LEGGE REGIONALE 27 giugno 2008, n. 19
Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

(B.U.R.L. 30 giugno 2008, n. 27)

TITOLO I  - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (Oggetto, principi e finalità)

1. Le comunità montane sono enti che associano comuni montani e che concorrono alla realizzazione delle politiche regionali di tutela e valorizzazione del territorio montano. La Regione riconosce la specificità del territorio montano e prevede interventi al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo.

2. La presente legge:

a) disciplina il riordino territoriale, istituzionale e funzionale delle comunità montane lombarde, al fine di:

1) consentire una più adeguata attività di promozione, tutela e valorizzazione del territorio montano;
2) conseguire l'ottimizzazione dei livelli di governo e delle caratteristiche dimensionali, demografiche e strutturali, nonché il superamento della frammentazione, assicurando l'efficienza, la continuità dei servizi, l'efficacia delle politiche locali, la razionalizzazione e la semplificazione;
3) concorrere, in attuazione dell'articolo 2, commi 17, 18 e 22 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica ed evitare il prodursi, in Lombardia, degli effetti di cui all'articolo 2, comma 20 della legge predetta;

b) promuove e sostiene l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi tra i comuni lombardi per assicurare la continuità dei servizi, garantire una gestione efficace, efficiente ed economica e favorire lo sviluppo del dinamismo associativo.

3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2, lettera b), la Regione dispone particolari modalità di sostegno delle unioni di comuni che rispondono ai requisiti di stabilità di cui all'articolo 18 e delle comunità montane che gestiscono in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni, ai sensi dell'articolo 9.

4. Sono, di norma, ambiti di riferimento per l'organizzazione da parte dei comuni dell'adeguato esercizio associato delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione la zona omogenea per i territori montani e il distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali), per gli altri territori.

RIORDINO DELLE COMUNITÀ MONTANE DELLA LOMBARDIA

Art. 2. (Delimitazione delle zone omogenee)

1. Ai fini del riordino territoriale delle comunità montane, previsto dalla legge 244/2007, sono individuate le zone omogenee risultanti dall'allegato A alla presente legge, comprendenti i comuni montani e parzialmente montani della Lombardia, secondo la classifica dei territori montani determinata ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), già inclusi nelle zone omogenee alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della continuità geografica e geomorfologica, nonché della migliore funzionalità per lo svolgimento dei servizi.

2. Le modifiche della delimitazione delle zone omogenee sono approvate dal Consiglio regionale con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale formulata in base a richiesta motivata degli enti interessati; con i decreti di cui all'articolo 3 sono regolati, ove necessario, i rapporti successori.

3. In ciascuna zona omogenea è costituita una sola comunità montana.

4. Sono esclusi dalla comunità montana i comuni capoluogo di provincia e i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.

5. La delimitazione delle zone omogenee di cui al comma 1 non rileva in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

Art. 3. (Costituzione delle comunità montane)

1. Sulla base della delimitazione delle zone omogenee, il Presidente della Giunta regionale provvede, con propri decreti, alla costituzione delle singole comunità montane.

2. Il decreto di costituzione della comunità montana stabilisce, su proposta degli enti interessati, la sede e la denominazione della medesima e fissa il termine entro il quale devono avvenire l'insediamento dell'assemblea e l'elezione del presidente e della giunta esecutiva.

3. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e ha effetto dalla data di pubblicazione.

Art. 4. (Organi della comunità montana)

1. Sono organi della comunità montana l'assemblea, il presidente e la giunta esecutiva.

2. L'assemblea è composta dai sindaci dei comuni partecipanti o da loro delegati, scelti dai sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni. Lo statuto della comunità montana può prevedere, senza oneri aggiuntivi, che dell'assemblea faccia parte, oltre al Sindaco, un consigliere eletto dalla minoranza consiliare di ciascuno dei comuni della comunità montana. Nell'assemblea della comunità montana così composta, ciascun sindaco, o suo delegato, dispone di due voti e quello della minoranza di un voto.

3. La giunta esecutiva è composta da cinque membri, compreso il presidente, nelle comunità montane formate da un numero di comuni pari o inferiore a trentacinque, e da sette membri, compreso il presidente, nelle altre comunità.

4. Il presidente e i membri della giunta esecutiva sono eletti dall'assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, tra i sindaci e gli assessori in carica dei comuni facenti parte della comunità montana; possono essere eletti anche tra i consiglieri comunali dei comuni della comunità montana, purché appartenenti alla maggioranza consiliare dei rispettivi consigli. L'elezione avviene sulla base di una o più liste recanti il nominativo del candidato presidente e i nominativi degli altri membri in numero doppio rispetto a quelli da eleggere. Si procede con le stesse modalità al rinnovo dell'intera giunta esecutiva in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi causa del presidente o di oltre la metà dei componenti della giunta esecutiva. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro della giunta esecutiva, diverso dal presidente, si fa luogo allo scorrimento della medesima lista; in caso di esaurimento della lista, l'assemblea provvede alla sostituzione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

5. Ai componenti dell'assemblea spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della stessa, determinata dallo statuto nei limiti della normativa vigente. Al presidente e ai membri della giunta esecutiva è riconosciuta una indennità di funzione, stabilita dallo statuto, nella misura massima del 30 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana. L'indennità di funzione non è cumulabile con quella spettante per la carica di sindaco o assessore comunale; l'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna. In caso di opzione per l'indennità della comunità montana, è a carico del bilancio della stessa la sola quota eccedente l'importo spettante per la carica ricoperta nel comune. Al presidente e ai membri della giunta esecutiva che siano anche componenti dell'assemblea non è dovuto il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della medesima.

6. L'attività di revisione economico-finanziaria della comunità montana è svolta da un solo revisore, eletto dall'assemblea a maggioranza assoluta dei componenti tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti, all'albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri. L'incarico di revisore ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.

7. L'organo di revisione, nei modi stabiliti dalla legge e dallo statuto, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, si esprime in ordine ai contenuti della certificazione di cui all'articolo 12 e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze di gestione, con apposita relazione, che accompagna la relativa proposta di deliberazione; in tale relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il revisore è tenuto a segnalare all'assemblea gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità; copia delle segnalazioni e delle denunce è trasmessa alla Giunta regionale.

Art. 5. (Attribuzioni degli organi)

1. Spetta all'assemblea:

a) approvare lo statuto;
b) approvare i bilanci annuale e pluriennale e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;
c) approvare il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e il piano pluriennale di opere ed interventi, e i relativi aggiornamenti;
d) approvare le convenzioni con la provincia e i comuni, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
e) approvare i regolamenti, salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 2;
f) deliberare in merito agli acquisti e alle alienazioni immobiliari, alle relative permute, agli appalti e alle concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'assemblea o che non costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta esecutiva o di responsabili di uffici e servizi;
g) deliberare le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
h) deliberare la partecipazione o la promozione della costituzione di enti, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 15, comma 2, lettera c);
i) ogni altro provvedimento ad essa attribuito dalla legge e dallo statuto.

2. La giunta esecutiva svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dell'assemblea, ne attua gli indirizzi generali e riferisce annualmente all'assemblea sulla propria attività. Spetta alla giunta esecutiva l'assunzione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'assemblea e che non rientrino nelle competenze dei responsabili di uffici e servizi; spettano in particolare alla giunta esecutiva:

a) la proposta all'assemblea degli atti di cui alle lettere b), c), e) del comma 1;
b) l'approvazione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'assemblea;
c) l'approvazione dei piani attuativi.

3. Il presidente rappresenta la comunità montana, convoca e presiede la giunta esecutiva, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti; esercita le funzioni ed emana gli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dallo statuto. Il presidente può delegare un componente della giunta esecutiva a svolgere funzioni vicarie in caso di necessità.

Art. 6. (Principi di organizzazione)

1. L'organizzazione della comunità montana si fonda sul principio della separazione tra i compiti di indirizzo e controllo e i compiti di gestione amministrativa ed è improntata ai principi di trasparenza, economicità, efficacia, efficienza e pubblicità.

2. La comunità montana ispira i propri procedimenti e l'esercizio delle proprie funzioni al principio di semplificazione.

Art. 7. (Statuto)

1. Lo statuto della comunità montana specifica le attribuzioni degli organi e le modalità di elezione e di funzionamento degli stessi, le linee generali dell'organizzazione dell'ente, le forme di pubblicità e le modalità di pubblicazione degli atti, le forme di partecipazione; può stabilire una sede diversa da quella fissata dal decreto costitutivo della comunità montana.

2. Lo statuto è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'organo stesso nella prima votazione; nelle successive votazioni s'intende approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

3. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e affisso per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio della comunità montana e dei comuni facenti parte della medesima; entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche alle modificazioni dello statuto.

Art. 8. (Strumenti di programmazione)

1. Sono strumenti di programmazione delle comunità montane il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e il piano pluriennale di opere e interventi; tali strumenti hanno durata rispettivamente decennale e triennale. Il piano di sviluppo socio-economico è soggetto ad aggiornamento nei termini previsti dallo Statuto.

2. Per ogni area tematica, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, in coerenza con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, definisce gli obiettivi da perseguire e le priorità d'intervento; contiene inoltre le indicazioni urbanistiche con cui concorrere alla predisposizione del piano territoriale di coordinamento provinciale.

3. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio della comunità montana e di ogni comune appartenente alla stessa; entro i successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni.

4. Previa valutazione ed eventuale recepimento delle osservazioni formulate, il piano è trasmesso alla provincia competente che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento, a seguito di verifica della compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione economica, sociale e territoriale della Regione e della provincia stessa; trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano s'intende approvato.

5. In caso di comunità montane interprovinciali e di eventuale disaccordo tra le province interessate, la Giunta regionale, al fine di pervenire entro i successivi trenta giorni all'approvazione del piano, provvede, su istanza della comunità montana, a convocare una conferenza dei servizi cui partecipa un rappresentante legittimato delle amministrazioni interessate; trascorso tale termine, senza che le amministrazioni interessate siano pervenute ad un accordo per l'approvazione del piano, lo stesso si intende approvato.

6. Agli aggiornamenti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. Contestualmente al piano pluriennale di sviluppo socio-economico, è approvato dalla comunità montana il piano pluriennale di opere e interventi, di cui viene data comunicazione alla provincia.

8. Il piano di cui al comma 7 e i relativi aggiornamenti annuali sono articolati in progetti concernenti opere ed interventi che la comunità montana intende realizzare, avvalendosi prioritariamente degli strumenti di programmazione negoziata.

9. I comuni che costituiscono la comunità montana concorrono alla formazione degli strumenti di programmazione della comunità montana stessa, adeguando o coordinando i propri piani e programmi.

Art. 9. (Competenze della comunità montana)

1. La Regione, in coerenza con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, individua la comunità montana come destinataria di funzioni e servizi il cui ottimale espletamento sia connesso alla dimensione territoriale della medesima.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 2, la comunità montana è titolare degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

3. La comunità montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione. Ogni funzione o servizio gestito in forma associata dalla comunità montana è regolato da apposita convenzione, che ne determina le modalità e condizioni di svolgimento, l'imputazione delle relative spese, incluse quelle riferibili all'organizzazione, nonché gli obblighi reciproci degli enti.

4. Alle gestioni associate di cui al comma 3 possono aderire anche comuni limitrofi alla comunità montana, se non appartenenti ad altra comunità montana, per un più efficiente ed efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali.

5. La comunità montana può attingere anche ai fondi per l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi.

6. Nell'esercizio delle funzioni e dei servizi, la comunità montana assicura l'efficienza, la continuità dei servizi e l'efficacia delle politiche locali.

Art. 10. (Ricognizione delle funzioni conferite)

1. In sede di definizione degli obiettivi della programmazione regionale a favore dei territori montani, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), è effettuata, annualmente, la ricognizione delle funzioni conferite dalla Regione alle comunità montane.

Art. 11. (Modifiche alla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25)

1. All'articolo 5 della l.r. 25/2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
"4. Le comunità montane, previo parere favorevole delle strutture competenti presso le sedi territoriali della Regione a seguito di istruttoria sulla fattibilità tecnico-economica degli interventi e di verifica di conformità alle indicazioni contenute nel bando, formano l'elenco motivato dei progetti ritenuti prioritari e lo trasmettono per l'approvazione alla Giunta regionale, indicando, in particolare:
a) i criteri adottati per la formulazione della graduatoria;
b) i tempi di realizzazione delle opere;
c) le compartecipazioni finanziarie;
d) il concorso al superamento degli squilibri socio-economici esistenti, tenuto conto della classificazione operata ai sensi dell'articolo 3.
5. La Giunta regionale provvede all'approvazione dell'elenco di cui al comma 4; in sede di approvazione la Giunta, su segnalazione motivata dei soggetti interessati di cui all'articolo 1, comma 3, può modificare le proposte delle comunità montane, in base alla valutazione sulla coerenza delle scelte effettuate dalle medesime nella selezione dei progetti rispetto alle priorità indicate nella programmazione regionale, dandone adeguata motivazione.
6. Il programma di finanziamento degli interventi è approvato con decreto del dirigente della struttura regionale competente."

Art. 12. (Programmazione finanziaria e contabilità)

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, la Regione può stabilire, con la legge finanziaria, la percentuale massima di incidenza delle spese di funzionamento sul totale delle spese correnti della comunità montana.

2. Per la verifica del rispetto di quanto previsto dal comma 1, le comunità montane trasmettono alla Giunta regionale apposita certificazione redatta sulla base di un modello di rilevazione delle spese di funzionamento definito dalla Giunta regionale stessa. In caso di accertamento del mancato rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, la Giunta regionale individua i finanziamenti ai quali le comunità montane non possono accedere.

3. Al fine di garantire la trasparenza, la comparabilità e la verifica dei dati contabili delle comunità montane, il bilancio della comunità montana è predisposto sulla base dello schema-tipo approvato dalla Giunta regionale.

4. La Regione non può intervenire a copertura degli eventuali disavanzi di gestione.

Art. 13. (Fonti di finanziamento)

1. Le risorse finanziarie per il funzionamento e il sostegno dell'attività delle comunità montane sono:

a) la quota di competenza regionale del fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), nonché la quota di competenza regionale del fondo nazionale investimenti, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
b) le risorse per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 1102/1971 nonché le risorse statali di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna);
c) le risorse finanziarie destinate all'incentivazione della gestione associata di funzioni e servizi.

2. L'adozione degli strumenti di programmazione delle comunità montane o il loro adeguamento è condizione necessaria per beneficiare delle risorse di cui alle lettere a) e b) del comma 1, da assegnare secondo i parametri di cui alla l.r. 25/2007.

3. Le comunità montane provvedono, entro il 30 giugno di ogni anno, alla rendicontazione dei finanziamenti loro assegnati, mediante relazione sullo stato di avanzamento dei programmi avviati.

Art. 14. (Rapporti tra enti)

1. I rapporti tra comuni che fanno parte di una stessa comunità montana e quelli di ciascun comune con altri enti sono regolati secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, tenuto conto delle forme di incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi.

2. Per la gestione associata delle funzioni, non possono essere destinatarie di incentivi regionali le unioni di comuni lombarde o altre forme associative aventi ambiti territoriali coincidenti con le zone omogenee, in coerenza con il principio di non sovrapposizione di più enti associativi.

3. Per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi previsti dai piani e programmi della comunità montana che richiedono per la loro complessità l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il presidente della comunità montana può promuovere accordi di programma.

4. I presidenti delle comunità montane della Lombardia e il presidente dell'UNCEM Lombardia, riuniti nella Conferenza dei presidenti delle comunità montane lombarde, esprimono valutazioni in ordine al modello di rilevazione delle spese di funzionamento e allo schema di bilancio di cui all'articolo 12 e formulano proposte riguardo all'individuazione di possibili meccanismi di ridistribuzione del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del d.lgs. 504/1992, diretti a superare le sperequazioni esistenti, in attesa della regionalizzazione del fondo medesimo.

Art. 15. (Rapporti con la Regione)

1. La Regione, nel rispetto dei principi di autonomia e leale collaborazione, esercita attività di monitoraggio e controllo sulla gestione finanziaria delle comunità montane e sullo svolgimento dei servizi. A tal fine, le comunità montane trasmettono alla Regione il bilancio, le sue variazioni e il conto consuntivo nei quali sono evidenziate separatamente le somme per il finanziamento delle funzioni conferite dalla legge e quelle destinate all'esercizio associato delle funzioni delegate dai comuni, nonché una relazione annuale sull'andamento delle funzioni svolte e dei servizi erogati, che evidenzi almeno il volume dei servizi in rapporto alla popolazione servita e, per ciascun servizio, il costo complessivo e quello unitario per utente, nonché la copertura territoriale raggiunta.

2. In caso di riscontrata inefficienza o non economicità nella gestione contabile e finanziaria o nello svolgimento di funzioni e servizi, la Giunta regionale adotta i provvedimenti del caso, tra i quali, in particolare:

a) la riduzione o privazione dei contributi;
b) il divieto di procedere a nuove assunzioni o all'instaurazione di rapporti di collaborazione, se non previa autorizzazione della Giunta regionale;
c) il divieto di costituire o assumere partecipazioni in enti, se non previa autorizzazione della Giunta regionale.

3. Nel caso di omissione o ritardo nel compimento di atti obbligatori per legge, ovvero di gravi carenze nell'esercizio delle funzioni o nell'erogazione dei servizi, il Presidente della Giunta regionale invita la comunità montana ad adempiere ovvero a porre in essere le misure necessarie per ristabilire l'efficienza della funzione o del servizio, entro un congruo termine comunque non inferiore a quindici e non superiore a sessanta giorni; decorso inutilmente il termine, il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione di questa, adotta i provvedimenti necessari ovvero nomina un commissario che provvede in luogo dell'ente. Le spese relative all'attività del commissario sono a carico del bilancio della comunità montana.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3, il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione di questa, e previa diffida nei casi di cui alle lettere a), e c), nomina un commissario per la temporanea gestione dell'ente:

a) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi nei seguenti casi:

1) persistente mancato raggiungimento nelle sedute dell'assemblea del numero di componenti necessario per la validità della seduta;
2) l'assemblea non provveda ad eleggere il presidente e la giunta esecutiva nel termine previsto dallo statuto, ovvero, in sede di costituzione della comunità montana, dal decreto presidenziale di cui all'articolo 3;

b) in caso di gravi violazioni di legge;
c) in caso di mancata approvazione nei termini del bilancio dell'ente.

5. Con il decreto di commissariamento di cui al comma 4 è disposto lo scioglimento dell'assemblea e sono stabiliti i poteri del commissario. Lo scioglimento dell'assemblea comporta la decadenza della giunta esecutiva, compreso il presidente. Al commissario competono gli adempimenti per la ricostituzione degli organi ordinari, entro sei mesi dalla sua nomina.

TITOLO III - UNIONI DI COMUNI LOMBARDE E GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI

Art. 16. (Tipologie di gestione associata)

1. I comuni possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato mediante:

a) unioni di comuni lombarde;
b) comunità montane;
c) altre forme associative.

Art. 17. (Libertà di adesione)

1. Per l'esercizio associato di funzioni e servizi, i comuni possono scegliere tra le tipologie di cui all'articolo 16, all'interno degli ambiti di cui al comma 2, in base all'adeguatezza territoriale della funzione e del servizio, anche aderendo a più forme associative.

2. Ambito territoriale di riferimento è la zona omogenea per i comuni della comunità montana e, al fine della concessione dei contributi di cui all'articolo 20, di norma il distretto socio-sanitario per gli altri comuni, salva la possibilità di deroga motivata da parte dei comuni interessati.

3. Ai fini della deroga prevista dal comma 2, il regolamento di cui all'articolo 20 specifica le situazioni territoriali e individua le condizioni funzionali che possono rendere l'ambito distrettuale inidoneo a garantire l'efficace, efficiente ed economica gestione di servizi e funzioni in forma associata.

4. Per ogni funzione o servizio, il comune può partecipare ad una sola forma associativa.

5. Ogni comune può aderire ad una sola unione di comuni, disciplinata ai sensi dell'articolo 18.

Art. 18. (Unioni di comuni lombarde)

1. Le unioni di comuni lombarde sono costituite tra comuni per l'esercizio associato di funzioni e servizi.

2. Le unioni di comuni esercitano in gestione associata, per tutti i comuni che le compongono, almeno tre delle seguenti funzioni e servizi:

a) sistemi informativi;
b) ufficio tecnico;
c) gestione economico-finanziaria;
d) gestione tributi;
e) urbanistica e gestione e tutela del territorio;
f) organizzazione e personale;
g) polizia locale;
h) servizi socio assistenziali.

3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni. L'unione è costituita a decorrere dalla data di efficacia dell'atto costitutivo, qualora non previsto diversamente dall'atto medesimo.

4. Lo statuto individua la sede e le funzioni dell'unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e insediamento, nonché la durata dell'unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce, altresì, le procedure per lo scioglimento dell'unione o per il recesso da parte dei comuni partecipanti e relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra unione e comune uscente. Lo statuto stabilisce gli effetti, anche sanzionatori, del recesso di un comune prima della scadenza del termine di durata dell'unione.

5. Sono organi dell'unione l'assemblea, la giunta e il presidente. Lo statuto dell'unione può prevedere come organi unicamente l'assemblea e il presidente.

6. L'assemblea è composta dai sindaci dei comuni partecipanti all'unione. Il sindaco può delegare un assessore del proprio comune a partecipare a sedute dell'assemblea. Lo statuto può prevedere una composizione diversa dell'assemblea senza oneri aggiuntivi, fermo restando che della stessa possono far parte unicamente i sindaci, gli assessori e i consiglieri dei comuni dell'unione. Lo statuto può, altresì, prevedere criteri di ponderazione del voto spettante ai componenti dell'assemblea.

7. La giunta è composta di norma da tre membri, incluso il presidente, eletti dall'assemblea con voto limitato ad una sola preferenza, tra i sindaci e gli assessori dei comuni partecipanti all'unione. Nel caso lo statuto preveda una composizione della giunta esecutiva numericamente superiore deve contemporaneamente garantire l'invarianza dei costi.

8. Lo statuto individua i poteri degli organi dell'unione, in quanto compatibili e idonei all'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi trasferiti all'unione, sulla base della disciplina statale degli organi dei comuni.

9. Ai componenti dell'assemblea, a quelli della giunta e al presidente dell'unione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 4, comma 5.

10. L'assemblea, nei limiti previsti dal comma 9, determina l'entità del gettone di presenza dei componenti dell'assemblea e la misura dell'indennità di funzione dei membri della giunta.

11. La cessazione dalla carica nel proprio comune comporta l'immediata decadenza dalla carica nell'unione. L'assemblea elegge il nuovo componente della giunta nella prima seduta successiva al verificarsi della decadenza.

12. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

13. L'unione può presentare richiesta per accedere ai contributi regionali relativi a funzioni e servizi ad essa trasferiti.

14. Competono all'unione gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi affidati.

15. Le unioni di comuni e i comuni nati da fusioni continuano ad usufruire di tutti gli eventuali vantaggi, in termini di accesso ad incentivi, semplificazioni, agevolazioni, finanziamenti, di cui godono, per le loro piccole dimensioni, i comuni che le costituiscono, per il tempo e secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 20.

Art. 19. (Destinatari dei contributi)

1. La Regione incentiva lo sviluppo di forme stabili di gestioni associate di funzioni e servizi comunali, destinando contributi specifici e fornendo supporto tecnico, anche con attività di formazione e accompagnamento, prioritariamente a favore di:

a) unioni di comuni lombarde;
b) comunità montane.

2. La Regione può disporre contributi a favore di forme associative intercomunali, diverse da quelle di cui al comma 1, secondo modalità stabilite nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR). La Giunta regionale, in coerenza con i contenuti del DPEFR, definisce annualmente condizioni e requisiti per l'accesso ai contributi, nonché le modalità di erogazione e di determinazione delle priorità di finanziamento.

Art. 20. (Concessione dei contributi regionali)

1. I criteri di concessione dei contributi regionali alle forme associative di cui all'articolo 19, comma 1, sono stabiliti con regolamento regionale, che disciplina altresì la durata del contributo e le modalità di erogazione e di revoca, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

2. L'unione o la comunità montana beneficiaria di contributi concessi ai sensi del Titolo III provvede a trasmettere alla Regione una relazione sull'andamento dei servizi erogati in forma associata, redatta secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 1.

3. Per l'erogazione dei contributi e per la determinazione della relativa entità, il regolamento tiene conto di:

a) numero e tipologia dei servizi associati, ferma restando la necessaria presenza del requisito di cui al comma 2 dell'articolo 18;
b) popolazione residente nei comuni aderenti;
c) numero dei comuni coinvolti nella forma associativa;
d) dinamismo associativo, inteso quale progressivo incremento del numero dei comuni aderenti e delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata;
e) differenze demografiche e di capacità tributaria;
f) capacità di garantire l'adeguatezza dei servizi;
g) modalità di gestione che prevedano l'affidamento del servizio ad un ufficio unico in sostituzione degli uffici dei comuni associati;
h) livello di efficienza della gestione;
i) adeguate soluzioni infotelematiche coerenti con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
l) superficie territoriale dei comuni aderenti;
m) presenza di superfici sottoposte a vincolo idrogeologico.

4. Il regolamento può prevedere forme particolari di incentivazione per la fusione dei piccoli comuni, di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia).

Art. 21. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nella diffusione dell'esercizio di funzioni e servizi comunali attraverso forme stabili di gestione associata.

2. A tal fine, dopo l'approvazione del regolamento di cui all'articolo 20, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione triennale che fornisca risposte documentate, distinte per le diverse forme associative, ai seguenti quesiti:

a) quale è stato il dinamismo associativo che si è determinato, in termini di variazione del numero delle associazioni, dei comuni associati, con particolare riferimento a quelli fino a duemila abitanti, dei servizi e delle funzioni da essi delegati, nonché della popolazione interessata;
b) quali servizi sono stati scelti per l'esercizio associato e quali vantaggi esso ha prodotto sotto il profilo tecnico, amministrativo, organizzativo, economico e di utenza raggiunta dai comuni coinvolti;
c) quali azioni di supporto formativo e di accompagnamento per gli enti locali sono state realizzate dalla Regione ed a quali esigenze hanno dato risposta;
d) in che misura i comuni e la Regione hanno partecipato alla spesa complessiva per la gestione associata e in che misura si è data copertura alle richieste espresse dagli enti locali.

3. Gli enti locali coinvolti nell'attuazione della presente legge rendono disponibili le informazioni utili a rispondere ai quesiti elencati al comma 2.

4. Per lo svolgimento delle analisi necessarie per l'elaborazione di risposte documentate ai quesiti della presente clausola la Regione può destinare risorse a carico dei fondi previsti all'articolo 22, comma 3.

5. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio Regionale che ne concludono l'esame.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22. (Norma finanziaria)

1. Alle spese per il finanziamento regionale alle comunità montane, di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b) si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all'UPB 6.5.6.3.114 "Territorio montano e piccoli Comuni" dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008-2010

2. Per le spese di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) e b) è autorizzata, per gli esercizi successivi al 2008, l'assunzione di obbligazioni nei limiti dei rispettivi stanziamenti, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni, determinati annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della stessa legge.

3. Alle spese per il finanziamento regionale alle comunità montane, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) e all'art. 19, comma 1, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei singoli esercizi finanziari all'UPB 6.3.1.3.151 'Reti e servizi di pubblica utilità' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale a legislazione vigente 2008-2010.

4. Alla determinazione delle spese di cui al comma 3 si provvede con legge di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'articolo 23, comma 1 della legge regionale 34/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Per le finalità previste dall'articolo 23, comma 21, si provvede con gli stanziamenti per spese correnti iscritti all'UPB 6.5.6.2.293 "Territorio montano e piccoli comuni.

Art. 23. (Norme transitorie e di prima applicazione)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, per consentire ulteriori verifiche e valutazioni in ordine alla coesione territoriale e alla congruità della delimitazione delle zone omogenee, l'allegato A è sottoposto al parere di apposite commissioni provinciali, composte dai presidenti delle comunit à montane interessate, dai presidenti delle provincie interessate e dai sindaci dei comuni interessati.

2. Al fine dell'espressione del parere di cui al comma 1, ciascuna commissione provinciale è convocata dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato, una sola volta, su base provinciale, secondo un calendario di lavori prefissato; le sedute delle commissioni, presiedute dai presidenti di provincia o da assessori delegati, non possono aver luogo oltre il 31 agosto 2008.

3. La Giunta regionale entro il 30 settembre 2008 sottopone al Consiglio regionale, per l'approvazione, la proposta definitiva di delimitazione delle zone omogenee. La delimitazione approvata dal Consiglio regionale è immediatamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sostituisce l'allegato A della presente legge.

4. In caso di mancata approvazione entro il 31 ottobre 2008 della deliberazione consiliare di cui al comma 3, la delimitazione delle zone omogenee contenuta nell'Allegato A diviene definitiva.

5. Le modifiche, di cui al comma 3, non possono determinare un aumento del numero delle zone omogenee individuate nell'allegato A e devono in ogni caso assicurare l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalla presente legge e dalla relazione tecnico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 21, della legge 244/2007.

6. La nuova delimitazione delle zone omogenee effettuata a norma della presente legge ha effetto a decorrere dalla data fissata per lo svolgimento del primo turno delle elezioni amministrative del 2009 e non può essere modificata nei primi tre anni dalla medesima data. I decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 3 sono adottati entro trenta giorni dal termine di cui al periodo precedente.

7. Al fine di consentire la regolare costituzione, nei tempi previsti, delle nuove comunità montane e di assicurare la continuità della relativa azione amministrativa:

a) in caso di invarianza dei confini territoriali della comunità montana, i componenti degli organi in carica alla data di svolgimento del primo turno delle elezioni amministrative di cui al comma 6 restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi ai sensi delle disposizioni della presente legge;
b) in caso di mutamento della circoscrizione territoriale di una stessa comunità montana, i relativi organi, ad eccezione di quello di revisione, sono sciolti alla data di efficacia del decreto di cui al comma 6 e i loro poteri sono assunti, in via provvisoria fino all'insediamento degli organi ordinari della nuova comunità montana, dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica della nuova comunità montana, ovvero, in caso di sua rinuncia, da un soggetto nominato dal Presidente della Giunta regionale;
c) qualora la nuova delimitazione delle zone omogenee sia tale da determinare la costituzione di un'unica nuova comunità montana per fusione di due o più comunità montane, anche con eventuale mutamento o parziale scorporo della precedente circoscrizione territoriale di una singola comunità, i relativi organi, ad eccezione di quello di revisione, sono sciolti alla data di efficacia del decreto di cui al comma 6 e i loro poteri sono assunti, in via provvisoria fino all'insediamento degli organi ordinari della nuova comunità montana, dal collegio di cui al comma 9.

8. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 7, il presidente della comunità montana assume il compito di effettuare la ricognizione di tutti i rapporti, compresi quelli patrimoniali, del personale ed economico-finanziari, connessi alla costituzione della nuova comunità montana e di predisporre una relazione, allegata all'atto di ricognizione, contenente le proposte in ordine alla regolazione dei rapporti medesimi nonché alla denominazione e alla sede della nuova comunità. La ricognizione e la relazione sono trasmesse ai comuni interessati e sottoposte all'assemblea della comunità montana entro il 31 gennaio 2009; l'assemblea provvede all'approvazione entro i successivi trenta giorni. L'approvazione costituisce autorizzazione al compimento di tutti gli atti necessari alla definizione dei rapporti. In caso di mancata presentazione o approvazione della ricognizione e della relazione nei termini predetti, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida a provvedere nei successivi quindici giorni, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

9. Le disposizioni del comma 8 si applicano anche all'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 7; in tal caso gli adempimenti che il comma 8 pone in capo al presidente della comunità montana sono svolti da un apposito organo collegiale, costituito entro il 15 novembre 2008 con provvedimento del Presidente della Giunta regionale e composto dai presidenti delle comunità montane soggette a fusione nonché da un soggetto di designazione regionale, che lo presiede. Nel caso di cui alla lettera a) del comma 7, la proposta relativa alla denominazione e alla sede della comunità montana è fatta dal presidente uscente.

10. Il termine per la ricognizione ed i connessi adempimenti amministrativi, di cui ai commi 8 e 9, decorre dal 1° novembre 2008.

11. In ogni caso sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di entrata in vigore della legge 244/2007.

12. Le nuove comunità montane, fermo quanto previsto dai commi 8 e 9, succedono in tutti i rapporti, attivi e passivi, facenti capo alle preesistenti comunità montane.

13. I nuovi organi provvedono all'approvazione dello statuto e all'adeguamento degli altri atti della comunità montana entro sei mesi dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 3. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, nomina un commissario ad acta che provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

14. Nelle more dell'approvazione del nuovo statuto si applica lo statuto vigente della comunità montana in quanto compatibile con la presente legge. In caso di fusione di più comunità montane in un'unica comunità, lo statuto applicabile è quello di più recente approvazione.

15. In sede di prima applicazione dell'articolo 4, comma 4, l'assemblea della comunità montana è convocata dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti e presieduta dal componente più anziano d'età. Le liste contenenti i nominativi del presidente e degli altri membri della giunta esecutiva sono depositate almeno tre giorni prima di quello fissato per l'elezione. L'elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea; a tal fine sono indette tre successive votazioni, da tenersi in sedute distinte, nel rispetto del termine fissato a norma dell'articolo 3, comma 2.

16. Le spese relative alle attività dei commissari previsti dal presente articolo sono a carico dei bilanci delle comunità montane.

17. Le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, si applicano fino al 31 dicembre 2010 anche ai comuni aderenti a comunità montane costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge ed esclusi dalle zone omogenee individuate ai sensi della medesima, anche se ad esse non limitrofi.

18. Anche al fine dell'accesso ai contributi regionali per l'esercizio associato di funzioni e servizi ai sensi della presente legge, le unioni di comuni già costituite si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 18 entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'approvazione delle modifiche statutarie, l'unione applica, in quanto compatibile, lo statuto vigente.

19. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'articolo 20 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

20. La disposizione del comma 3 dell'articolo 12 ha effetto a decorrere dalla regionalizzazione del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. In attesa della regionalizzazione, la comunità montana trasmette alla Regione un documento contenente i dati contabili aggregati, redatto sulla base di apposito modello approvato dalla Giunta regionale; il documento, nel quale sono evidenziate separatamente le somme per il finanziamento delle funzioni conferite dalla legge e quelle destinate all'esercizio associato delle funzioni delegate dai comuni, è allegato al bilancio della comunità montana.

21. In attesa della piena operatività del riordino delle comunità montane previsto dalla presente legge, la Giunta regionale può erogare alle medesime, per gli anni 2009 e 2010, contributi straordinari secondo criteri che tengano conto delle situazioni di maggiore disagio, rilevate sulla base dell'analisi dei bilanci e dei flussi di spesa per i servizi erogati.

Art. 24. (Norme finali e abrogazioni)

1. Decorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale verifica i risultati determinati dalla applicazione delle previsioni del Titolo II in termini di incremento dell'efficienza dei servizi erogati, di conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, di riequilibrio socio-economico delle aree interessate e di coesione territoriale delle zone omogenee, e propone al Consiglio regionale, se del caso, le conseguenti modifiche.

2. I comuni che, pur trovandosi all'interno della zona omogenea, intendono uscire dalla comunità montana approvano, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, motivata deliberazione in merito e la trasmettono, rispettivamente, agli altri comuni della zona omogenea e alla comunità montana, per l'espressione del parere, nonché alla Regione. I pareri sono trasmessi alla Regione per l'assunzione della determinazione finale, che definisce altresì, sentite le parti interessate, i rapporti tra la comunità montana e il comune uscente. Nel caso in cui il comune intenda essere aggregato ad altra comunità montana, deve essere acquisito anche il parere di quest'ultima. Resta fermo, in ogni caso, il divieto temporaneo di modifica delle zone omogenee di cui al comma 6 dell'articolo 23.

3. La legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle Comunità Montane) e l'articolo 6 della legge regionale 25/2007 non hanno più effetto, per le singole nuove comunità montane, dalla data di pubblicazione del relativo decreto costitutivo, di cui all'articolo 3, e sono abrogate alla data di pubblicazione dell'ultimo dei decreti costitutivi delle nuove comunità montane, che deve dare espressa comunicazione dell'intervenuta abrogazione. Dalla medesima data ogni riferimento alla l.r. 6/2002, contenuto in leggi e regolamenti regionali, si intende fatto alla presente legge.

4. Le modificazioni della l.r. 25/2007, di cui all'articolo 11 della presente legge, hanno effetto dalla data di pubblicazione del primo bando, emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della l.r. 25/2007, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Le unioni di comuni lombarde trasmettono alla Regione l'atto costitutivo e lo statuto adottati o modificati ai sensi della presente legge. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

6. Sono abrogati, a partire dal primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 20:

a) l'articolo 1, commi 52-bis, quater e quinquies, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), così come introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001);
b) l'articolo 56, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).

7. Dal termine di cui al comma 6 non ha più effetto la deliberazione del Consiglio regionale n. VII/802 del 27 maggio 2003. L'importo del contributo concesso all'unione e alla comunità montana ai sensi del regolamento di cui all'articolo 20, se inferiore a quello dell'ultimo incentivo erogato prima della data di entrata in vigore della presente legge, è ad esso adeguato per i successivi due anni.

8. Sono comunque fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni abrogate o prive di efficacia, ai sensi della presente legge. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti attuativi eventualmente in corso.

Art. 25. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il gi orno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

ALLEGATO A (vedi art. 2) - ELENCO ZONE OMOGENEE E RELATIVI COMUNI

 ZONA OMOGENEA N. 1

COMUNE

CODICE ISTAT

1

 BAGNARIA

18007

2

 BORGO PRIOLO

18016

3

 BORGORATTO MORMOROLO

18017

4

 BRALLO DI PREGOLA

18021

5

 CECIMA

18042

6

 FORTUNAGO

18064

7

 GODIASCO

18073

8

 MENCONICO

18089

9

 MONTALTO PAVESE

18094

10

 MONTESEGALE

18098

11

 PONTE NIZZA

18117

12

 ROCCA SUSELLA

18126

13

 ROMAGNESE

18128

14

 RUINO

18132

15

 S. MARGERITA STAFFORA

18142

16

 VAL DI NIZZA

18166

17

 VALVERDE

18170

18

 VARZI

18171

19

 ZAVATTARELLO

18184

 ZONA OMOGENEA N. 2 

COMUNE

CODICE ISTAT

1

 GARDONE RIVIERA

17074

2

 GARGNANO

17076

3

 LIMONE SUL GARDA

17089

4

 MAGASA

17098

5

 SALO'

17170

6

 TIGNALE

17185

7

 TOSCOLANO MADERNO

17187

8

 TREMOSINE

17189

9

 VALVESTINO

17194

 ZONA OMOGENEA N. 3 

COMUNE

CODICE ISTAT

1

 AGNOSINE

17003

2

 ANFO

17005

3

 BAGOLINO

17010

4

 BARGHE

17012

5

 BIONE

17019

6

 CAPOVALLE

17036

7

 CASTO

17044

8

 GAVARDO

17077

9

 IDRO

17082

10

 LAVENONE

17087

11

 MURA

17115

12

 ODOLO

17121

13

 PAITONE

17132

14

 PERTICA ALTA

17139

15

 PERTICA BASSA

17140

16

 PRESEGLIE

17153

17

 PROVAGLIO VAL SABBIA

17157

18

 ROE' VOLCIANO

17164

19

 SABBIO CHIESE

17168

20

 SERLE

17178

21

 TREVISO BRESCIANO

17191

22

 VALLIO TERME

17193

23

 VESTONE

17197

24

 VILLANUOVA SUL CLISI

17201

25

 VOBARNO

17204

 ZONA OMOGENEA N. 4 

COMUNE

CODICE ISTAT

1

 BOVEGNO

17024

2

 BOVEZZO

17025

3

 BRIONE

17030

4

 CAINO

17031

5

 COLLIO

17058

6

 CONCESIO

17061

7

 GARDONE VAL TROMPIA

17075

8

 IRMA

17084

9

 LODRINO

17090

10

 LUMEZZANE

17096

11

 MARCHENO

17104

12

 MARMENTINO

17105

13

 NAVE

17117

14

 PEZZAZE

17141

15

 POLAVENO

17144

16

 SAREZZO

17174

17

 TAVERNOLE SUL MELLA

17183

18

 VILLA CARCINA

17199

 ZONA OMOGENEA N. 5 

COMUNE

CODICE ISTAT

1

 ANGOLO TERME

17006

2

 ARTOGNE

17007

3

 BERZO DEMO

17016

4

 BERZO INFERIORE

17017

5

 BIENNO

17018

6

 BORNO

17022

7

 BRAONE

17027

8

 BRENO

17028

9

 CAPO DI PONTE

17035

10

 CEDEGOLO

17047

11

 CERVENO

17049

12

 CETO

17050

13

 CEVO

17051

14

 CIMBERGO

17054

15

 CIVIDATE CAMUNO

17055

16

 CORTENO GOLGI

17063

17

 DARFO BOARIO TERME

17065

18

 EDOLO

17068

19

 ESINE

17070

20

 GIANICO

17079

21

 INCUDINE

17083

22

 LOSINE

17094

23

 LOZIO

17095

24

 MALEGNO

17100

25

 MALONNO

17101

26

 MONNO

17110

27

 NIARDO

17118

28

 ONO SAN PIETRO

17124

29

 OSSIMO

17128

30

 PAISCO LOVENO

17131

31

 PASPARDO

17135

32

 PIAN CAMUNO

17142

33

 PIANCOGNO

17206

34

 PONTE DI LEGNO

17148

35

 PRESTINE

17154

36

 SAVIORE DELL'ADAMELLO

17175

37

 SELLERO

17176

38

 SONICO

17181

39

 TEMU'

17184

40

 VEZZA D'OGLIO

17198

41

 VIONE

17202

 ZONA OMOGENEA N. 6 

COMUNE

CODICE ISTAT

1

 ISEO

17085

2

 MARONE

17106

3

 MONTE ISOLA

17111

4

 MONTICELLI BRUSATI

17112

5

 OME

17123

6

 PISOGNE

17143

7

 SALE MARASINO

17169

8

 SULZANO

17182

9

 ZONE

17205

 ZONA OMOGENEA N. 7 

COMUNE

CODICE ISTAT

1

 ADRARA SAN MARTINO

16001

2

 ADRARA SAN ROCCO

16002

3

 BOSSICO

16033

4

 CASTRO

16065

5

 COSTA VOLPINO

16086

6

 CREDARO

16088

7

 FONTENO

16102

8

 FORESTO SPARSO

16104

9

 GANDOSSO

16109

10

 LOVERE

16128

11

 PARZANICA

16159

12

 PIANICO

16162

13

 PREDORE

16174

14

 RIVA DI SOLTO

16180

15

 ROGNO

16182

16

 SARNICO

16193

17

 SOLTO COLLINA

16200

18

 SOVERE

16204

19

 TAVERNOLA BERGAMASCA

16211

20

 VIADANICA

16235

21

 VIGOLO

16237

22

 VILLONGO

16242

 ZONA OMOGENEA N. 8 

COMUNE

CODICE ISTAT

1

 ALBINO

16004

2

 ALZANO LOMBARDO

16008

3

 AVIATICO

16015

4

 BERZO SAN FERMO

16025

5

 BIANZANO

16026

6

 BORGO DI TERZO

16032

7

 CASAZZA

16058

8

 CASNIGO

16060

9

 CAZZANO SANT'ANDREA

16067

10

 CENATE SOPRA

16068

11

 CENE

16070

12

 COLZATE

16080

13

 ENDINE GAIANO

16093

14

 ENTRATICO

16094

15

 FIORANO AL SERIO

16100

16

 GANDINO

16108

17

 GAVERINA TERME

16110

18

 GAZZANIGA

16111

19

 GRONE

16119

20

 LEFFE

16124

21

 LUZZANA

16130

22

 MONASTEROLO DEL CASTELLO

16137

23

 NEMBRO

16144

24

 PEIA

16161

25

 PRADALUNGA

16173

26

 RANICA

16178

27

 RANZANICO

16179

28

 SELVINO

16197

29

 SPINONE AL LAGO

16205

30

 TRESCORE BALNEARIO

16218

31

 VERTOVA

16234

32

 VIGANO SAN MARTINO

16236

33

 VILLA DI SERIO

16240

34

 ZANDOBBIO

16244

ZONA OMOGENEA N. 9 

COMUNE

CODICE ISTAT

1

 ARDESIO

16012

2

 AZZONE

16017

3

 CASTIONE DELLA PRESOLANA

16064

4

 CERETE

16071

5

 CLUSONE

16077

6

 COLERE

16078

7

 FINO DEL MONTE

16099

8

 GANDELLINO

16107

9

 GORNO

16116

10

 GROMO

16118

11

 OLTRESSENDA ALTA

16147

12

 ONETA

16148

13

 ONORE

16149

14

 PARRE

16158

15

 PIARIO

16163

16

 PONTE NOSSA

16168

17

 PREMOLO

16175

18

 ROVETTA

16187

19

 SCHILPARIO

16195

20

 SONGAVAZZO

16201

21

 VALBONDIONE

16223

22

 VALGOGLIO

16225

23

 VILLA D'OGNA

16241

24

 VILMINORE DI SCALVE

16243

 ZONA OMOGENEA N. 10 

COMUNE

CODICE ISTAT

1

 ALGUA

16248

2

 AVERARA

16014

3

 BLELLO

16027

4

 BRACCA

16035

5

 BRANZI

16036

6

 BREMBILLA

16039

7

 CAMERATA CORNELLO

16048

8

 CARONA

16056

9

 CASSIGLIO

16061

10

 CORNALBA

16249

11

 COSTA DI SERINA

16247

12

 CUSIO

16090

13

 DOSSENA

16092

14

 FOPPOLO

16103

15

 GEROSA

16112

16

 ISOLA DI FONDRA

16121

17

 LENNA

16125

18

 MEZZOLDO

16134

19

 MOIO DE'CALVI

16136

20

 OLMO AL BREMBO

16145

21

 OLTRE IL COLLE

16146

22

 ORNICA

16151

23

 PIAZZA BREMBANA

16164

24

 PIAZZATORRE

16165

25

 PIAZZOLO

16166

26

 RONCOBELLO

16184

27

 SAN GIOVANNI BIANCO

16188

28

 SAN PELLEGRINO TERME

16190

29

 SANTA BRIGIDA

16191

30

 SEDRINA

16196

31

 SERINA

16199

32

 TALEGGIO

16210

33

 UBIALE CLANEZZO

16221

34

 VALLEVE

16226

35

 VALNEGRA

16227

36

 VALTORTA

16229

37

 VEDESETA

16230

38

 ZOGNO

16246

 ZONA OMOGENEA N. 11 

COMUNE

CODICE ISTAT

1

 ALMENNO SAN BARTOLOMEO

16006

2

 ALMENNO SAN SALVATORE

16007

3

 BEDULITA

16022

4

 BERBENNO

16023

5

 BRUMANO

16041

6

 CAPIZZONE

16050

7

 CORNA IMAGNA

16082

8

 COSTA VALLE IMAGNA

16085

9

 FUIPIANO VALLE IMAGNA

16106

10

 LOCATELLO

16127

11

 PALAZZAGO

16156

12

 RONCOLA

16185

13

 ROTA D'IMAGNA

16186

14

 SANT'OMOBONO IMAGNA

16192

15

 STROZZA

16208

16

 VALSECCA

16228

 ZONA OMOGENEA N. 12 

COMUNE

CODICE ISTAT

1

 ABBADIA LARIANA

97001

2

 BALLABIO

97004

3

 CALOLZIOCORTE

97013

4

 CAPRINO BERGAMASCO

16052

5

 CARENNO

97014

6

 CESANA BRIANZA

97021

7

 CISANO BERGAMASCO

16074

8

 CIVATE

97022

9

 COLLE BRIANZA

97024

10

 ELLO

97033

11

 ERVE

97034

12

 GALBIATE

97036

13

 GARLATE

97038

14

 LIERNA

97043

15

 MALGRATE

97045

16

 MANDELLO DEL LARIO

97046

17

 MONTE MARENZO

97052

18

 OLGINATE

97059

19

 OLIVETO LARIO

97060

20

 PESCATE

97068

21

 PONTIDA

16171

22

 SUELLO

97078

23

 TORRE DE'BUSI

97080

24

 VALGREGHENTINO

97082

25

 VALMADRERA

97083

26

 VERCURAGO

97086

 ZONA OMOGENEA N. 13 

COMUNE

CODICE ISTAT

1

 BARZIO

97007

2

 BELLANO

97008

3

 CASARGO

97015

4

 CASSINA VALSASSINA

97018

5

 COLICO

97023

6

 CORTENOVA

97025

7

 CRANDOLA VALSASSINA

97027

8

 CREMENO

97029

9

 DERVIO

97030

10

 DORIO

97032

11

 ESINO LARIO

97035

12

 INTROBIO

97040

13

 INTROZZO

97041

14

 MARGNO

97047

15

 MOGGIO

97050

16

 MORTERONE

97055

17

 PAGNONA

97063

18

 PARLASCO

97064

19

 PASTURO

97065

20

 PERLEDO

97067

21

 PREMANA

97069

22

 PRIMALUNA

97070

23

 SUEGLIO

97077

24

 TACENO

97079

25

 TREMENICO

97081

26

 VARENNA

97084

27

 VENDROGNO

97085

28

 VESTRENO

97089

 ZONA OMOGENEA N. 14 

COMUNE

CODICE ISTAT

1

 ALBAVILLA

13003

2

 ALBESE CON CASSANO

13004

3

 ASSO

13013

4

 BARNI

13015

5

 BELLAGIO

13019

6

 BLEVIO

13026

7

 BRUNATE

13032

8

 CAGLIO

13037

9

 CANZO

13042

10

 CASLINO D'ERBA

13052

11

 CASTELMARTE

13058

12

 CIVENNA

13070

13

 ERBA

13095

14

 EUPILIO

13097

15

 FAGGETO LARIO

13098

16

 LASNIGO

13123

17

 LEZZENO

13126

18

 LONGONE AL SEGRINO

13134

19

 MAGREGLIO

13139

20

 NESSO

13161

21

 POGNANA LARIO

13186

22

 PONTE LAMBRO

13188

23

 PROSERPIO

13192

24

 PUSIANO

13193

25

 REZZAGO

13195

26

 SORMANO

13217

27

 TAVERNERIO

13222

28

 TORNO

13223

29

 VALBRONA

13229

30

 VELESO

13236

31

 ZELBIO

13246

 ZONA OMOGENEA N. 15 

COMUNE

CODICE ISTAT

1

 ARGEGNO

13011

2

 BLESSAGNO

13025

3

 BRIENNO

13030

4

 CARATE URIO

13044

5

 CASASCO D'INTELVI

13050

6

 CASTIGLIONE D'INTELVI

13060

7

 CERANO D’INTELVI

13063

8

CERNOBBIO

13065

9

 CLAINO CON OSTENO

13071

10

 COLONNO

13074

11

 DIZZASCO

13087

12

 GRIANTE

13113

13

 LAGLIO

13119

14

 LAINO

13120

15

 LANZO D'INTELVI

13122

16

 LENNO

13125

17

 MEZZEGRA

13148

18

 MOLTRASIO

13152

19

 OSSUCCIO

13172

20

 PELLIO INTELVI

13179

21

 PIGRA

13184

22

 PONNA

13187

23

 RAMPONIO VERNA

13194

24

 SALA COMACINA

13203

25

 SAN FEDELE INTELVI

13205

26

 SCHIGNANO

13211

27

 TREMEZZO

13225

 ZONA OMOGENEA N. 16 

COMUNE

CODICE ISTAT

1

 BENE LARIO

13021

2

 CARLAZZO

13047

3

 CAVARGNA

13062

4

CONSIGLIO DI RUMO

13076

5

CORRIDO

13077

6

 CREMIA

13083

7

CUSINO

13085

8

 DOMASO

13089

9

 DONGO

13090

10

 DOSSO DEL LIRO

13092

11

 GARZENO

13106

12

 GERA LARIO

13107

13

 GERMASINO

13108

14

GRANDOLA ED UNITI

13111

15

 GRAVEDONA

13112

16

 LIVO

13130

17

MENAGGIO

13145

18

 MONTEMEZZO

13155

19

 MUSSO

13160

20

 PEGLIO

13178

21

 PIANELLO DEL LARIO

13183

22

PLESIO

13185

23

PORLEZZA

13189

24

SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA

13204

25

SAN NAZZARO VAL CAVARGNA

13207

26

SAN SIRO

13248

27

 SORICO

13216

28

 STAZZONA

13218

29

 TREZZONE

13226

30

 VAL REZZO

13233

31

VALSOLDA

13234

32

VERCANA

13239

 ZONA OMOGENEA N. 17 

COMUNE

CODICE ISTAT

1

 BORMIO

14009

2

 LIVIGNO

14037

3

 SONDALO

14060

4

 VALDIDENTRO

14071

5

 VALDISOTTO

14072

6

 VALFURVA

14073

 ZONA OMOGENEA N. 18 

COMUNE

CODICE ISTAT

1

 APRICA

14004

2

 BIANZONE

14008

3

 GROSIO

14033

4

 GROSOTTO

14034

5

 LOVERO

14038

6

 MAZZO DI VALTELLINA

14040

7

 SERNIO

14059

8

 TEGLIO

14065

9

 TIRANO

14066

10

 TOVO DI SANT'AGATA

14068

11

 VERVIO

14076

12

 VILLA DI TIRANO

14078

 ZONA OMOGENEA N. 19 

COMUNE

CODICE ISTAT

1

 ALBOSAGGIA

14002

2

 BERBENNO DI VALTELLINA

14007

3

 CAIOLO

14011

4

 CASPOGGIO

14013

5

 CASTELLO DELL'ACQUA

14014

6

 CASTIONE ANDEVENNO

14015

7

 CEDRASCO

14016

8

 CHIESA IN VALMALENCO

14019

9

 CHIURO

14020

10

 COLORINA

14023

11

 FAEDO VALTELLINO

14028

12

 FUSINE

14030

13

 LANZADA

14036

14

 MONTAGNA IN VALTELLINA

14044

15

 PIATEDA

14049

16

 POGGIRIDENTI

14051

17

 PONTE IN VALTELLINA

14052

18

 POSTALESIO

14053

19

 SPRIANA

14062

20

 TORRE DI SANTA MARIA

14067

21

 TRESIVIO

14070

ZONA OMOGENEA N. 20

COMUNE

CODICE ISTAT

1

 ALBAREDO PER SAN MARCO

14001

2

 ANDALO VALTELLINO

14003

3

 ARDENNO

14005

4

 BEMA

14006

5

 BUGLIO IN MONTE

14010

6

 CERCINO

14017

7

 CINO

14021

8

 CIVO

14022

9

 COSIO VALTELLINO

14024

10

 DAZIO

14025

11

 DELEBIO

14026

12

 DUBINO

14027

13

 FORCOLA

14029

14

 GEROLA ALTA

14031

15

 MANTELLO

14039

16

 MELLO

14041

17

 MORBEGNO

14045

18

 PEDESINA

14047

19

 PIANTEDO

14048

20

 RASURA

14055

21

 ROGOLO

14056

22

 TALAMONA

14063

23

 TARTANO

14064

24

 TRAONA

14069

25

 VAL MASINO

14074

 ZONA OMOGENEA N. 21

COMUNE

CODICE ISTAT

1

 CAMPODOLCINO

14012

2

 CHIAVENNA

14018

3

 GORDONA

14032

4

 MADESIMO

14035

5

 MENAROLA

14042

6

 MESE

14043

7

 NOVATE MEZZOLA

14046

8

 PIURO

14050

9

 PRATA CAMPORTACCIO

14054

10

 SAMOLACO

14057

11

 SAN GIACOMO FILIPPO

14058

12

 VERCEIA

14075

13

 VILLA DI CHIAVENNA

14077

ZONA OMOGENEA N. 22

COMUNE

CODICE ISTAT

1

 ARCISATE

12004

2

 BEDERO VALCUVIA

12010

3

 BESANO

12011

4

 BISUSCHIO

12015

5

 BRUSIMPIANO

12024

6

 CADEGLIANO-VICONAGO

12027

7

 CANTELLO

12030

8

 CLIVIO

12052

9

 CREMENAGA

12056

10

 CUASSO AL MONTE

12058

11

 CUGLIATE-FABIASCO

12059

12

 CUNARDO

12060

13

 FERRERA DI VARESE

12069

14

 INDUNO OLONA

12083

15

 LAVENA PONTE TRESA

12086

16

 MARCHIROLO

12097

17

 MARZIO

12099

18

 PORTO CERESIO

12113

19

 SALTRIO

12117

20

 VALGANNA

12131

21

 VIGGIU'

12139

 ZONA OMOGENEA N. 23 

COMUNE

CODICE ISTAT

1

 AGRA

12001

2

 AZZIO

12007

3

 BRENTA

12019

4

 BREZZO DI BEDERO

12020

5

 BRINZIO

12021

6

 BRISSAGO-VALTRAVAGLIA

12022

7

 CASALZUIGNO

12037

8

 CASSANO VALCUVIA

12041

9

 CASTELLO CABIAGLIO

12043

10

 CASTELVECCANA

12045

11

 CITTIGLIO

12051

12

 COCQUIO-TREVISAGO

12053

13

 CURIGLIA CON MONTEVIASCO

12061

14

 CUVEGLIO

12062

15

 CUVIO

12063

16

 DUMENZA

12065

17

 DUNO

12066

18

 GAVIRATE

12072

19

 GEMONIO

12074

20

 GERMIGNAGA

12076

21

 GRANTOLA

12081

22

 LAVENO-MOMBELLO

12087

23

 LUINO

12092

24

 MACCAGNO

12094

25

 MASCIAGO PRIMO

12100

26

 MESENZANA

12102

27

 MONTEGRINO VALTRAVAGLIA

12103

28

 ORINO

12110

29

 PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE

12112

30

 PORTO VALTRAVAGLIA

12114

31

 RANCIO VALCUVIA

12115

32

 TRONZANO LAGO MAGGIORE

12129

33

 VEDDASCA

12135