LAVORI PUBBLICI - 030
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 7 marzo
2001, n. 1339
Anche per gli incarichi per l'affidamento dei quali non è richiesta una
procedura concorsuale di evidenza pubblica di tipo rituale, sono
necessarie sia l'adeguata pubblicità sia l'adeguata motivazione - Non è
adeguata la pubblicità al solo Albo pretorio comunale - Non è adeguata la
motivazione solo apparente e senza comparazione tra gli aspiranti all'incarico
La pronuncia si
riferisce agli incarichi sulla base dei curricula, pur riferita nel caso di
specie a incarichi di importo inferiore a 200 mila Euro in regime Merloni-bis è
attuale (e lo stesso giudice non sottace la circostanza) anche agli
incarichi in regime Merloni-ter (limitatamente alle prestazioni di importo fino
a 40 mila Euro).
Parzialmente in contrasto:
Consiglio
di Stato, Sezione V – Sentenza 3 gennaio 2002, n. 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato, in sede Giurisdizionale, Quinta sezione,
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3962/97, proposto dal Comune di Lucera, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. L.V. elettivamente domiciliato in ...
contro
l’Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. A.J. elettivamente domiciliato in ...
e nei confronti
di A.N.M., N.G., G.P., F.C., N.D.P., G.M., non costituiti in giudizio,
per l'annullamento
della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Bari, Sezione II, 25 settembre 1996, n. 570, resa inter partes, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia avverso l’avviso pubblico del 18 ottobre 1995 e la delibera di Giunta n. 1851 del 6 dicembre 1995, relativi all’affidamento di incarichi professionali di progettazione.
Visto
il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti
l’atto di costituzione in giudizio, con contestuale appello incidentale,
dell’appellato Ordine professionale;
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti
gli atti tutti della causa;
Visto
il dispositivo n. 70/2001, relativo alla presente decisione, pubblicato il 15
febbraio 2001;
Relatore
alla pubblica udienza del 13 febbraio 2001 il Consigliere Gerardo Mastrandrea;
uditi per le parti gli avvocati P., su delega dell’avv. V., e L.,
su delega dell’avv. J.;
Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
1.
Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per la Puglia l’Ordine degli Architetti
della Provincia di Foggia impugnava la deliberazione della Giunta municipale di
Lucera n. 1851 del 6 dicembre 1995, avente ad oggetto l’affidamento a liberi
professionisti di incarichi di progettazione, ai sensi dell’art.
17 della legge 109/94 sulla base di curricula
presentati dagli aspiranti progettisti, e relativi alla realizzazione delle
seguenti opere: a) ristrutturazione del macello; b) completamento ed adeguamento
impianti scuole e uffici; c) costruzione e sistemazione strade interne.
Venivano
in particolare individuati tre diversi soggetti affidatari per le tre diverse
progettazioni, a fronte della presentazione di n. 30 domande di partecipazione.
Il
citato Ordine professionale impugnava, altresì, il relativo avviso pubblico di
selezione del 18 ottobre 1995, asserendo di essersi determinato
all’impugnativa a tutela della generalità dei propri iscritti, visto che il
conferimento degli incarichi professionali non era stato
informato al principio dell’adeguata pubblicità.
2. Si costituivano in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Lucera e taluni dei professionisti destinatari degli incarichi professionali, contestando la legittimazione a ricorrere dell’Ordine professionale e, nel merito, deducendo l’infondatezza del gravame.
3.
Il T.A.R. adito, con la sentenza avversata, riteneva sussistere la legittimazione a
ricorrere in capo all’Ordine professionale reclamante, ed annullava gli atti
impugnati in relazione al terzo motivo di gravame, con assorbimento delle
residue censure.
Si
affermava in particolare da parte dei primi giudici che la Giunta comunale
avrebbe esercitato, in maniera promiscua, compiti di giudizio e compiti di
decisione, in carenza peraltro di predisposizione dei criteri di valutazione dei
curricula.
4. Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Comune di Lucera, che, dopo essersi dilungato sull’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di legittimazione dell’Ordine professionale ricorrente, nonché sulla irricevibilità dello stesso per tardiva impugnativa dell’avviso pubblico del 18 ottobre 1995, ha dedotto l’erroneità e perplessità della sentenza gravata.
5. Si è costituito per resistere all’appello l’Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia, che ha proposto anche appello incidentale.
Le parti hanno depositato memoria.
Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2001 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
1.
L’appello non merita accoglimento.
In
effetti il ricorso di primo grado, proposto dall’Ordine professionale
appellato, è degno di essere accolto, ma per le
argomentazioni di seguito esposte.
2.
E’ doveroso affrontare, in via preliminare, le eccezioni di inammissibilità
del ricorso originario per difetto di legittimazione dell’Ordine degli
Architetti della Provincia di Foggia, già proposta in primo grado, e di
irricevibilità del medesimo per tardività, introdotte dal Comune appellante.
Esse,
ad avviso del Collegio, non meritano adesione.
I
giudici di prime cure, esaminando analoga eccezione proposta
dall’Amministrazione comunale, hanno affermato che l’Ordine professionale in
questione ha, nella specie, legittimazione processuale diretta, facendo esso
valere un interesse, come quello ad adeguate forme di pubblicità degli atti
generali inerenti alla procedura selettiva, proprio della categoria
rappresentata nella sua interezza.
Il
Tribunale ha, infatti, testualmente affermato che “l’interesse cui fa
riferimento l’ordine provinciale è quello ad una pubblicità adeguata (non
soddisfatto dall’amministrazione locale che si è limitata alla pubblicazione
del bando nell’atto pretorio) onde consentire a tutta la categoria nella sua
interezza un’informazione completa, congrua e adeguata attraverso i normali
mezzi di pubblicità tipici dei bandi di gara. Nella specie l’interesse fatto
valere dall’Ordine investe l’intera categoria professionale ed è diretto a
garantire all’interno della stessa una par
condicio di conoscenza legale adeguata estesa a tutti, senza indulgere in
una circostanza di fatto – partecipazione di trenta iscritti – a motivo di
una pubblicità sottodimensionata rispetto a quella disposta per legge, che ha
consentito solo ad una parte degli iscritti la conoscenza del bando”.
Orbene
tali affermazioni sono giuridicamente
consistenti e meritano di essere integralmente condivise dal Collegio.
Non
può, in effetti, revocarsi in dubbio la legittimazione a ricorrere
dell’Ordine professionale appellato, anche sulla base delle ulteriori
considerazioni di seguito esposte.
L’Ordine
ha agito dinanzi al Tribunale di prima istanza ripromettendosi, evidentemente,
di ottenere un vantaggio giuridicamente riferibile all’intera sfera della
categoria, ed inerente alla possibilità di
tutti gli associati di partecipare alla selezione.
Del
resto la Sezione ha già convincentemente evidenziato in altra occasione, con
un’approfondita disamina, che la
legittimazione a proporre ricorso da parte di un Ordine professionale non può
essere esclusa da un ipotetico conflitto di interessi tra Ordine e singoli
professionisti beneficiari dell’atto impugnato, atteso che la sussistenza di
un potenziale conflitto di interessi, per essere idoneo ad escludere la
legittimazione dell'Ordine va valutato in astratto, essendo all'uopo
insufficiente la circostanza, meramente eventuale e giuridicamente
insignificante, che alcuni professionisti possano beneficiare del provvedimento
che l'Ordine assume lesivo dell'interesse istituzionalizzato di categoria (Consiglio
di Stato, sez. V, 3 giugno 1996, n. 624).
Non
può dunque efficacemente interferire, a fronte dell’interesse collettivo,
tipicamente categoriale, all’adeguata pubblicità degli atti generali della
procedura selettiva, l’occasionale vantaggio che il singolo professionista
possa personalmente trarre dall’atto impugnato e dagli atti conseguenti.
Nella
specie, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante Comune, si mira alla
tutela della categoria, ed in particolare degli interessi partecipativi della
generalità degli associati dalla medesima rappresentati, e non alla specifica
tutela di coloro che non hanno partecipato alla selezione di cui all’avviso
pubblico bandito dal Comune, in danno di coloro che invece vi hanno partecipato.
Né può dirsi carente, come meglio si vedrà nel proseguio dell’iter
motivazionale, il necessario collegamento tra la posizione sostanziale
dell’ente esponenziale in quanto tale con la situazione sulla quale incidono
gli effetti del provvedimento.
Si
può dunque concludere, sul punto, nel senso che sussiste la legittimazione
dell’Ordine professionale a difendere, in sede giurisdizionale, gli interessi
di categoria dei soggetti di cui abbia la rappresentanza istituzionale; e ciò
non solo – ovviamente – quando si tratti
della violazione di norme poste a tutela della professione stessa , ma
anche ogniqualvolta si tratti comunque di perseguire il conseguimento di
vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili
alla sfera della categoria, come nella fattispecie in esame, dove l’Ordine
appellato si propone di ottenere l’osservanza di prescrizioni che garantiscano
a tutti gli associati di poter partecipare ad una procedura selettiva.
3.
Tanto premesso si può ora esaminare l’eccezione di irricevibilità del
ricorso introduttivo per mancata tempestiva impugnazione dell’avviso pubblico
del 18 ottobre 1995.
Sostiene
il Comune appellante, non senza dovizia argomentativa, che proprio in
considerazione dell’interesse che
l’Ordine professionale asserisce di voler tutelare (categoria professionale
nel suo complesso) risulterebbe evidente l’immediata lesività e l’autonoma
impugnabilità, in relazione a tale
interesse, del predetto avviso pubblico e, quindi, la necessità della
tempestiva impugnativa dell’avviso, pena l’inammissibilità del ricorso
anche con riguardo alla successiva deliberazione n.1851/95, di affidamento degli
incarichi di progettazione.
In
realtà anche questa eccezione non merita miglior sorte della precedente, in
quanto, a tacer d’altro, è proprio la mancata adozione delle necessarie
adeguate forme di pubblicità che, oltre ad incardinare la legittimazione ad
agire dell’Ordine professionale e, come si vedrà, a connotare di decisivi
margini di fondatezza le censure proposte dal medesimo Ordine in primo grado, a
rendere inoperante, nel caso di specie, la presunzione di piena conoscenza
generalmente riconnessa alla pubblicazione degli atti generali di gara.
A
fronte, dunque, di un avviso pubblico in relazione al quale gli stessi organi
gestionali dell’Amministrazione, in sede di parere (sfavorevole) ex art.53
l.142/90, non hanno mancato di sottolineare, oltre che la mancanza di specifica
delibera approvativa, la carenza di
adeguata pubblicità; in assenza, inoltre, della rigorosa prova, da
fornirsi a cura del Comune appellante, della piena conoscenza per altri versi
dell’atto, da parte dell’Ordine, in epoca antecedente alla cognizione della
ritualmente gravata delibera di affidamento degli incarichi, anche l’eccezione
di irricevibilità del ricorso introduttivo non può sfuggire alla reiezione.
4.
Passando al merito dell’appello,
il Comune insorge avverso la sentenza gravata, censurandone le argomentazioni
che hanno portato, con l’assorbimento delle residue doglianze,
all’accoglimento del terzo motivo dedotto dall’Ordine in primo grado.
I
primi giudici hanno riscontrato, nell’attività valutativa dei curricula
in argomento, la sussistenza della violazione del principio del buon andamento,
avendo la Giunta Municipale ad un tempo esercitato, con modalità che non
sarebbero consentite dall’ordinamento giuridico, le funzioni
tecnico-consultive e le funzioni di amministrazione attiva proprie
dell’approvazione degli atti di selezione.
A
ciò deve aggiungersi, rappresentano sempre i primi giudici, la fondatezza del
profilo della mancata predisposizione dei criteri di valutazione dei curricula,
che costituisce modo necessario di procedere proprio di qualsivoglia procedura
di scelta concorsuale.
4.1
Orbene lamenta, anzitutto, il Comune appellante che con riferimento alla
procedura di affidamento degli incarichi professionali in argomento, effettuata
sulla base di una valutazione comparativa dei curricula,
conformemente alle norme della legge n. 216/95 (c.d. Merloni-bis)
allora vigenti, non sussisteva alcun obbligo di istituire un’apposita
Commissione giudicatrice, le cui risultanze sarebbero state poi da approvarsi da
parte della Giunta Municipale.
Non
manca inoltre di rammentare
l’Amministrazione appellante che
la Giunta Municipale ha, in ogni caso, fatto ricorso all’apporto del dirigente
del competente Ufficio tecnico comunale, il quale avrebbe fornito valido
supporto tecnico nella fase valutativa e di scelta.
La
censura è fondata.
L’affidamento
degli incarichi di progettazione in questione è avvenuto, in mancanza
dell’emanazione del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di
lavori pubblici (legge 109/94), sulla base dei curricula
presentati dai progettisti, conformemente alle prescrizioni dell’art.
17, comma
12, della legge 109/94, come modificata dalla legge 216/95, nella formulazione allora
vigente.
Ai
fini dell'affidamento di incarichi di progettazione, la disposizione indicata
intendeva indicare, in attesa
dell'emanazione del regolamento attuativo, un criterio di aggiudicazione avente
un indubbio valore obbiettivo, quale la produzione di curricula
professionali; peraltro, la detta disposizione non prevedeva specifiche di
ordine procedurale per l'assegnazione degli incarichi di progettazione, con la
conseguenza che l’utilizzo del criterio dei curricula
non precludeva la possibilità per l'Amministrazione di fissare particolari
modalità di selezione dei progettisti, restando comunque esclusa la possibilità
di una chiamata diretta a piena discrezione dell'Ente ed essendo obbligatoria la
previa pubblicazione di un avviso, seguita dalla valutazione dei curricula
di coloro che abbiano risposto all'avviso stesso.
Non
era dunque precluso alla Giunta Comunale, antecedentemente peraltro
all’entrata in vigore della l.127/97, di procedere direttamente alla
valutazione dei curricula, avvalendosi
della necessaria collaborazione continuativa, di ordine tecnico-professionale,
dell’Ingegnere Direttore dell’Ufficio Tecnico Comunale, il quale non risulta
si sia limitato ad esprimere un mero parere di regolarità tecnica a norma
dell’art. 53 della legge 142/90.
In
pratica la nomina di un’apposita commissione tecnica esaminatrice, seppur
auspicabile a garanzia della trasparenza e del buon andamento, non appariva ai
sensi di legge obbligatoria.
4.2 Salvo però che per il suddetto aspetto il ricorso di primo grado deve essere integralmente accolto, con riferimento sia al residuale profilo analizzato dal giudice di primo grado (mancata predisposizione dei criteri di valutazione dei curricula), sia ai motivi dichiarati assorbiti dal medesimo giudice, a cui ha fatto generale richiamo l’Ordine appellato, seppur atecnicamente avvalendosi di un appello incidentale (nel giudizio amministrativo di appello non è necessario che la parte vittoriosa in primo grado proponga appello incidentale per far valere i motivi di impugnazione pretermessi nel primo giudizio perché ritenuti assorbiti dall’accoglimento della domanda principale, essendo sufficiente, a norma dell’art. 346 c.p.c., che detta parte si limiti a riproporre nel giudizio di appello, in un suo qualsiasi scritto difensivo, puramente e semplicemente le relative questioni, e bastando dunque all’uopo la mera richiesta di esame delle censure assorbite. (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 2 novembre 1998, n. 1562; sez. IV, 17 aprile 2000, n. 2298; v. anche A.P. 19 gennaio 1999, n.1).
4.3
Anzitutto fondato è il profilo, espressamente condiviso dal T.A.R., della mancata
predeterminazione dei criteri di valutazione dei curricula,
e quindi di selezione dei
progettisti, che costituisce modo necessario di procedere proprio di ogni
attività di scelta di tipo concorsuale.
Il
procedimento prefigurato dal previgente art. 17, comma 12, della legge 109/94,
infatti, costituisce una modalità, seppur assai semplificata, di evidenza
pubblica, e non un’ipotesi speciale di ricorso alla procedura negoziata
(trattativa privata, ancorché preceduta dalla pubblicazione di un bando). Se è
vero che la procedura di scelta del progettista in base ai curricula presentati dagli aspiranti non deve presentare le formalità
di una procedura ristretta o aperta ai sensi del decreto
legislativo 157/95,
è altrettanto vero che anche in siffatta ipotesi, come in tutti i casi
in cui si proceda ad una scelta comparativa di tipo concorsuale tra una pluralità
di offerte, l'Amministrazione appaltatrice, deve rispettare i canoni di
imparzialità e buona amministrazione e a tal fine deve preventivamente definire
e rendere conoscibili ai partecipanti i criteri essenziali di valutazione che
essa adotterà nel compiere la scelta; criteri ai quali i professionisti possano
attenersi per la redazione dei curricula
e il deposito della documentazione rilevante.
4.4
Analoga valutazione favorevole deve essere riservata ai motivi proposti
dall’Ordine professionale in primo grado e dichiarati assorbiti dal primo
giudice.
In
via generale deve osservarsi che la procedura selettiva di cui al citato art.
17, comma
12, della legge 109/94, pur essendo connotata senza dubbio, come accennato, da
caratteri di maggiore semplicità e speditezza, deve nondimeno soddisfare taluni
requisiti minimi di pubblicità, di concorsualità (comparazione dei curricula),
e di trasparenza (indicazione preventiva dei parametri e dei criteri essenziali
di valutazione, motivazione sulla scelta).
Alla
stregua dei suesposti canoni di giudizio si rivela fondata la doglianza,
proposta in primo grado, di non adeguata pubblicità dell'avviso pubblico.
E’
generalmente riconosciuto che il requisito, previsto espressamente dalla
disposizione da ultimo citata, della “adeguata pubblicità” non possa
ritenersi soddisfatto con la mera pubblicazione del bando sull’albo pretorio
comunale, senza che l’avviso compaia almeno sui quotidiani di tiratura locale.
Le
forme di pubblicità devono essere “adeguate”, il che significa che devono
essere scelte in relazione all’importanza ed all’entità degli incarichi da
affidare, ma non può essere considerata, in ogni caso, sufficiente la pubblicità
dell’avviso pubblico solo sull’albo della stazione appaltante.
Che
la pubblicità attuata dal Comune appellante risulti obiettivamente
insufficiente è confermato, come mero parametro di riferimento,
dalle previsioni della circolare
ministeriale del 7 ottobre 1996, la quale prevedeva per gli incarichi di importo
presunto del corrispettivo tra i 100.000 e i 200.000 ECU la pubblicazione
dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, su un giornale a tiratura nazionale e su
un giornale a tiratura locale.
E’
dunque da ritenersi illegittimo l’affidamento di incarichi di progettazione
per il cui avviso non sia stata data congrua pubblicità.
Né
tale imprescindibile requisito di trasparenza preventiva può ritenersi
soddisfatto a posteriori, traendo spunto dal numero non irrilevante di domande
pervenute.
4.5
Ma anche il profilo motivazionale è assolutamente carente.
La
Giunta Comunale si è limitata ad affermare che “esaminati attentamente i curriculum
presentati dagli altri (ovvero da quelli non esclusi) concorrenti, sulla base di
essi, si ritiene che gli affidamenti possono essere così distribuiti...”,
senza dar conto dunque minimamente, oltre che degli eventuali parametri di
valutazione, delle considerazioni che hanno comportato giudizi positivi per
taluni e pretermissione di altri.
L’art. 17, comma
12, della legge 109/94, vincolando l'Amministrazione procedente
all’aggiudicazione di un incarico di progettazione all’esame dei curricula
presentati dai progettisti, limita la discrezionalità della scelta per il
conferimento di detto incarico, imponendo in sostanza una comparazione fra i curricula degli interessati, che però deve essere effettuata nel
rispetto dei principi di legalità e di parità di trattamento, e con
l'indicazione, in applicazione della regola generale posta dall'art. 3 legge 7
agosto 1990, n. 241 ed in ossequio dunque al principio di trasparenza, delle
ragioni per le quali si compie la scelta in favore di alcuni degli aspiranti.
Anche
se il predetto art. 17 non ha
imposto l'esperimento di una formale procedura di aggiudicazione, non si può
negare che l'attività posta in essere in funzione del vincolo negoziale
costituisca espressione di una potestà conferita per la realizzazione di
interessi pubblici, per cui la Pubblica amministrazione deve dar conto delle
ragioni della preferenza accordata, in relazione agli indici di esperienza e
specifica capacità professionale, desunti dal curriculum del professionista prescelto
(Consiglio di Stato, sez. V, 3 febbraio
1999, n. 112).
5. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso in appello, in definitiva, deve essere rigettato e, conseguentemente, deve essere confermato l’accoglimento del ricorso di primo grado, seppur sulla base delle sopra esposte argomentazioni.
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo respinge, confermando la sentenza di primo grado nei termini di cui in motivazione.
Condanna
il Comune appellante al pagamento, in favore dell’appellato Ordine
professionale, delle spese relative al presente grado di giudizio, liquidate in
£ 5.000.000 (cinquemilioni).
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, il 13 febbraio 2001, dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), in camera di
consiglio, con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Alfonso Quaranta - Presidente
Andrea
Camera - Consigliere
Corrado Allegretta - Consigliere
Paolo Buonvino - Consigliere
Gerardo Mastrandrea - Consigliere est.