PROCEDURE DI SPESA
Le nuove procedure di spesa, i Piani esecutivi di gestione
(P.E.G.) e la semplificazione dopo le ultime riforme
dell'ordinamento contabile degli enti locali
PREMESSA
La semplificazione amministrativa nei comuni dovrebbe significare anche semplificazione dei procedimenti di spesa. In primo luogo passaggio dei provvedimenti di spesa dagli organi collegiali agli organi monocratici, in sostanza dalle deliberazioni alle determinazioni.
prima del decreto
legislativo n. 77 del 1995 un acquisto comportava almeno tre
deliberazioni: una per impegnare, una per aggiudicare, una per
liquidare. (in realtà anche dopo per molti enti, dove
l'applicazione del decreto è stata procastinata e di difficile
... digestione).
Oggi nei Comuni che hanno attivato le nuove procedure bastano una
determinazione e un atto di liquidazione.
In linea di massima un comune, con le nuove procedure dovrebbe
raggiungere i seguenti risultati, su base annua:
(i numeri sono riferiti per ogni 1.000
abitanti, per una statistica effettuata su un campione di 12
comuni della Lombardia con dimensioni da 2.500 a 10.000 abitanti
- si può obiettare che il campione è poco rappresentativo, ma
non sono disponibili dati diversi e, comunque, è pur sempre
significativo)
PRIMA | DOPO | |
numero deliberazioni della Giunta comunale | 121 | 22 |
numero determinazioni di impegno di spesa | --- | 32 |
numero atti di liquidazione da parte dell'ufficio | 41 | 66 |
I tempi medi di liquidazione, gli atti necessari e le firme dei soggetti coinvolti, sono drasticamente ridotti:
PRIMA | DOPO | |
giorni dall'approvazione del progetto esecutivo alla
firma del contratto (al netto dei tempi per le pubblicazioni dei bandi e per la presentazione delle offerte) |
126 | 28 |
giorni dalla presentazione della documentazione di spesa all'emissione del mandato di pagamento | 71 | 6 |
numero atti formali da redigere per la liquidazione della spesa (compreso il mandato di pagamento) | 5 | 2 |
numero delle firme da parte dei soggetti coinvolti (compresi i pareri di regolarità e compreso il mandato di pagamento) |
9 | 2 |
Ovviamente non sono presi in considerazioni i casi, deprecabili ma purtroppo tuttaltro che sporadici, dove le determinazioni (e qualche volta gli atti di liquidazione più importanti) sono preceduti da deliberazione della Giunta comunale o, a discrezione della grande fantasia di amministratori e segretari comunali, sono "approvate" (ed è un controsenso anche logico) a posteriori con una nuova deliberazione, o ancora, sono trasmessi alla stessa Giunta comunale che ne "prende atto" con delibere periodiche.
In questi casi non si può parlare né di semplificazione né di celerità del procedimento ma di patologia burocratica.
Peraltro se nei primi tempi il problema poteva essere se attivare o meno le determinazioni oggi il problema è quello degli accorgimenti da adottare per attivare efficacemente ed in tempi ragionevoli le determinazioni e di fare in modo che costituiscano effettivamente una alternativa alle deliberazioni e non una duplicazione degli atti.
E possibile fare qualche prima considerazione alla luce del processo in corso per evidenziarne gli snodi principali dal punto di vista organizzativo, contabile e regolamentare.
1. IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG).
Penso che tutti abbiano preso contatto con le problematiche
connesse con la redazione del piano esecutivo di gestione, anche
se non tutti hanno colto tutti gli aspetti che rendono il nuovo
strumento più funzionale ad una azione di semplificazione
amministrativa.
Il consiglio è fare con il PEG alcune cose in più e
contemporaneamente qualcosa in meno rispetto alla legge.
La cosa da fare in più è utilizzare il PEG per impegnare le
spese di funzionamento oltre quelle previste dallarticolo 27, comma 2, del
decreto legislativo n. 77 del 1995.
Il PEG di per sé è lo strumento per assegnare le risorse ai
responsabili degli uffici e dei servizi come base per l'adozione
delle determinazioni di impegni di spesa.
In tal senso basta che ciascun dirigente ritrovi nel PEG sotto
forma di capitoli o articoli il proprio budget e
lessenziale è fatto.
Se però vogliamo fare un passo avanti nella semplificazione è necessario qualcosa di più incisivo.
Questo qualcosa di più, traendolo dall'esperienza, consiste nella
formazione di quelle che qualcuno chiama schema di azione, ma che
potremmo schede operative.
In altre parole è opportuna una una ulteriore specificazione dei
capitoli che ci permette di definire gli elementi necessari ad
impegnare quanto è possibile impegnare dal 1° gennaio di ogni
anno.
Questi elementi sono dati da:
La previsione del grado di autorizzazione che la Giunta da al responsabile dell'ufficio o del servizio:
- se si tratta di spesa di funzionamento che si impegna
direttamente con il PEG,
- se si tratta di stanziamento che per essere attivato richiede
una determinazione da parte del responsabile,
- se si tratta di stanziamento per il quale la Giunta si riserva
un'ulteriore definizione degli obiettivi e degli indirizzi al
responabile.
Per poter attivare le spese di funzionamento che non rientrano
tra quelle previste dal comma 2
dellarticolo 27 del decreto legislativo n. 77 del 1995,
cioè quelle che si attivano da sempre direttamente con la
approvazione del bilancio, dobbiamo mettere nella scheda
operativa altri due elementi:
- le modalità per la scelta del contraente,
- il parere di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria di cui all'articolo
55, comma 5, della legge n. 142 del 1990 e all'articolo 27, comma 9,
del decreto legislativo n. 77 del 1995.
Le modalità di scelta del contraente sono quelle che
risultano dal sistema dei regolamenti che lente si è dato,
in particolare il regolamento di contabilità ed il regolamento
per i servizi ed i lavori in economia; ferma restando
l'applicabilità dei metodi previsti dall'ordinamento.
Per dare una idea di come ciò semplifichi il procedimento di
spesa basti riferirsi alle spese che si autorizzano
alleconomo.
Con il procedimento antecedente al decreto legislativo n. 77 del
1995 si deliberavano in Giunta prima del 31 dicembre.
Con il passaggio dalle competenze dalla Giunta ai responsabili
degli uffici e dei servizi la deliberazione è stata sostituita
da una determinazione riducendo drasticamente i passaggi
necessari alliter di approvazione dellatto di
impegno.
Con la scheda operativa è la deliberazione di approvazione del
PEG che rende inutile successivi atti di impegno.
La scheda contiene tutti gli elementi che nel prima della riforma
stavano nella deliberazione e dopo stavano nella determinazione.
Le variazioni alle schede operative, ovviamente, restano nelle
competenze dei responsabili degli uffici senza alcun
coinvolgimento da parte dell'organo collegiale. Infatti perché
il meccanismo possa funzionare è necessario che le variazioni
alle schede operative, quali ulteriori specificazioni dei
capitoli, non entrino nelle competenze della Giunta ma siano
approvabili con determinazione.
In pratica, fermo restando il perseguimento degli obiettivi
indicati dalla Giunta, il responsabile può decidere se spendere
di più con le facoltà proprie delleconomo o spendere di
più con le procedure del regolamento per lacquisto dei
servizi in economia.
La cosa ci sembra legittima, già con il 421 alcuni regolamenti
di contabilità prevedevano che le ulteriori specificazioni dei
capitoli, gli articoli rientravano nelle competenze del
ragioniere capo. Ed una attenta lettura degli articoli 11 e 17 del decreto
legislativo n. 77 del 1995 fanno ritenere legittima una tale
impostazione.
Si potrebbe osservare, a questo punto, che questo modo di
procedere riduce gli atti di impegno necessari al funzionamento
del Comune ma complica ed appesantisce la fase di redazione del
PEG.
Ciò è vero solo in parte in quanto la specificazione del
capitolo risponde anche alla esigenza di procedimentalizzare la
fase della contrattazione delle risorse tra Giunta e responsabili
che è uno degli aspetti essenziali del nuovo assetto
organizzativo dellente. La richiesta dello stanziamento a
bilancio rapportato agli obiettivi indicati dalla Giunta va
sostanziato con una attenta verifica della spesa storica che ha
sempre significato analisi degli impegni sui capitoli.
2. STRUTTURA E TABILITA' DEL BILANCIO
Un altro aspetto della semplificazione è dato dalla esigenza
di darsi un bilancio di facile lettura e che non richieda troppe
variazioni.
I responsabili di settore siano essi settori operativi e settori
di supporto devono poter ritrovare facilmente gli stanziamenti
del proprio budget.
La questione è facilmente risolvibile in relazione alla
procedura informatica di gestione del bilancio.
In questa operazione non bisogna correre il rischio di cercare di
risolvere con i capitoli questioni che la contabilità
finanziaria non può risolvere e che finiscono per ingessare il
quadro di riferimento su cui operano i responsabili.
Faccio riferimento alla tendenza, tra laltro prevista dallo
stesso decreto legislativo n. 77 del 1995, a riportare nella
finanziaria i centri di costo.
Se da un lato questo rende più leggibili gli stanziamenti
dallaltro si ingessa il lo strumento autorizzativo in una
enorme matrice di difficile gestione soprattutto per la
necessità di deliberazioni di Giunta per spostare i fondi da un
capitolo allaltro.
Nella nostra impostazione i capitoli sono il massimo comun
divisore tra gli interventi ed i servizi del decreto legislativo
n. 77 del 1995 e gli effettivi responsabili della spesa.
In tal senso si dovrebbe tendere ad un progressivo accorpamento
dei capitoli.
Il vincolo alla attività dei responsabili dei servizi viene dal
sistema degli obiettivi e della valutazione dei risultati più
che dalla divisione della spesa del gasolio o dle telefono tra i
vari centri di costo.
La questione ha carattere di scelta strategica perché una
finanziaria semplificata ha un senso solo se a valle della
finanziaria si attiva una contabilità analitica che permetta
effettivamente di rilevare i costi dei singoli prodotti come base
per il controllo di gestione.
Arriviamo per vie traverse ad uno dei nodi della attuazione della
riforma dell'ordinamento contabile, mediante un sistema di
contabilità integrato che combini le rilevazioni della
finanziaria e le rilevazioni della analitica.
3. PER ED ESERCIZIO PROVVISORIO
Si può anche prevedere che le schede operative del PEG
possano essere approvate per autorizzare le spese
nellesercizio provvisorio: è una soluzione che riduce il
numero dei provvedimenti.
Usare il PEG per l'esercizio provvisorio può sembrare una
contraddizione: ma chi ha lavorato sul PEG sa che esso è uno
strumento che si prepara prima del bilancio anche se viene
approvato dopo.
Non fosse altro per i tempi tecnici di discussione e approvazione
del bilancio ci si può trovare nella situazione in cui le schede
del PEG sono pronte ed il bilancio è ancora da approvare.
E' legittima una previsione nel regolamento di contabilità
secondo la quale la Giunta può approvare le schede del PEG come
autorizzazione allesercizio provvisorio nellambito
del limite dei dodicesimi.
Non è un processo secondario: lo sforzo organizzativo e
psicologico di portare i funzionari responsabili nella logica del
PEG e delle determinazioni non è indifferente; lasciare in
piedi, per uno o due mesi all'anno (durante l'esercizio
provvisorio), il vecchio sistema autorizzativo fondato sulle
deliberazioni della Giunta comunale comporta un costo altissimo
in termini di credibilità del processo e di rischio del ritorno
al passato.
4. LIMITI ALLA COMPETENZA DELLA GIUNTA
Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda gli atti di
competenza della Giunta.
Alla Giunta spettano solo atti di indirizzo. Il rigoroso rispetto
di questo principio si scontra cono una serie di ostacoli
pratici:
1. le amministrazioni esterne ed i soggetti che hanno rapporti
con il Comune non si sono accorti del nuovo sistema e pretendono
le deliberazioni (amministrazione regionale, notai, società
erogatrici di servizi pubblici, ecc);
2. non tutti gli aspetti della attività comunale sono
regolamentati in maniera tale da fornire un efficace riferimento
alle determinazioni dei responsabili dei servizi (si pensi agli
incarichi professionali);
3. è più semplice adottare gli atti di spesa che richiedono
variazione ai capitoli con una deliberazione piuttosto che
variare gli stanziamenti con una deliberazione e impegnare la
spesa con una determinazione (con duplicazione degli atti).
5. FORNITURE, LAVORI E SERVIZI IN ECONOMIA E LORO REGOLAMENTAZIONE
Una domanda: può il PEG, collegato ad un completo sistema di
regolamenti, ritenere superabile larticolo 56 della legge
n. 142 del 1990, che condiziona la assunzione
dellimpegno alla preesistenza di una deliberazione di
Giunta che definisce gli aspetti essenziali della contrattazione?
Il problema può essere risolto in pratica da due regolamenti:
quello economale e quello per i servizi, le forniture e i lavori
in economia che permettono di derogare a questa norma per gli
importi inferiori a 50.000 ecu.
Per gli importi superiori per i quali è necessario andare ad una
gara ad evidenza pubblica, e comunque facoltataivamente anche per
importi inferiori, è possibile inserire nel PEG gli elementi che
andrebbero previsti nella deliberazione a contrattare in modo da
renderla un tutt'uno con il PEG stesso e rendere inutile una
specifica deliberazione successiva.
In pratica se anche si omette di portare a questo grado di
dettaglio la definizione delle schede operative la dimensione del
processo di semplificazione non cambia: si tratta di portare in
Giunta pochi schemi di contratto lanno.
A conclusione quindi il processo di semplificazione trova nel PEG
un grosso impulso, con qualche accorgimento si può anche fare
qualcosa di meglio
6. CONCLUSIONI
Per fare ulteriori passi avanti il processo di semplificazione
richiede probabilmente alcune condizioni. Innanzitutto che il
processo di programmazione e controllo raggiunga un ragionevole
livello di affidabilità e strutturazione.
In parole povere per semplificare le cose: se si tolgono alla
Giunta alcune centinaia di atti dobbiamo darle qualcosa in cambio
altrimenti si sentirà penalizzata e a lungo andare chiederà di
riappropriarsi di qualcosa pur di tornare a deliberare.
Questo qualcosa è dato da:
- far funzionare il sistema di valutazione dei responsabili degli
uffici e dei servizi;
- attivare il controllo di gestione e quindi la contabilità
analitica.
Infine è necessario sfruttare a pieno i nuovi strumenti
informatici con lo sviluppo della rete interna che, rendendo il
bilancio accessibile a tutti, permettendo di effettuare le
ordinazioni direttamente in finanziaria riduce i tempi di
comunicazione, le necessità di ridigitare i dati, semplifica le
procedure di liquidazione.