Decreto ministeriale (Economia e finanze) 1 dicembre 2003, n. 389
Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

(G.U. n. 28 del 4 febbraio 2004)

Art. 1. Coordinamento dell'accesso ai mercati

1. Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le Province, i Comuni, le unioni di Comuni, le Città metropolitane, le Comunità montane e isolane, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i consorzi tra enti territoriali e le Regioni comunicano entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro («il Dipartimento del Tesoro»), Direzione II, i dati relativi all'utilizzo netto di forme di credito a breve termine presso il sistema bancario, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate concluse e ai titoli obbligazionari emessi nonché alle operazioni di cartolarizzazione concluse. Il Dipartimento del Tesoro, entro trenta giorni dall'emanazione del presente decreto, provvederà ad elaborare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i modelli da utilizzare per le comunicazioni di cui al presente comma, ai fini del successivo inoltro al Ministero dell'interno per il prescritto concerto.

2. Ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso ai mercati dei capitali degli enti individuati al comma 1. Il coordinamento è limitato alle operazioni di finanziamento a medio  e lungo termine o di cartolarizzazione di importo pari o superiore a 100 milioni di euro. A tal fine, i predetti enti, salvo quanto disposto al comma 3, comunicano al Dipartimento del Tesoro le caratteristiche dell'operazione in preparazione. Entro dieci giorni dalla conferma della ricezione da parte della Direzione II del Dipartimento del Tesoro della comunicazione di cui al presente comma, il Dipartimento medesimo può indicare, con determinazione motivata, quale sia il momento più opportuno per l'effettiva attuazione dell'operazione di accesso al mercato. In assenza di tale determinazione, l'operazione potrà essere conclusa entro il termine dei successivi venti giorni dalla conferma della ricezione nei casi di emissioni obbligazionarie eseguite sul mercato e nei termini indicati dagli Enti in tutti gli altri casi. Restano escluse dalla comunicazione preventiva, di cui al presente comma, le operazioni di provvista con oneri a carico del bilancio dello Stato per le quali si rinvia alle specifiche disposizioni di legge.

3. Nel caso di operazioni soggette al controllo del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), gli emittenti invieranno i dati simultaneamente al Dipartimento del Tesoro e al CICR. In tal caso, l'eventuale formulazione di osservazioni da parte del Dipartimento del Tesoro dovrà avere luogo prima dell'autorizzazione emanata dal CICR, affinché possa costituire adeguato supporto tecnico alla decisione che il Comitato stesso intende adottare.

Art. 2. Ammortamento

1. I contratti relativi alla gestione di un fondo per 1'ammortamento del capitale da rimborsare o, alternativamente, per la conclusione di uno swap per l'ammortamento del debito, di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, possono essere conclusi soltanto con intermediari contraddistinti da adeguato merito di credito, così come certificato da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale.

2. Le somme accantonate nel fondo di ammortamento potranno essere investite esclusivamente in titoli obbligazionari di enti e amministrazioni pubbliche nonché di società a partecipazione pubblica di Stati appartenenti all'Unione europea.

Art. 3. Operazioni in strumenti derivati

1. In caso di operazioni di indebitamento effettuate in valute diverse dall'euro, e' fatto obbligo di prevedere la copertura del rischio di cambio mediante «swap di tasso di cambio», inteso come un contratto tra due soggetti che assumono l'impegno di scambiarsi regolarmente flussi di interessi e capitale espressi in due diverse valute, secondo modalità, tempi e condizioni contrattualmente stabiliti.

2. In aggiunta alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 2 del presente decreto, sono inoltre consentite le seguenti operazioni derivate:

a) «swap di tasso di interesse» tra due soggetti che assumono l'impegno di scambiarsi regolarmente flussi di interessi, collegati ai principali parametri del mercato finanziario, secondo modalità, tempi e condizioni contrattualmente stabiliti;
b) acquisto di «forward rate agreement» in cui due parti concordano il tasso di interesse che l'acquirente del forward si impegna a pagare su un capitale stabilito ad una determinata data futura;
c) acquisto di «cap» di tasso di interesse in cui l'acquirente viene garantito da aumenti del tasso di interesse da corrispondere oltre il livello stabilito;
d) acquisto di «collar» di tasso di interesse in cui all'acquirente viene garantito un livello di tasso di interesse da corrispondere, oscillante all'interno di un minimo e un massimo prestabiliti;
e) altre operazioni derivate contenenti combinazioni di operazioni di cui ai punti precedenti, in grado di consentire il passaggio da tasso fisso a variabile e viceversa al raggiungimento di un valore soglia predefinito o passato un periodo di tempo predefinito;
f) altre operazioni derivate finalizzate alla ristrutturazione del debito, solo qualora non prevedano una scadenza posteriore a quella associata alla sottostante passività. Dette operazioni sono consentite ove i flussi con esse ricevuti dagli enti interessati siano uguali a quelli pagati nella sottostante passività e non implichino, al momento del loro perfezionamento, un profilo crescente dei valori attuali dei singoli flussi di pagamento, ad eccezione di un eventuale sconto o premio da regolare al momento del perfezionamento delle operazioni non superiore a 1% del nozionale della sottostante passività.

3. Le operazioni derivate sopra menzionate sono consentite esclusivamente in corrispondenza di passività effettivamente dovute e possono essere indicizzate esclusivamente a parametri monetari di riferimento nell'area dei Paesi appartenenti al Gruppo dei Sette più industrializzati.

4. Al fine di contenere l'esposizione creditizia verso le controparti delle operazioni derivate di cui al presente articolo, è consentita la conclusione di contratti soltanto con intermediari contraddistinti da adeguato merito di credito, così come certificato da agenzie di rating riconosciute a livello internazionale. Qualora l'importo nominale delle operazioni derivate complessivamente poste in essere dall'ente territoriale interessato arrivi a superare i 100 milioni di euro, l'ente dovrà progressivamente tendere, attraverso le operazioni successive all'entrata in vigore del presente decreto, a far sì che l'importo nominale complessivo delle operazioni stipulate con ogni singola controparte non ecceda il 25% del totale delle operazioni in essere.

5. Le disposizioni contenute all'articolo 2 e al presente articolo si applicano, per le Regioni, fino all'emanazione di specifiche normative regionali.