Decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77
Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali

Articoli da 1 a 114
(abrogati dall'art. 274 del T.U. enti locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 2000)

Art. 115 Tempi di applicazione

1. Le disposizioni relative alla struttura del bilancio di prevenzione contenute nel capo secondo si applicano a partire dall'esercizio finanziario 1996.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 71 si applicano, fatta salva la facoltà di anticipazione, con la seguente modalità:

a) anno 1996 per i comuni con popolazione da 100.000 abitanti in poi, con esclusione dei comuni capoluogo di provincia compresi nelle aree metropolitane previste dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) anno 1997 comuni con popolazione da 40.000 a 99.999 abitanti e comuni capoluogo di provincia esclusi a norma della lettera a);
c) anno 1998 comuni con popolazione da 5.000 a 39.999 abitanti;
d) anno 1999 comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

3. Ai fini di cui al comma 2 per le città metropolitane vale l'anno fissato per i comuni di pari dimensione demografica, per le province vale l'anno fissato per il comune capoluogo, per le unioni di comuni vale l'anno fissato per il comune di maggiore dimensione partecipante all'unione e per le comunità montane vale l'anno fissato per il comune totalmente montano di maggiore dimensione facente parte della comunità.

3-bis. In deroga all'art. 31, per il primo anno di applicazione dei nuovi modelli e schemi di bilancio, di cui all'art. 114, l'avanzo di amministrazione deve essere prioritariamente utilizzato per la reiscrizione dei residui passivi perenti

Art. 116 Completamento degli inventari e ricostruzione dello stato patrimoniale (omissis)

Art. 117 Gradualità di ammortamento dei beni

1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dall'anno 2000. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri di cui all'articolo 71:

a) per il 2000 il 6 per cento del valore;
b) per il 2001 il 12 per cento del valore;
c) per il 2002 il 18 per cento del valore;
d) per il 2003 il 24 per cento del valore.

(comma coś sostituito dall'articolo 31, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448)

2. In fase di prima applicazione dell’articolo 116 i beni mobili non registrati acquisiti dall’ente da oltre un quinquennio possono essere considerati, con modalità definite dal regolamento di contabilità, interamente ammortizzati.

SEZIONE III - Norme sui servizi di tesoreria

Art. 118 Servizi di tesoreria affidati a soggetti non abilitati (omissis)

SEZIONE IV - Norme sul risanamento finanziario degli enti locali

Art. 119 Determinazione delle medie nazionali per classi demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle piante organiche

1. Con decreto a cadenza triennale a decorrere dal 1997 il Ministro dell'interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed uniche per le province, delle risorse di parte corrente di cui all'art. 91, comma 4. Per il 1995 e per il 1996 le medie nazionali annue sono individuate con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro il 31 dicembre 1996.

2. A decorrere dal 1997 e con cadenza triennale il Ministro dell'interno individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle piante organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto.

3. Per il triennio 1994-1996 i rapporti medi, dipendenti-popolazione, validi per gli enti in condizione di dissesto, sono i seguenti:
(omissis)

4. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente.

5. I rapporti medi dipendenti-popolazione di cui al comma 3 si applicano anche agli enti locali che hanno dichiarato in precedenza il dissesto finanziario e non hanno ottenuto alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo l'approvazione da parte del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

Articoli 120 e 121 (omissis)

SEZIONE V - Norme sulla revisione economico contabile

Art. 122 Prima applicazione delle norme recate dall'articolo 107 (omissis)

SEZIONE VI - Norme finali

Art. 123 Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti norme:

a) gli articoli da 166 a 174 e gli articoli da 179 a 181 del Regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297;
b) gli articoli 96 e 147 del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
c) l'articolo 1, comma 4, e l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43;
d) l'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;
e) gli articoli 3, 5 e 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843;
f) il decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 19 giugno 1979;
g) l'articolo 15 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, e l'articolo 5, comma 1, della legge di conversione 23 aprile 1981, n. 153;
h) l'articolo 1-quater, dal comma 3 al comma 11, l'articolo 3, comma 6, e l'articolo 3-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
i) l'articolo 1-bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488;
l) l'articolo 1, comma 1, l'articolo 1-bis e l'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440;
m) l'articolo 4, commi 9 e 10, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;
n) l'articolo 22, comma 1, l'articolo 23, l'articolo 25 e l'articolo 27 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144;
o) l'articolo 1, comma 2 e l'articolo 13, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;
p) l'articolo 6-quinquies, commi 1, 2, 4, 5 e 6, l'articolo 8-bis, l'articolo 12-bis, commi 4, 5, 6 e 7, e l'articolo 13 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80;
q) l'articolo 11, commi 1 e 1-bis, e l'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

2. Sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni non compatibili con i prinćpi e le norme contenute nel presente decreto legislativo.