LAVORI PUBBLICI - 022
T.A.R. Molise, 18 ottobre 2000, n. 347
Presidente B. Amoroso, Est. O. Ciliberti
E' illegittima l'esclusione da una gara d'appalto per la non leggibilità della firma apposta sulla busta dell'offerta quando non si sia tenuto conto della caratterizzazione individuale del segno grafico e della circostanza per cui dal timbro ivi apposto sia possibile risalire all'identità del firmatario.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise - Sezione Unica di Campobasso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n. 792 del 1999, proposto da T. s.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’Avv. M.C., con elezione di domicilio in Campobasso, via I..., presso lo studio legale F.,

contro

il Comune di Scapoli, in persona del Sindaco p. t., non costituitosi,

e nei confronti di

G. C. s.r.l., interveniente ad opponendum, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall’Avv. C.M. e dall’Avv. A.S., con elezione di domicilio in Campobasso, via ... presso lo studio legale R.,

per l’annullamento

1) del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara relativa all’appalto concorso per la progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione del museo "…." di Scapoli;
2) del verbale della commissione di gara che ha disposto la non apertura del plico inoltrato dalla ditta ricorrente nella gara di cui al punto 1);
3) di ogni decisione di organi ed uffici comunali che abbia precluso la partecipazione alla gara della ditta ricorrente;
4) in parte qua, dell’avviso pubblico del tecnico comunale, limitatamente alla prescrizione a mente della quale «non si darà corso all’apertura del plico ove lo stesso sia controfirmato con firma non leggibile sui lembi di chiusura» o additivamente o con interpretazione estensiva non consenta la partecipazione con controfirma di timbro prestampato della ditta e sigla del legale rappresentante;
5) della delibera G.M. di approvazione del bando di gara e della lettera di invito;
6) del bando di gara del 16 giugno 1999;
7) della determinazione del funzionario responsabile dell’ufficio tecnico n. 52 del 1 luglio 1999;
8) degli atti tecnici istruttori e in ogni caso correlati ai provvedimenti ed atti di cui ai precedenti punti;
nonché per il riconoscimento
del diritto della ricorrente società a partecipare alla gara de qua e del diritto della medesima al risarcimento dei danni in applicazione dell’art. 35 decreto legislativo n. 80/1998, in merito alla lesione procurata dalla illegittima esclusione dalla gara;
Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché la comparsa conclusionale della ricorrente;
Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione intimata;
Visti l’atto di intervento ad opponendum e la successiva memoria della interveniente;
Visti gli atti tutti della causa;
Udita, alla pubblica udienza del 3 ottobre 2000, la relazione del Referendario Orazio Ciliberti;
Udite, altresì, le parti, come da verbale di udienza;
Ritenuto, in fatto e in diritto, quanto segue.

FATTO

Con la delibera di G.M. del Comune di Scapoli n. 61 del 13 maggio 1999, veniva indetta una gara con il metodo dell’appalto concorso per l’aggiudicazione della progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione del museo "………", per un importo a base d’asta di lire 1.799.678.200, finanziati ai sensi della legge n. 64/1986. La società ricorrente veniva invitata a partecipare alla gara e presentava un’offerta chiusa in un plico controfirmato con timbro leggibile e firma autografa in corsivo del legale rappresentante della ditta. In sede di gara l’apposita commissione escludeva la ricorrente, per non aver ottemperato alla prescrizione contenuta nelle norme finali dell’invito di gara, a mente della quale «non si darà corso all’apertura del plico… che non sia controfirmato con firma leggibile sui lembi di chiusura». 
La ricorrente insorge, deducendo i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, violazione del bando di gara e della lettera di invito, eccesso di potere sotto diversi profili: la ricorrente osserva che l’apposizione sui lembi del plico sigillato di un timbro della ditta con la controfirma del legale rappresentante della stessa assolve pienamente alla funzione di rendere facilmente riconoscibile la controfirma medesima; ad ogni modo, né il bando, né la lettera di invito, né i criteri fissati dalla commissione indicano in modo oggettivo il metodo di valutazione del grado di leggibilità della firma sui lembi del plico; la leggibilità, nella fattispecie, sarebbe garantita dalla timbratura e controfirma congiunte; l’eventuale ammissione alla gara della ditta ricorrente non violerebbe la par condicio, né turberebbe il regolare svolgimento della gara stessa.
Nella comparsa conclusionale, la ricorrente società ribadisce e precisa le proprie deduzioni.
Interviene con atto ad opponendum la ditta G. C. s.r.l., che deduce l’infondatezza del ricorso, sottolineando la piena legittimità dell’atto di esclusione della ricorrente, in quanto la firma apposta sul plico dell’offerta era illeggibile e non consentiva la identificazione del suo estensore. Osserva, inoltre, che l’impugnativa del bando di gara è tardiva.
In una successiva memoria, l’interveniente ribadisce e precisa le proprie eccezioni e deduzioni.
Con ordinanza del 14.12.1999, questo T.A.R. accoglie la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.
Con ordinanza presidenziale n. 507 del 1999, vengono disposti incombenti istruttori a cui l’Amministrazione intimata dà esecuzione.
Nell’udienza del 3 ottobre 2000, la causa viene introitata per la decisione.

DIRITTO

I- Il ricorso è fondato.

II- La Commissione giudicatrice dell’appalto concorso per i lavori di realizzazione del Museo-mostra "………" del Comune di Scapoli, nel verbale di riunione dell’8 ottobre 1999, procedendo all’esame dei plichi delle offerte pervenuti, su richiesta di uno dei componenti, ha verificato la leggibilità della firma sui lembi di chiusura del plico contenente l’offerta della odierna ricorrente, ditta T s.r.l., constatando che le firme apposte sul plico medesimo non risultano chiaramente leggibili. Tale circostanza è stata considerata rilevante, in quanto la lettera di invito della gara di appalto, a pagina 7, prescrive che «non si darà luogo all’apertura del plico che… non sia controfirmato o sia controfirmato con firma non leggibile sui lembi di chiusura». Di conseguenza, la Commissione ha deciso di escludere dalla gara la ricorrente.
Invero, la citata lettera di invito alla gara di appalto, a pagina 1, stabilisce che le offerte siano contenute « …in un plico, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura con firma leggibile del titolare dell’impresa o del legale rappresentante». Tale prescrizione evidentemente mira ad evitare che sussista incertezza in ordine all’identità del sottoscrittore e a consentire di verificare che la determinazione di presentare l’offerta provenga da un soggetto, titolare dell’impresa o legale rappresentante, che sia dotato, nell’ambito dell’impresa stessa, del potere di disporre la partecipazione alla gara.
La ricorrente ha presentato un’offerta chiusa in un plico controfirmato con firma autografa in corsivo dal legale rappresentante della ditta, apposta su timbro leggibile. La firma de qua, ad avviso del Collegio, può considerarsi leggibile, per almeno due ordini di ragioni: 

1) - perché la firma è espressione della personalità di ciascun soggetto e pertanto la sua leggibilità va intesa cum grano salis, tenendo conto della caratterizzazione individuale del segno grafico (cfr.: T.A.R. Piemonte, sez. II, 18 luglio 1995, n. 420; T.A.R. Lazio, sez. I, 15 settembre 1990, n. 767); 

2) - perché l’autore della firma, nel caso di specie, è comunque individuabile attraverso il timbro, che costituisce idonea indicazione ed elimina le incertezze in ordine all’identità del sottoscrittore (cfr.: T.A.R. Sardegna, 30 settembre 1992, n. 1091).

Ciò premesso, la esclusione del plico della ditta ricorrente dalla gara è illegittima, denotando un vizio di eccesso di potere per illogicità, sviamento e falsa applicazione del bando di gara e della lettera di invito. La illegittimità non si estende agli atti presupposti (avviso pubblico, delibera di approvazione del bando di gara, lettera di invito), dovendosi limitare ai provvedimenti strettamente attinenti alla anzidetta esclusione.

III- L’annullamento dell’atto di esclusione comporta che la ditta ricorrente venga riammessa alla gara de qua, di guisa che, essendo la medesima reintegrata nella posizione che le dà titolo per la partecipazione alla gara e rimediando in tal modo alla lesione riveniente dalla esclusione, la domanda di risarcimento dei danni, proposta ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo n. 80/1998, non può trovare accoglimento, non essendo stato provato che vi siano danni ulteriori oltre a quello della esclusione mera e semplice dalla gara.

IV- Il ricorso, dunque, nei limiti anzidetti, è meritevole di essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli impugnati provvedimenti di esclusione della ricorrente dalla gara de qua.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Così deciso in Campobasso, presso la sede del T.A.R., nella Camera di Consiglio del 3 ottobre 2000 , dal Collegio così composto:

Dott. Bruno Amoroso, Presidente
Dott. Liana Tacchi, Consigliere
Dott. Orazio Ciliberti, Referendario estensore