LAVORI PUBBLICI - 023
T.R.G.A. Alto Adige - Sezione Autonoma di Bolzano, sentenza n. 1
del 9 gennaio 2001
Anche nella trattativa privata è riconoscibile il risarcimento per
perdita di chance - E' illegittima l'aggiudicazione
a concorrente con richiesta di integrazione dell'offerta dopo la scadenza del
termine per la presentazione - Non è ammessa la reintegrazione in forma
specifica quando il contratto sia stato stipulato e i lavori giunti ad uno stato
di avanzamento irreversibile - I criteri per la quantificazione del risarcimento
per equivalente in assenza di un obbligo specifico all'aggiudicazione.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Regionale di Giustizia
Amministrativa
Sezione
Autonoma per la Provincia di Bolzano
costituito
dai magistrati:
Luigi Mosna - Presidente f.f.
Anton Widmair - Consigliere
Hugo Demattio - Consigliere relatore
Marina Rossi Dordi - Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 370 del registro ricorsi 2000
presentato da C.C. S.r.l., in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore ing. G.C., rappresentata e difesa dagli avvocati C.J., N.C. e C.S., con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bolzano, ..., giusta delega a margine del ricorso, -ricorrente-
contro
ISTITUTO PER L’EDILIZIA SOCIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del legale rappresentante e Presidente pro tempore Signora R.F.W., che sta in giudizio in forza del provvedimento d’urgenza del Presidente n. 11 dd. 23.10.2000, rappresentato e difeso dagli avvocati S.P. ed E.H., con elezione di domicilio presso l’Ufficio Legale dell’Istituto in Bolzano, via Orazio n. 14, giusta delega a margine dell'atto di costituzione; -resistente-
e nei confronti Impresa E.F., - non costituita -
per l'annullamento
1) della deliberazione del Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano n. 222 dd. 29.08.2000, con la quale è stato disposto di ratificare la provvisoria aggiudicazione dei lavori di costruzione di 9 alloggi a S. Martino in Passiria alla ditta controinteressata per l’importo di Lire 2.232.732.741 + IVA;
2) del verbale di trattativa privata rep. 27028 del 25.07.2000, con cui nella procedura per l’affidamento dei lavori anzidetti, è stata ammessa dalla Commissione l’offerta dell’Impresa controinteressata E.F. e da parte del Presidente della Commissione è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria dei medesimi lavori alla stessa impresa E.F. e si è altresì ordinato a quest’ultima di integrare l’offerta,
e per la condanna
dell’Istituto
resistente al risarcimento dei danni.
Visto
il ricorso notificato il 16.10.2000 e depositato il 17.10.2000 con i relativi
allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto per l’Edilizia sociale
della Provincia autonoma di Bolzano del 23.10.2000;
Vista
l'ordinanza n. 235/00 del 24.10.2000 di questo Tribunale con la quale è stata
respinta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato presentata in via
incidentale dalla ricorrente;
Viste
le memorie prodotte;
Visti
gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 06.12.2000 il consigliere Hugo Demattio ed ivi sentito l’avv. C.J. per la ricorrente e gli avvocati E.H. e S.P. per l’Istituto per l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
È
impugnata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell' Istituto per
l'Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano n. 222 del 29.8.2000, con
la quale è stato disposto di ratificare la provvisoria aggiudicazione dei
lavori di costruzione di 9 alloggi a San Martino di Passiria alla ditta
controinteressata per l'importo di lire 2.232.732.741.- più IVA.
È
impugnato altresì il verbale di trattativa privata del 25.7.2000, con cui è
stata ammessa dalla Commissione di gara l'offerta della controinteressata e
disposta l'aggiudicazione provvisoria in favore della stessa con ordine, a
quest'ultima, di integrare l'offerta.
A sostegno del ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
Violazione
degli articoli 5 della legge n. 14/1973, 21 della legge n. 109/1994 e 37 della
legge provinciale n.
6/1998.
Eccesso
di potere per violazione delle regole e dei requisiti fondamentali della
procedura e per contraddittorietà.
La
ricorrente chiede inoltre il risarcimento dei danni per la mancata
aggiudicazione dell'appalto nella misura della somma complessiva di lire
507.421.286.-, di cui lire 271.459.947 per spese generali non recuperate e lire
235.961.339.- per utile d'impresa, secondo l'aliquota del 10% (tenuto conto
dell'importo dell'offerta di lire 2.595.574.725.-, con gli interessi dalla
domanda ai tassi bancari correnti.
In subordine, chiede che venga disposta la condanna generica dell'Istituto al risarcimento del danno, con fissazione dei criteri.
Si
è costituito l'Istituto intimato ed ha chiesto il rigetto del ricorso siccome
infondato.
All'udienza
del 6 dicembre 2000 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
In
data 12 dicembre 2000 il dispositivo della sentenza è stato pubblicato mediante
deposito in segreteria ai sensi dell'art. 4 della legge n. 205/2000.
DIRITTO
Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
Va premesso che l'Istituto resistente, con delibera dell'11.4.2000, aveva deciso di procedere all'affidamento dei lavori di costruzione di 9 alloggi in San Martino in Passiria per l'importo a base d'asta di lire 1.969.453.000.- mediante gara informale e successiva trattativa privata (procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara) ai sensi dell'art. 31, comma primo, lett. a) della legge provinciale n. 6/1998 essendo andata deserta la licitazione privata in precedenza esperita
Venivano invitate le imprese già invitate alla licitazione privata.
Secondo
la lettera di invito erano ammesse anche offerte in aumento ed era prevista
l'aggiudicazione dei lavori all'impresa, la cui offerta sarebbe risultata più
vantaggiosa.
Tra
l'altro, doveva essere presentata l'offerta in conformità all'allegato (alla
lettera di invito) "modulo di proposta", nel quale, l'offerente si
impegnava "ad eseguire i lavori richiesti e descritti negli elaborati in
visione con tutti gli obblighi ed oneri previsti dagli stessi, proponendo i
prezzi unitari di cui all'allegato elenco..........."
Secondo
la lettera di invito la relativa documentazione doveva essere ritirata presso la
eliografia N. di Bolzano con l'onere per le imprese partecipanti di
"verificare la concordanza della documentazione così fornita con la
documentazione in originale posta in visione".
Di
tutte le imprese invitate hanno presentato offerta soltanto la ricorrente e
l'impresa controinteressata E.F.
In
sede di apertura dei plichi ed esame della documentazione prodotta in seduta del
25.7.2000 la Commissione di gara - su segnalazione del legale rappresentante
dell'impresa ricorrente - ha dovuto constatare che l'impresa E. aveva
allegato alla domanda solo l'elenco dei prezzi complessivi e non anche l'elenco
dettagliato dei prezzi unitari relativo all'impianto termosanitario e relativo
all'impianto elettrico.
Essa
ha quindi deliberato di ammettere ugualmente alla gara la detta impresa E.
disponendo - previa raccolta delle proposte di ribasso - l'aggiudicazione
provvisoria in favore della stessa obbligandola contestualmente ad
"integrare l'elenco dei prezzi unitari nel limite dei rispettivi prezzi
complessivi offerti con i prezzi dell'impianto termosanitario e dell'impianto
elettrico.
Quindi, con deliberazione n. 222 del 29.8.2000 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha ratificato tale aggiudicazione.
Con un unico, complesso motivo la ricorrente, in sostanza, lamenta la violazione dell'art. 37 della legge provinciale n. 6/1998 nonché la violazione delle regole di gara e del principio della par condicio, per cui la Commissione non avrebbe potuto ammettere alla gara un'offerta incompleta.
Le censure sono fondate.
Costituisce
principio pacifico in giurisprudenza che pur essendo la trattativa privata un
sistema di scelta del contraente caratterizzato dalla più ampia discrezionalità,
ciò nondimeno, nel caso che la trattativa sia preceduta da una gara informale
ed ufficiosa, l'Amministrazione è tenuta a rispettare rigorosamente - oltre
alle norme procedurali previste dalla legge ed i principi generali in materia di
procedure concorsuali - le regole da essa prestabilite per la presentazione e la
valutazione delle offerte.
Orbene,
in conformità alla lettera di invito l'offerta, compilata secondo il modulo
allegato e la documentazione come da elenco, pure allegato, doveva pervenire
all'Istituto entro un preciso termine (entro e non oltre le ore 17 del giorno precedente a quello fissato per la gara).
Secondo
il modulo di offerta l'offerente si doveva impegnare a proporre i prezzi unitari
"di cui all'allegato elenco" relativi ai lavori richiesti e descritti
negli elaborati in visione.
È
pacifico che "gli elaborati in visione" (ed era onere delle imprese
partecipanti, come si è detto sopra, di verificare la concordanza della
documentazione fornita dall'eliografia con la documentazione posta in visione)
erano costituiti da un elenco generale delle prestazioni nonché degli
elenchi-offerta dettagliati relativi agli impianti termosanitari ed impianti
elettrici.
L'impresa
controinteressata ha presentato solo l'elenco generale ( comprendente il prezzo
unitario complessivo senza le voci particolareggiate relative agli impianti
termosanitari ed elettrici) e non anche gli elenchi dettagliati.
Seppure
la dizione del modulo che parla di "elenco" in singolare, poteva, in
un primo momento trarre in errore gli offerenti, il riferimento agli
"elaborati in visione" non poteva che dissipare ogni dubbio che
l'indicazione dei prezzi unitari dovesse riguardare non solo i lavori generali
edili, ma anche, più specificatamente, i lavori relativi agli impianti tecnici
come descritti negli elaborati stessi.
Tanto
è vero che in conformità all'art. 1 dello schema di contratto d'appalto -
documento anch'esso facente parte degli elaborati in visione - l'offerta prezzi
particolareggiata per le opere da impianto termosanitario e quella per le opere
da impianto elettrico dovevano fare parte integrante e sostanziale del contratto
d'appalto.
Da
quanto precede non pare dubbio che gli elenchi particolareggiati di cui si è
detto dovevano essere considerati parte integrante dell'offerta, la quale doveva
essere, assieme alla documentazione richiesta, presentata entro il termine
prestabilito dalla lex specialis.
L'Amministrazione
non poteva quindi ammettere un'offerta senza l'indicazione di tutti
i prezzi unitari e disporre l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'impresa
controinteressata chiedendole l'integrazione dei prezzi.
Ciò perché in primis nel metodo, adottato nella specie, dell'offerta dei prezzi
unitari (art. 37 della legge provinciale n. 6/1998), sono i prezzi unitari stessi a
costituire l'offerta ( e non i prezzi complessivi che sono solo i prodotti di
detti prezzi con le quantità e quindi correggibili per errore di calcolo), per
cui la mancanza dell'indicazione di alcuni prezzi unitari rendeva incompleta
l'offerta stessa.
Un
tanto si poneva in contrasto non solo con quella norma della lex
specialis secondo la quale la offerta - si intende nella sua completezza -
doveva essere presentata entro un determinato termine, ma anche con quella norma
procedurale della legge provinciale n. 6/1998 (art. 30, comma 3), secondo la quale nella gara
informale che precede la trattativa privata in ogni caso "non sono
accettate offerte dopo il termine di scadenza."
A
parte la violazione del principio di imparzialità che impone
all'Amministrazione la rigorosa applicazione delle regole, con la quale essa si
è autolimitata, a tutti i
partecipanti indistintamente (par condicio).
Sotto
i considerati profili i provvedimenti impugnati di appalesano quindi chiaramente
illegittimi, il chè comporta, in sostanza, l' accoglimento del ricorso.
La
ricorrente, oltre a chiedere l'annullamento degli atti impugnati, chiede- sempre
in via principale - il risarcimento dei danni sofferti per la mancata
aggiudicazione dell'appalto che le sarebbe spettato, una volta che non sarebbe
stata ammessa l'offerta incompleta della impresa E.
Non
vi è chi non veda l'inconciliabilità logica delle due domande:
la
prima tendente ad ottenere, attraverso l'annullamento dei provvedimenti
illegittimi, il "bene della vita", al quale la ricorrente aspira
(l'aggiudicazione dell'appalto), la seconda diretta invece alla
"monetizzazione" del suo interesse pretesamente violato, nella forma
di un risarcimento per equivalente in denaro che implicitamente fa venir meno il
suo interesse all'annullamento.
Il problema specifico investe quello più generale dei rapporti tra annullamento dell'atto illegittimo e risarcimento.
Sembra che l'opinione prevalente tra i giudici amministrativi (contro la sentenza della Cassazione n. 500/99) sia orientata nel senso di ritenere l'annullamento condizione necessaria ed imprescindibile per l'emersione di un danno risarcibile, e ciò in nome della garanzia della pienezza della tutela (art. 113 della Costituzione) che non consentirebbe di considerare il risarcimento come un surrogato sovrapponibile all'annullamento, che costituisce l'unico mezzo a garantire l'ottenimento dell'utilità alla quale aspira il ricorrente (il c.d. bene della vita), considerate anche le estreme incertezze sul piano della prova, sia dell'an che del quantum, che comporta l'azione risarcitoria.
Va
osservato, a questo punto, che la normativa
comunitaria (direttiva 89/665/CEE e decisione della Corte di Giustizia del
Lussemburgo 28 ottobre 1999 n. 81/98) attribuisce agli Stati membri la facoltà
di escludere l'annullamento dell'aggiudicazione ove la controversia giunga a
definizione dopo la stipula del contratto di appalto.
Senza
volere, in questa sede, risolvere il problema, il Collegio rileva come nel caso
in esame, non essendo stata concessa la sospensiva, non risulta dagli atti fino
a che punto il contratto di appalto, la cui avvenuta stipulazione si può
presumere in considerazione del tempo trascorso, sia stato già eseguito.
Nell'interpretare
la domanda del ricorrente che non chiede la reintegrazione in forma specifica (
che, impregiudicata ogni questione circa la sua ammissibilità, sarebbe
comunque, ai sensi dell'art. 2058 c.c., a questo punto troppo onerosa, dovendosi
presumere che il contratto sia
stato nel frattempo, almeno parzialmente, eseguito) ma il risarcimento per
equivalente, l'esame va quindi esteso a tale richiesta, previo annullamento
degli atti impugnati (pronuncia, che, a questo punto, ha un valore meramente
teorico e potrebbe essere limitata
ad una declaratoria di illegittimità come presupposto per il risarcimento).
La
ricorrente chiede il risarcimento di tutti i danni pretesamente subiti a causa
della mancata aggiudicazione dell'appalto, danni quantificati in lire
507.421.286.- più accessori.
La domanda è fondata solo in parte.
Un
accoglimento totale per la dedotta causa
petendi presupporrebbe la certezza che, se l'Amministrazione non fosse
incorsa nell'illegittimità con successo censurata dalla ricorrente, l'appalto
sarebbe dovuto essere necessariamente aggiudicato ad essa.
Tale
certezza dev'essere, nel caso di specie, esclusa.
Invero,
se è esatto che nel sistema di scelta del contraente per trattativa privata,
preceduta da una gara ufficiosa, l'Amministrazione è vincolata alle regole di
gara, l'aggiudicazione - che avviene dopo
la conclusione della gara (art. 30, comma 4, legge provinciale n. 6/1998) non assume il valore di conclusione del contratto bensì solo quello di
individuazione dell'offerta migliore - resta tuttavia un atto sostanzialmente
discrezionale, al di fuori di ogni automatismo.
Ragione
per cui all'Amministrazione è consentito, fino a quando non vi sia stata la
stipulazione del contratto, di rinunciare all'aggiudicazione o di ritirarla ed
iniziare una nuova procedura a seguito di una rinnovata valutazione dei profili
tecnici o di opportunità dell'appalto.
Quindi,
in un giudizio prognostico che a questo punto è doveroso effettuare, bisogna
ritenere che l'Istituto, ove avesse non ammessa l'offerta E., non sarebbe
stato obbligato, con un atto vincolato, a procedere all'aggiudicazione dei
lavori in favore della ricorrente, ma avrebbe potuto (p.es. perché il prezzo
offerto era da considerarsi troppo alto o per altre ragioni di interesse
pubblico che avrebbe dovuto esplicitare in un atto discrezionale) indire una
nuova gara a condizioni diverse o prendere altre determinazioni, ritenute utili
ed opportune.
Non
essendovi quindi certezza alcuna che la ricorrente, attraverso l'annullamento
dell'ammissione alla gara nell'unico concorrente, avrebbe ottenuto quel
"bene della vita" al quale aspirava (l'aggiudicazione) - avrebbe
invece ottenuto soltanto una rideterminazione dell'Amministrazione in ordine
all'esito della gara, atto non prognosticabile nel suo contenuto in quanto atto
discrezionale - la domanda di risarcimento fondata su questo titolo (mancata
aggiudicazione) non può essere accolta.
Essa
può tuttavia essere accolta sotto il titolo minore di perdita della possibilità
di conseguire il risultato utile invocato con l'annullamento dell'attività
illegittima dell'Amministrazione ( c.d. perdita di chance), non potendosi, in linea teorica ed astratta, neppure
escludere la possibilità che i lavori, in esito ad una gara corretta (o in sede
di rinnovo della stessa) sarebbero stati, in definitiva, aggiudicati alla
ricorrente.
La
risarcibilità del danno a questo titolo è generalmente ammesso dalla
giurisprudenza ( vedasi Cass., Sez. lav., 2.12.1996 n. 10748), in presenza dei
presupposti di cui all'articolo
2043, id est
la condotta colposa dell'Amministrazione ed il nesso causale tra questa ed il
danno
Un
valido nesso in questo senso non appare contestabile e la colposità della
condotta è ravvisabile nella violazione delle regole di imparzialità e
correttezza, evitabile con una più accorta diligenza.
Il
danno, che non può essere provato nel suo preciso ammontare, va liquidato ai
sensi dell'art. 1226 c.c., assumendo come parametro di valutazione il danno
complessivamente considerato per la mancata aggiudicazione, diminuito di un
coefficiente di riduzione proporzionato al grado di probabilità teorica di
conseguirla.
Ritiene
il Collegio che tale coefficiente di riduzione, tenuto conto dell'ampiezza dei
poteri discrezionali che residuano all'Amministrazione dopo l'annullamento dei
provvedimenti de quibus, vada
equitativamente stabilito nella misura del 90%.
Il
danno risarcibile va quindi stabilito, in via equitativa, nella misura del 10%
(dieci per cento) della somma del danno totale presumibile.
Tenuto
conto delle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio il Collegio, ai
sensi dell'art. 7, comma 2 della legge n.
205/2000, ritiene di poter adottare
una pronuncia determinativa dei criteri in base ai quali l'Istituto resistente
dovrà stabilire detta somma.
Va
quindi ordinato allo stesso Istituto di proporre alla ricorrente il pagamento
del 10% di una somma da determinarsi tenendo conto:
a)
delle spese connesse con la partecipazione alla gara, documentate o stabilite in
via equitativa;
b)
di una percentuale di utile presunto pari al 10% dell'importo dell'offerta (art.
345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. F).
Considerata la parziale soccombenza della ricorrente le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma per la provincia di Bolzano -, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per tale effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
condanna l'Istituto per l'Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano al risarcimento dei danni per equivalente in favore della ricorrente, come da motivazione.
In conformità all'art. 7, comma 2 della legge n. 205 del 21 luglio 2000 l'IpES dovrà proporre a favore della ricorrente, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della motivazione della sentenza, il pagamento di una somma da determinarsi secondo i criteri stabiliti in motivazione.
In caso di mancato accordo, resta salvo il ricorso ex art. 27, comma 1, numero 4 del T.U. approvato con regio decreto 26 giugno 1924 n. 1054.
Dichiara
interamente compensate tra le parti le spese di causa.
Ordina
che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 06.12.2000.