeno dalla fruibilità delle seguenti informazioni:

a) produzione totale e pro capite dei rifiuti solidi urbani suddivisa per ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero per ogni comune;
b) percentuale di raccolta differenziata totale e percentuale di rifiuti effettivamente riciclati;
c) ubicazione, proprietà, capacità nominale autorizzata e capacità tecnica delle piattaforme per il conferimento dei materiali raccolti in maniera differenziata, degli impianti di selezione del multimateriale, degli impianti di trattamento meccanico-biologico, degli impianti di compostaggio, di ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati e degli inceneritori e coinceneritori;
d) per ogni impianto di trattamento meccanico-biologico e per ogni ulteriore tipo di impianto destinato al trattamento di rifiuti solidi urbani indifferenziati, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso e quantità di prodotti in uscita, suddivisi per codice CER;
e) per gli inceneritori e i coinceneritori, oltre a quanto previsto alla lettera c), quantità di rifiuti in ingresso, suddivisi per codice CER;
f) per le discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, capacità volumetrica autorizzata, capacità volumetrica residua disponibile e quantità di materiale ricevuto suddiviso per codice CER, nonché quantità di percolato prodotto».

5. Al comma 3 dell’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: «Oltre a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014,».

6. All’articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera bb) ; con apposito decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate per la tenuta e compilazione del formulario di identificazione, nel caso in cui l’imprenditore agricolo disponga di un deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio».

Art. 30. Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi

1. All’articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all’articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all’articolo 266, comma 5».

Art. 31. Introduzione dell’articolo 306-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di risarcimento del danno e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale

1. Dopo l’articolo 306 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
«Art. 306-bis (Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale) ...» (omissis)

2. L’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, è abrogato. Tale disciplina continua ad applicarsi ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già avvenuta la comunicazione dello schema di contratto a regioni, province e comuni ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 208 del 2008.

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 32. Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio

1. All’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «ambito territoriale ottimale» sono inserite le seguenti: «, se costituito, ovvero in ogni comune»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un’addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l’ammontare minimo fissato dal comma 29 dell’articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:

Superamento del livello
di RD rispetto
alla normativa statale
Riduzione del tributo
da 0,01 per cento fino
alla percentuale inferiore
al 10 per cento
30 per cento
10 per cento
15 per cento
20 per cento
25 per cento
40 per cento
50 per cento
60 per cento
70 per cento

3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell’anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.
3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.
3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater è effettuata annualmente dai comuni attraverso l’adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L’omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l’esclusione del comune dall’applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis.
3-sexies. L’ARPA o l’organismo di cui al comma 3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell’applicazione del tributo.
3-septies. L’addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure che hanno conseguito nell’anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell’ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell’attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.
3-octies. L’addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all’articolo 199, gli incentivi per l’acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata»
;
d) al comma 6, le parole: «Le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «Fatti salvi gli obiettivi indicati all’articolo 181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione è valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi della decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre 2011, le regioni».

2. L’adeguamento delle situazioni pregresse, per il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata come previste dalla vigente normativa, avviene nel termine massimo di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 33. Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti
(omissis)

Art. 34. Modifiche all’articolo 3, commi 24, 25 e 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti

1. All’articolo 3, commi 24 e 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: «il deposito in discarica» sono inserite le seguenti: «e in impianti di incenerimento senza recupero energetico».

2. All’articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «; una quota del 10 per cento di esso spetta alle province» sono soppresse e le parole: «Il 20 per cento del gettito derivante dall’applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province,» sono sostituite dalle seguenti: «Il gettito derivante dall’applicazione del tributo».

Art. 35. Modifica dell’articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di incenerimento dei rifiuti

1. All’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 40 è sostituito dal seguente:
«40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione “D10 Incenerimento a terra”, ai sensi dell’allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell’ammontare determinato ai sensi del comma 29».

Art. 36. Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti

1. All’articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti».

Art. 37. Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico

1. Dopo il comma 19 dell’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani».

2. Dopo il comma 7 dell’articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell’Unione europea, gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, acquisito il parere dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) previa predisposizione di un regolamento di gestione dell’impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale, possono essere realizzati e posti in esercizio con denuncia di inizio di attività ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in aree agricole, nel rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 38. Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici

1. All’articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1-sexies sono aggiunti i seguenti:
«1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull’ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l’autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all’articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all’articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma.
1-octies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, risultano già autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare ad operare sulla base dell’autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa».

2. All’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), dopo la parola: «domestiche» sono inserite le seguenti: «e non domestiche»;
b) dopo la lettera qq) è aggiunta la seguente: «qq-bis) “compostaggio di comunità”: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti».

Art. 39. Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare

1. Dopo l’articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
«Art. 219-bis (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare) ...» (omissis)

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 40. Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 232 sono inseriti i seguenti:
«Art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo) ...» (omissis)
«Art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) ...» (omissis)
b) all’articolo 255, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio»;
c) all’articolo 263, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell’articolo 255, comma 1-bis, è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell’articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all’articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma».

Art. 41. Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici

1. All’articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per uso domestico o professionale, al fine di una corretta gestione del loro fine vita, i sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10, per ciascun nuovo modulo immesso sul mercato, adottano un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici nel disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante “Definizione e verifica dei requisiti dei ‘Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita’ in attuazione delle ‘Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti’ (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)”».

Art. 42. Modifica al comma 667 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

1. Al comma 667 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «Con regolamento» fino a: «su proposta» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di dare attuazione al principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto».

Art. 43. Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell’Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori

1. All’articolo 227 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: «rifiuti elettrici ed elettronici,» sono inserite le seguenti: «rifiuti di pile e accumulatori,»;
b) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188».

2. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all’articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota dei proventi relativa alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività di cui al comma 4 del medesimo articolo 41.

3. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all’articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a trasferire ai soggetti competenti la quota parte dei proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti dalle rispettive attività di cui al comma 4 del medesimo articolo 27.

4. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 9, comma 3, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I sistemi devono dimostrare, ai fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all’azienda»;
b) all’articolo 10, comma 10, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I sistemi devono dimostrare di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all’azienda»;
c) all’articolo 18, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell’emanazione del decreto, continuano ad applicarsi gli accordi conclusi ai sensi dell’articolo 33, comma 5, lettera g),nei confronti dei soggetti che hanno aderito agli stessi»;
d) all’articolo 20, comma 1, dopo le parole: «essere autorizzate ai sensi dell’articolo 208» sono inserite le seguenti: «o dell’articolo 213»;
e) all’articolo 33, comma 5, lettera f), le parole: «di cui alla lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera e)»;
f) all’articolo 38, comma 1, le parole: «un’AEE» sono sostituite dalle seguenti: «un RAEE» e le parole: «per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascun RAEE non ritirato o ritirato a titolo oneroso»;
g) all’articolo 38, comma 3, dopo le parole: «In caso di mancata registrazione» sono inserite le seguenti: «ovvero qualora il Centro di coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per l’iscrizione»;
h) all’allegato VIII, al punto 1.5.1, primo periodo, le parole: «nel rispetto dei requisiti indicati al» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi i requisiti di cui al».

Art. 44. Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti

1. All’articolo 191, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «anche in deroga alle disposizioni vigenti» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea».

2. All’articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «un congruo termine» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

Art. 45. Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati

1. Le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo, da corrispondere con modalità automatiche e progressive, per i comuni che attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei princìpi e delle misure previsti dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell’articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e dai rispettivi programmi regionali ovvero riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. Gli incentivi di cui al presente comma si applicano tramite modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana.

2. Le regioni, sulla base delle misure previste dal programma nazionale di cui al comma 1, adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, propri programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti o verificano la coerenza dei programmi già approvati.

3. Le regioni, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, quelle di volontariato, i comitati e le scuole locali attivi nell’educazione ambientale nonché nella riduzione e riciclo dei rifiuti, possono promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, al riutilizzo e al massimo riciclo dei rifiuti. Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la regione può affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e ricerche di supporto all’attività degli enti locali.

Art. 46. Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica

1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la lettera p) è abrogata.

Art. 47. Aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica

1. L’articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. (Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica) ... » (omissis)

Art. 48. Rifiuti ammessi in discarica

1. All’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario ai predetti fini».

Art. 49. Miscelazione dei rifiuti
(articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte costituzionale, n. 75 del 21 marzo/12 aprile 2017)

[1. All’articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge».]

Art. 50. Utilizzo dei solfati di calcio nell’attività di recupero ambientale

1. All’articolo 298-bis di cui alla parte quinta-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6
sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, l’autorità competente, in sede di valutazione di compatibilità ambientale, può non applicare i valori di concentrazione soglia di contaminazione, indicati nella tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del presente decreto, agli analiti presenti nei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, utilizzati nell’attività di recupero ambientale, qualora sia dimostrata, secondo le metodiche previste dal citato decreto ministeriale, l’assenza di cedibilità dei suddetti analiti.
6-ter. Fatto salvo l’obbligo di sottoporre i solfati di calcio destinati all’attività di recupero ambientale a test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all’allegato 3 del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, l’autorità competente, nell’autorizzare l’utilizzo dei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, nell’attività di recupero ambientale, può derogare, sulla base delle caratteristiche del sito, alle concentrazioni limite di cloruri di cui al citato allegato 3, qualora tale deroga non costituisca un pericolo per la salute dell’uomo e non rechi pregiudizio all’ambiente»
.

2. Alla rubrica dell’articolo 298-bis di cui alla parte quinta-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché alla rubrica del titolo I della citata parte quinta-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solfati di calcio».

Capo VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO

Art. 51. Norme in materia di Autorità di bacino

1. All’articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti:
«z-bis) Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino: l’autorità competente ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;
z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino: il Piano di distretto»
.

2. L’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«Art. 63 (Autorità di bacino distrettuale) ... » (omissis)

Art. 52. Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico

1. Nella parte terza, sezione I, titolo II, capo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo l’articolo 72 è aggiunto il seguente:
«Art. 72-bis (Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico)...» (omissis)

2. All’articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, le parole da: «e che non siano diretti a» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore»

3. Al comma 7 dell’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: «I commissari esercitano comunque i poteri di cui ai commi» è inserita la seguente: «2-ter,».

Art. 53. Materiali litoidi

1. I materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell’attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive.

Art. 54. Modifiche alla normativa in materia edilizia e di silenzio assenso, a fini di tutela dell’assetto idrogeologico

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 2, dopo le parole: «Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,» sono inserite le seguenti: «la normativa di tutela dell’assetto idrogeologico»;
b) all’articolo 5:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. (L) Lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell’assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. (L) Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui alla lettera a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente testo unico, all’elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
c) all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
d) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
e) alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all’applicazione della parte II del presente testo unico»
;

c) all’articolo 6, comma 1, alinea, dopo le parole: «di quelle relative all’efficienza energetica» sono inserite le seguenti: «, di tutela dal rischio idrogeologico,»;
d) all’articolo 17, comma 3, lettera e), dopo le parole: «di tutela» sono inserite le seguenti: «dell’assetto idrogeologico,»;
e) all’articolo 20, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. (L) Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9.
9. (L) Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso, il procedimento è concluso con l’adozione di un provvedimento espresso e si applica quanto previsto dall’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. In caso di diniego dell’atto di assenso, eventualmente acquisito in conferenza di servizi, decorso il termine per l’adozione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende respinta. Il responsabile del procedimento trasmette al richiedente il provvedimento di diniego dell’atto di assenso entro cinque giorni dalla data in cui è acquisito agli atti, con le indicazioni di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, resta fermo quanto previsto dall’articolo 146, comma 9, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni»
;
f) all’articolo 22, comma 6, le parole: «tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell’assetto idrogeologico»;
g) all’articolo 23, comma 1-bis, dopo le parole: «con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli» sono inserite le seguenti: «relativi all’assetto idrogeologico,»;
h) all’articolo 31, comma 5, le parole: «urbanistici o ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico»;
i) all’articolo 32, comma 3, le parole: «ed ambientale » sono sostituite dalle seguenti: «, ambientale e idrogeologico»;
l) all’articolo 123, comma 1, le parole: «e ambientale » sono sostituite dalle seguenti: «, ambientale e dell’assetto idrogeologico».

2. All’articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dopo le parole: «non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente,» sono inserite le seguenti: «la tutela dal rischio idrogeologico,».

Art. 55. Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico

1. Al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, è istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità dal CIPE con delibera n. 32/2015 del 20 febbraio 2015, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sulle risorse affluite al Fondo. Il funzionamento del Fondo è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 56. Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto

1. Al fine di attuare la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 e di concorrere alla tutela e alla salvaguardia della salute e dell’ambiente anche attraverso l’adozione di misure straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto, ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano nell’anno 2016 interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro.

3. Il credito d’imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fi ni del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi di bonifica. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio».

4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l’attuazione del presente articolo, al fi ne di individuare tra l’altro modalità e termini per la concessione del credito d’imposta a seguito di istanza delle imprese da presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo di cui al comma 1, nonché i casi di revoca e decadenza dal beneficio e le modalità per il recupero di quanto indebitamente percepito. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse stanziate, determina l’ammontare dell’agevolazione spettante a ciascun beneficiario e trasmette all’Agenzia delle entrate, in via telematica, l’elenco dei soggetti beneficiari e l’importo del credito spettante a ciascuno di essi, nonché le eventuali revoche, anche parziali.

5. Per la verifica della corretta fruizione del credito d’imposta di cui al presente articolo, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e l’Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 4.

6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse nei limiti e alle condizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

7. Al fi ne di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, a tutela della salute e dell’ambiente, è istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l’anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Il funzionamento del Fondo è disciplinato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che individua anche i criteri di priorità per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento.

8. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 6, pari a 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 20152017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 5,536 milioni di euro per l’anno 2016 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20152017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Art. 57. Semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria

1. Al fine di semplificare le procedure relative ai siti di importanza comunitaria, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva, sono effettuate dai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente il sito, le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L’autorità competente al rilascio dell’approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni.

2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del Regolamento di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, si applicano esclusivamente ai piani.

Capo VIII - DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L’ACCESSO UNIVERSALE ALL’ACQUA

Art. 58. Fondo di garanzia delle opere idriche

1. A decorrere dall’anno 2016 è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un’adeguata tutela della risorsa idrica e dell’ambiente secondo le prescrizioni dell’Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel rispetto della normativa vigente.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei princìpi e dei criteri contenuti nel decreto. I criteri di cui al primo periodo sono definiti tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei piani d’ambito di cui all’articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle necessità di tutela dell’ambiente e dei corpi idrici e sono finalizzati a promuovere la coesione sociale e territoriale e a incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d’ambito a una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie.

3. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 2.

4. Al fine di assicurare la trasparenza e l’accessibilità alle informazioni concernenti le modalità di gestione del Fondo, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico pubblica nel proprio sito istituzionale il provvedimento di cui al comma 3, nonché lo stato di avanzamento degli interventi realizzati.

Art. 59. Contratti di fiume

1. Al capo II del titolo II della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l’articolo 68 è aggiunto il seguente:
«Art. 68-bis (Contratti di fiume)
1. I contratti di fiume concorrono alla definizione e all’attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree»
.

Art. 60. Tariffa sociale del servizio idrico integrato

1. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, al fi ne di garantire l’accesso universale all’acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gli enti di ambito nelle loro forme rappresentative, sulla base dei princìpi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fi ne di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le necessarie modifi che all’articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al medesimo comma 1.

3. All’articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti relative al servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all’autorità di controllo e vigilanza».

Art. 61. Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato

1. Nell’esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sulla base dei princìpi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, adotta direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando che sia salvaguardata, tenuto conto dell’equilibrio economico e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento e garantendo il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi.

2. Ai fini del comma 1, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la gestione della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.

Art. 62. Disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano

1. Il sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, si intende dovuto per gli impianti con potenza nominale media superiore a 220 kW, nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica.

2. Per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’obbligo di pagamento dei sovracanoni decorre dalla data di entrata in esercizio dell’impianto e non oltre il termine di ventiquattro mesi dalla data della concessione stessa.

3. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 137 è inserito il seguente: «137-bis. Per gli impianti realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di cui al comma 137 del presente articolo, sono comunque dovuti, anche se non funzionali alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali».

4. All’articolo 147, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti:
«Sono fatte salve:
a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 148;
b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l’ente di governo d’ambito territorialmente competente provvede all’accertamento dell’esistenza dei predetti requisiti».

Art. 63. Clausola di salvaguardia per la regione autonoma Valle d’Aosta

1. Sono fatte salve le competenze in materia di servizio idrico della regione autonoma Valle d’Aosta, la quale provvede alle finalità del presente capo, per il proprio territorio, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Capo IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI E IN MATERIA DI SCAMBIO DI BENI USATI

Art. 64. Modifiche all’articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

1. All’articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. - 1-ter. - 1-quater. - 1-quinquies. ... » (omissis)

Capo X - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E DEL RIUTILIZZO DI RESIDUI VEGETALI

Art. 65. Acque reflue dei frantoi oleari

1. All’articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. Al fine di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore e il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane, lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è ammesso, ove l’ente di governo dell’ambito e il gestore d’ambito non ravvisino criticità nel sistema di depurazione, per i frantoi che trattano olive provenienti esclusivamente dal territorio regionale e da aziende agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente praticabili, previo idoneo trattamento che garantisca il rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all’effettiva capacità di trattamento dell’impianto di depurazione».

Art. 66. Modifica all’articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scambio di beni usati

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i comuni possono individuare anche appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), per l’esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l’obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell’usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana».

Capo XI - DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 67. Comitato per il capitale naturale
(omissis)

Art. 68. Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli

1. A sostegno dell’attuazione degli impegni derivanti dalla comunicazione della Commissione europea «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva» [COM (2010) 2020 definitivo], dalle raccomandazioni del Consiglio n. 2012/C219/14, del 10 luglio 2012, e n. 2013/C217/11, del 9 luglio 2013, e dal regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, in accordo con le raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle performance ambientali dell’Italia e con la dichiarazione conclusiva della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltasi a Rio de Janeiro dal 20 al 22 giugno 2012, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, gestito sulla base delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la redazione del Catalogo il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale, oltre che delle informazioni nella disponibilità propria e dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, delle informazioni rese disponibili dall’Istituto nazionale di statistica, dalla Banca d’Italia, dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri centri di ricerca, che forniscono i dati a loro disposizione secondo uno schema predisposto dal medesimo Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. I sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell’ambiente.

2. Il Catalogo di cui al comma 1 è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell’aggiornamento del Catalogo.

3. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 69. Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche

1. Il comma 8 dell’articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
«8. In materia di semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L’obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l’obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all’articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei dati trasmessi. L’adesione, da parte dei soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti».

Art. 70. Delega al Governo per l’introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l’introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;
b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;
c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;
d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell’arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;
e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati interventi di pulizia e manutenzione dell’alveo dei fiumi e dei torrenti;
f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall’agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l’obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;
g) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;
h) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, le fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;
i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell’azione amministrativa;
l) ritenere precluse le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.

3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profi li finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del termine previsto al comma 1, quest’ultimo è prorogato di tre mesi

Art. 71. Oil free zone

1. Al fine di promuovere su base sperimentale e sussidiaria la progressiva fuoriuscita dall’economia basata sul ciclo del carbonio e di raggiungere gli standard europei in materia di sostenibilità ambientale, sono istituite e promosse le «Oil free zone».

2. Si intende per «Oil free zone» un’area territoriale nella quale, entro un determinato arco temporale e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai comuni del territorio di riferimento, si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie prodotte da fonti rinnovabili.

3. La costituzione di Oil free zone è promossa dai comuni interessati, anche tramite le unioni o le convenzioni fra comuni di riferimento, ove costituite ai sensi degli articoli 30 e 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per le aree naturali protette di cui all’articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, la costituzione di Oil free zone è promossa dagli enti locali d’intesa con gli enti parco.

4. Nelle Oil free zone sono avviate sperimentazioni, concernenti la realizzazione di prototipi e l’applicazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane, attraverso prospetti di valutazione del valore delle risorse presenti sul territorio.

5. Nell’ambito delle proprie legislazioni di settore, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità di organizzazione delle Oil free zone, con particolare riguardo agli aspetti connessi con l’innovazione tecnologica applicata alla produzione di energie rinnovabili a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell’energia, quali la produzione di biometano per usi termici e per autotrazione.

6. Ai fini di cui al comma 5, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono assicurare specifiche linee di sostegno finanziario alle attività di ricerca, sperimentazione e applicazione delle attività produttive connesse con l’indipendenza dai cicli produttivi del petrolio e dei suoi derivati, con particolare attenzione all’impiego equilibrato dei beni comuni e collettivi del territorio di riferimento.

Art. 72. Strategia nazionale delle Green community

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, promuove la predisposizione della strategia nazionale delle Green community.

2. La strategia nazionale di cui al comma 1 individua il valore dei territori rurali e di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio, e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed economico nei seguenti campi:

a) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell’anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno;
b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l’eolico, la cogenerazione e il biometano;
d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali;
e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
g) sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
h) integrazione dei servizi di mobilità;
i) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l’uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti.

3. Con proprie leggi, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare le modalità, i tempi e le risorse finanziarie sulla base dei quali le unioni di comuni e le unioni di comuni montani promuovono l’attuazione della strategia nazionale di cui al presente articolo

 4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 73. Disposizioni in materia di impianti termici civili alimentati da gas combustibili

1. Le disposizioni in materia di requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici civili, di cui alla parte II dell’allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano agli impianti alimentati da gas combustibili rientranti nel campo di applicazione della norma UNI 11528, fatta eccezione per quelle di cui al numero 5, «Apparecchi indicatori».

Art. 74. Gestione e sviluppo sostenibile del territorio e delle opere di pubblica utilità e tutela degli usi civici

1. Ai fini della gestione e dello sviluppo sostenibile del territorio e delle opere pubbliche o di pubblica utilità nonché della corretta gestione e tutela degli usi civici, all’articolo 4 (L) del testo unico di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. I beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d’uso, fatte salve le ipotesi in cui l’opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l’esercizio dell’uso civico».

Art. 75. Disposizioni relative all’attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate di estinzione - CITES

1. La misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), di cui all’articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è rivalutata con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, per il miglioramento dell’efficienza ed efficacia delle attività di cui al medesimo articolo 8-quinquies, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, svolte in attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, in materia di protezione delle specie di fl ora e fauna mediante il controllo del loro commercio.

Art. 76. Proroga del termine per l’esercizio della delega in materia di inquinamento acustico

1. All’articolo 19, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro ventiquattro mesi».

Art. 77. Modifica all’articolo 514 del codice di procedura civile

1. All’articolo 514 del codice di procedura civile, in materia di cose mobili assolutamente impignorabili, dopo il numero 6) sono aggiunti i seguenti: «6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali; 6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli».

Art. 78. Modifica all’articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di dragaggio

1. All’articolo 5-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c) qualora risultino non pericolosi all’origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento o di conterminazione realizzate con l’applicazione delle migliori tecniche disponibili in linea con i criteri di progettazione formulati da accreditati standard tecnici internazionali adottati negli Stati membri dell’Unione europea e con caratteristiche tali da garantire, tenuto conto degli obiettivi e dei limiti fissati dalle direttive europee, l’assenza di rischi per la salute e per l’ambiente con particolare riferimento al vincolo di non peggiorare lo stato di qualità delle matrici ambientali, suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, acque marine e di transizione, né pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di qualità delle stesse;
d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di riferimento specifici definiti in conformità ai criteri approvati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’area o le aree interessate vengono escluse dal perimetro del sito di interesse nazionale previo parere favorevole della conferenza di servizi di cui all’articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»
.

Art. 79. Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Allegato 1 (articolo 23, comma 2) «Allegato L-bis (articolo 206-quater, comma 2)

CATEGORIE DI PRODOTTI CHE SONO OGGETTO DI INCENTIVI ECONOMICI ALL’ACQUISTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 206-QUATER, COMMA 2

Categoria di prodotto Percentuale minima in peso di materiale polimerico riciclato sul peso complessivo del componente sostituito Incentivo in percentuale sul prezzo di vendita del prodotto al consumatore
Cicli e veicoli a motore >10% 10%
Elettrodomestici >20% 10%
Contenitori per uso di igiene ambientale  >50% 5%
Arredo per interni  >50% 5%
Arredo urbano  >70% 15%
Computer  >10% 10%
Prodotti per la casa e per l’uffici  >10% 10%
Pannelli fonoassorbenti, barriere e segnaletica stradali  >30% 10%