Legge Regionale 5 febbraio 2010, n. 7
Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010
(B.U.R.L. n. 8 dell'8 febbraio 2010)

Art. 1. Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Lombardia, degli enti del sistema regionale e di altri enti nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo

1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari per il perseguimento di rilevanti finalità di interesse pubblico, individuate da espressa disposizione di legge, da parte della Giunta regionale, degli enti del sistema regionale, nonché di altri enti nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, è disciplinato con regolamento regionale, per quanto non legislativamente disposto, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Il regolamento di cui al comma 1 individua:

a) i tipi di dati che ciascuno degli enti indicati al comma 1 può trattare;
b) i tipi di operazioni eseguibili sui dati di cui alla lettera a).

3. Il trattamento dei dati di cui al comma 1, se effettuato dal Consiglio regionale, è disciplinato con regolamento.

4. Restano in vigore, in quanto compatibili con le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3:

a) il regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 8 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Consiglio regionale della Lombardia);
b) il regolamento regionale 18 luglio 2006, n. 9 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione Lombardia).

Art. 2. Modifiche agli articoli 4, 5, 6 e 9 della legge regionale 7 maggio 1992, n. 17
(omissis)

Art. 3. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2009, n. 17 “Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Carugo e Brenna, in provincia Como” – Sostituzione della tabella dei mappali catastali
(omissis)

Art. 4. Modifiche agli articoli 2, 10 e inserimento dell’articolo 9-bis alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 “Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia” e modifiche agli articoli 2 e 4 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 “Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell’art. 54 dello Statuto d’autonomia”

1. Alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 2 le parole “2.000 abitanti risultante dall’ultimo censimento ufficiale” sono sostituite dalle parole “3.000 abitanti risultante dall’ultimo dato ufficiale disponibile dell’Istituto nazionale di statistica”;
b) dopo il comma 1 dell’articolo 2 è inserito il seguente:
“1-bis. In sede di prima applicazione della legge regionale recante (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010), ai fini del dato di cui al comma 1 e di cui all’articolo 10, comma 1, si considera la popolazione dell’anno 2008 secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica.”;
c) al comma 2 dell’articolo 2 le parole “2.000 abitanti“ sono sostituite dalle parole “3.000 abitanti”;
d) al comma 3 dell’articolo 2 le parole “con cadenza quinquennale” sono sostituite dalle parole “all’inizio di ogni legislatura regionale ed entro sessanta giorni dall’insediamento della Giunta regionale”;
e) dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:
“Art. 9-bis. (Sostegno alla realizzazione degli investimenti nei piccoli comuni)
1. Al fine di sostenere, nel contesto delle difficoltà legate alla crisi economico-finanziaria, i piccoli comuni nella realizzazione degli investimenti, la Regione eroga contributi, per l’anno 2010, in conto capitale, a fondo perduto e nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, distinti nelle seguenti tipologie:

a) per i comuni con popolazione residente inferiore o pari a 1.000 abitanti è erogato un contributo straordinario per investimenti sino a 20.000 euro ciascuno; tale contributo non potrà essere utilizzato per la finalità di cui alla lettera b;
b) per i comuni con popolazione residente inferiore o pari a 3.000 abitanti si prevede un cofinanziamento regionale a fondo perduto, per interventi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche sino a 400.000 euro; il co-finanziarmento regionale non potrà essere superiore all 75 percento Tra i criteri di selezione dei progetti è data priorità alla cantierabilità degli stessi e alla percentuale di co-finanziamento del comune.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi per assicurare tempi certi di pagamento alle imprese fornitrici o incaricate degli interventi di cui al comma 1.
3. Ai soli fini del presente articolo, la determinazione dei residenti di cui al comma 1 è effettuata sulla base della popolazione calcolata al 1 gennaio 2009.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse stanziate all' UPB 6.5.5.3.343 “La riqualificazione e lo sviluppo urbano” del bilancio per l'esercizio finanziario 2010.”.
f) al comma 1 dell’articolo 10 le parole “2.000 abitanti, risultante dall’ultimo censimento ufficiale,” sono sostituite dalle parole “3.000 abitanti, risultante dall’ultimo dato disponibile dell’Istituto nazionale di statistica,”.

2. Alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell’art. 54 dello Statuto d’autonomia) è apportata la seguente modifica:

a) alle lettere f) e g) del comma 2 dell’articolo 2 e al comma 1 dell’articolo 4 la parola “duemila” è sostituita dalla seguente: “tremila”.

Art. 5. Disposizioni in materia di Difensore Civico regionale
(omissis)

Art. 6. Modifiche agli articoli 22 e 23 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)

1. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 dell’articolo 22 è sostituito dal seguente: "5. Per le finalità previste dall'articolo 23, comma 21, si provvede con gli stanziamenti per spese correnti iscritti all'UPB 6.5.6.2.293 "Territorio montano e piccoli comuni'"
b) al comma 21 dell'articolo 23 le parole "per l’anno 2009" sono sostituite dalle parole "per gli anni 2009 e 2010".

Art. 7. Modifiche del titolo e inserimento dell’articolo 2-bis alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 10 “Istituzione del giorno della memoria per i servitori della Repubblica caduti nell’adempimento del loro dovere” 
(omissis)

Art. 8. Modifiche alla legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 “Disciplina dell’attività contrattuale della regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell’assistenza sanitaria”
(omissis)

Art. 9. Modifiche al titolo e inserimento dell’art. 1-bis alla legge regionale 25 novembre 2008, n. 30 “Partecipazione di Regione Lombardia alla società di gestione EXPO Milano 2015 - SOGE S.p.A”
(omissis)

Art. 10. Modifiche all’art. 30 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)
(omissis)

Art. 11. Modifiche agli articoli 33, 35 e 36 ed abrogazione dell’art. 34 della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”

1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell’articolo 33 è sostituito dal seguente:
“1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno prevalentemente di gruppi di persone, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative.”;
b) l’articolo 34 è abrogato;
c) il comma 1 dell’articolo 35 è sostituto dal seguente:
“1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno prevalentemente di giovani, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative.”;
d) la rubrica dell’articolo 36 è sostituita dalla seguente: “Standard obbligatori minimi e requisiti delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù”;
e) il comma 1 dell’articolo 36 è sostituito dal seguente:
“1. Le case per ferie e gli ostelli per la gioventù possiedono i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia, nonché gli standard obbligatori minimi e i requisiti funzionali definiti con regolamento regionale da adottare entro il 31 dicembre 2010.”;
f) i commi 2 e 3 dell’articolo 36 sono abrogati.

Art. 12. Inserimento dell’art. 21-bis alla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 “Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo”
(omissis)

Art. 13. Inserimento dell’art. 79-bis, modifica degli articoli 80 e 82 e abrogazione dell’art. 93 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 79 è inserito il seguente:
“Art. 79-bis. (Riordino dei consorzi di bonifica e irrigazione)
1. La Regione provvede, entro il 31 dicembre 2010, alla ridelimitazione dei comprensori di cui all’articolo 78 e al riordino dei consorzi di bonifica in base ai criteri stabiliti nell’intesa sulla proposta per l’attuazione dell’articolo 27 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria) sancita il 18 settembre 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
2. Nelle more della ridelimitazione gli organi dei consorzi di bonifica in scadenza alla data del 31 dicembre 2010 sono prorogati entro il termine massimo del 31 dicembre 2011.”;
b) la lettera b) del comma 4 dell’art. 80 è così sostituita: “b) all’accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia idraulica attraverso gli agenti dei consorzi di bonifica, nonché all’irrogazione delle relative sanzioni.”;
c) dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 82 è inserita la seguente: “d bis) l’elezione del comitato esecutivo, composto da tre membri, da parte del consiglio di amministrazione scelti tra i propri componenti eletti;”;
d) dopo la lettera e) del comma 2 dell’articolo 82 è aggiunta la seguente: “e bis) la designazione nel consiglio di amministrazione di un rappresentante della Regione.”
;
e) il comma 3 dell’articolo 82 è abrogato;
f) dopo il comma 4 dell’articolo 82 è aggiunto il seguente: “4 bis. Il numero dei membri del consiglio di amministrazione aventi diritto a compensi per l’espletamento dell’incarico non può essere superiore a tre.”;
g) l’articolo 93 è abrogato.

Art. 14. Modifiche all’art. 42 legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria
(omissis)

Art. 15. Modifiche all’art. 5 e inserimento degli articoli 9 bis, 9 ter, e 9 quater alla legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 “Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile.”
(omissis)

Art. 16. Modifiche agli articoli 3, 15, 121 e 129, inserimento dell’art. 25-bis e sostituzione dell’art. 99 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”
(omissis)

Art. 17. Modifiche agli articoli 6, 8, 11, 17, 18 e 21 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”
(omissis)

Art. 18. Modifiche all’art. 15 della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1, ”Riordino delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia”
(omissis)

Art. 19. Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 “Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica” e all’articolo 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n.1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 ‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’”

1. (abrogato dall'art. 44, comma 2, legge reg. n. 16 del 2016)

Alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: “comprese le attività svolte dagli uffici tecnici dell’ente richiedente, qualora lo stesso non si avvalga di professionisti esterni.”;
b) alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: “e la definizione di linee guida per il controllo della situazione economica dei nuclei familiari e della modalità di trasmissione degli esiti”;
c) dopo la lettera d) del comma 4 dell’articolo 3 è inserita la seguente lettera e): "e) definisce le procedure e gli strumenti di controllo che devono essere adottati dai soggetti che richiedono contributi per la realizzazione di opere o lavori di edilizia residenziale pubblica.”.

2. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n.1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 78 dell’articolo 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: compresa la disciplina delle modalità organizzative dell’espletamento dei collaudi nel rispetto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)”;
b) dopo il comma 107 dell’articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
“107-bis. Presso la direzione generale competente in materia di opere pubbliche opera l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato Osservatorio regionale, quale articolazione dell’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 7 del d.lgs. 163/2006. La Giunta regionale definisce modalità e procedure attuative relative:

a) alle modalità di comunicazione, raccolta e diffusione dei dati di interesse regionale, provinciale e comunale per attuare gli obblighi previsti dal sopra citato articolo 7 e per il monitoraggio e la programmazione degli interventi di interesse regionale;
b) alla diffusione di atti di indirizzo o documenti orientativi per favorire la trasparenza e la semplificazione degli atti amministrativi in materia di appalti pubblici.

"107-ter. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del d.lgs. 163/2006, in caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, i comuni possono stipulare convenzioni, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per la designazione a responsabile unico del procedimento di un dirigente o funzionario avente posizione apicale dipendente di altro comune convenzionato. Con le medesime modalità i comuni che si trovano nelle condizioni previste all’articolo 10, comma 7, del d.lgs. 163/2006 possono designare funzionari di altro comune convenzionato per incarichi di supporto al responsabile unico del procedimento.”

Art. 20. Modifiche all’art. 4 della legge regionale 16 luglio 2009, n. 13 “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”

1. Alla legge regionale 16 luglio 2009, n. 13 (Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1 dell’articolo 4 dopo le parole “nei quartieri E.R.P. esistenti alla data del 31 marzo 2005,” sono inserite le parole “ovvero nelle altre aree previste dall’articolo 25, comma 8-sexies della l.r. 12/2005,”.

Art. 21. Modifiche agli articoli 25, 26, 27, 35, 42, 43, 46, 80 e 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell’articolo 25 le parole “la data del 31 marzo 2010” sono sostituite dalle seguenti: “la data del 31 marzo 2011”;
b) dopo il comma 3-bis dell’articolo 26 è inserito il seguente:
“ 3-ter. Fatta comunque salva la conclusione, anche agli effetti di variante urbanistica, delle procedure in corso alla data del 31 marzo 2010, per i comuni che alla medesima data non hanno adottato il PGT non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 25, comma 1, ad eccezione del primo periodo, nonché del secondo, limitatamente ai progetti di variante di cui allo sportello unico per le attività produttive; non trovano altresì applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 bis, 2, 7 e 8-nonies del medesimo articolo 25. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica ai comuni interessati dalle opere essenziali previste dal dossier di candidatura Expo 2015. E’ sempre ammessa l’approvazione, ai sensi della l.r. 23/1997, delle varianti urbanistiche finalizzate alla realizzazione di opere di interesse pubblico, di carattere sanitario, socio-sanitario, assistenziale o sociale, anche in assenza di originaria previsione localizzativa e senza necessità di previa progettazione esecutiva. E’ sempre ammessa altresì l’approvazione di accordi di programma ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (“Programmazione negoziata regionale”) e dei programmi integrati di intervento di cui all’articolo 92, comma 4.";
c) ... (soppresso)
d) dopo il comma 4 dell’articolo 35 è aggiunto il seguente:
“4-bis. A seguito dell’ultimazione dei lavori, il titolare del permesso di costruire è tenuto a presentare allo sportello unico per l’edilizia, contestualmente alla richiesta di accatastamento dell’edificio, gli elaborati di aggiornamento del data base topografico e di certificazione energetica in forma digitale, nei termini e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.”;
e) al comma 14 dell’articolo 42 dopo le parole “dell’avvenuta presentazione” sono inserite le seguenti: “in forma digitale, nei termini e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, degli elaborati di aggiornamento del data base topografico, di certificazione energetica e”;
f) l’ultimo periodo del comma 2-bis dell’articolo 43 è abrogato;
g) dopo il comma 2-bis dell’articolo 43 sono inseriti i seguenti:
“2-bis 1. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 bis è istituito un fondo regionale alimentato da:

a) risorse regionali;
b) proventi delle maggiorazioni dei contributi di costruzione derivanti da interventi in aree ricadenti in:

1) accordi di programma o programmi integrati di intervento di interesse regionale;
2) comuni capoluogo di provincia;
3) parchi regionali e nazionali;

c) proventi delle maggiorazioni che i comuni non capoluogo di provincia decidano di destinare al fondo;
d) altre risorse.

2-bis 2. La Giunta regionale definisce linee guida relative all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 bis e le modalità di gestione del fondo di cui al comma 2 bis 1.”;

h) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 46 la parola: “distintamente” è abrogata;
i) alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 80, la parola: “deposito” è sostituita dalla seguente: “recupero”;
j) alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 80, dopo le parole: “cava e di” sono inserite le seguenti: “recupero e”;
k) al comma 6 bis dell’articolo 80, le parole: “1° luglio 2009” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2010”;
l) il comma 1 dell'articolo 81 è sostituito dal seguente:
“1. Ogni ente locale titolare, ai sensi dell’articolo 80, di funzioni amministrative riguardanti l’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta regionale.”;
m) il comma 2 dell'articolo 81 è sostituito dal seguente:
“2. Gli enti locali possono istituire e disciplinare la commissione di cui al comma 1 in forma consorziata o associata, anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nel PTCP o nei piani territoriali regionali d'area.”;
n) il comma 3 dell'articolo 81 è sostituito dal seguente:
“ 3. La commissione si esprime obbligatoriamente:

a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del d.lgs. 42/2004, di competenza dell’ente presso il quale è istituita;
b) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all’articolo 64, comma 8;
c) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano territoriale paesistico regionale;
d) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.”;

o) il comma 4 dell'articolo 81 è abrogato;
p) il comma 5 dell'articolo 81 è sostituito dal seguente:
“5. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 80, comma 6 bis, per le funzioni amministrative di competenza, ai sensi dell’articolo 80, commi 1 e 5, dei comuni o degli enti gestori dei parchi regionali sino all’istituzione delle rispettive commissioni per il paesaggio, il parere obbligatorio previsto dal comma 3 è reso dalla commissione edilizia, ove esistente, del comune territorialmente competente, integrata da almeno due esperti in materia di tutela paesaggistico-ambientale. La commissione edilizia formula il parere di competenza alla presenza di almeno uno degli esperti, le cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando relazione scritta. Qualora la commissione edilizia non sia stata istituita le predette funzioni valutative sono svolte esclusivamente dai suddetti esperti.”.

Art. 22. Interpretazione autentica dell’articolo 27, comma 1, lett. d) della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12
(articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte cost. n. 309 del 2011)

[1. Nella disposizione di cui all’articolo 27, comma 1, lett. d), ultimo periodo della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (“Legge per il governo del territorio”) la ricostruzione dell’edificio è da intendersi senza vincolo di sagoma.]

Art. 23. Modifiche all’art. 14 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 “Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2007”

1. Alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2007) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1 dell’articolo 14 le parole “non oltre il 30 giugno 2010” sono sostituite dalle seguenti: “non oltre il 30 giugno 2011”.
b) al comma 2 dell’articolo 14 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “d) ampliamenti previsti negli strumenti urbanistici vigenti, non comportanti cambio di destinazione d’uso, sino ad un massimo del 20 per cento della superficie lorda di pavimento (SLP) per le attività produttive, e sino ad un massimo del 10 per cento della superficie lorda di pavimento (SLP) per la funzione residenziale, senza possibilità di incremento delle unità immobiliari.”;
c) il comma 5 dell’articolo 14 è sostituito dal seguente: “5. La disciplina di cui ai commi 2, 3 e 4 trova applicazione nell’ambito A individuato dalla deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2009, n. VIII/10637.”.

Art. 24. Modifica all’articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1-bis dell’articolo 17 è aggiunto il seguente: “1-ter. La Regione esercita le funzioni relative ai rifiuti di amianto, ai fini di cui al comma 1, lettera c-ter), limitatamente alle discariche monorifiuto o con celle dedicate e agli impianti di trasformazione a inerte.”.

Art. 25. Norma transitoria

1. La Regione esercita le funzioni di cui all’articolo 17, comma 1-ter, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), come modificato dalla presente legge, anche riguardo alle istanze per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata rilasciata l’autorizzazione.

Art. 26. Abrogazione della lettera b) del comma 5 dell’articolo 15, della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale”

1. Alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale – Collegato ordinamentale) è apportata la seguente modifica:

a) la lettera b) del comma 5 dell’articolo 15 è abrogata.

Art. 27. Supporto di CESTEC spa a Regione Lombardia in materia energetica
(omissis)

Art. 28. Modifica all’articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 “Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 ‘Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche’ ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti”

1. Alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) è apportata la seguente modifica:

a) all’ultimo periodo del comma 7 dell’articolo 8 dopo le parole “in quelle limitrofe” sono abrogate le parole “al lotto oggetto di istanza”.

Art. 29. Disposizioni generali nel settore estrattivo

1. La provincia, nell’ambito delle funzioni conferite dalla Regione in materia di attività estrattive, trasmette alla Regione:

a) copia dei provvedimenti di polizia mineraria;
b) copia del verbale di constatazione infortuni, completato di relazione sulle cause dell’infortunio stesso, redatta dal funzionario verbalizzante;
c) il programma dei controlli in materia di polizia mineraria, entro il 31 dicembre di ogni anno, per le attività dell’anno successivo.

2. Al fine di risolvere questioni attinenti alla sicurezza del lavoro e dei terzi interessati alle attività estrattive di cava, la provincia può chiedere il supporto specialistico della Regione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale definisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contenuti e la durata dei corsi di cui all’articolo 27, comma 3, del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave).

4. Le attività di competenza regionale di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sono svolte dalla Regione per le attività estrattive di miniera e dalle province per le attività estrattive di cava; a tal fine possono essere stipulate convenzioni con le ASL.

Art. 30. Verifiche periodiche di attrezzature e impianti nelle attività estrattive

1. Ferme restando le funzioni di polizia mineraria svolte o conferite dalla Regione nell’ambito delle attività estrattive, l’articolo 71, commi 11 e 12, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) si applica alle verifiche periodiche delle attrezzature e degli impianti di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della Direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee).

2. E’ fatta salva la specifica disciplina dettata dal d.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi).

Art. 31. Competenze regionali in materia di oli minerali
(articolo così sostituito dall'art. 30, comma 1, legge reg. n. 7 del 2012)

1. Ferme restando le competenze conferite in ordine ai depositi di oli minerali per il riscaldamento civile di cui all'articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), la Regione esercita le funzioni autorizzative relative agli impianti di oli minerali previsti dall'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia).

2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione applica la normativa statale vigente in materia, fatto salvo quanto stabilito ai commi seguenti.

3. Al fine di favorire lo snellimento dell'attività amministrativa, gli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali sono esercitati in via definitiva a seguito di perizia giurata redatta da professionista abilitato, con oneri a carico dei soggetti interessati agli accertamenti sugli interventi di cui al comma 1, attestante la conformità degli impianti al progetto approvato ed il rispetto della normativa vigente.

4. La Regione e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano le attività di verifica e controllo su base campionaria, relativamente alle perizie giurate di cui al comma 3 secondo un programma annuale definito di intesa tra Regione e ARPA. Resta salva la facoltà per Regione e Arpa di effettuare controlli straordinari al di fuori del piano annuale.

5. Le previsioni di cui al comma 3 si applicano agli impianti di lavorazione e stoccaggio per i quali le procedure relative alla verifica di conformità non risultano avviate alla data di entrata in vigore del presente articolo.

6. Sono fatte salve le competenze in materia di oli minerali delle amministrazioni pubbliche previste dalle leggi vigenti.

7. Il presente articolo non trova applicazione alle infrastrutture e agli insediamenti strategici di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo).

Art. 32. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 “Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale” e inserimento degli articoli 3-bis e 25-bis
(omissis)

Art. 33. Abrogazione dell'articolo 24-ter della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 “Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica”

1. L’articolo 24-ter della legge regionale 27 luglio 1977, n. 33 (Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica) è abrogato.

Art. 34. Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 “Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali”
(omissis)

Art. 35. Modifiche all’allegato “A”della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 “Testo unico delle leggi regionali in materia di parchi” relative ai confini del parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate.
(omissis)

Art. 36. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.