LAVORI PUBBLICI - 028
T.A.R. Lombardia - Sezione Brescia – Decreto cautelare presidenziale 28 marzo 2001, n. 265
T.A.R. Lombardia - Sezione Brescia – Sentenza 6 aprile, n. 266
(Pres. Mariuzzo)
I. s.r.l. contro Azienda Ospedaliera «Spedali Civili» di Brescia
La riduzione del 50% della cauzione provvisoria per i concorrenti in possesso di certificazione ISO 9000 prevista dall'articolo 8, comma 11-quater, lettera a), della legge n. 109 del 1994 spetta senza che debba essere presentata alcuna documentazione a comprova. Peraltro, fatta sempre salva la facoltà della verifica da parte della stazione appaltante, il possesso di tale certificazione può essere desunto semplicemente dal logo riportato sulla carta intestata del concorrente.
(si veda il commento del dott. Luigi Oliveri)

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Sezione Brescia

IL PRESIDENTE 

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso n. 326 del 28 marzo 2001 proposto dalla I. s.r.l.

in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa G.B. rappresentata e difesa dagli avvocati G.F. e M.Z. ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Brescia, via ....

contro Spedali Civili di Brescia - Azienda Ospedaliera in persona del Direttore generale pro tempore, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento 22.03.2001, n. 1234, comunicato in pari data all'istante, con cui il Responsabile del procedimento per l'aggiudicazione dell'appalto per l'ultimazione dei lavori di nuovo edificio, pronto soccorso e day hospital "Ospedale dei bambini" ha escluso l'interessata dalla partecipazione alla suddetta gara.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

rilevato:

- che con il suddetto ricorso, depositato il 28.03.2001, la ricorrente ha formulato richiesta di sospensione cautelare provvisoria del provvedimento impugnato ai sensi dell'articolo 21, comma 8, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

- che appaiono ricorrere i presupposti ivi previsti dell'estrema gravità e dell'urgenza, connessi al fatto che, in difetto dell'invocata misura cautelare, la ricorrente non potrà partecipare alle ulteriori fasi della gara per la quale l'apertura delle buste contenenti le offerte avverrà il 5 aprile 2001;

- che anteriormente alla suddetta data non è prevista dal calendario della Sezione alcuna camera di consiglio per l'esame in sede collegiale delle richiesta in questione;

ritenuto:

- che il ricorso pare, quanto meno allo stato, fondato, poiché la cauzione provvisoria versata dal concorrente in ragione della metà della somma prescritta, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, corrisponde a quello dovuto a tale titolo per le imprese fornite di certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000;

- che in difetto di detta certificazione, in disparte restando l'eventuale successiva dimostrazione del suo effettivo possesso, poteva e doveva essere tratta in detta fase del procedimento dalla stessa carta intestata della deducente società, sulla quale figura in alto ed a destra il relativo logo;

che alcuna ulteriore dimostrazione della stessa certificazione doveva essere fornita dalle imprese partecipanti, salva restando la facoltà del responsabile del procedimento di richiedere se del caso eventuali chiarimenti avanti di dar corso all'esclusione;

P.Q.M.

ammette, con riserva, la I. s.r.l. a partecipare alla gara, fatta espressa riserva di ogni definitiva statuizione da parte della Sezione.

MANDA

alla Segreteria di dare immediata comunicazione del presente decreto alle parti.

Brescia, 28.03.2001

Il Presidente (F. Mariuzzo)


REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Sezione Brescia

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella camera di consiglio del 6 aprile 2001;
Visto il ricorso n. 326 del 28 marzo 2001 proposto dalla I. s.r.l.

in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa G.B. rappresentata e difesa dagli avvocati G.F. e M.Z. ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Brescia, via ....
contro Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia , non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di misura cautelare, del provvedimento 22.03.2001, n. 1234 di esclusione dalla gara per l'affidamento dei lavori di ultimazione dei lavori di nuovo edificio e degli atti conness;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento  impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Udito il relatore Pres. Francesco Mariuzzo e, udito altresì il difensore della ricorrente;

Rilevato:

- che la presente vicenda può essere definita con sentenza con motivazione abbreviata a norma dell'articolo 9 della legge n. 205 del 2000;

- che il difensore dell'istante è stato reso edotto di detta eventualità in camera di consiglio;

Considerato:

-che in base all'articolo 8, comma 11-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 beneficiano della riduzione al 50% dell'importo della cauzione da corrispondere per partecipare agli appalti di lavori pubblici;

- che né il bando di gara né la lettera di invito prescrivevano la presentazione di alcuna particolare documentazione, limitandosi a reiterare la suddetta previsione della norma più sopra richiamata;

Ritenuto:

- che deve conseguentemente affermarsi che, in detto peculiare quadro normativo e procedimentale, palesemente informato alla riduzione degli oneri documentali, l'eventuale dichiarazione del possesso della ridetta certificazione poteva e doveva evincersi in via implicita, ma sicura dalla stessa attestazione della somma versata dalla ricorrente per la partecipazione alla gara;

- che in ogni caso dalla corrispondenza intercorsa con la stazione appaltante la carta intestata dell'istante recava il logo delle ridetta certificazione, sicché, ove si fosse profilato un ragionevole dubbio, ben avrebbe potuto essere richiesto un definitivo chiarimento alla medesima impresa;

- che siffatto modo di procedere, caratterizzato (d)al rispetto del precetto di rango primario, che codifica l'automaticità del visto vantaggio, corrisponde nel contempo all'interesse della resistente Azienda ad ampliare il novero dei soggetti partecipanti, in ciò cogliendosi il fine di reperire l'offerta potenzialmente più vantaggiosa sia qualitativamente che economicamente;

- che il ricorso deve essere conseguentemente accolto;

- che le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate, tenuto conto dell'ammontare dell'appalto, il Lire 5.000.000, oltre ad oneri di legge;

P.Q.M.

il T.A.R. Lombardia, Sezione di Brescia, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione. Condanna gli Spedali Civili di Brescia a corrispondere all'istante la somma di Lire 5.000.000 a titolo di spese di giudizio, oltre oneri di legge.

La presente sentenza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Brescia, 6 aprile 2001

Il Presidente (F. Mariuzzo)


IL FATTO

Come noto l'articolo 8, comma 11-quater, lettera a), della legge n. 109 del 1994  dispone che le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio della riduzione del 50% della cauzione provvisoria di cui al comma 1 dell'articolo 30 della stessa legge.
Nel caso di specie la lettera di invito alla licitazione privata recitava:
«la misura della cauzione provvisoria è ridotta al 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000»
e, tra le cause di esclusione, prevedeva l'esclusione delle offerte «mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione provvisoria di importo inferiore al minimo richiesto o con scadenza anteriore a quella prescritta dagli atti di gara, ovvero prestata a favore di soggetto diverso dalla stazione appaltante».

Il concorrente I. s.r.l. presentava una polizza a titolo di cauzione provvisoria per l'importo di Lire 107.869.000 in luogo di Lire 215.738.000 (quest'ultimo importo corrispondeva all'aliquota legale del 2% dell'importo dei lavori posto a base di gara in Lire 10.786.898.361). Non era allegata agli atti alcuna dichiarazione, certificazione o altra documentazione che, in qualche modo, rendesse noto il diritto ad usufruire della riduzione dell'importo della cauzione.
In realtà, nel plico, vi era una distinta della documentazione allegata all'offerta (distinta non richiesta dalla lettera di invito) riportante l'elenco degli atti prodotti e senza alcun cenno alla certificazione ISO 9000. Tale distinta era redatta su un foglio di carta intestata del concorrente (senza alcuna sottoscrizione) recante in alto a destra il logo recante la dicitura "certificato ISO 9000".

A fronte di tali circostanze la commissione di gara procedeva all'esclusione del concorrente con la seguente motivazione:
«... escluso ... in quanto la cauzione provvisoria è stata prestata per un importo insufficiente e, precisamente, per la somma di Lire 107.869.000 in luogo della somma di Lire 215.738.000 indicata nella lettera di invito ... nel plico pervenuto non è stato rinvenuto alcun tipo di dichiarazione o documentazione tale da giustificare l'importo non adeguato della cauzione».

Il Presidente del Tribunale, nel concedere la tempestiva sospensione del provvedimento di esclusione (con la conseguente ammissione con riserva del concorrente), accogliendo alla lettera quanto esposto nel ricorso, ha ritenuto (pur con le formulazioni non decisive proprie di un decreto cautelare) che:
- il concorrente in possesso della certificazione di qualità della serie ISO 9000 ha diritto alla riduzione del 50% della cauzione provvisoria, di cui all'articolo 8, comma 11-quater, lettera a), della legge n. 109 del 1994, senza che sia necessaria la presentazione di alcuna documentazione che attesti tale situazione;
- la circostanza può essere rilevata (?!) dal logo riportato sulla carta intestata del concorrente;
- la stazione appaltante può sempre procedere alla verifica (grazie, troppa bontà).

Non possono non rilevarsi notevoli perplessità (per non dire un aperto dissenso) circa le conclusioni:
- se una determinata statuizione in capo all'impresa (oggi la certificazione di qualità ISO 9000, ma perché non l'attestazione SOA o qualunque altra condizione) è rimessa al solo accertamento da parte della stazione appaltante, è inutile fare i bandi: che tutti partecipino che poi si vedrà chi può partecipare e chi no;
- pare una novità assoluta che la presenza di un logo su un foglio di carta intestata (peraltro non firmato) assuma rilievo giuridico tale da sostituire certificazioni e dichiarazioni;
- pur a fronte del sacrosanto principio secondo il quale l'esclusione è comunque un fatto eccezionale e la stazione appaltante deve attivarsi per rimediare ad eventuali carenze del concorrente ogni volta che ciò sia ragionevolmente possibile (richieste di chiarimenti in caso di dichiarazioni equivoche, ecc.) non pare che ci si possa spingere fino a costringere la stessa stazione appaltante ad effettuare indagini sul perché sia stata presentata una cauzione insufficiente o sulla possibile sussistenza di una determinata circostanza prevista dalla legge e non dichiarata dall'interessato. 

A quando una sentenza che dica:
«considerato che il bando non prevedeva che l'impresa concorrente fosse realmente esistente;
ritenuto che il possesso dei requisiti a partecipare poteva e doveva evincersi in via implicita, ma sicura, dalla circostanza dell'avvenuta partecipazione del ricorrente alla gara;
ritenuto che è interesse dell'amministrazione ampliare il novero dei partecipanti, eventualmente ammettendo cani e porci ...»

Battista Bosetti

(si veda il commento del dott. Luigi Oliveri)