EDILIZIA E URBANISTICA - 063
Consiglio di Stato, Sezione V, 12 giugno 2002, n. 3268
Contributo di concessione per  cambio di destinazione d’uso di un locale - Si tratta di partecipazione del singolo al carico del Comune per i servizi derivanti dalle opere di cui all'articolo 4 della legge n. 847 del 1964 - Il contributo diviene privo di causa se la costruzione autorizzata non venga eseguita ma se viene eseguita e utilizzata secondo la sua destinazione, l’onere contributivo non manca di causa - La partecipazione agli oneri non è legata ad un periodo minimo di utilizzazione ma è connessa col potenziale godimento, e non misurabile nel tempo, delle opere di urbanizzazione e non ne può quindi essere richiesta la restituzione ove il carico urbanistico dell’opera venga a mutare in quanto in tal caso sorge un nuovo obbligo che prescinde da quello assolto in precedenza per un’opera di diverso carico urbanistico.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il  Consiglio  di  Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.r.g. 9311 del 1997, proposto dai sigg. F.F. e A.M.C., rappresentati e difesi dall’avv. B.S. e con lui elettivamente domiciliati presso ...

contro

il Comune di Lentate sul Seveso, rappresentato e difeso dagli avv. P.R. e F.M., con domicilio eletto in ...

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione II, n. 391/97, pubblicata il 2 aprile 1997.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune sopra indicato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza del 18 dicembre 2001, il consigliere Giuseppe Farina ed uditi, altresì, gli avvocati difensori, come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorso in epigrafe è stato notificato il 7 ottobre e depositato il 24 ottobre 1997.

E’ chiesta la riforma della sentenza n. 391/97 del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, Sezione II, con la quale è stato dichiarato in parte irricevibile ed in parte è stato respinto il ricorso per l’annullamento dell’atto di determinazione dei contributi per una concessione edilizia richiesta dai due appellanti.

Viene lamentata l’erroneità della sentenza in ambedue le sue parti e si chiede, di conseguenza, l’accoglimento del ricorso originario, con vittoria di spese.
Si è costituito il Comune intimato, che contesta tutte le argomentazioni degli appellanti.
All’udienza del 18 dicembre 2001, dopo la discussione, il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo, i due appellanti hanno contestato la determinazione del Comune di Lentate sul Seveso relativa alla misura dei contributi dovuti per una concessione edilizia, rilasciata per cambio di destinazione d’uso di un locale.

Essi avevano, dapprima, presentato una dichiarazione per eseguire opere interne non soggette a concessione né ad autorizzazione, a norma dell’articolo 26 della legge n. 47 del 1985.

Il Comune però, con atto del 25 ottobre 1991, aveva precisato che la preannunciata trasformazione del locale, da laboratorio artigiano in bar - trattoria, doveva qualificarsi come mutamento di destinazione d’uso, accompagnato da opere edilizie. Ha negato, perciò, che fosse applicabile l’art. 26 della legge n. 47/85 ed affermato che i lavori erano subordinati a concessione edilizia. Questa era consentita, a norma del vigente piano regolatore.

Gli interessati hanno quindi richiesto la concessione, in data 15 novembre 1991, e, dopo aver sottoscritto un impegno al pagamento dei contributi nel gennaio 1992, hanno contestato, con ricorso giurisdizionale notificato il 2 dicembre 1993, la determinazione dei contributi stessi per l’intervento edilizio.

2. Il primo giudice ha ritenuto tardiva la contestazione pregiudiziale, vale a dire quella sulla nota del sindaco che qualificava diversamente l’intervento in parola, e perciò irricevibile il ricorso per quanto riguardava la domanda principale. Ha poi respinto la domanda subordinata, di scomputo, dai contributi predetti, degli oneri corrisposti nel 1974, per una licenza edilizia ottenuta per l’intero immobile nel quale è situato il locale per il quale è controversia.

3. Si lamenta, con l’appello, che non va confusa la qualificazione dell’intervento edilizio, che assume rilevanza ai fini dell’esercizio dei poteri pubblici di controllo dell’attività edilizia, con la pretesa di pagamento dei contributi. In questo caso, è dedotta una questione di diritti soggettivi. La domanda giudiziale è da ritenere rituale e tempestiva. Essa è inoltre fondata, poiché vi era stata, nel luglio 1983, una modifica, consistente nel rilascio di una specifica autorizzazione per l’esercizio del commercio. E, nell’ambito di categorie che non comportino un diverso carico urbanistico, come quella preesistente per il locale in discussione e quella di bar - trattoria, non è rilevabile un mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante.

La censura non ha pregio.

La premessa logica, dalla quale muove la dimostrazione che non vi sarebbe stata modifica della destinazione d’uso, e cioè che l’immobile era stato adibito ad esercizio commerciale dall’acquisita autorizzazione del luglio 1983, non è condivisibile. Quest’ultima autorizzazione non è stata rilasciata nell’esercizio del potere inerente alla cura del pubblico interesse nel settore urbanistico - edilizio, ma in quello, diverso, dell’ordinato sviluppo delle attività commerciali. Il mutamento (dalla primitiva attività di laboratorio artigianale a quella di magazzino di merci) non era stato autorizzato, nel 1983, in applicazione della allora vigente legge n. 10 del 28 gennaio 1977 (art. 1). Perciò l’articolo 26 della citata legge n. 47 del 1985 è stato correttamente applicato con il diniego opposto con il citato atto sindacale dell’ottobre 1991. Infatti la norma in esame consentiva opere interne, su semplice dichiarazione ed asseverazione di un professionista abilitato, quando, fra l’altro, non modificassero la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari.

Ne segue che, per un verso, la determinazione comunale che negava la sussistenza dei presupposti per farsi luogo all’applicazione del menzionato articolo 26 è stata tardivamente messa in discussione. Per altro verso non è da considerare fondata la pretesa di non corrispondere i contributi richiesti, perché non è fondata la tesi della inesistenza di un mutamento di destinazione d’uso, come si è sopra visto.

4. Ripiegando su un assunto subordinato, si rinnova, con l’appello, la domanda di scomputo, dai contributi richiesti, di quelli corrisposti nel 1974, in occasione del rilascio della licenza edilizia per l’immobile ove è sito il locale in discussione, per il quale era prevista la destinazione artigianale già detta.

Anche questa pretesa non merita adesione.

Le somme versate nel 1974, per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, erano dovute in virtù dell’art. 10, comma 5, della legge 6 agosto 1967, n. 765 (sostitutivo dell’art. 31 della l. 17 agosto 1942, n. 1150), come è premesso nell’esibito atto d’impegno del 21 gennaio 1974, per la licenza edilizia n. 188/73, allora ottenuta. Gli oneri si configuravano come partecipazione del singolo, che fruiva o avrebbe fruito delle opere di urbanizzazione primaria, al carico sopportato o che sarebbe stato sopportato dal Comune per fornire i servizi derivanti da dette opere, definite nell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847.

Ora - mentre appare corretto ritenere che siffatto contributo diviene privo di causa, e non sia più dovuto o debba essere restituito, se la costruzione autorizzata non venga eseguita -, ove l’opera edilizia sia invece eseguita, come nel caso in esame, ed utilizzata secondo la sua destinazione, la configurazione dell’onere contributivo impedisce di ritenere che questo venga a mancare di causa. Invero, la partecipazione ai suindicati oneri non è legata neppure ad un periodo minimo di utilizzazione, non prefigurata dalla legge. E’ quindi connessa con il potenziale, e non misurabile nel tempo, godimento delle suddette opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali, spazi di sosta, reti di fognatura, acqua, gas, elettricità, illuminazione, verde pubblico). Ne segue che non ne può essere fondatamente richiesta la restituzione, ove il carico urbanistico dell’opera venga a mutare. In questa ipotesi, sorge un nuovo obbligo, che prescinde da quello adempiuto prima, ma per un’opera di diverso carico urbanistico e che ha fruito dei servizi di cui si è detto. Correttamente, perciò, il primo giudice ha negato lo scomputo, sia rilevando che l’onere sarebbe stato sopportato nell’ambito di una disciplina completamente diversa (nel 1974), sia in considerazione che non era stato dimostrato che fosse stato fatto alcun pagamento.

Con la proposizione dell’appello, peraltro, è stata esibita una impegnativa di versamento di taluni oneri nell’anno 1974. Ed è stato invocato l’art. 5, comma secondo, della legge regionale n. 60 del 1977. Questa disposizione comporta, però, la diminuzione degli oneri di urbanizzazione per mutamenti di destinazione d’uso con riguardo a “quella che sarebbe dovuta per la destinazione precedente”. In questi termini, e per questo titolo, la questione non è stata posta in primo grado e deve dichiararsi inammissibile in appello. Essa rimane perciò impregiudicata fra le parti.

Con le precisazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere confermata.

5. Le spese fanno carico alla parte soccombente e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l’appello.

Condanna gli appellanti al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese del grado, che liquida in mille euro.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 18 dicembre 2001, con l'intervento dei Signori:

Emidio Frascione, Presidente
Giuseppe Farina, Consigliere - estensore
Paolo Buonvino, Consigliere
Goffredo Zaccardi, Consigliere
Marzio Branca, Consigliere