Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile
Direzione Centrale dei Segretari comunali e Provinciali e del personale degli enti locali
Circolare n. 15700/5D/1897 del 23 settembre 1997

OGGETTO: Comune di CERTOSA DI PAVIA -   Individuazione responsabili uffici e servizi - Quesito.

Il comune di Certosa di Pavia, con nota del 17 maggio u.s., ha formulato direttamente a questo Ministero una richiesta di chiarimenti in ordine alle modalità che gli Enti, privi di qualifiche dirigenziali e con carenze di organico, possono seguire per l'individuazione dei responsabili degli uffici e dei servizi, alla luce di quanto previsto dall'art. 6 della L. 15/5/1997 n. 127, contenente "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".

A tale proposito è da osservare preliminarmente che il comma 3 dell'art. 6 della L n. 127/1997, inserendo il comma 3-bis all'art. 51 della legge 142/90, porta a compimento il processo di separazione dei poteri all'interno delle pubbliche amministrazioni locali, prevedendo esplicitamente che nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, "le funzioni di cui al comma 3 (che chiarisce trattarsi di attribuzione di funzioni) sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi".

Tale comma, innovando la terminologia precedentemente usata in tema di identificazione dei responsabili degli uffici e dei servizi, ed in tal modo prescindendo dalla qualifica funzionale attribuita ai medesimi, permette a tutti gli enti di gestire in modo flessibile, in relazione alle proprie peculiarità e caratteristiche, il modello organizzatorio di cui hanno deciso di dotarsi. Pertanto, resta fermo il rigido principio della separazione tra i poteri, in conformità al disposto dell'art. 3 commi 1 e 2 del d.l.vo n. 29/93, i quali, attribuiscono agli organi di governo la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, nonché la verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite, ed ai dirigenti (nella accezione attribuita dal predetto comma 3, introduttivo del citato comma 3-bis dell'art. 51 della legge n. 142/90) la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi pareri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo; agli stessi è attribuita la responsabilità della gestione e dei relativi risultati.

Conseguentemente, deve ritenersi come inapplicabile, a seguito dell'entrata in vigore della citata legge n. 127/1997, l'art. 45 del contratto collettivo di lavoro del comparto del personale delle Regioni - Autonomie locali, sottoscritto il 6/7/1995, che prevedeva, per gli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, l'attribuzione dei poteri e delle prerogative medesime ai preposti a strutture organizzative di massima dimensione, perché inquadrati in qualifiche funzionali aventi come requisito d'accesso la laurea (e, pertanto, fino alla settima qualifica funzionale), ed in mancanza il riferimento di tali poteri e prerogative al segretario comunale; parimenti sembrerebbe implicitamente abrogato il comma 2 dell'art. 19 del d.l.vo n. 77 del 25/2/1995, come modificato dal d.l.vo n. 336 dell'11/6/1996 il quale prevedeva per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, la facoltà dell'organo esecutivo, con delibera motivata che riscontrasse in concreto la mancanza assolutamente non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, la possibilità di affidare ai componenti dell'organo esecutivo medesimo, la responsabilità dei servizi, o di parte di essi, unitamente al potere di assumere gli atti di gestione.

Deve, peraltro, rilevarsi come la stessa legge n. 127/1997, all'art. 9 comma 4, nel sostituire l'art. 108 del d.l.vo n. 77/1995, non ha ritenuto di includere tra gli articoli del d.l.vo che devono considerarsi come principi generali, con valore di limite inderogabile, il precitato art. 19.

In conseguenza dell'inapplicabilità dell'art. 45 del contratto di lavoro e dell'abrogazione del comma 2 dell'art. 19 del suddetto d.l.vo, devono affrontarsi i problemi nei quali possono venirsi a trovare gli enti locali, specie di ridottissime dimensioni, nell'ipotesi in cui i medesimi siano del tutto privi di personale cui attribuire le funzioni di responsabile degli uffici e dei servizi. In tal caso, gli enti possono fare riferimento alla normativa di cui all'art. 24 della legge 142/1990 che prevede, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, la stipula di apposite convenzioni. In merito bisogna rammentare come la predetta normativa sia l'unica che permette di attribuire la titolarità degli uffici e dei soggetti esterni all'ente, risultando a tal fine inidoneo lo strumento previsto sia dall'art. 51 comma 7 della stessa legge n. 142/1990, che prevede, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, la facoltà, se prevista dal regolamento, di avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità; sia dall'art. 7 comma 6 del d.l.vo n. 29/1993 che ipotizza, per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, la possibilità che le pubbliche amministrazioni conferiscano incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando, preventivamente, durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Risulta, altresì applicabile la norma, cui peraltro va attribuita la valenza di clausola di salvaguardia, ai fini del buon funzionamento della macchina organizzativa - amministrativa - gestionale dell'ente, prevista dall'art. 17 comma 68 lettera c) della stessa legge n. 127/1997, che attribuisce al segretario comunale e provinciale l'esercizio di "ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto a dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco a dal presidente della provincia".

Bisogna, altresì precisare che qualora all'interno dell'ente siano completate le figure dei responsabili degli uffici e dei servizi, tenuto conto che essi sono titolari delle funzioni loro attribuite, tale assegnazione al segretario comunale non può che operare mediante il meccanismo dello scorporo delle stesse dai poteri assegnati al titolare della funzione.

Conseguentemente, poiché dall'art. 6 comma 1 della L. n. 127/1997 l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è coperto da una riserva di tipo regolamentare deve ritenersi che l'attribuzione di specifiche funzioni gestionali, o di titolarità degli uffici e dei servizi al segretario, sia necessariamente da prevedere attraverso una specifica disposizione regolamentare; mentre il conferimento di funzioni (riservato al Sindaco o al Presidente della Provincia), non può che essere temporaneo e limitato ad una prestazione nell'ambito di una funzione (es. Presidenza di una sola gara.)

IL DIRETTORE GENERALE  (Gelati)