LAVORI PUBBLICI - 052
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza
3 gennaio 2002,
n. 10
(Presidente f.f. Camera - est. De Ioanna)
La "adeguata pubblicità" prevista dall’art.
17, comma
12, della legge n. 109 del 1994 per gli incarichi minori (che non
necessitano di procedure concorsuali) si intende soddisfatta con l’affissione del bando all’Albo pretorio ed alla sua diffusione , mediante
manifesti affissi nelle strade cittadine e mediante il suo inserimento nel sito
internet del Comune. L'utilizzo di internet costituisce uno strumento idoneo a portare il bando a
conoscenza di una platea potenzialmente estesa. L’obiettivo della conoscibilità del bando
è raggiunto tenuto conto del numero di domande pervenute.
La pronuncia si riferisce
agli incarichi di importo tra inferiore a 200 mila Euro ante regolamento, resta
attuale limitatamente alle prestazioni di importo fino
a 40 mila Euro.
Parzialmente in contrasto: Consiglio
di Stato, Sezione V – Sentenza 7marzo 2001, n. 1339
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, quinta Sezione, ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1428/2001, proposto dal Comune di Casamassima, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. I.D., domiciliato con il difensore presso ...;
(omissis)
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. Puglia, sede di Bari, sezione I, n. 190 del 2001, pubblicata il 23 gennaio 2001.
Visto il ricorso con i relativi allegati.
Viste le memorie prodotte dall’appellante a sostegno delle
rispettive difese.
Vista l’ordinanza emessa da questo Collegio nella Camera di
Consiglio del 6 marzo 2001, n. 1436 con la quale è stata sospesa l’efficacia
della sentenza impugnata.
Visti tutti gli atti di causa.
Relatore alla pubblica udienza del 3 luglio 2001 il
consigliere Paolo de Ioanna;
udito l’avv. I.D.;
Visto il dispositivo della decisione n. 408 del 9 luglio
2001;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1. Con sentenza n. 190 del 2001 , il T.A.R. Puglia ha accolto il ricorso proposto da A.M. con il quale era stata impugnata la procedura selettiva indetta dal Comune di Casamassima per l’affidamento degli incarichi di progettazione, preliminare e definitiva, di interventi da finanziarsi con i fondi del P.O.R. Puglia 2000/2006. La procedura selettiva si è articolata in una delibera di Giunta Comunale (n. 120 del 7 luglio 2000), con la quale veniva approvato il bando per il conferimento degli incarichi di progettazione, preliminare e definitiva, mediante l’acquisizione dei curricula dei liberi professionisti interessati. Del bando veniva data pubblicità mediante affissione di manifesti nelle pubbliche vie cittadine e mediante diffusione via internet. La base giuridica di riferimento della procedura selettiva era individuata nell’art. 17, c. 12, della legge n. 109 del 1994. Con successiva deliberazione di Giunta n.162 del 26 settembre 2000, il Comune ha introdotto alcune modificazioni alla precedente deliberazione, in particolare chiarendo che l’incarico andava riferito alla progettazione generale , in luogo di quella esecutiva erroneamente evocata, che la somma di lire 80.000.000, già impegnata con i provvedimenti di incarico, andava considerata non come rimborso spese di ordine forfettario, ma come anticipo sul corrispettivo da erogarsi in favore dei professionisti incaricati. Infine con deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 29 settembre 2000 è stato approvato il Programma triennale di lavori pubblici 2001-2003 e l’elenco annuale, al cui interno risultano inseriti i progetti, indicati nella delibera di affidamento degli interventi, da finanziarsi a mezzo inserimento degli stessi nell’ambito del Programma Operativo della Regione Puglia.
2. La sentenza del T.A.R. ha accolto le prospettazioni del ricorrente, ritenendo che l’importo degli interventi fosse tale da richiedere l’applicazione dei meccanismi selettivi più rigidi, disciplinati dalla c.d. legge “Merloni ter”, con particolare riferimento alle forme adeguate di pubblicità per l’affidamento degli incarichi.
3. La sentenza è stata impugnata dal Comune di Casammassima che, nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2001, ha visto accolta la sua istanza cautelare, con sospensione di efficacia della sentenza appellata.
DIRITTO
1. La questione di fondo è se gli incarichi di progettazione in esame, per l’importo degli interventi e per l’epoca di adozione dei bandi, siano stati assoggettati ad adeguate forme di pubblicità. E’ essenziale stabilire in via prioritaria quale sia la disciplina normativa che andava applicata al momento della adozione del bando in esame, oggetto della deliberazione di G.C. n. 120, in data 7 luglio 2000. Il regolamento di applicazione della legge cd “Merloni ter” è stato adottato con d.P.R. n. 544 del 1999 ed è entrato in vigore il 28 luglio 2000, quindi certamente dopo la deliberazione di G.C. in questione. L’art. 232 del regolamento prima indicato dispone infatti che “ le norme del regolamento che attengono alle modalità di svolgimento delle procedure di gara per l’aggiudicazione di lavori e servizi si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore”. E’ dunque certo che il regolamento in causa non si applicava al bando impugnato.
2. Il valore complessivo degli incarichi di progettazione in oggetto, secondo la documentazione depositata in atti dal Comune di Casamassima, è quantificabile in lire 430.000.000 .Si tratta quindi di un valore compreso tra i 40.000 ed i 200.000 ECU, per il quale , sulla base dell’art. 17, comma 12, della legge n. 109 del 1994, che è la legge che va applicata al caso in esame, la stazione appaltante deve procedere , nell’affidamento degli incarichi professionali di progettazione, dando adeguate forme di pubblicità agli stessi. Il punto cruciale sta dunque nello stabilire, nel caso in esame, quale fosse un comportamento del Comune adeguato al fine di dare congrua pubblicità alla procedura selettiva. Come si è detto, il Comune ha provveduto all’affissione del bando all’Albo pretorio ed alla sua diffusione , mediante manifesti affissi nelle strade cittadine e mediante il suo inserimento nel sito internet, intestato al Comune di Casamassima. Il bando per la gara selettiva era rivolto a suscitare l’attenzione e le candidature essenzialmente tra i professionisti operanti in ambito locale e regionale; peraltro , effettivamente, l’utilizzo di internet costituisce uno strumento idoneo a portare il bando a conoscenza di una platea potenzialmente molto più estesa, ben al di là dell’ambito regionale. L’obiettivo della conoscibilità del bando sembra in sostanza raggiunto, tenuto anche conto del numero di domande pervenute e, comunque, le forme di pubblicità adottate dal Comune possono definirsi nel complesso adeguate alla tipologia di gara selettiva.
3. Una volta valutata l’adeguatezza delle forme di pubblicità, che è poi la questione centrale, di diritto e di fatto, che determina la soluzione della questione di cui è causa, la stessa posizione processuale del ricorrente in primo grado appare priva di un interesse diretto e personale a ricorrere. Per mero tuziorismo, si esaminano sommariamente gli altri motivi di censura, comunque dedotti in primo grado ed assorbiti nel meccanismo di decisione adottato dal giudice di prime cure. L’affermazione relativa all’inutilità degli incarichi di progettazione già conferiti, è generica e comunque irrilevante rispetto alla posizione processuale del ricorrente in primo grado. Nelle deliberazioni di conferimento degli incarichi vi è poi una precisa motivazione in ordine alle singole scelte operate, dal che emerge la valutazione comparativa tra i curricula. Parimenti privo di pregio è l’argomento con cui si contestano le modalità di rimborso delle spese forfetarie. La questione è stata correttamente impostata in ragione della deliberazione n. 162 del 26 settembre 2000, che ha corretto, in autotutela, il punto 2) del dispositivo di conferimento degli incarichi. Inconferenti e comunque non fondati sono tutti gli altri motivi di gravame dedotti in primo grado.
4. Per le considerazioni in precedenza svolte, l’appello deve essere accolto e , per l’effetto, la sentenza impugnata è annullata. Non essendosi costituite le parti appellate, le spese di questo grado di giudizio sono nulle,
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e , per l’effetto, annulla la sentenza di primo grado.
Nulla per le spese,
Ordina che la Autorità Amministrativa dia esecuzione alla
presente decisione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 3 - 4
luglio 2001, con la partecipazione di
Andrea Camera Presidente f.f.
Corrado Allegretta Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Goffredo Zaccardi Consigliere
Paolo De Ioanna Consigliere estensore