Legge 28 dicembre 2001, n. 448
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Finanziaria 2002)
(G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001, s.o. 285)

Articolo 1. (omissis)

Articolo 2. (omissis)

Articolo 3. (Disposizioni in materia di beni di impresa)

1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

3. I soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, se si avvalgono della facoltà prevista dal comma 1 del presente articolo, computano l'importo dell'imposta sostitutiva liquidata nell'ammontare delle imposte di cui all'articolo 105, commi 2 e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, recante adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti.

4. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2001 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi, può, entro il 30 aprile 2002, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2002, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

5. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

6. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2001 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2002 e il 16 marzo 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni effettuate entro il 30 settembre 2002. In tale caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero devono essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o ottobre 2001.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 7. In tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

9. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare da relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o la cessione è stata deliberata o realizzata.

10. Le società che si avvalgono delle disposizioni del presente articolo devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

11. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, comprese quelle dell'articolo 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001. In questo caso, la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 20 per cento nel 2002, 35 per cento nel 2003 e 45 per cento nel 2004. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo di imposta.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

13. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole: "Decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Decorsi due anni". Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le modalità per il pagamento dell'imposta di bollo di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese per via telematica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché la nuova tariffa dell'imposta di bollo dovuta su tali atti.

Articolo 4. (Riserve e fondi in sospensione di imposta)

1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001 possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.

2. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed è versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio di cui al comma 1 e dei due successivi, rispettivamente nella misura del 45 per cento per il primo esercizio, del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa; tuttavia, rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del citato comma 4 dell'articolo 105; a tal fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto reddito.

4. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, seconda comma, del medesimo codice.

5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi

Articolo 5. (Rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1^ gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1^ gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, entro il 30 settembre 2002.

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. Il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.

5. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto della stessa società od ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi. Se la relazione giurata di stima è predisposta per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1^ gennaio 2002, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.

6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1^ gennaio 2002, per i quali il contribuente si è avvalso della facoltà di cui al comma 1, gli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore, in luogo di quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia stessa e al codice fiscale della società periziata.

Articolo 6. (Modifica all'articolo 2474 del codice civile)

1. Al secondo comma dell'articolo 2474 del codice civile, come modificato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo la parola: "soci" sono inserite le seguenti: "relative alle società di nuova costituzione".

Articolo 7. (Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola)

1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.

2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed è versata, con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 settembre 2002.

3. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla predetta data del 30 settembre 2002. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata.

4. La perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, è conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 settembre 2002.

5. Il costo per la relazione giurata di stima è portato in aumento del valore di acquisto del terreno edificabile nella misura in cui è stato effettivamente sostenuto ed è rimasto a carico.

6. La rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria e catastale.

Articolo 8. (Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili)

1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, non è dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

2. Per gli immobili assoggettati all'imposta straordinaria sull'incremento di valore degli immobili di cui al decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, è escluso l'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, se il valore finale alla data del 31 ottobre 1991 è stato dichiarato in misura non inferiore a quella che risultava applicando all'ammontare della rendita catastale, anche presunta, i moltiplicatori previsti dall'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge n. 299 del 1991, e se non è dovuta imposta.

Articolo 9. (Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali)

1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, per le spese sostenute nell'anno 2002, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1° gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2004 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2005. In questo caso, la detrazione dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un'aliquota del 41 per cento del valore degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 60.000 euro.
(termini così prorogati dall'articolo 2, comma 16, legge n. 350 del 2003)

3. All'alinea del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".

4. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".

5. All'articolo 50 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8.bis. In deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti è determinata sulla base dei compensi convenzionali fissati annualmente con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il ministero del lavoro e della previdenza sociale, indipendentemente dalla durata temporale e dalla natura del contratto purché stipulato da organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49."

6. Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo dai rischi di dissesto geologico, per l'anno 2002 possono essere adottate misure di manutenzione e salvaguardia dei boschi con applicazione dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e facoltà di fruizione, a scelta, in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 449 del 1997, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma.

7. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 2,5" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell' 1,9".

8. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dall'articolo 31 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 1998 al 2002" e le parole: "negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni dal 1998 al 2002";
b) al comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1^ gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1
° gennaio 2003".

9. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 28 febbraio 2002, sono rideterminati, al fine di tenere conto della riduzione dei consumi realizzati e in modo tale da conseguire risparmi non inferiori agli oneri recati dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7, i quantitativi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000.

10. All'articolo 34, comma 8, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "consorzi", sono aggiunte le seguenti: "nonché alle società consortili e agli altri organismi associativi indicati al comma 2, lettera c)".

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le nuove tariffe d'estimo conseguenti all'attuazione delle decisioni delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, ovvero per tenere conto delle variazioni delle tariffe in altro modo determinatesi. I competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria provvedono all'inserimento negli atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle nuove tariffe.

12. Per i periodi di imposta 2001 e 2002 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili per adeguarli a quelli derivanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

13. Per i periodi di imposta di cui al comma 11 l'adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore può essere operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

14. All'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: "negozi ed assimilati", sono inserite le seguenti: ", ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva".

15. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, e al comma 4, sostituire le parole: "28 febbraio 2002" con le seguenti: "30 giugno 2002"
b) al comma 2, nell'alinea, le parole: "Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"; le parole: "la medesima dichiarazione" sono sostituite dalle seguenti: "la dichiarazione di emersione";
c) al comma 2, lettera a), il primo periodo è sostituto dal seguente: "gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione e, conseguentemente, incrementano il reddito imponibile dichiarato rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente, hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10 per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di imposta e del 20 per cento per il terzo periodo di imposta. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è dovuta fino a concorrenza dell'incremento del reddito imponibile dichiarato;"
d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute per il primo periodo d'imposta, previste, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, sono versate in un'unica soluzione, entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione, ovvero in ventiquattro rate mensili, maggiorate degli interessi legali, a partire dal predetto termine";
e) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
"2-ter. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le violazioni concernenti gli obblighi di documentazione, registrazione, dichiarazione di inizio attività, e non sono dovuti interessi a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione annuale dell'IVA. Per il medesimo periodo non si applicano le sanzioni previste per le analoghe violazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive né quelle previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione di emersione."
f) al comma 7, le parole: "1° gennaio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "1° settembre 2002".

16. All'articolo 76, comma 7-ter del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni dì cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione".

17. Fino all'entrata in vigore del primo decreto di cui al comma 7-bis, dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, emanato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992.

18. All'articolo 82 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola "spettacoli" sono inserite le seguenti: "e i tributi connessi"; le parole "31 luglio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2001" e le parole "31 gennaio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002";
b) al comma 2 le parole "31 gennaio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002" ed alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "I contribuenti possono effettuare il versamento in tre rate di pari importo: la prima entro il 30 giugno 2002, la seconda entro il 30 settembre 2002 e la terza entro il 16 dicembre 2002.";
c) al comma 5, le parole "15 febbraio 2001", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003" ed alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta da parte degli uffici competenti; al versamento integrativo si applicano gli interessi in misura pari al tasso legale".

19. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 si applicano anche alle Pro Loco.

20. All'articolo 145, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dopo le parole: "per l'anno 2001", inserire le seguenti: "nonché di 6 milioni di euro per l'anno 2002".

21. Nel testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 54, comma 4, primo periodo, dopo le parole "tre anni" inserire le seguenti: "o ad un anno per le società sportive professionistiche". Le disposizioni previste dal presente comma si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001.

22. All'articolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sostituire le parole "1° gennaio 2002", ovunque ricorrono, con le seguenti: "1° marzo 2002".

23. Nella legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 3 comma 2, concernente disposizioni fiscali in materia di lavoro dipendente prestato all'estero in zone dì frontiera, le parole: "Per l'anno 2001", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2001 e 2002".

24. Per il completamento del programma relativo alla costituzione dell'anagrafe dei beni immobiliari di cui all'articolo 78, comma 32, delle legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002 è consentita la prosecuzione degli interventi previsti dalla citata disposizione. Ai relativi oneri, pari a 41.316.552 euro per l'anno 2002, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma.

Articolo 10. (Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio)

1. Al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno";
b) all'articolo 4, comma 1, concernente la facoltà di determinazione delle tariffe da parte dei comuni, sono soppresse le seguenti parole: "delle prime tre classi";
c) all'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo che precede.".
d) all'articolo 24, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma".

2. (abrogato dall'art. 10, comma 1, legge n. 97 del 2013)

3. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del dell'articolo 17, comma 1-bis, primo periodo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'esercizio 2001, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

4. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, il comma 7 è abrogato;
b) all'articolo 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicità in relazione all'esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone".

Articolo 11. (omissis)

Articolo 12. (omissis)

Articolo 13. (omissis)

Articolo 14. (omissis)

Articolo 15. (omissis)

Articolo 16. (omissis)

Articolo 17. (Compatibilità della spesa in materia di contrattazione collettiva nazionale ed integrativa)

1. Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: (omissis)

2. Dopo l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, è inserito il seguente: "Art. 40-bis."(omissis)

Articolo 18. (Riordino degli organismi collegiali)

1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione già operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo di direzione politica responsabile, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi.

3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, è fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali

Articolo 19. (Assunzioni di personale)

1. Per l'anno 2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, alle università, limitatamente al personale tecnico ed amministrativo, agli enti di ricerca ed alle province, ai comuni, alle comunità montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2001 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; i singoli enti locali in caso di assunzione del personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2001. Alla copertura dei posti disponibili si può provvedere mediante ricorso alle procedure di mobilità previste dalle disposizioni legislative e contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino e di accorpamento delle strutture nonché di trasferimento di funzioni. Si può ricorrere alle procedure di mobilità fuori dalla regione di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi in cui il comune ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Il divieto non si applica al comparto scuola. Sono fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette e quelle relative ai vincitori del secondo corso-concorso di formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n. 22. Il divieto non si applica al personale della carriera diplomatica. Il divieto non si applica altresì ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto di assunzioni, il Ministero della giustizia, con riferimento alle specifiche esigenze del settore, definisce per l'anno 2002 un programma straordinario di assunzioni nel limite di 500 unità di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'apparato giudiziario. Il Ministero della giustizia, nei limiti delle spese sostenute nell'anno 2001 per i rapporti di lavoro a tempo determinato, è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto 2000, n. 242. Il programma di assunzioni va presentato per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'economia e delle finanze. I termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto di cui al presente comma sono prorogati di un anno. Il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. Il termine di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è differito di 18 mesi a partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa al personale assunto a tempo determinato o con convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunità montane e dai consorzi di enti locali non può superare l'importo della spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001, con un incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 per il personale della magistratura, all'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: "banditi con unico decreto" sono sostituite dalle seguenti: "da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

3. All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'ultimo periodo, introdotto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: "Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002".

4. Per il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonché il Corpo nazionale dei vigili del fuoco predispongono specifici piani annuali con l'indicazione:

a) delle iniziative da adottare per un più razionale impiego delle risorse umane, con particolare riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;
b) dei compiti strumentali o non propriamente istituzionali il cui svolgimento può essere garantito mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche, o il cui affidamento all'esterno risulti economicamente più vantaggioso nonché delle conseguenti iniziative che si intendono assumere;
c) delle eventuali richieste di nuove assunzioni che, fatte salve quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le quali sia indicata apposita copertura finanziaria, non possono, comunque, superare le cessazioni dal servizio verificatesi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per le Forze armate si tiene comunque conto dei criteri e degli oneri già considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331.

5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la successiva approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni procedono autonomamente alle assunzioni di personale in attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione, per la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun quadrimestre.

6. Fino al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella tabella "A" allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, alle procedure di reclutamento dei volontari in servizio permanente e in ferma volontaria delle Forze armate non si applicano le disposizioni del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 215 del 2001.

7. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto.

8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

9. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane presso le pubbliche amministrazioni, disciplinati dall'articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n.448, sono prorogati al 31 dicembre 2002. I comandi in atto del personale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1999, n.116, sono prorogati al 31 dicembre 2002.

10. I medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale del Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio, in possesso di titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilità dei posti, essere inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale e sul territorio, rinunciando all'incarico di medico di base.

11. I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.

12. Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea. Il medico che si iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale.

13. Nell'ambito delle risorse disponibili e senza canoni aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato si applicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le disposizioni di cui all'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 338.

14. Le Amministrazioni pubbliche promuovono iniziative di alta formazione del proprio personale anche ai fini della dirigenza favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi di laurea, anche triennali, organizzati con l'impiego prevalente delle metodologie di formazione a distanza per finalità connesse alle attribuzioni istituzionali della amministrazioni interessate. A tal fine, nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie destinate all'aggiornamento e alla formazione del personale, le Amministrazioni pubbliche e le relative Scuole o strutture di formazione, sentite le organizzazioni sindacali, possono anche erogare borse di studio del valore massimo corrispondente all'iscrizione ai suddetti corsi di laurea o provvedere al relativo rimborso.

15. Ai fini dello sviluppo e del potenziamento dell'attività di ricerca della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, nei limiti della spesa relativa alla dotazione del ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e con conseguente indisponibilità di posti di professore, la citata Scuola può assegnare incarichi di ricercatore, previo superamento di apposite procedure selettive svolte secondo la vigente normativa in materia universitaria.

Articolo 20. (omissis)

Articolo 21. (omissis)

Articolo 22. (omissis)

Articolo 23. (omissis)

Articolo 24. (Patto di stabilità interno per province e comuni).

1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, per l'anno 2002 il complesso delle spese correnti, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle finanziate da programmi comunitari, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, non potrà essere superiore a quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per cento.

2. Per le medesime finalità e nei limiti stabiliti dal comma 1, il complesso delle spese correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini del calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo assunti nell'anno 2000 aumentati del 6 per cento.
(comma così sostituito dall'articolo 3, comma 1, legge n. 75 del 2002)

3. Sono escluse dall'applicazione dei commi 1 e 2 le spese correnti connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
(comma così modificato dall'articolo 1-quater, comma 12, legge n. 116 del 2003)

4. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1 si applicano anche al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 1 e 2, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario 2000.

4-bis. Ai fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per gli enti che hanno esternalizzato i servizi negli anni 1997, 1998, 1999 e 2000, la spesa corrente per l'anno 2000, relativa a tali servizi, è convenzionalmente commisurata alla spesa corrente sostenuta nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui tale spesa sia stata superiore..
(comma aggiunto dall'articolo 3, comma 2, legge n. 75 del 2002, poi modificato dall'articolo 29, comma 8, legge n. 289 del 2002)

5. (abrogato dall'articolo 29, comma 9, legge n. 289 del 2002)

6. Per l'acquisto di beni e servizi di rilevanza nazionale le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In ogni caso per procedere ad acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo.
(comma modificato dall'articolo 3, comma 169, lettera a), legge n. 350 del 2003)

7. (abrogato dall'articolo 3, comma 169, lettera b), legge n. 350 del 2003)

8. Gli enti e le aziende di cui ai commi 4 e 5 devono promuovere opportune azioni dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale.

9. In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, i trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province a valere sui fondi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quali risultanti per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 in applicazione della legislazione vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento, del 2 per cento e del 3 per cento.
(comma modificato dall'articolo 29, comma 9, legge n. 289 del 2002)

10. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno e degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono trasmettere trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro venti giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati.

11. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 8 devono essere trasmesse trimestralmente dai predetti enti con riferimento agli impegni assunti.

12. Per le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti le informazioni devono essere comprensive delle eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria.

13. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai commi 10, 11 e 12 e le modalità della sua trasmissione sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro il mese di aprile 2002.

14. Alle finalità di cui al presente articolo provvedono, per il rispettivo territorio, le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 25. (Finanza decentrata)

1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i comuni e le province delle somme versate a titolo di addizionale è effettuata, salvo quanto previsto dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, il Ministero dell'interno provvede all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere stabilite ulteriori modalità per eseguire la ripartizione. L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle province dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti".

2. All'articolo 31, comma 37, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate, con decorrenza dal 2002, le seguenti modifiche:

a) le parole: "a decorrere dal 1999" sono soppresse;
b) le parole: "34 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "24 per cento al Ministero dell'interno, del 40 per cento";
c) le parole da: "del 50 per cento" sino a "è destinato" sono sostituite dalle seguenti: "e del 20 per cento";
d) al terzo periodo, dopo la parola: "programmato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al primo periodo, qualora questi ultimi siano superiori a 103.290.000 euro";
e) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le somme attribuite alle province devono essere utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche, anche su base transprovinciale o anche attraverso contributi ai comuni".

3. All'articolo 31, comma 38, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I componenti degli organi di controllo della società sono designati dagli enti locali destinatari degli utili distribuiti. La società di certificazione deve essere iscritta nel registro dei revisori contabili ed individuata dal Ministero dell'interno".

4. (comma abrogato dall'art. 149-bis, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152 del 2006, coma introdotto  dall'art. 7, comma 1, lettera d), legge n. 164 del 2014)

5. All'articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 novembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2002";
b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Per gli anni 2002 e 2003 è istituita per i comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per l'esercizio finanziario precedente, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, è ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei dati disponibili, dell'imposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria. Per l'anno 2002, il gettito è ripartito tra i comuni sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2002.
4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione di cui al comma 3. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa è corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno.
5. Ai fini del riparto del gettito, relativamente all'anno 2003, il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio 2002, provvede a comunicare al Ministero dell'interno i dati previsionali relativi all'ammontare del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre 2002 il Ministero dell'interno comunica ai comuni l'importo previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il correlato ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L'importo del gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è erogato dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno 2003, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi all'esercizio finanziario 2002 comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2003 al Ministero dell'interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate
".

6. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano alle quali non spetti già la compartecipazione alle imposte sostitutive dei tributi erariali oggetto di devoluzione nei termini e nei modi previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione è attribuita una quota delle medesime imposte sostitutive nella misura prevista dagli statuti per le imposte sostituite.

7. Per l'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A annesso alla presente legge, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.

8. Le risorse del Fondo di cui al comma 6 sono determinate in 51.645.689,90 euro per l'anno 2002.

9. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, individua la tipologia e i settori degli interventi ammessi ad accedere al Fondo di cui al comma 6. Il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per l'accesso al Fondo e provvede alla ripartizione delle risorse. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

10. (comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Costituzionale, 13 gennaio 2004, n. 16)

11. Per l'anno 2002 le risorse del Fondo di cui al comma 9 sono fissate in 103.291.379,82 euro.

Articolo 26. (Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali)

1. Il comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
"11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001 è mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002, è incrementato del tasso di inflazione programmata a decorrere dall'anno 2003 con una utilizzazione nell'ambito della revisione dei trasferimenti degli enti locali, ed è finalizzato all'attribuzione di contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2002 le restanti risorse disponibili sono destinate per il 50 per cento ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento sono distribuite secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei trasferimenti agli enti locali, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale".

Articolo 27. (Disposizioni finanziarie per gli enti locali)

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2002 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'incremento delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2002 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, recante riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali è sospesa l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.

2. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali, per gli enti locali diversi da quelli cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i contributi erariali sono erogati secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti agli enti locali, al fine di adeguare il concorso dello Stato agli oneri finanziari che il comune di Roma sostiene in dipendenza delle esigenze cui deve provvedere quale sede della Capitale della Repubblica, a decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti erariali correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di euro. In correlazione a quanto disposto nel periodo precedente, il comune di Roma è escluso dalla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 21, comma 1, capoverso 11, secondo periodo, nonché delle risorse di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo.

4. A sostegno delle unioni e delle fusioni di comuni e comunità montane che si sono associate per l'esercizio dei servizi e per cui sia effettivamente stato avviato l'esercizio associato delle funzioni è stanziata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2002.

5. Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, in caso di aggregazione ad una comunità montana di un comune montano proveniente da altra comunità montana, i trasferimenti erariali spettanti alle due comunità sono rideterminati in relazione alla popolazione ed al territorio oggetto di variazione. Le modalità applicative sono individuate con decreto del Ministero dell'interno.

6. Il contributo annuo attribuito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, è incrementato a decorrere dall'anno 2002, dell'importo di 1.500.000 euro.

7. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 161, comma 3, le parole: "la sospensione della seconda rata" sono sostituite dalle seguenti: "la sospensione dell'ultima rata";
b) all'articolo 167, comma 1, le parole: "Gli enti locali iscrivono" sono sostituite dalle seguenti: "È data facoltà agli enti locali di iscrivere";
c) all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sommato a quello dei mutui precedentemente contratti" sono inserite le seguenti: ", a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi".

8. Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento".

9. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive. Il termine per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è prorogato al 31 dicembre 2002 per le annualità d'imposta 1997 e successive.

10. A decorrere dal 1o gennaio 2002 le basi di calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'articolo 3 della medesima legge n.925 del 1980.

11. Nel caso in cui l'imposta relativa a fabbricati del gruppo catastale D, in precedenza versata ad un unico comune in base a valori di bilancio unitariamente considerati, sia successivamente da versare a più comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite catastali per le parti insistenti su territori di comuni diversi, i comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti finanziari relativi, delegando il Ministero dell'interno ad effettuare le necessarie variazioni dell'importo a ciascuno spettante a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo Stato.

12. Per l'anno 2002 ai comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 87 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

13. Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme nelle citate contabilità speciali.
(comma così modificato dall'articolo 3-quater della legge n. 75 del 2002)

14. La facoltà di ricorrere alla contrazione di mutui per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale, attribuita alle regioni e agli enti locali da specifiche disposizioni legislative, può essere esercitata limitatamente ai disavanzi risultanti dai bilanci delle predette aziende, redatti ed approvati secondo i rispettivi ordinamenti, relativi agli esercizi 2000 e precedenti. Per il finanziamento degli oneri derivanti dai contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche, tale facoltà può essere esercitata limitatamente ai contratti di servizio stipulati entro la data del 31 ottobre 2001

15. All'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 177, al secondo periodo, dopo le parole: "in deroga ad ogni normativa vigente", sono aggiunte le seguenti: ", determinando il prezzo di cessione con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del valore di quanto edificato".

16. All'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, sono aggiunte, in fine, le parole: ", non tenendo conto del valore di quanto edificato aumentato delle spese di urbanizzazione".

17. Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni
."

18. All'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente il credito di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti, il comma 1-bis, introdotto dall'articolo 29 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, è sostituito dal seguente:
"1-bis. Il credito di imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni in relazione ai dividendi distribuiti dalle società, comunque costituite, che gestiscono i servizi pubblici locali ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, può essere utilizzato per la compensazione dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni".

19. Gli immobili di proprietà degli enti locali destinati dal piano regolatore generale alla realizzazione di infrastrutture o all'esercizio di attività dirette a perseguire finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, assistenziali, culturali o di culto possono essere concessi in locazione, a titolo oneroso, nelle more dell'attuazione del piano regolatore generale stesso, a soggetti pubblici o privati, fino alla data d'inizio dei lavori connessi alla realizzazione di tali attività, attraverso la stipula di contratti di locazione di natura transitoria in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. Per il periodo della durata dei contratti di locazione di natura transitoria, ai suddetti immobili può essere attribuita una destinazione diversa dalla destinazione finale e in deroga alla destinazione urbanistica dell'area. Il contratto di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo di rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto medesimo, con esclusione del pagamento dell'eventuale indennità di avviamento commerciale. Con lettera raccomandata da inviarsi almeno novanta giorni prima della scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di comunicare all'altra parte la propria intenzione di proseguire la locazione, attivando la procedura per la stipula di un nuovo contratto. L'eventuale accordo fra le parti deve avvenire improrogabilmente nei sessanta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

Articolo 28. (Trasformazione e soppressione di enti pubblici)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici, nonché di strutture amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
(comma così sostituito dall'articolo 1, comma 482, lettera a), legge n. 296 del 2006)

a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera d) del presente comma, nonché dall’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, gestione e consultivi;
d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle passività nei limiti dell’attivo della singola liquidazione;
e) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b).

2. - 2-bis. (commi abrogati dall'articolo 1, comma 482, lettera b), legge n. 296 del 2006)

3. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo, al comma 5 dell'articolo 24 e all'articolo 26 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni. Le Commissioni possono richiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi di regolamento trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni.

4. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 3, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'emanazione dei regolamenti previsti dal comma 1 sono prorogati di 20 giorni. Trascorso il termine di cui al comma 3, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo periodo del medesimo comma 3, i regolamenti possono comunque essere emanati.

5. - 6. (commi abrogati dall'articolo 1, comma 482, lettera b), legge n. 296 del 2006)

7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.

8. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via sperimentale, sentite le regioni interessate, anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.

9. I bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti sono annualmente pubblicati in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche agli atti connessi alle operazioni di trasformazione effettuate dalle regioni e dalle province autonome.

11. Gli enti competenti, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di approvvigionamento idrico primario per uso plurimo e per la gestione delle relative infrastrutture, opere ed impianti, possono avvalersi degli enti preposti ad prevalente uso irriguo della risorsa idrica attraverso apposite convenzioni e disciplinari tecnici.

Articolo 29. (Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a:

a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione;
b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo svolgimento di servizi, svolti in precedenza;
c) attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso gara pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b).

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre ricorrere a forme di autofinanziamento al fine di ridurre progressivamente l'entità degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a carico del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da parte degli utenti del servizio.

3. Ai trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti di diritto privato, costituiti ai sensi del comma 1, lettera b), si applica il regime tributario agevolato previsto dall'articolo 90 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Al comma 23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "tremila abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "cinquemila abitanti";
b) le parole: "che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti" sono soppresse.

5. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro interessato e con il Ministro per la funzione pubblica, si provvede a definire la tipologia dei servizi trasferibili, le modalità per l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio e per la determinazione delle relative tariffe nonché le altre eventuali clausole di carattere finanziario, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali.

6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all’articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché all’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’innovazione tecnologica. L’Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l’innovazione e le tecnologie.
(comma così sostituito dall'articolo 27, comma 10, lettera a), legge n. 3 del 2003)

7. Al fine di migliorare la qualità dei servizi e di razionalizzare la spesa per l'informatica, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie:

a) definisce indirizzi per l'impiego ottimale dell'informatizzazione nelle pubbliche amministrazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
b) definisce programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali, nonché assicura la verifica ed il monitoraggio dell'impiego delle risorse in relazione ai progetti informatici eseguiti, ove necessario avvalendosi delle strutture dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6; le risorse, eventualmente accertate dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, quali economie di spesa, sono destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico.
(lettera così modificata dall'articolo 27, comma 10, lettera b), legge n. 3 del 2003)

Articolo 30. (omissis)

Articolo 31. (Misure in materia di servizi della pubblica amministrazione e di sostegno dell'occupazione nelle regioni del Sud)

1. Al fine di migliorare i rapporti con i cittadini e con le imprese, le amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, le agenzie, gli enti locali possono attivare, entro il primo semestre del 2002, iniziative per il colloquio diretto con l'utenza, via telefono o via web, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio, nonché sulle disponibilità indicate nei piani per il 2002 approvati dall'AIPA.

2. Al fine di accelerare ed estendere l'utilizzo delle tecnologie finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi prestati ai cittadini ed alle imprese e per realizzare economie di gestione, le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 possono partecipare a consorzi o stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati.

3. Nella stipula delle convenzioni, le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti principi e criteri preferenziali:

a) localizzazione di strutture tecnologiche od operative nelle regioni meridionali;
b) incremento del numero di addetti occupati on misura pari ad almeno il 10 per cento in conseguenza degli accordi di cui al comma 2;
c) compresenza di soggetti pubblici o istituzioni a prevalente carattere pubblico.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta congiunta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, individua le amministrazioni e le agenzie di cui al comma 1 e stabilisce le disposizioni attuative del presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 32. (Contenimento e razionalizzazione delle spese)

1. Ai fini di cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento degli enti pubblici diversi da quelli di cui al comma 6 dell'articolo 19, non considerati nella tabella C della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4 per cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004. Essi, inoltre, devono promuovere azioni per esternalizzare i propri servizi al fine di realizzare economie di spesa e migliorare l'efficienza gestionale. Delle economie di gestione conseguibili si tiene conto in sede di definizione dei trasferimenti erariali.
(comma così modificato dall'articolo 3, comma 170, legge n. 350 del 2003)

1-bis. (abrogato dall'articolo 3, comma 166, legge n. 350 del 2003)

2. Gli importi dei contributi di Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge, sono iscritti in un'unica previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato entro il 31 gennaio di ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

3. La dotazione delle unità previsionali di base di cui al comma 2 è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni. Per gli anni 2002, 2003 e 2004, la dotazione è ridotta del 10,43 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.

Articolo 33. (Servizi dei beni culturali)

All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b-bis) dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico come definiti dall'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto regolamento dovrà stabilire, tra l'altro: le procedure di affidamento dei servizi, che dovranno avvenire mediante licitazione privata, con criteri concorrenti dell'offerta economica più vantaggiosa e della proposta di offerta di servizi qualitativamente più favorevole dal punto di vista della crescita culturale degli utenti e della tutela e valorizzazione dei beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea; i rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela dei beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del personale, le professionalità necessarie rispetto ai diversi compiti, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal contratto di impiego; i parametri dovranno attenersi ai principi stabiliti all'articolo 2, comma 1, dello Statuto dell'International Council of Museums. Con lo stesso regolamento sono fissati i meccanismi per la determinazione della durata della concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e del canone complessivo da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita, da versare anticipatamente all'atto della stipulazione della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione, i beni culturali conferiti in gestione dal Ministero ritornino nella disponibilità di quest'ultimo. La presentazione, da parte dei soggetti concorrenti, di progetti di gestione e valorizzazione complessi e plurimi che includano accanto a beni e siti di maggiore rilevanza anche beni e siti cosiddetti "minori" collocati in centri urbani con popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti, verrà considerato titolo di preferenza a condizione che sia sempre e comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e di immagine individuale propria del museo minore".

Articolo 34. (omissis)

Articolo 35. (Norme in materia di servizi pubblici)

1.L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è sostituito dal seguente:
"Articolo 113. - (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza industriale)
" (omissis) 

2. Nei casi in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscono un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il regolamento di cui al comma 16 del presente articolo indica i termini, comunque non inferiori a tre anni e non superiori ai cinque anni, di scadenza o di anticipata cessazione della concessione rilasciata, con procedure diverse dall'evidenza pubblica. A valere da tale data si applica il divieto di cui al comma 6 del medesimo articolo 113 del citato testo unico, salvo nei casi in cui si tratti dell'espletamento delle prime gare aventi per oggetto i servizi forniti dalle società partecipanti alla gara stessa. Il regolamento definisce altresì le condizioni per l'ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che abbiano avuto all'estero la gestione del servizio senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per l'effettiva apertura del relativi mercati. A far data da quel periodo, è comunque vietato alle società di capitali in cui la partecipazione pubblica è superiore al 50 per cento, se ancora affidatarie dirette, di partecipare ad attività imprenditoriali al di fuori del proprio territorio.
(comma abrogato dall'articolo 14, comma 3, legge n. 326 del 2003)

3. Il periodo transitorio di cui al comma 2 può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non inferiore a:
(comma abrogato dall'articolo 14, comma 3, legge n. 326 del 2003)

a) un anno nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere dei termini previsti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo, si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore;
b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti;
c) un anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), la società affidataria sia partecipata almeno per il 40 per cento da soggetti privati;
d) un ulteriore anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), la società affidataria sia partecipata almeno per il 51 per cento dai privati.

4. Ove ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 3 i relativi termini possono essere posticipati, sommando le relative scadenze.
(comma abrogato dall'articolo 14, comma 3, legge n. 326 del 20033)

5. In alternativa a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 113 del citato testo unico delle leggi nell'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, i soggetti competenti, individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, possono affidare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato a società di capitali partecipate unicamente da enti locali che fanno parte dello stesso ambito territoriale ottimale, per un periodo non superiore a quello massimo determinato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. Entro due anni da tale affidamento, anche se già avvenuto, con le modalità di cui al presente comma, gli enti locali azionisti applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 3, mediante procedura ad evidenza pubblica, pena la perdita immediata dell'affidamento del servizio alla società da essi partecipata.
(comma abrogato dall'articolo 14, comma 3, legge n. 326 del 2003)

6. e 7. (commi abrogati dall'art. 37 del decreto legislativo n. 201 del 2022)

8. Gli enti locali, entro il 30 giugno 2003, trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del citato testo unico che gestiscono i servizi di cui al comma 1 del presente articolo, in società di capitali, ai sensi dell'articolo 115 del citato testo unico.
(termine così prorogato dall'articolo 1, comma 7-ter, legge n. 178 del 2002)

9. 10. e 11. (commi abrogati dall'art. 37 del decreto legislativo n. 201 del 2022)

12. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 31, comma 8, le parole da: "aventi rilevanza economica" fino a: "nello statuto" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 113-bis";
b) all'articolo 42, comma 2, lettera e), le parole: "assunzione diretta" sono sostituite dalla seguente: "organizzazione";
c) all'articolo 112, il comma 2 è abrogato;
d) all'articolo 115:

1) al comma 1, le parole da: "costituite" fino a "113, lettera c)" sono soppresse e le parole: "per azioni" sono sostituite dalle seguenti: "di capitali";
2) il comma 5 è abrogato;
3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita dal consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale";

e) all'articolo 116, al comma 1, dopo le parole: "per l'esercizio di servizi pubblici" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 113-bis";
f) all'articolo 118:

1) al comma 1, le parole da: "costituite" fino a: "lettera e)", sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 12 dell'articolo 113";
2) il comma 3 è abrogato;

g) all'articolo 123, il comma 3 è abrogato.

13. Gli articoli da 265 a 267 del testo unico per la finanza locale, di cui al regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono abrogati.

14. Nell'esercizio delle loro funzioni, gli enti locali, anche in forma associata, individuano gli standard di qualità e determinano le modalità di vigilanza e controllo delle aziende esercenti i servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e dei consumatori.

15. Dopo l'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente: 
"Art. 113-bis. Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale" (omissis)

16. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti di settore e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo adotta le disposizioni necessarie per l'esecuzione e l'attuazione del presente articolo, con l'individuazione dei servizi di cui all'articolo 113, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.
(comma abrogato dall'articolo 14, comma 3, legge n. 326 del 2003)

Articolo 36. (Organici del personale)

1. In conseguenza delle attività poste in essere ai sensi del presente capo, le pubbliche amministrazioni apportano, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, le relative variazioni in diminuzione alle proprie dotazioni organiche. Ai fini dell'individuazione delle eccedenze di personale e delle conseguenti procedure di mobilità, si applicano le vigenti disposizioni, anche di natura contrattuale.

Articolo 37. (omissis)

Articolo 38. (omissis)

Articolo 39. (omissis)

Articolo 40. (omissis)

Articolo 41. (Finanza degli enti territoriali)

1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali delle province, dei comuni, delle unioni di comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalità del coordinamento nonché dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono approvate le norme relative all'ammortamento del debito e all'utilizzo degli strumenti derivati da parte dei succitati enti.

2. Fermo restando quanto previsto nelle relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni.
(comma così modificato dall'articolo 1, comma 70, legge n. 311 del 2004, poi dall'articolo 3, comma 66, legge n. 203 del 2008)

3. Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420.

4. Per il finanziamento di spese di parte corrente, il comma 3 dell'articolo 194 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, si applica limitatamente alla copertura dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 42. (omissis)

Articolo 43. (Riduzione del costo del lavoro)

1. A decorrere dall'anno 2002 restano confermate:

a) la riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all'articolo 78, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, e il livello dei contributi di cui agli articoli 82 e 83 del predetto decreto legislativo;
b) la riduzione dei contributi dovuti dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto, di cui all'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Restano, altresì, confermati con la medesima decorrenza:

a) il concorso dello Stato al finanziamento della gestione agricoltura dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui all'articolo 55, comma 1, lettera o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
b) il regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

3. La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638.

Articolo 44. (Sgravi per i nuovi assunti)

1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, per i nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente. Ai fini della concessione delle predette agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31 dicembre 2001 le date di cui alla lettera a) del medesimo comma 6 dell'articolo 3.

2. L'efficacia della misura di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni.

3. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, anche ai datori di lavoro operanti nei territori delle regioni Abruzzo e Molise, nonché dei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 2000, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree dell'obiettivo 1 di cui all'allegato I della decisione (CE) n. 1999/502, del 1o luglio 1999. Il beneficio di cui al presente comma è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 69/2001.

Articolo 45. (omissis)

Articolo 46. (Fondo investimenti)

1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati.

2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disponibilità di bilancio che confluiscono nel fondo di cui al comma 1.

3. A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui al presente articolo può essere rifinanziato con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. In apposito allegato al disegno di legge finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi di cui al presente articolo.

5. I Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo.

Articolo 47. (Finanziamento delle grandi opere e di altri interventi).

1. Per il finanziamento del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello regionale e locale, individuate dal CIPE, la Cassa depositi e prestiti può intervenire, per fini di interesse generale, anche in collaborazione con altre istituzioni finanziarie, a favore di soggetti pubblici e privati ai quali fanno carico gli studi, la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere, mediante operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma, anche di finanza di progetto, di prestazioni di garanzie e di assunzioni di nuove partecipazioni che non dovranno essere di maggioranza né comunque di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. La Cassa depositi e prestiti può utilizzare, per le operazioni di cui al comma 1, oltre ai tradizionali mezzi di provvista, ferma restando la compatibilità con l'ordinaria attività di finanziamento prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, anche fondi rivenienti dal collocamento sul mercato italiano ed estero di specifici prodotti finanziari, attraverso la società per azioni Poste italiane, banche e intermediari finanziari vigilati.

3. L'attività di cui al comma 1 è svolta dalla Cassa depositi e prestiti in via sussidiaria rispetto ai finanziamenti concessi da banche o intermediari finanziari ad un tasso di mercato determinato secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 4. Gli interventi della Cassa depositi e prestiti non possono essere di ammontare superiore al 50 per cento dell'importo complessivo del finanziamento, privilegiando la realizzazione delle opere con la forma della finanza di progetto.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Cassa depositi e prestiti, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa con proprio decreto limiti, condizioni e modalità dei finanziamenti, nonché le caratteristiche della prestazione di garanzie.

5. Ai fini della necessaria autonomia e flessibilità operativa e per consentire lo svolgimento dei maggiori compiti di cui al presente articolo, al comma 4 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende" sono inserite le seguenti: "nonché della Cassa depositi e prestiti", e dopo le parole: "Le predette aziende o enti" sono inserite le seguenti: "e la Cassa depositi e prestiti".

6. La Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti volti a garantire l'integrità e il miglioramento delle aziende agricole, con particolare riferimento agli interventi di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, a favore della proprietà contadina.

7. Restano a carico dello Stato gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai finanziamenti di cui al comma 6 fino al limite di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2002.

8. All'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 1, lettera f), il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I mutui eventualmente non contratti nell'anno 1999 possono esserlo entro l'anno 2003".

9. All'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1996, n. 662,", sono inserite le seguenti: "ad eccezione dei mutui con organizzazioni ed istituzioni internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo Stato partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui solo per finalità specifiche di interesse pubblico".

10. A valere sulle risorse destinate dalla presente legge al rifinanziamento del fondo di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, una somma pari a 3 milioni di euro per il 2002 è utilizzata per la progettazione di interventi, di particolare pregio architettonico ed urbanistico, nel quadro delle iniziative volte al perseguimento dell'obiettivo di definizione organica del piano di localizzazione degli uffici pubblici, di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 396 del 1990. I soggetti pubblici interessati presentano le proposte relative ai predetti interventi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 48. (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo)

1. Il credito di imposta di cui all'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applica, nell'esercizio 2002, limitatamente alle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla decisione della Commissione europea 13 marzo 2000 come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, nella misura massima dell'85 per cento dell'incremento delle spese di ricerca e sviluppo sostenute rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti. Per le piccole e medie imprese che svolgono attività industriale, il credito di imposta di cui all'articolo 108 della citata legge n. 388 del 2000 si applica nella misura massima del 100 per cento dell'incremento delle predette spese. Il credito di imposta è comunque attribuito entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea 96/C 45/06, concernente la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, come modificata dalla comunicazione 98/C 48/02. Il credito di imposta è fruibile previa autorizzazione della Commissione europea. A tale fine, il Ministro dell'economia e delle finanze procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1^ gennaio 2002, esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le agevolazioni previste dai commi 1 e 2 sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, fatta eccezione per le agevolazioni di cui al decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

4. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale di cui al presente articolo sono disciplinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 49. (Beni mobili registrati sequestrati e confiscati)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato, previ pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che provvede a:

a) determinare le ipotesi, derivanti da circostanze o eventi eccezionali, in cui, nei procedimenti di sequestro amministrativo e confisca dei beni mobili registrati, si procede direttamente alla vendita anche prima del provvedimento definitivo di confisca;
b) stabilire modalità alternative alla restituzione del bene al proprietario;
c) semplificare il procedimento di sequestro amministrativo, nonché il procedimento di alienazione o distruzione dei veicoli confiscati;
d) prevedere la distruzione della merce contraffatta confiscata nelle vendite abusive su aree pubbliche, salvo la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

2.Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, previo parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che provvede a semplificare ed uniformare il procedimento sanzionatorio degli illeciti in materia di circolazione stradale e, in particolare, quello di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e agli articoli 193 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, prevedendo, altresì, che i veicoli sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie della confisca e del fermo vengano affidati, in via esclusiva, al trasgressore o agli altri soggetti obbligati in solido, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.549, 37 a euro 6.197, 48 e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi nei confronti di chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro o al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso e nei confronti del proprietario o conducente che rifiutano di custodire, a proprie spese, il veicolo sequestrato o fermato. In questo caso si procede direttamente alla vendita del veicolo secondo le modalità di cui al comma 1, lettere a) e b).

3. Tutti i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono essere posti in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla data della confisca. Il ricavato, al netto delle somme di euro 77,5 milioni per l'anno 2002, 129,1 milioni per l'anno 2003 e 232,4 milioni a decorrere dall'anno 2004, è utilizzato per l'acquisto di attrezzature necessarie all'ammodernamento tecnologico e strumentale degli uffici della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria, previa deduzione delle spese procedurali. Restano ferme le disposizioni vigenti che consentono l'affidamento e l'assegnazione dei beni mobili registrati sequestrati e confiscati alle Forze di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali.

Articolo 50. (Disposizioni in materia di rottamazione di veicoli)

1. I veicoli, anche registrati, giacenti presso le depositarie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purché immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 31 dicembre 2001, anche se non confiscati, sono rottamati o alienati.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso regolamento governativo previsto dall'articolo 49, comma 1, provvede:

a) a determinare le tariffe, forfettariamente individuate, in base alle quali dovranno essere liquidate, in un quinquennio, le spese di custodia, in deroga alle tariffe di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tenendo comunque conto degli usi locali;
b) ad individuare il procedimento semplificato e le modalità attuative e operative dell'intervento previsto dal comma 1;
c) ad escludere che la prescrizione delle sanzioni o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, nonché il mancato recupero, nei confronti dei trasgressori, delle spese di custodia determini responsabilità contabile;
d) ad esentare dal pagamento di qualsiasi tributo o onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità di radiazione dei veicoli, le operazioni di rottamazione di cui al presente articolo;
e) a determinare il contributo per la rottamazione dovuto ai centri di raccolta autorizzati, decurtandolo dalle spese di custodia di cui alla lettera a).

Articolo 51. (omissis)

Articolo 52. (Interventi vari)

1. - 13. (omissis)

14. Per finalità di tutela ambientale, le amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell’acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali, riservano all’acquisto di pneumatici ricostruiti una quota almeno pari al 30 per cento del totale. Se alla procedura di acquisto di due o più pneumatici di ricambio di cui al primo periodo non è riservata una quota di pneumatici ricostruiti che rappresenti almeno il 30 per cento del numero complessivo degli pneumatici da acquistare, la procedura è annullata per la parte riservata all’acquisto di pneumatici ricostruiti. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli acquisti di pneumatici riguardanti i veicoli di emergenza, i veicoli in uso al Ministero della difesa e i veicoli delle Forze di polizia.
(comma così sostituito dall'art, 35, comma 3-bis, della legge n. 108 del 2021)

15. - 16. (omissis)

17. (comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Costituzionale, 13 gennaio 2004, n. 12)

18. - 37. (omissis)

38. Allo scopo di garantire l'accesso gratuito attraverso la rete INTERNET agli atti parlamentari e alle biblioteche e agli archivi storici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

39. (comma dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Costituzionale, 13 gennaio 2004, n. 12) 

40. - 48. (omissis)

49. Cessano di avere efficacia le concessioni per la realizzazione di opere di viabilità finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, che alla data del 31 dicembre 2001 risultano bloccate per qualsiasi motivo da almeno tre anni. Il commissario ad acta previsto dalla medesima legge, con propria determinazione, affida entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il completamento della realizzazione delle opere con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione.

50. All'articolo 5, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono aggiunte, in fine, le parole: "eventualmente anche tra diverse intese istituzionali di programma".

51. - 61. (omissis)

62. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 82 è abrogato.

63. - 66. (omissis)

67. Quando disposizioni contenute in leggi, regolamenti o statuti di enti pubblici prevedono che degli organismi collegiali devono fare parte rappresentanti del soppresso Ministero delle finanze o del soppresso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ovvero di dipartimenti o organi dei predetti Ministeri, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede alla designazione o alla nomina, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di quanto disposto ai sensi del periodo seguente. Al fine del migliore utilizzo delle risorse umane per i compiti istituzionali delle amministrazioni di appartenenza, gli incarichi di cui all’articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere conferiti dalle pubbliche amministrazioni, sulla base dei criteri di cui al comma 5 del medesimo articolo 53 ed entro limiti prefissati dalla amministrazione competente, anche a soggetti estranei all’amministrazione, in possesso, oltre che dei requisiti professionali richiesti per l’espletamento dell’incarico, dei requisiti generali per l’accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni indicati nell’articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall’articolo 2 del regolamento di cui al d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693. In tale caso vengono stabilite le modalità per assicurare il necessario collegamento funzionale, ed i connessi obblighi, tra l’amministrazione ed i soggetti estranei alla stessa chiamati a fare parte degli organismi collegiali.

67. - 72. (omissis)

73. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dal comma 23 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole "30 giugno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002".

74. - 75. (omissis)

76. All'articolo 490 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno sui quotidiani di informazione nazionali, e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale".

77. - 88. (omissis)

Articolo 53. (omissis)

Articolo 54. (Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali)

1. Al fine promuovere, in coerenza con gli obiettivi indicati dal Documento di programmazione economico- finanziaria, la realizzazione delle opere pubbliche di regioni, province, comuni, comunità montate e relativi consorzi, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali

2. I contributi erogati dal Fondo sono volti al finanziamento delle spese di progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali e devono risultare almeno pari al 50 per cento del costo effettivo di progettazione.

3. Ai fini dell'ammissione al contributo, le regioni e gli enti locali presentano apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze contenente le seguenti indicazioni:

a) natura, finalità e stima dei tempi di realizzazione dell'opera pubblica ammessa al contributo;
b) entità dei singoli contributi richiesti, in valore assoluto ed in percentuale del costo di progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera, al netto del costo di progettazione;
d) la spesa per investimenti effettuata dall'ente e l'ammontare dei trasferimenti in conto capitale ricevuti in ciascuno degli anni del triennio precedente.

4. Il prospetto contenete le informazioni di cui al comma 3 e le relative modalità di trasmissione sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2002. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell'impiego del contributo, il beneficio è revocato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Le disponibilità del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere emanato. In sede di prima applicazione della presente legge, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari.
(comma così modificato dall'articolo 70, comma 3, legge n. 289 del 2002)

6. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 55. (Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale).

1. Al fine di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di sussidiarietà e diffuso decentramento, nonché garantire l'efficace raccordo tra la realizzazione del piano straordinario delle infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito a decorrere dal 2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale.

2. I contributi erogati dal Fondo sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle risorse produttive e delle realtà sociali interessate.

3. Le disponibilità del Fondo sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere emanato. In sede di prima applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione parlamentare.
(comma così modificato dall'articolo 70, comma 4, legge n. 289 del 2002)

4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 56. (omissis)

Articolo 57. (omissis)

Articolo 58. (Modifica all'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, le parole: "non superiori al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiori all'80 per cento". Conseguentemente, al comma 5 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 24 ottobre 2001, n. 407, le parole: "non superiore al 40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore all'80 per cento".

Articolo 59. (omissis)

Articolo 60. (Modifiche all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola: "svantaggiate" sono aggiunte le seguenti: "e per le imprese agricole di tutto il territorio nazionale";
b) al comma 1, dopo le parole "16 giugno 1998, n. 209" sono aggiunte le seguenti: "nonché alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento CE n. 1257/99";
c) al comma 3, dopo le parole "Abruzzo e Molise" sono aggiunte le seguenti: "e per le imprese agricole di cui al comma 1";
d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
"7-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le tipologie di investimento per le imprese agricole e per quelle della prima trasformazione e commercializzazione ammesse agli aiuti, in osservanza di quanto previsto dal Piano di sviluppo rurale di cui al Regolamento CE n. 1257/99 e di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".

2. Alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano le limitazioni di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Articolo 61. (Modifica all'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente: "3-bis. Tra gli immobili di cui al comma 3 rientrano anche quelli ad uso non abitativo qualora destinati oppure utilizzati per i profughi di cui al citato comma 3, ed allorchè negli stesi immobili si svolgano o si siano svolte attività culturali, sociali, scolastiche e sanitarie.Rientrano altresì nei predetti immobili quelli destinati allo svolgimento di attività commerciali o artigianali, nella misura in cui siano diretti a soddisfare esigenze di primaria necessità, in attuazione degli scopi statutari degli enti soppressi di cui al comma 3."

Articolo 62. (Modifiche all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

1. All'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente: "m-bis) elaborazione ed attuazione di piani di sostenibilità in aree territoriali di particolare interesse dal punto di vista delle relazioni fra i settori economico, sociale ed ambientale".
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, previa approvazione del CIPE, il programma annuale di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, elaborato anche sulla base delle proposte fatte pervenire dalle altre amministrazioni interessate. In tale programma sono individuati:

1) le specifiche tipologie di azione da finanziare;
2) i settori prioritari di intervento, con particolare riferimento a quelli indicati nel comma 2 del presente articolo;
3) i fondi attribuibili alle singole misure ed interventi programmati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento;
4) le condizioni e le modalità per l'attribuzione e l'erogazione delle forme di sostegno, anche mediante credito di imposta;
5) le priorità territoriali e/o tematiche;
6) le categorie di soggetti beneficiari;
7) le modalità di verifica della corretta e tempestiva attuazione delle iniziative e di valutazione dei risultati conseguiti
".

Articolo 63. (Modifiche all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412)

1. All'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dopo le parole: "policlinici universitari a diretta gestione" sono inserite le seguenti: "gli ospedali classificati".

Articolo 64. (articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte Costituzionale, 13 gennaio 2004, n. 12)

Articolo 65. (omissis)

Articolo 66. (omissis)

Articolo 67. (Programmazione negoziata in agricoltura)

1. I finanziamenti revocati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ad iniziative di programmazione negoziata nel settore agroalimentare e della pesca sono assegnati al finanziamento di nuovi patti territoriali e contratti di programma riguardanti il settore medesimo.

2. Con decreto del Ministro per le attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono predisposti contratti di programma ed emanati bandi di gara per patti territoriali, attivabili e finanziabili su tutto il territorio nazionale previa delibera del CIPE secondo gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato per l'agricoltura, nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso le revoche di cui al comma 1.

3. All'articolo 124, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente periodo: "Per tali patti, per i quali sia stato emanato il decreto di approvazione da parte del ministro competente, il finanziamento pubblico riguarda tutte le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali previste da ciascun patto, anche se le stesse sono attuabili parzialmente all'esterno delle aree classificate depresse."

Articolo 68.
(abrogato dall'articolo 70, comma 2, legge n. 289 del 2002)

Articolo 69. (Semplificazione delle procedure di spesa)

1. Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di crescita e occupazione, con uno o più regolanti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n.400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, s proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti, emana disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di spesa, con particolare riferimento agli interventi nelle aree depresse.

2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, i regolamenti possono essere comunque emanati.

Articolo 70. (Disposizioni in materia di asili nido).

1. È istituito un Fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Gli asili nido quali strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Le regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione degli asili nido nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro.

5. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra esigenze e professionali e familiari dei genitori lavoratori, possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, istituire nell'ambito dei propri uffici i micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una particolare flessibilità organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

6. Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta su reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'onere complessivo non potrà superare rispettivamente 6,20 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anno 2002, 2003 e 2004.

7. Anche in deroga al limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni i mutui necessari ai fini del finanziamento delle opere relativo alla costruzione di asili-nido, anche in relazione all'eventuale acquisto dell'area da parte del comune, corredata dalla certificazione della regione circa la regolarità degli atti dovuti.

8. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è fissata in 100 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2002-2004. A decorrere dal 2005 alla determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11 comma 3 lettera d) della legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni.

Articolo 71. (abrogato dall'articolo 16-bis della legge n. 16 del 2002).

Articolo 72. (Indennizzo delle aziende commerciali in crisi)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1^ gennaio 2002 e il 31 dicembre 2004.

2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 è dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS per il periodo tra il 1^ gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2006.

3. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2005.

Articolo 73. (Assegnazione di fondi)

1. I fondi di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, come rifinanziata dalla presente legge, sono assegnati a progetti selezionati secondo criteri di avanzamento progettuale e di coerenza programmatica, con particolare riferimento alle priorità della programmazione comunitaria 2000-2006 e con ricorso a metodi premiali; tali criteri e metodi sono attuati con le procedure di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

2. Il limite di impegno quindicinale di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per la costruzione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, è assegnato alla regione Veneto

Articolo 74. (Disposizioni in materia di trasmissioni televisive e radiofoniche)

1.Nella tabella A, parte III, di cui all'articolo 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 123-ter), dopo le parole: "a mezzo di reti via cavo o via satellite" sono aggiunte le parole: "ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto".

2. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, i soggetti titolari di concessione radiofonica comunitaria in ambito nazionale, sono autorizzati ad attivare nuovi impianti, su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico e nel rispetto delle normative vigenti in materia di emissioni elettromagnetiche, sino al raggiungimento della copertura di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorsi 90 giorni dalla comunicazione di attivazione degli impianti al Ministero delle Comunicazioni ed in mancanza di segnalazioni di interferenze, la frequenza utilizzata si intende autorizzata.

Articolo 75. (omissis)

Articolo. 76. (Regime fiscale dei trasferimenti di beni immobili)

1. Il regime fiscale previsto dall'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intende applicabile nei confronti dei trasferimenti di beni immobili, compresi in piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area avvenga entro cinque anni dal trasferimento, anche nel caso in cui l'acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico.

Articolo 77. (omissis)

Articolo 78. (omissis)

Articolo 79. (omissis)