LAVORI PUBBLICI - 088
Consiglio di Stato, sezione V, 11 ottobre
2002, n. 5497
Negli appalti di servizi non può essere preclusa pregiudizialmente la
presentazione di giustificazioni delle offerte anormalmente basse anche in
relazione ai minimi tabellari.
La disciplina dell'articolo 25, comma
2, del decreto legislativo n. 157 del 1995, che esclude di giustificazioni
concernenti elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative o risultano da atti ufficiali, deve
essere disapplicata in quanto in contrasto con l'articolo
37 della direttiva 92/50/CEE che non prevede tali limitazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 78/2002, proposto dalla D. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. con la S.L.S. s.r.l., e dalla S.L.S. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall’Avv. A.P., con il quale sono elettivamente domiciliate in ...
CONTRO
l’Azienda U.S.L. Roma H, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti G.I. e F.R., ed elettivamente domiciliata ...
la C. s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. formata con l’Impresa di P.P. s.n.c., e la L. s.r.l., l’Impresa di P.P. s.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., e la L. s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dagli Avv.ti A.C., P.P. ed A.F. ed elettivamente domiciliate presso ...
per l'annullamento della sentenza
del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, del 24.12.2001,
n. 12187;
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
Visto il dispositivo di sentenza n. 166 del 15/03/2002;
Relatore, alla pubblica udienza del 12.3.2002, il Consigliere Claudio
Marchitiello;
Uditi i difensori delle parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
L’Azienda U.S.L. Roma H indiceva una gara per l’affidamento del “servizio pulizie, sanificazione e facchinaggio” da eseguirsi per 36 mesi presso i presidi ospedalieri ed extraospedalieri per un prezzo di Lire 7.000.000.000 annue, I.V.A. esclusa, suddiviso in tre lotti con “possibilità di presentare offerte per uno o più lotti”.
L’A.T.I. formata dalla D. s.r.l., e dalla S.L.S. s.r.l., si aggiudicava il 2.o lotto dopo essere stata riammessa alla gara. La Commissione giudicatrice, infatti, in un primo momento, aveva escluso la predetta A.T.I. dalla gara sul rilievo che la sua offerta era stata formulata in violazione dei minimi tabellari inderogabili previsti in relazione al costo orario della manodopera nei servizi di pulizia.
La C. in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. formata con l’Impresa di P.P. s.n.c. e la L. s.r.l., impugnava:
1) il provvedimento del 4.5.2001, di riammissione alla gara dell’A.T.I. D. - S.L.S.;
2) la graduatoria del 4.5.2001 con aggiudicazione definitiva della gara di cui trattasi all’A.T.I. D. - S.L.S.;
3) i verbali di gara e il telegramma di comunicazione dell’esito della gara del 20.4.2001.
La D., come mandataria dell’A.T.I., si costituiva in giudizio, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
La C. estendeva l’impugnativa
alla deliberazione del Direttore generale dell’11.5.2001, n. 770, di
approvazione degli atti di gara e di aggiudicazione definitiva alla A.T.I. D.
dell’appalto.
La D. e la S.L.S. proponevano ricorso incidentale, contestando l’ammissione
alla gara dell’A.T.I. con mandataria la C.
Con un ulteriore ricorso (n. 6513/2001), la C. impugnava gli atti di gara e l’aggiudicazione
alla D. - S.L.S. del 1.o lotto della medesima gara.
Si costituivano e proponevano ricorso incidentale la D. e la S.L.S.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, con la sentenza
del 24.12.2001, n. 12187, riuniti i due ricorsi, li accoglieva e respingeva i
ricorsi incidentali.
Appella tale sentenza la D. deducendone la erroneità e chiedendone la riforma.
Resiste all’appello la C. che chiede la conferma della sentenza appellata.
All’udienza del 12.3.2002 l’appello è stato ritenuto per la decisione.
DIRITTO
La D. s.r.l., quale mandataria dell’A.T.I. formata con la S.L.S. s.r.l., appella la sentenza del 24.12.2001, n. 12187, con la quale la III Sezione del T.A.R. del Lazio, in accoglimento di due ricorsi proposti dall’A.T.I. costituita dalla C. s.c.a.r.l., dalla Impresa di P.P. s.n.c., e dalla L. s.r.l., ha annullato l’aggiudicazione all’A.T.I. appellante dei lotti 1 e 2 della gara di appalto del “servizio pulizie, sanificazione e facchinaggio” per 36 mesi presso i presidi ospedalieri ed extraospedalieri indetto dalla AUSL RM H.
In fatto, era accaduto che la commissione giudicatrice - che, in una prima fase, aveva escluso dalla gara l’A.T.I. D. - S.L.S. in quanto la relativa offerta era stata formulata in violazione dei minimi tabellari inderogabili previsti in relazione al costo orario della manodopera nei servizi di pulizia - aveva riammesso la predetta A.T.I. accogliendone le contestazioni.
L’A.T.I. D. successivamente, si aggiudicava la gara in quanto aveva presentato un’offerta migliore per il minor costo della manodopera.
La pronuncia di annullamento del
T.A.R. fonda sul rilievo che sarebbe stato precluso all’attuale appellante di
presentare qualsiasi giustificazione in ordine al costo della manodopera, in
quanto questo, per il settore dei servizi di pulizia, è stabilito dalle tabelle
FISE, da qualificarsi atto ufficiale, ai sensi dell’art.
25, secondo comma, del D.Lgs. 17.3.1995, n. 157.
Come è noto, per tale disposizione, l'amministrazione aggiudicatrice, in sede
di valutazione delle offerte che presentino carattere anormalmente basso
rispetto alla prestazione, può tenere conto delle giustificazioni fornite dal
concorrente “riguardanti l'economia del metodo di prestazione del servizio
o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di
cui dispone il concorrente per prestare il servizio, oppure l'originalità del
servizio stesso, con l'esclusione, peraltro, di giustificazioni concernenti
elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali”.
Le conclusioni alle quali è
pervenuto il T.A.R. non possono essere condivise dalla Sezione, in quanto
contrastanti con i principi di diritto comunitario, per i quali, in vista dello
sviluppo di una effettiva concorrenza nel settore degli appalti pubblici, “il
concorrente deve poter far valere, utilmente e in contraddittorio, il suo punto
di vista su ciascuno dei vari elementi di prezzo proposti”, prima che l’amministrazione
possa respingere un’offerta perché ritenuta anormalmente bassa.
Tali principi sono stati riaffermati di recente dalla Corte
di Giustizia CE con la sentenza del 27.11.2001, in cause C-285 e C.286 (su
domande di pronuncia pregiudiziale avanzate da questo Consiglio con le ordinanze
in data 26.5.1999), che, sebbene riferiti al diverso settore degli appalti di
lavori pubblici, si attagliano perfettamente anche al settore dei servizi,
risultando identica la disciplina relativa agli elementi di giudizio da fornire
all’amministrazione aggiudicatrice a giustificazione delle offerte ritenute
anomale dalla stazione appaltante contenuta nell’art.
21, comma 1 bis, della legge 11.2.1994, n. 109, relativo agli appalti di
lavori pubblici (nel testo risultante dall’art. 7 del D.L. 3.4.1995, n. 101,
convertito con legge 2.6.1995, n. 216) e quella dell’art.
25 del D.Lgs. 17.3.1995, n. 157, attinente agli appalti di servizi pubblici.
Seguendo lo stesso iter argomentativo della Corte di Giustizia deve affermarsi che l’art. 37, comma 2, della Direttiva 92/50, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, la cui formulazione è ripetuta alla lettera dall’art. 30, comma 4, della Direttiva n. 93/37 sugli appalti di lavori, non contiene un elenco tassativo delle giustificazioni che possono essere presentate, ma si limita a fornire esempi di giustificazioni che il concorrente può presentare a dimostrazione della serietà della sua offerta. La disposizione, quindi, non autorizza l’esclusione di taluni tipi di giustificazioni, in quanto ciò sarebbe in contrasto con il principio di libera concorrenza.
Ne deriva che l’art.
25 del D.Lgs. n. 157 del 1995, nel profilo in cui preclude la valutazione di
“elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative
regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da atti
ufficiali” si pone in contrasto con i suesposti enunciati della Direttiva,
intesi a sviluppare la libera concorrenza tra i concorrenti alle gare di
appalto, in quanto sostanzialmente concretizzano esclusioni automatiche,
nonostante l’offerta di prezzi eventualmente più vantaggiosi.
Non è condivisibile, pertanto, la pronuncia del T.A.R. che, sul presupposto
della inderogabilità dei minimi tabellari relativi al costo della manodopera
indicati dalla FISE (quali elementi racchiusi in “atti ufficiali” ai sensi
dell’art. 25 citato), ha ritenuto inammissibile a priori qualsiasi tipo di
giustificazione.
Il T.A.R., nel contrasto tra la norma contenuta nell’art. 25 del D.Lgs. n. 157 del 1995 e la disposizione di cui all’art. 37, comma 2, della Direttiva 92/50, avrebbe dovuto far prevalere la norma comunitaria, che non prevede alcun limite alle giustificazioni dei concorrenti.
La pronuncia avrebbe dovuto ritenere legittimo il comportamento tenuto nella fattispecie dalla commissione giudicatrice nel profilo in cui ha ammesso le giustificazioni relative al costo della manodopera presentate dall’A.T.I. D., e rimettersi al giudizio della stessa commissione per quanto concerne la stima della congruità di tali giustificazioni, trattandosi di valutazioni tecnico discrezionali che sfuggono (di norma) al sindacato di legittimità del giudice amministrativo (salvo che non siano viziate da travisamento dei fatti o nel loro iter logico).
L’appello proposto dall’A.T.I. D., le cui deduzioni sono conformi alle considerazioni che precedono, è dunque fondato.
Deve solo aggiungersi che,
contrariamente a quanto sostenuto dall’appellata (a pagg.10 e 11 della memoria
di costituzione del 31.1.2002), il T.A.R. non ha portato il suo esame sulle
specifiche giustificazioni presentate dall’A.T.I. D., valutandole
inattendibili.
Tali valutazioni, per quanto testé rilevato, sfuggono al sindacato del giudice
amministrativo.
Il T.A.R. ha solo svolte
considerazioni di carattere generale sull’attendibilità di dati soggetti a
variazione (in particolare, i dati statistici) per farne discendere le ragioni
che hanno indotto il legislatore nazionale ad ancorare a dati contenuti in atti
ufficiali stabili la valutazione di elementi dell’offerta.
In relazione alle giustificazioni presentate dall’A.T.I. D., il T.A.R. ha solo
rilevato che “la necessità dell’amministrazione di ancorare la verifica
dell’ammissibilità dell’offerta agli «atti ufficiali» non le consentiva
di considerare le anzidette circostanze rappresentate dall’A.T.I. D. - S.L.S.”.
L’appello dell’A.T.I. D., in conclusione, deve essere accolto e la sentenza appellata riformata con il rigetto del ricorso originario proposto dall’A.T.I. di cui la C. s.r.l., è mandataria.
Le spese dei due gradi del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono compensarsi integralmente fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza appellata, rigetta il ricorso originario proposto dalla C. in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. formata con l’Impresa di P.P. s.n.c. e la L. s.r.l..
Compensa le spese dei due gradi
del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, il 12.3.2002, con l'intervento dei signori:
Alfonso Quaranta, Presidente
Giuseppe Farina, Consigliere
Paolo Buonvino, Consigliere
Francesco D’Ottavi, Consigliere
Claudio Marchitiello, Consigliere Estensore