Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80
Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
(G.U. 8 aprile 1998, n. 82)

articoli da 1 a 32 (abrogati dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 165 del 2001)

art. 33
(articolo abrogato dall'articolo 4, Allegato 4, d.lgs. n. 104 del 2010)

art. 34
(articolo abrogato dall'articolo 4, Allegato 4, d.lgs. n. 104 del 2010)

art. 35
(articolo abrogato dall'articolo 4, Allegato 4, d.lgs. n. 104 del 2010)

art. 36

1. La rubrica e il primo comma dell’articolo 410 del Codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti: «Art. 410 - (omissis)»

art. 37

1. Dopo l’articolo 410 del Codice di procedura civile è inserito il seguente: «Art. 410-bis - (omissis)».

art. 38

1. L’articolo 412 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 412 - (omissis)»

art. 39

1. Dopo l’articolo 412 del Codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 412-bis (omissis)
Art. 412-ter (omissis)
Art. 412-quater (omissis)»

art. 40

1. Dopo il quarto comma dell’articolo 413 del Codice di procedura civile sono inseriti i seguenti: (omissis)

art. 41

1. Dopo l’ultimo comma dell’articolo 415 del Codice di procedura civile è aggiunto, infine, il seguente comma: (omissis).

art. 42

1. Dopo l’articolo 417 del Codice di procedura civile è inserito il seguente: «417-bis. (omissis)»

articoli da 43 a 44 (abrogati dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 165 del 2001)

art. 45

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. (abrogati dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 165 del 2001)

18. Le controversie di cui agli articoli 33 e 34 del presente decreto legislativo sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1° luglio 1998. Resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (abrogati dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 165 del 2001)