DECRETO LEGISLATIVO 3 dicembre 2010, n. 205
Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

(G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)

(gli articoli omessi sono già stati inseriti nel testo coordinato del decreto legislativo n. 152 del 2006)

Articolo 1. (Modifiche all’articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

L’articolo 177 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Articolo 177. (Campo di applicazione e finalità) ... " (omissis)

Articolo 2. (Modifiche all’articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L’articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Articolo 178. (Principi) ... " (omissis)

Articolo 3. (Responsabilità estesa del produttore)

1. Dopo l’articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente articolo:
Articolo 178-bis. (Responsabilità estesa del produttore) ... " (omissis)

Articolo 4. (Modifiche all’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Articolo 179. (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti) ... " (omissis)

Articolo 5. (Modifiche all’articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche: (omissis)

Articolo 6. (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo di rifiuti)

1. Dopo l’articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente: “Articolo 180-bis. (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti) ..." (omissis)

Articolo 7. (Modifiche all’articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L’articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Articolo 181. (Riciclaggio e recupero dei rifiuti) ..." (omissis)

Articolo 8. (Modifiche all’articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: (omissis)

Articolo 9. (Principi di autosufficienza e prossimità. Rifiuti organici)

1. Dopo l’articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

Articolo 182-bis. (Principi di autosufficienza e prossimità) ... (omissis)
Articolo 182-ter. (Rifiuti organici) ..." (omissis)

Articolo 10. (Modifiche all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Articolo 183. (Definizioni) ..." (omissis)

Articolo 11. (Modifiche all’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche: (omissis)

Articolo 12. (Sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto)

1. Dopo l’articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono inseriti i seguenti:

Articolo 184-bis. (Sottoprodotto) ... (omissis)
Articolo 184-ter. (Cessazione della qualifica di rifiuto) ..." (omissis)

Articolo 13. (Modifiche all’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Articolo 185. (Esclusioni dall’ambito di applicazione) ..." (omissis)

Articolo 14. (Modifiche all’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 186, comma 7-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, le parole: “derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali” sono sostituite dalle seguenti: “che presentano le caratteristiche di cui all’articolo 184-bis”.

Articolo 15. (Modifiche all’articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L’articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Articolo 187. (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi) ..." (omissis)

Articolo 16. (Modifica degli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
(articolo abrogato dall'art. 6, comma 2, legge n. 12 del 2019)

1. Gli articoli 188, 189, 190 e 193, sono modificati come segue:

a) l’articolo 188 è sostituito dal seguente: “Articolo 188. (Responsabilità della gestione dei rifiuti) ..." (omissis)
b) dopo l’articolo 188 sono inseriti i seguenti articoli 188-bis e 188-ter:

Articolo 188-bis. (Controllo della tracciabilità dei rifiuti) ... (omissis)
Articolo 188-ter. (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)) ..." (omissis)

c) l’articolo 189 è sostituito dal seguente: “Articolo 189.  (Catasto dei rifiuti) ..." (omissis)
d) l’articolo 190 è sostituito dal seguente: “Articolo 190. (Registri di carico e scarico) ..." (omissis)
e) l’articolo 193 è sostituito dal seguente: “Articolo 193. (Trasporto dei rifiuti)  ..." (omissis)

2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni.

Articolo 17. (Modifiche all’articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L’articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Articolo 194. (Spedizioni transfrontaliere)   ..." (omissis)

Articolo 18. (Modifiche all’articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo la parola: “, rifiuti” sono soppresse le seguenti da: “nonché” a: “movimentazione”;
b) al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

“b-bis): la definizione di linee guida, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 215 e 216;
b-ter) la definizione di linee guida, sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le attività di recupero energetico dei rifiuti;";

c) al comma 1, lettera h), le parole: “delle tipologie” sono soppresse;

d) al comma 1, lettera i) le parole “materia prima secondaria” sono soppresse.

e) al comma 1, alle lettere m), n), o) ed r), le parole: “Conferenza Stato-Regioni” sono sostituite dalle seguenti: “Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”;

f) al comma 1, alla lettera q), dopo le parole: “criteri generali” sono inserite le seguenti: “, ivi inclusa l'emanazione di specifiche linee guida,”;

g) al comma 2, le lettere da f) a s-bis) sono sostituite dalle seguenti:

“f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti;

g) la determinazione dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie in favore delle regioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, secondo la modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo;

h) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di cui all'articolo 193 e la regolamentazione del trasporto dei rifiuti;

i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;

l) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo 190 e la definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;

m) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a);

n) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta del presente decreto;

o) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi del decreto legislativo29 aprile 2010, n. 75, e del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;

p) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine, in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;

q) l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da università o istituti specializzati, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori, al fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio di sversamento connesso alla tipologia dell'attività esercitata;

r) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai produttori, ai distributori, a coloro che svolgono attività di istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disciplina;

s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti;

t) predisposizione di linee guida per l’individuazione di una codifica omogenea per le operazioni di recupero e smaltimento da inserire nei provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti, anche in conformità a quanto disciplinato in materia dalla direttiva 2008/12/CE, e sue modificazioni;

u) individuazione dei contenuti tecnici minimi da inserire nei provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 208, 209, 211;

v) predisposizione di linee guida per l’individuazione delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie per la classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi dell’allegato D della parta quarta del presente decreto.”;

h) al comma 3, le parole: “Conferenza Stato-Regioni” sono sostituite dalle seguenti: “Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

Articolo 19. (Modifiche all’articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5, dopo le parole: “Nell’ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici” sono inserite le seguenti: “gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale,”;
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: “
5-bis. Le province, nella programmazione delle ispezioni e controlli di cui al presente articolo, possono tenere conto, nella determinazione della frequenza degli stessi, delle registrazioni ottenute dai destinatari nell’ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).”.

Articolo 20. (Modifiche all’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L’articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Articolo 199. (Piani regionali) ... " (omissis)

Articolo 21. (Modifiche all’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "In ogni ambito” sono sostituite dalle seguenti: “Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito”;
b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:

a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;
b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;
c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.

1-ter. L’accordo di programma di cui al comma precedente può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell’ambito dell’accordo di programma e prevedere una disciplina per l’eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo.”.

Articolo 22. (Modifiche all’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d’ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l’impianto, nonché il richiedente l’autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza di servizi. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza”;

b) al comma 4, lettera b), le parole: “con le esigenze ambientali e territoriali” sono sostituite dalle seguenti: “con quanto previsto dall’articolo 177, comma 4”;

c) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell’impianto.”;

d) al comma 10, le parole: “Ove l’autorità” sono sostituite dalle seguenti: “Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, ove l’autorità”;

e) al comma 11, lettera a), le parole: “da smaltire o da recuperare” sono sostituite dalle seguenti: “che possono essere trattati”;

f) al comma 11, lettera b), le parole: “I requisiti tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “Per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici” e le parole: “ed alla” sono sostituite dalle seguenti: “e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della”;

g) al comma 11, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;”;

h) al comma 11, lettera d), le parole: “da autorizzare” sono sostituite dalla seguente: “autorizzato”;

i) al comma 11, lettera e), le parole: “di trattamento e di recupero” sono sostituite dalle seguenti: “da utilizzare per ciascun tipo di operazione”;

l) al comma 11, la lettera f) è sostituita dalla seguente: “f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;”;

m) al comma 11, lettera g), sono soppresse le parole: “A tale fine,”;

n) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
“11-bis. Le autorizzazioni concernenti l’incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.”;

o) al comma 12, dopo la parola: “disponibili” sono aggiunte le seguenti: “e nel rispetto delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990”;

p) al comma 14, la parola: “194” è sostituita dalle seguenti: “193, comma 1, ”;

q) al comma 15, le parole: “ad esclusione della” sono sostituite dalle seguenti: “ed esclusi i casi in cui si provveda alla”;

r) dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti:

“17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189 attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

a) ragione sociale;

b) sede legale dell’impresa autorizzata;

c) sede dell’impianto autorizzato;

d) attività di gestione autorizzata;

e) i rifiuti oggetto dell’attività di gestione;

f) quantità autorizzate;

g) scadenza dell’autorizzazione.

17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.";

s) il comma 18 è sostituito dal seguente:
“18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189.”;

t) il comma 19 è sostituito dal seguente:
“19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.”;

u) il comma 20 è abrogato.

Articolo 23. (Modifiche all’articolo 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
 “1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo di cui all’articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit , che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001, possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.”;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. Resta ferma l'applicazione del titolo II-bis della parte seconda del presente decreto, relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del medesimo.”;

c) al comma 7, le parole “all’Albo di cui all’articolo 212, comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “all’ISPRA” e le parole: “212, comma 23,” sono sostituite dalle seguenti: “208, comma 17,”;

d) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
“7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.”.

Articolo 24. (Modifiche all’articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 la parola: “Ministro” è sostituita dalla seguente: “Ministero”;

b) al comma 5 le parole: “all’Albo di cui all’articolo 212, comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “all’ISPRA” e le parole: “212, comma 23,” sono sostituite dalle seguenti: “208, comma 16”.

c) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: “5-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 5 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.”.

Articolo 25. (Modifiche all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è così sostituito:

“2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da diciannove membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente:

a) due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) uno dal Ministro dello sviluppo economico, con funzioni di vice-Presidente;

c) uno dal Ministro della salute;

d) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze

e) uno dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

f) uno dal Ministro dell'interno;

g) tre dalle regioni;

h) uno dall'Unione italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;

i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.”;

b) il comma 4 è abrogato;

c) i commi da 5 a 19 sono sostituiti dai seguenti:

“5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. Per le aziende speciali,i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici ci cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.

6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l’iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime.

7. Gli enti e le imprese iscritte all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall’obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.

8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:

a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;
b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;
d) l’avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

9. Le imprese di cui ai commi 5 e 8 tenute ad aderire sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), procedono, in relazione a ciascun autoveicolo utilizzato per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, all’adempimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 3, comma 6, lettera c), del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data in data 17 dicembre 2009. La Sezione regionale dell’Albo procede, in sede di prima applicazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sospensione d’ufficio dall’Albo degli autoveicoli per i quali non è stato adempiuto l’obbligo di cui al precedente periodo. Trascorsi tre mesi dalla sospensione senza che l’obbligo di cui sopra sia stato adempiuto, l’autoveicolo è di diritto e con effetto immediato cancellato dall’Albo.

10. L’iscrizione all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l’attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei medesimi, è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano la modalità e gli importi previsti dal decreto del Ministro dell’ambiente in data 8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro dell’ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999.

11. Le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente per ogni intervento di bonifica nel rispetto dei criteri generali di cui all’articolo 195, comma 2, lettera g). Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001.

12. Sono iscritti all’Albo le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, è delegato dall’armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto, per gli adempimenti relativi al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a). L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e non è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie.

13. L'iscrizione all'Albo ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché l'accettazione, la revoca e lo svincolo delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato sono deliberati dalla Sezione regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'impresa interessata, in base alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato nazionale.

14. Avverso i provvedimenti delle Sezioni regionali dell'Albo gli interessati possono proporre, nel termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo

15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese, i requisiti dei responsabili tecnici delle medesime, i termini e le modalità di iscrizione, i diritti annuali d'iscrizione. Fino all'adozione dei predetto decreto, continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, e delle deliberazioni del Comitato nazionale dell’Albo. Il decreto di cui al presente comma si informa ai seguenti principi:

a) individuazione di requisiti per l'iscrizione, validi per tutte le sezioni, al fine di uniformare le procedure;

b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, sul trasporto ferroviario, sul trasporto via mare e per via navigabile interna, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a);

c) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali di iscrizione;

d) ridefinizione dei diritti annuali d’iscrizione relativi alle imprese di trasporto dei rifiuti iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali;

e) interconnessione e interoperabilità con le pubbliche amministrazioni competenti alla tenuta di pubblici registri;

f) riformulazione del sistema disciplinare-sanzionatorio dell’Albo e delle cause di cancellazione dell’iscrizione;

g) definizione delle competenze e delle responsabilità del responsabile tecnico.

16. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni disciplinanti l'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti vigenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, la cui abrogazione è differita al momento della pubblicazione dei suddetti decreti.

17. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le previsioni, anche relative alle modalità di versamento e di utilizzo, che saranno determinate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del citato decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 dicembre 1993, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 1995. Le somme di cui all’articolo 7 comma 7, del decreto del Ministro dell’ambiente 29 in data dicembre 1993 sono versate al Capo XXXII, capitolo 2592, articolo 04, dell’entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al Capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

18. I compensi da corrispondere ai componenti del Comitato nazionale dell’Albo e delle Sezioni regionali dell’Albo sono determinati ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, 406.

19. La disciplina regolamentare dei casi in cui, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esercizio di un'attività privata può essere intrapreso sulla base della denuncia di inizio dell'attività non si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.”;

d) i commi da 20 a 28 sono abrogati.

2. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali dell'Albo sono svolte, sino alla scadenza del mandato in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo, rispettivamente dal Comitato nazionale integrato da due membri in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali e dalle Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 26. (Modifiche all’articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 2 è abrogato.

Articolo 27. (Modifiche all’articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. L’articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Articolo 214. (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate)  ..." (omissis)

Articolo 28. (Attività di sgombero della neve)

1. Dopo l’articolo 214 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente: “Articolo 214-bis. (Sgombero della neve)  ..." (omissis)

Articolo 29. (Modifiche all’articolo 215 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 215, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa” sono soppresse e dopo le parole: “commi 1, 2 e 3,” sono inserite le seguenti: “e siano tenute in considerazione le migliori tecniche disponibili,”.

Articolo 30. (Modifiche all’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa” sono soppresse;

b) il comma 7 è sostituito dai seguenti:
“7. Alle attività di cui al presente articolo si applicano integralmente le norme ordinarie per il recupero e lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo al recupero.”;

c) al comma 8 le parole da: “e nel rispetto di quanto previsto” a: “dicembre 2003, n. 387” sono sostituite dalle seguenti: “e di quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, nonché dalla direttiva 2009/28/CE e dalle relative disposizioni di recepimento”.

d) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

“8-bis. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se effettuate presso l'impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di recupero previste ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.

8-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non localizzati presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di recupero individuate ai punti da R1 a R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto, nonché le modalità di stoccaggio e i termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette operazioni.”;

e) i commi da 11 a 15 sono abrogati.

Articolo 31. (Oli usati e comunicazioni alla Commissione europea)

1. Dopo l’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti articoli:

Articolo 216-bis. (Oli usati) ... (omissis)
Articolo 216-ter. (Comunicazioni alla Commissione europea) ... " (omissis)

Articolo 32. (Modifiche all’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine di ottimizzare” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione,” e dopo le parole: “destinati alla vendita sul territorio nazionale” sono aggiunte le seguenti:“, provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell’articolo 177, comma 1”;
b) al comma 3, le parole: “il recupero” sono sostituite dalle seguenti: “la gestione”.

Articolo 33. (Modifiche all’articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva. I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell’articolo dell’art. 188-ter, comma 1, lettera f). Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, prevista dall’articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.”.

Articolo 34. (Modifiche all’articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 255, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “da centocinque euro a seicentoventi euro” sono sostituite dalle seguenti: “da trecento euro a tremila euro” e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.”.

Articolo 35. (Modifiche all’articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
(articolo abrogato dall'art. 6, comma 2, legge n. 12 del 2019)

1. All’articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. I soggetti di cui all’articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.
2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all’articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.”;

b) al comma 3, le parole: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1” e le parole: “per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi” sono soppresse;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”;

d) al comma 5, dopo le parole: “all’articolo 193” sono aggiunte le seguenti: “da parte dei soggetti obbligati”;

e) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

“5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.”.

Articolo 36. (Sanzioni)
(articolo abrogato dall'art. 6, comma 2, legge n. 12 del 2019)

1. Dopo l’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti articoli:

Articolo 260-bis. (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)"  ...  (omissis)
"Articolo 260-ter. (Sanzioni amministrative accessorie. Confisca)  ... " (omissis)

Articolo 37. (Abrogazioni e modifiche di disposizioni concernenti comunicazioni in materia di rifiuti)

1. Dopo l’articolo 264 sono inseriti i seguenti articoli:

Articolo 264-bis. (Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010) ...  (omissis)

Articolo 264-ter. (Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)  ...  (omissis)

Articolo 264-quater. (Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151)  ... " (omissis)

Articolo 38. (Modifiche all’articolo 265 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All’articolo 265 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 2, dopo le parole: “fermo restando quanto previsto” sono inserite le seguenti: “dall’articolo 188-ter e”.

Articolo 39. (Disposizioni transitorie e finali)

1. (comma abrogato dall'art. 6, comma 2, legge n. 12 del 2019)

2. (comma abrogato dall'art. 6, comma 2, legge n. 12 del 2019)

2-bis. (comma abrogato dall'art. 6, comma 2, legge n. 12 del 2019)

2-ter. (comma abrogato dall'art. 6, comma 2, legge n. 12 del 2019)

2-quater. (comma abrogato dall'art. 6, comma 2, legge n. 12 del 2019)

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 181-bis, 210 e 229 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è abrogato l’articolo 186.
(comma così sostituito dall'art. 49, comma 1-ter, legge n. 27 del 2012)

5. Gli allegati B, C, D ed I alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono sostituiti dai corrispondenti allegati al presente decreto.

6. Gli allegati A, G ed H alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono abrogati.

7. Dopo l’allegato I alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto l’allegato L riportato in allegato al presente decreto.

8. Rimangono in vigore fino alla loro scadenza naturale, tutte le autorizzazioni in essere all’esercizio degli impianti di trattamento rifiuti che prevedono la produzione o l’utilizzo di CDR e CDR-Q, così come già definiti dall’ articolo 183, comma 1, lettere r) e s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, precedentemente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, ivi incluse le comunicazioni per il recupero semplificato del CDR di cui alle procedure del DM 5 febbraio 1998 art. 3, Allegato 1, Suballegato 1, voce 14 e art. 4, Allegato 2, Suballegato 1, voce 1, salvo modifiche sostanziali che richiedano una revisione delle stesse.

9. (comma abrogato dall'art. 6, comma 2, legge n. 12 del 2019)

10. (comma abrogato dall'art. 6, comma 2, legge n. 12 del 2019)

11. Fatta salva la disciplina in materia di protezione dell’ambiente marino e le disposizioni in tema di sottoprodotto, laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o altre cause comunque naturali, è consentito l’interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate, purché ciò avvenga senza trasporto né trattamento.

12. La raccolta degli elenchi telefonici e dei beni e prodotti che, dati in comodato d’uso e presentando rischi inferiori per l’ambiente, siano restituiti dal consumatore o utente, dopo l’utilizzo, al comodante, non rientra tra le operazioni di raccolta di rifiuti come definita dall'art. 183, comma 1, lett. o).

13. Le norme di cui all’articolo 184-bis si applicano anche al materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti.

14. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell’articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come introdotto dal presente decreto, sono definite le condizioni alle quali sia da qualificarsi come sottoprodotto il materiale derivante dalle attività di estrazione e lavorazione di marmi e lapidei.

15. (comma abrogato dall'art. 6, comma 2, legge n. 12 del 2019)

16. I decreti ministeriali di attuazione delle disposizioni del presente decreto sono adottati, salvo che non sia diversamente ed espressamente previsto, entro due anni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni.

Allegato L - Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti