EDILIZIA -
022
Consiglio di Stato, sez. V, 24 ottobre 2000, n.
5676
La deroga alla vigente disciplina urbanistica e la gratuità
del titolo, per la costruzione di parcheggi pertinenziali
alle singole unità immobiliari, nel sottosuolo degli immobili o nei locali siti al piano terreno
ai sensi dell'articolo 9 della legge
24 marzo 1989, n. 122 (c.d. "legge Tognoli"),
è ammissibile solo in caso di
fabbricati già esistenti e non può riguardare le concessioni edilizie
rilasciate per realizzare edifici nuovi, per i quali provvede, invece,
l'articolo 2, comma 2, della stessa legge.
(vedi anche T.A.R. Lombardia, sezione Brescia, ordinanza n. 303 del 20 aprile 2001)
La sentenza interviene su una materia altamente controversa dove ogni comune pare avere un comportamento proprio e ... originale
e la stessa regione Lombardia, con le proprie circolari 6
dicembre 1999, n. 60 e 21 aprile 2000, n. 24, ha contribuito ad aumentare
la confusione.
La sentenza in parola ridimensiona fortemente la portata della nota pronuncia
T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2587 del 18 febbraio - 23 marzo 1999 (la
quale, per inciso, non solo affermava la gratuità delle autorimesse sempre e
comunque, ma altresì la loro ininfluenza al fine della determinazione della
classe dell'edificio). La sentenza del T.A.R. milanese è stata infatti usata
spesso come una clava per pretendere, appunto, la gratuità delle autorimesse
a prescindere dalle loro dimensioni e anche se annesse a nuovi edifici. Tanto
che questa gratuità assoluta ha assunto la veste di una vera e propria
leggenda metropolitana, ignorando le decisioni contrarie (ad esempio: Consiglio di Stato,
Sez. V, 14 ottobre 1992,
n. 987, che limitava la gratuità alle sole autorimesse
"obbligatorie").
Un giusto rilievo deve essere dato alla giurisprudenza costante della Corte di cassazione penale nel senso che, in materia edilizia e urbanistica, un manufatto può essere considerato pertinenza solo qualora «abbia ridotta dimensione, sia in assoluto, che in relazione a quella al cui servizio è complementare»; (cfr. Corte di cassazione, sez. III, 4 luglio 1988 e 3 giugno 1991, sez. V, 6 settembre 1999, n. 1015, sez. VI, 13 febbraio 1989, e, proprio in materia di autorimesse Corte di cassazione, sez. III, 26 febbraio 1990); questo principio è stato accolto anche dal giudice amministrativo (Consiglio di Stato, sez. V, 30 ottobre 2000, n. 5828; sez. VI, 8 marzo 2000, n. 1174) e condiviso in dottrina (Avv. F. Cuzzetti, il Geometra Bresciano, n. 6, anno 2000, pag. 24).
Le problematiche sul punto sono diverse, tuttavia la più ricorrente è se l'applicabilità della deroga al P.R.G. e della gratuità spettino a tutte le autorimesse (anche non pertinenziali, secondo alcuni, ma necessariamente pertinenziali secondo noi) sia che si tratti di edifici esistenti sia che si tratti di edifici di nuova costruzione (o meglio: la cui concessione edilizia sia posteriore al 7 aprile 1989, data di entrata in vigore della legge n. 122 del 1989).
Un'ipotesi interpretativa intermedia è offerta dalla Circolare ANCI n. 2, prot. 20/01/GP/GT del 9 gennaio 2001; correttamente anche l'ANCI contesta apertamente le tesi stravaganti della Regione Lombardia, sostenendo la gratuità dei soli parcheggi pertinenziali, interrati o al piano terra di edifici esistenti (secondo la formulazione inequivocabile dell'articolo 9 della legge n. 122 del 1989), sottraendoli al concorso alla determinazione della classe dell'edificio ai sensi del d.m. 10 maggio 1977 limitatamente alla quota obbligatoria di 1 mq ogni 10 mc ex articolo 41-sexies della legge urbanistica n. 1150 del 1942. In realtà anche questa interpretazione presta il fianco a più di una obiezione anche se ha il pregio (e nell'attuale confusione applicativa questo diventa un pregio) di non scardinare completamente l'impianto dell'onerosità e di offrire un compromesso tra le tesi ultraliberali e quelle ultrarestrittive (certo che se proprio in materia di contributi, di per sé materia vincolata e non discrezionale, si deve scendere a compromessi, in altre parole si deve sposare un aborto giuridico, significa proprio che siamo alla frutta).
Il Consiglio di Stato, sezione V, 27 settembre 1999, n. 1185, aveva già affermato che le costruzioni realizzate successivamente alla legge n. 122 del 1989 devono essere dotate obbligatoriamente degli spazi di parcheggio imposti da tale legge (nella misura di 1 mq ogni 10 mc) e che per le relative autorimesse non opera alcuna deroga; deroga che, invece, è legittima per la realizzazione di parcheggi pertinenziali di edifici anteriori al 7 aprile 1989; la sentenza trattava della deroga agli strumenti urbanistici e nulla diceva in relazione all’onerosità.
Ora lo stesso criterio, correttamente, è adottato per la gratuità, a prescindere dalla deroga.
(B. B.)
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6774/93, proposto dalla E. S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. A.R. ed elettivamente domiciliata in Roma, lungotevere ... ,
CONTRO
il Comune di Lucca, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. A.T. ed elettivamente domiciliato in Roma,... presso lo studio dell’avv. M.M.,
per l’annullamento
della
sentenza del T.A.R. della Toscana, Sezione II, 16 luglio 1992, n. 322;
visto il
ricorso in appello con i relativi allegati;
visto
l’atto di costituzione in giudizio del Comune appellato;
visti gli
atti tutti di causa;
relatore,
alla pubblica udienza del 30 maggio 2000, il Cons. Paolo Buonvino; nessuno è
comparso;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
1) - Con la
sentenza qui impugnata il T.A.R. ha respinto i ricorsi proposti dall’odierna
appellante avverso i provvedimenti con i quali il Comune di Lucca ha
determinato il contributo di costruzione afferente la realizzazione di
parcheggi a servizio di un supermercato, di cui era stata autorizzata la
costruzione (ricorso n. 525/90, proposto avverso la concessione edilizia 24
gennaio 1990, n. 10, nella parte in cui determinava in lire 85.087.019
l’ammontare del contributo di costruzione; ricorso n. 7/91, proposto avverso
la successiva concessione di variante in corso d’opera, 10 ottobre 1990, n.
425, di determinazione dello stesso contributo in lire 19.841.667).
Il T.A.R. ha ritenuto che, non trattandosi di parcheggi realizzati per esigenze
di recupero dell’esistente, né a servizio di abitazioni, non potesse la
richiedente fruire dei benefici offerti dalla legge n. 122 del 24 marzo 1989
e, in particolare, della gratuità dell’autorizzazione.
Secondo il T.A.R. tale disciplina si applicherebbe solo per gli edifici
residenziali non nuovi; né rilevava, ai fini della dedotta contraddittorietà
intrinseca dei titoli concessori, il fatto che gli stessi fossero stati
rilasciati ai sensi dell’articolo 9 della citata legge n.
122/1989, vertendosi
in materia vincolata ai suoi presupposti, senza margini di discrezionalità
per l’Amministrazione.
2) - Deduce
l’appellante l’erroneità della sentenza anzitutto in questa seconda
parte; poiché il Comune ha ritenuto di applicare, ai fini del rilascio delle
impugnate concessioni edilizie, le deroghe al P.R.G. consentite dall’articolo 9
della ripetuta legge n. 122/1989, non avrebbe potuto, contraddicendosi,
ritenere, poi, le concessioni stesse onerose e non gratuite, come sono,
invece, le concessioni in deroga da tale legge disciplinate.
La sentenza sarebbe erronea, poi, anche per il primo capo, in quanto la legge
in parola sarebbe applicabile anche con riguardo alle nuove costruzioni, pur
se non di civile abitazione; in ogni caso, sull’area in questione vi sarebbe
stato un edificio preesistente.
Si è formalmente costituito in giudizio il Comune appellato.
DIRITTO
1) - Con la sentenza in esame il T.A.R. ha respinto i ricorsi proposti dall’odierna appellante avverso i provvedimenti con i quali il Comune di Lucca ha determinato il contributo di costruzione afferente la realizzazione di parcheggi a servizio di un supermercato, di cui era stata autorizzata l’edificazione.
2) - Ritiene la Sezione che debba essere esaminata preventivamente la censura con la quale l’appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che nella specie non sussistevano i presupposti per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 9 della legge n. 122 del 1989, con specifico riguardo alla gratuità dei titoli edificatori.
La censura è infondata.
L'articolo 9 della legge 24
marzo 1989, n. 122 (c.d. "legge Tognoli"), nel
consentire, nel sottosuolo degli immobili o nei locali siti al piano terreno
ed anche in deroga alla vigente disciplina urbanistica, parcheggi da destinare
a pertinenza delle singole unità immobiliari, si applica solo all'ipotesi di
fabbricati già esistenti e non può riguardare le concessioni edilizie
rilasciate per realizzare edifici nuovi, per i quali provvede, invece, il
precedente articolo 2, comma 2, che – nel sostituire l’articolo 41-sexies della
legge urbanistica n. 1150 del 1942 - stabilisce l'obbligo di riservare appositi spazi per
parcheggi di misura non inferiore a 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione (Sez.
V, 3 giugno 1996, n. 621).
Ne consegue l’inapplicabilità, nella specie, del ripetuto articolo 9, poiché
il parcheggio di cui si discute era realizzato – previa demolizione di un
preesistente fabbricato adibito a concessionaria auto – a servizio di un
edificio nuovo.
3) - Secondo l’appellante la sentenza sarebbe erronea anche nella parte in cui rigetta il secondo motivo di ricorso, con il quale era dedotta la contraddittorietà della condotta tenuta dal Comune che, da un lato, ammetteva che i parcheggi assentiti fossero eseguiti in deroga – ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 122 del 1989 – agli indici del vigente P.R.G. e, dall’altro, ha ritenuto onerose e non gratuite, in contrasto con quella stessa norma, le concessioni medesime.
La censura è infondata.
Correttamente
i primi giudici hanno ritenuto che, vertendosi in materia vincolata ai suoi
presupposti, senza margini di discrezionalità per l’Amministrazione, non
potesse configurarsi la dedotta contraddittorietà di comportamento.
La controversia ha ad oggetto, invero, posizioni di diritto soggettivo, quali
sono quelle inerenti alla determinazione dell’importo degli oneri di
costruzione; l’impugnazione della loro concreta quantificazione soggiace,
quindi, eventualmente, al vizio di violazione di legge, perché frutto, ad
esempio, di meri errori di calcolo o perché fondata su erronei presupposti di
fatto o giuridici, ma non può soggiacere ad un vizio sintomatico
dell’eccesso di potere, quale quello della contraddittorietà delle scelte
operate dalla P.A..
Se questa ha ritenuto - in ultima analisi, nell’interesse stesso della parte
- di ammettere una deroga agli indici di edificabilità previsti dallo
strumento urbanistico vigente, avvalendosi, impropriamente, del disposto di
cui al citato articolo 9, non per questo doveva necessariamente applicare la norma
(inapplicabile, per quanto si è detto, in fattispecie relative a nuove
costruzioni) nella sua pienezza e unire alla eccezionale deroga allo strumento
urbanistico anche la gratuità dell’intervento.
Nella specie, del resto, l’interessata ha chiesto una concessione edilizia e
relativa concessione in variante e non una autorizzazione gratuita; e il
Comune si è conformato a tale richiesta, rilasciando, coerentemente, una
concessione onerosa anche se – eccezionalmente – in deroga rispetto allo
strumento urbanistico vigente.
4) - In conclusione, l’appello appare infondato e va, quindi, respinto.
Le spese del grado possono seguire, come di norma, la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato, Sezione quinta, respinge l’appello in epigrafe.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in complessive lire 8.000.000 (ottomilioni).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
EDILIZIA -
022-bis - T.A.R. Lombardia, sezione Brescia, ordinanza n. 303 del 20 aprile
2001
(Presidente Mariuzzo; relatore Cacace)
I parcheggi
realizzabili nel sottosuolo in deroga agli strumenti urbanistici sono solo
quelli volti ad adeguare la struttura alle finalità della legge, tenendo
conto della dotazione di parcheggi già esistente
Fatto:
Comune di C.
Prot. 18596 del 23 dicembre 2000
Pratica edilizia n. .... - Costruzione autorimessa interrata ai sensi della legge regionale n. 22/1999 D.I.A.
Egr. sig. O.F. (committente)
Egr. Geom. G.M. (progettista)
Con riferimento alla pratica edilizia in oggetto citata, si comunica che l'articolo 9 della legge n. 122 del 1989, così come modificato dalla legge regionale n. 22 del 1999, prevede la realizzazione in deroga alle previsioni urbanistiche solo per recupero del fabbisogno pregresso e non per il fabbisogno che si viene a creare a seguito del cambio di destinazione di locali attualmente adibiti ad autorimesse.
Pertanto potranno essere realizzate, in deroga alle previsioni urbanistiche, superfici destinate ad autorimesse e per spazi di manovra nel limite necessario e sufficiente per colmare l'eventuale fabbisogno pregresso, ma nel calcolo dovrà essere computata anche l'autorimessa attualmente esistente.
PER QUANTO SOPRA SI DIFFIDA L'INIZIO DEI LAVORI
L'Ufficio Tecnico Comunale è a disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni.
Distinti saluti.
Il responsabile dell'area assetto del territorio: arch. N.B.
Traduzione:
Con riferimento alla pratica
edilizia in oggetto, si comunica che ai sensi dell'articolo
9 della legge n. 122 del 1989, così come attuato dagli articoli
1 e 2 della legge regionale n. 22 del 1999, possono essere realizzati
parcheggi nell'interrato in deroga allo strumento urbanistico comunale solo
per il recupero del fabbisogno pregresso di parcheggi e non per il fabbisogno
che si viene a creare in seguito a interventi di modificazione che sottraggono
alla disponibilità parcheggi preesistenti dei quali l'edificio si trovi
(anche accidentalmente) già dotato.
Pertanto potranno essere realizzati, in deroga allo strumento urbanistico
comunale, solo spazi di parcheggio nel limite necessario e sufficiente
per colmare l'eventuale fabbisogno pregresso, ingenerato da norme sopravvenute
rispetto all'originaria costruzione, ma nel calcolo del parcheggio disponibile
deve essere computato anche lo spazio destinato ad autorimessa già esistente.
PER QUANTO SOPRA SI DIFFIDA
L'INIZIO DEI LAVORI
(ai sensi dell'articolo 4,
comma 13, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dallarticolo 2, comma 60,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e s.m.i.)
Ordinanza:
Registro ordinanze n. 303/2001
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA LOMBARDIA
SEZIONE DI BRESCIA
nelle persone dei signori:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Renato Righi, Consigliere
Salvatore Cacace, relatore
ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del 20 aprile 2001
Visto il ricorso 238/2001 proposto da O.F. rappresentato e difeso dagli avvocati F.G., I.F., F.F., con domicilio eletto in Brescia, via ... presso F.G.;
contro
il Comune di C. , rappresentato e difeso dall'avv. M.B., con domicilio eletto in Brescia, via ..., presso la sua sede;
per l'annullamento previa adozione di misura cautelare, del provvedimento del Responsabile del servizio n. 1856 del 23.12.2000, di diffida ad iniziare i lavori di costruzione autorimessa interrata;
Visti gli atti e i documenti
depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,
presentato in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di C.
Udito il relatore Salvatore Cacace e, uditi, altresì i difensori delle parti;
Ritenuto che i parcheggi
pertinenziali di edifici preesistenti, realizzabili nel sottosuolo degli
immobili anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi dell'articolo
9 della legge n. 122 del 1989, siano solo quelli vòlti ad adeguare la
struttura alle finalità della
legge n. 122 citata (che sono quelle di garantire uno standard minimo per
parcheggi pari a mq 1 ogni mc 10) o comunque al maggiore standard previsto per
la zona di riferimento dalla normativa urbanistica, tenendo a tal fine conto
della dotazione di parcheggi già esistente.
Considerato che, alla stregua di tale interpretazione delle previsioni di cui
all'art. 9 citato, il provvedimento impugnato appare legittimo.
Visto l'art. 21, ottavo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotto dall'art. 3 della legge n. 205 del 2000;
P.Q.M.
RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Brescia, 20 aprile 2001.