LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 60
Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di edificabilità dei suoli

Titolo I - ONERI DI URBANIZZAZIONE

Art. 1

1. Ai fini della determinazione da parte dei consigli comunali della incidenza degli oneri di urbanizzazione ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, il consiglio regionale, con deliberazione da emanarsi su proposta della giunta regionale, approva:

a) tabelle di determinazione dei costi base regionali delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di smaltimento dei rifiuti;
b) tabelle di classificazione dei comuni e di coefficienti per l'adeguamento dei costi base regionali alle diverse classi di comuni, da applicarsi alle costruzioni destinate a residenza;
c) tabelle parametriche di incidenza degli oneri di urbanizzazione.

Art. 2

1. Le tabelle approvate ai sensi dell'articolo precedente possono essere aggiornate di anno in anno, con deliberazione del consiglio regionale da emanarsi su proposta della giunta regionale, sulla base delle variazioni dei costi di costruzione o di nuovi indirizzi programmatici della regione ovvero in vista di una diversa classificazione dei comuni.

2. Ai fini di tale aggiornamento gli organismi comprensoriali, le comunità montane ed i singoli comuni possono far pervenire alla giunta regionale osservazioni e proposte.

Art. 3

1. I comuni, con deliberazione consiliare, determinano l'incidenza degli oneri di urbanizzazione applicando i parametri indicati nelle tabelle di cui alla lettera C) del precedente art. 1 ai costi delle opere di urbanizzazione da stabilirsi, secondo le disposizioni previste dal secondo, terzo e quarto comma del presente articolo, con la stessa deliberazione del consiglio comunale.

2. I comuni determinano i propri costi effettivi delle opere di urbanizzazione in conformità ai criteri adottati dalla regione per la determinazione dei costi base indicati nelle tabelle di cui alla lettera A) del precedente art. 1, tenendo conto inoltre:

1) del livello di urbanizzazione generale;
2) del livello di dotazione dei servizi pubblici comunali;
3) delle caratteristiche geomorfologiche del territorio;
4) dell'andamento demografico della popolazione;
5) del valore delle aree determinato secondo i valori medi di espropriazione aumentati del cinquanta per cento.

3. I costi effettivi delle opere di urbanizzazione determinati dai comuni ai sensi del comma precedente non possono comunque essere inferiori ai costi base regionali previsti in tutte le tabelle di cui alla lettera A) del precedente art. 1, ridotti:

a) del cinquanta per cento per i comuni con popolazione fino a mille abitanti;
b) del quaranta per cento per i comuni con popolazione da milleuno a diecimila abitanti;
c) del trenta per cento per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti;
d) del cinquantacinque per cento, quarantacinque per cento e trentacinque per cento per gli insediamenti artigianali localizzati nelle rispettive categorie di comuni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

4. Per le costruzioni destinate a residenza il predetto limite è determinato applicando i coefficienti di adeguamento di cui alle tabelle indicate nella lettera B) del precedente art. 1 al costo base regionale percentualmente ridotto nelle misure sopra indicate.

5. I comuni hanno facoltà di assumere come propri i costi base regionali delle opere di urbanizzazione con possibilità di variarli in aumento o in diminuzione nell'ambito di ciascuna delle rispettive percentuali previste dal comma precedente. Per le costruzioni destinate a residenza il costo delle opere di urbanizzazione è determinato applicando al costo base regionale i coefficienti di adeguamento di cui alle tabelle previste nella lettera B) del precedente art. 1.

6. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi i dati di popolazione si intendono riferiti alle risultanze anagrafiche del 31 dicembre dell'anno precedente.

7. Nella deliberazione con cui è determinata l'incidenza degli oneri di urbanizzazione i comuni possono stabilire che una quota non superiore al cinquanta per cento del relativo contributo venga corrisposta in corso d'opera, subordinatamente alla prestazione di garanzie reali o personali da stabilirsi nella stessa deliberazione, con l'osservanza in ogni caso delle seguenti disposizioni:

a) il debito residuo non può essere frazionato in più di tre rate, l'ultima delle quali deve aver scadenza entro il termine assegnato per l'ultimazione dei lavori e comunque entro tre anni dalla data di rilascio della concessione;
b) sulle somme dovute per effetto della rateazione deve essere corrisposto l'interesse legale;
c) alla scadenza di ogni rata, qualora la regione, in sede di aggiornamento delle tabelle di cui al punto A) del precedente art. 1, abbia deliberato l'aumento dei costi base ivi determinati, la quota di rateo dovrà essere maggiorata di una somma pari al valore percentuale del suddetto aumento per la destinazione corrispondente;
d) in caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate, si applicano le sanzioni di cui all'art. 15, primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 4

1. Gli oneri riguardanti gli edifici residenziali sono definiti nelle tabelle a metro cubo vuoto per pieno della volumetria oggetto della concessione, calcolata secondo le disposizioni urbanistiche vigenti nel comune.

2. Per le costruzioni o gli impianti destinati alle attività industriali o artigianali nonché alle attività turistiche, commerciali e direzionali, gli oneri sono calcolati al metro quadrato di superficie lorda complessiva di pavimento, compresi i piani seminterrati e interrati la cui destinazione d'uso comporti una permanenza anche temporanea di persone.

3. Per le costruzioni o gli impianti destinati ad attività industriali o artigianali si computa anche la superficie utilizzabile per gli impianti, con esclusione delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi al servizio dell'attività produttiva.

4. I volumi e gli spazi destinati al ricovero di autovetture non sono computati, salvo che per la quota eccedente quella richiesta obbligatoriamente per parcheggio.

5. Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione - i cui progetti debbono essere corredati dal computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia - gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono riferiti:

a) alla superficie virtuale ottenuta dividendo il costo complessivo delle opere oggetto di concessione per il costo unitario stabilito annualmente con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, quando si tratta di edifici con destinazione diversa da quella residenziale;
b) alla volumetria ottenuta quadruplicando il valore dell'anzidetta superficie virtuale quando si tratti di edifici con destinazione residenziale

6. Nei casi di cui al comma precedente il concessionario può tuttavia chiedere che gli oneri di urbanizzazione siano riferiti alla volumetria reale o alla superficie reale interessate dall'intervento, secondo che si tratti rispettivamente di edifici a destinazione residenziale o diversa dalla residenza; in tal caso non è prescritta la presentazione del computo metrico di cui al comma precedente

Art. 5

1. Nel caso in cui l'opera per la quale viene richiesta la concessione preveda diverse destinazioni d'uso all'interno dello stesso edificio, la misura del contributo sarà determinata sommando tra loro le quote dovute per le singole parti secondo la loro destinazione.

2. Le modificazioni delle destinazioni d'uso comportano, per quanto attiene all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, un contributo commisurato sia alla eventuale maggior somma determinata in relazione alla nuova destinazione rispetto a quella che sarebbe dovuta per la destinazione precedente, sia alla quota dovuta per le opere relative ad edifici esistenti, determinata con le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 4.

3. L'ammontare dell'eventuale maggior somma va sempre riferito ai valori stabiliti dal comune alla data del rilascio della concessione.

Art. 6

1. Nel contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione ai sensi della presente legge non sono comprese le tariffe e gli altri diritti eventualmente richiesti, anche in misura forfetaria, per l'allacciamento alle reti elettriche, telefoniche e del gas e ad ogni altro servizio pubblico dei quali sia già dotata la zona interessata dall'intervento.

2. Per le concessioni relative a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali, restano fermi gli oneri posti a carico dei privati dalla legge 20 marzo 1941, n. 366, dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e relative norme di attuazione, nonché dalle leggi regionali 19 agosto 1974, n. 48 e 14 giugno 1975, n. 92; il concessionario è comunque tenuto a provvedere alla sistemazione dei luoghi le cui caratteristiche risultino alterate dall'intervento.

Art. 7

1. Nel provvedimento di concessione il sindaco, sentito il parere della commissione edilizia formulato in sede di esame del progetto, determina il contributo da corrispondere al comune ai sensi dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2. Dell'avvenuta emanazione del provvedimento di concessione il sindaco dà avviso agli interessati, invitandoli a versare al comune entro trenta giorni la quota di contributo relativa all'incidenza degli oneri di urbanizzazione determinata nella deliberazione comunale di cui al precedente art. 3, primo comma e con le eventuali modalità di cui all'ultimo comma dello stesso articolo.

3. L'avviso deve indicare la data del provvedimento di concessione, le prescrizioni cui essa è eventualmente subordinata e l'ammontare del contributo richiesto a norma dell'art. 5 e dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

4. Il rilascio e l'efficacia della concessione sono subordinati al versamento del contributo nella misura prevista dalla deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3.

5. I termini per l'inizio dei lavori decorrono comunque dalla data dell'avviso di cui al precedente terzo comma.

6. Il mancato inizio delle opere nei termini prescritti comporta decadenza dalla concessione, e in tal caso la relativa domanda s'intende come non presentata anche agli effetti dell'applicazione del sesto comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

7. La domanda di concessione si considera a tutti gli effetti di legge come non presentata quando l'interessato, in caso di mancata determinazione del sindaco sulla domanda stessa, non abbia proposto nei termini di legge istanza di intervento sostitutivo o ricorso giurisdizionale.

8. Prima di procedere all'espropriazione il sindaco ingiunge all'avente titolo di provvedere, entro centottanta giorni, a richiedere la concessione o ad adempiere a quanto previsto al precedente comma sesto.

Art. 8

1. A scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione gli interessati possono chiedere nell'istanza di concessione di essere autorizzati a realizzare direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria o secondaria.

2. Qualora la realizzazione diretta dell'opera sia riconosciuta conveniente per l'interesse pubblico il sindaco, sentito il parere della commissione edilizia, invita i richiedenti a presentare il relativo progetto esecutivo accompagnato dal computo metrico estimativo in base ai prezzi unitari risultanti dai listini della camera di commercio industria artigianato e agricoltura della provincia e dall'offerta di congrue garanzie finanziarie ai fini dell'esatto adempimento dei relativi obblighi.

3. Unitamente a tale invito il sindaco, anche ai fini dello scomputo di cui al precedente primo comma, comunica agli interessati l'ammontare della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione determinata in relazione alla concessione richiesta; il termine previsto dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765 per il rilascio della concessione stessa riprende a decorrere nuovamente dalla presentazione del progetto esecutivo o dalla rinuncia all'esecuzione delle opere di urbanizzazione.

4. Se il progetto presentato è ritenuto meritevole di approvazione il sindaco, nel rilasciare la concessione, autorizza l'esecuzione di tutte o di alcune delle opere, dettando le prescrizioni eventualmente necessarie, e determina il contributo dovuto per il rilascio della concessione riducendolo dell'ammontare del costo delle opere da realizzarsi direttamente.

5. L'autorizzazione non può essere concessa per l'esecuzione delle opere che il consiglio comunale, in sede di programma pluriennale di attuazione o in sede di approvazione dei relativi progetti, abbia espressamente riservato alla realizzazione diretta da parte del comune.

6. Ove coloro che richiedono le concessioni si impegnino a concorrere direttamente con i comuni o loro consorzi alla realizzazione di impianti centralizzati di depurazione, sulla base di progetti ritenuti idonei, dalla quota di contributo dovuta ai sensi della presente legge sarà dedotta la quota accollata a questo titolo ai concessionari. Restano in ogni caso a carico dei concessionari le spese relative alle opere specificamente imposte dalle norme vigenti in materia di scarichi in rapporto ad attività industriali o artigianali.

Art. 9

1. Il rilascio delle concessioni previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 è subordinato, ove occorra, alla sottoscrizione da parte dei proprietari di un atto, da sottoscriversi a cura e spese degli interessati, per la cessione al comune, a valore di esproprio o senza corrispettivo nei casi specifici previsti dalle normative vigenti, delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria pertinenti all'intervento; dovrà comunque essere assicurata la disponibilità degli spazi necessari per l'installazione della rete dei servizi strumentali all'esecuzione della costruzione od impianto oggetto della concessione.

Art. 10

1. Il contributo dovuto ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente ad edifici compresi in piani di zona redatti a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato con deliberazione del comune o del consorzio competente, in sede di formazione dei programmi pluriennali previsti dall'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 27 giugno 1974, n. 247, con facoltà di ridurre fino al cinquanta per cento la misura degli oneri di urbanizzazione applicabili in esecuzione della presente legge.

2. I termini entro i quali deve essere corrisposto il contributo per gli edifici di cui al comma precedente, nonché gli eventuali scomputi accordati al concessionario in relazione alle opere di urbanizzazione realizzabili direttamente, sono stabiliti nelle convenzioni di cui all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 11

1. Per le costruzioni o gli impianti che devono eseguirsi nelle aree comprese nei piani per gli insediamenti produttivi previsti dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché per gli insediamenti produttivi da realizzarsi nelle aree attrezzate industriali in attuazione della normativa regionale vigente, i contributi dovuti ai sensi dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 sono determinati dal consiglio comunale in sede di adozione dei piani stessi, con facoltà di ridurre fino al cinquanta per cento la misura degli oneri di urbanizzazione applicabili in esecuzione della presente legge.

Art. 12

1. La convenzione alla cui stipula è subordinato il rilascio delle concessioni edilizie relative agli interventi contemplati dai piani di lottizzazione, oltre a quanto stabilito ai numeri 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, deve prevedere:

a) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico di cui all'art. 22 della L.R. 15 aprile 1975, n. 51, nella misura stabilita da quest'ultima norma, salvo che gli strumenti urbanistici vigenti nei comuni prevedano misure più elevate; qualora l'acquisizione di tali aree non venga ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all'atto della stipula i lottizzanti corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree;
b) la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; le caratteristiche tecniche di tali opere dovranno essere esattamente definite; ove la realizzazione delle opere comporti oneri inferiori a quelli previsti distintamente per la urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della presente legge, dovrà essere corrisposta la differenza; al comune spetta in ogni caso la possibilità di richiedere, anziché la realizzazione diretta delle opere, il pagamento di una somma commisurata al costo effettivo delle opere di urbanizzazione inerenti alla lottizzazione nonché all'entità ed alle caratteristiche dell'insediamento e comunque non inferiore agli oneri previsti dalla deliberazione comunale di cui all'art. 3 della presente legge.

2. La convenzione di cui al primo comma può stabilire i tempi di realizzazione degli interventi contemplati dal piano di lottizzazione.

Art. 13 (abrogato dall’art. 9 della legge regionale n. 14 del 1984)

Art. 14

1. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione della deliberazione del consiglio regionale di approvazione delle tabelle di cui al precedente art. 1 e fino a che non sia divenuta esecutiva la deliberazione del consiglio comunale di cui al precedente art. 3, la quota del contributo relativa all'incidenza degli oneri di urbanizzazione è corrisposta nella misura risultante dall'applicazione dei parametri indicati nelle tabelle suddette ai costi base regionali, senza applicare le riduzioni o gli aumenti di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 3.

2. Nel caso in cui l'incidenza degli oneri di urbanizzazione determinata ai sensi del precedente comma risulti inferiore all'ammontare degli oneri di urbanizzazione deliberati prima dell'entrata in vigore della presente legge, i comuni continuano ad applicare l'ammontare precedentemente stabilito sino all'adozione della deliberazione di cui al primo comma dell'art. 3 della presente legge.

3. Le concessioni da rilasciarsi nell'ambito dei piani di lottizzazione approvati dopo l'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 devono conformarsi, per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione, alle disposizioni della presente legge.

Titolo II - PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE

Art. 15

1. 9. (abrogati dalla legge regionale n. 15 del 1984)

10. Il consiglio regionale aggiorna, in coordinamento con l'attuazione della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 11, l'elenco dei comuni tenuti a formare il piano delle zone di edilizia economico popolare previsto dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni

11. L'estensione delle zone da includere in tali piani rimane regolata dalle norme di cui all'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, i comuni non obbligati, anche se tenuti alla redazione del programma pluriennale di attuazione, possono formare i piani di zona per una estensione inferiore al quaranta per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato; la proporzione determinata in concreto secondo tale criterio tra le aree destinate ad edilizia economico-popolare e le aree destinate ad edilizia privata deve essere osservata nella formazione del programma pluriennale di attuazione da parte dei comuni che vi siano obbligati.

Artt. 16, 17, 18, 19 (abrogati dalla legge regionale n. 15 del 1984)

Artt. 20, 21, 22 (abrogati implicitamente dall'art. 4 del decreto-legge n. 398 del 1993 convertito dalla legge n. 493 del 1993)

Art. 23 (abrogato dalla legge regionale n. 15 del 1984)

Titolo IV - CONTRIBUTO AFFERENTE ALLE CONCESSIONI EDILIZIE IN RELAZIONE AL COSTO DI COSTRUZIONE

Art. 24

1. Le quote del costo di costruzione di cui all'art. 6, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 sono determinate e possono essere successivamente variate con deliberazione del consiglio regionale.

Titolo V - NORME FINALI

Art. 25

1. Gli artt. 32, 33, 34 e 37 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 sono abrogati.

Art. 26 (omissis)