LEGGE 17 MAGGIO 1999, n. 144
Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali

Art. 1. (Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici) (omissis)

Art. 2. (Partecipazione alle riunioni del CIPE) (omissis)

Art. 3. (Compiti del CIPE) (omissis)

Art. 4. (Studi di fattibilità delle amministrazioni pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e locali)

1. Lo studio di fattibilità per opere di costo complessivo superiore a lire 20 miliardi è lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche.

2. Gli studi di fattibilità approvati dalle amministrazioni costituiscono certificazione di utilità degli investimenti ai fini dell'accesso preferenziale ai fondi disponibili per la progettazione preliminare e costituiscono titolo preferenziale ai fini della valutazione dei finanziamenti delle opere in base alle disponibilità finanziarie degli esercizi futuri.

3. Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo è superiore a 100 miliardi di lire devono obbligatoriamente essere sottoposti a valutazione economica interna alle amministrazioni proponenti o, su richiesta, da parte di enti ed amministrazioni pubblici esterni alle stesse.

4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si provvederà ad aggiornare periodicamente i limiti di cui al comma 3, tenendo conto degli indici ISTAT.

5. Per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare dei soggetti richiamati espressamente dall'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110 miliardi di lire per il triennio 1999-2001, di cui 30 miliardi per il 1999, 40 miliardi per il 2000 e 40 miliardi per il 2001. A decorrere dall'anno 2000 alla determinazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti di cui al presente comma sono riservati per il 50 per cento alle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse e' effettuata dal CIPE assegnando il 70 per cento alle diverse regioni in percentuale corrispondente a quella attribuita in relazione ai fondi comunitari e il residuo 30 per cento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che eccedano la quota attribuita alla regione.

6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla Cassa depositi e prestiti, con determinazione del direttore generale, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle domande, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse e senza istruttorie tecniche, in misura pari a quella richiesta ma non superiore all'importo della tariffa professionale prevista per la redazione del progetto preliminare dell'opera, che non può avere un costo inferiore a lire 3 miliardi, entro i limiti delle disponibilità dei fondi assegnati ai sensi del medesimo comma, a sostegno delle iniziative progettuali per le quali sia stato redatto lo studio di fattibilità i cui risultati sono valutati positivamente e come tali certificati dalla struttura di valutazione regionale di cui all'articolo 1 e giudicati, con provvedimento del presidente della regione, compatibili con le previsioni dei rapporti interinali di cui alla deliberazione del CIPE del 22 dicembre l998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998. L'assegnazione e' revocata se entro novanta giorni dalla sua erogazione non e' documentato l'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1999, a lire 40 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 40 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante le medesime modalità e procedure di cui al comma 6.riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Una quota del fondo pari a 900.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2021, è assegnata al finanziamento delle attività di cui al comma 5.
(comma così modificato dall'art. 41, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020)

8. (abrogato dall'art. 70, comma 2, legge n. 289del 2002)

Art. 5. (Intese istituzionali di programma)

1. In ciascuno stato di previsione della spesa è istituita una unità previsionale di base per gli interventi di conto capitale denominata a Intesa istituzionale di programma, cui affluiscono le risorse provenienti dalle autorizzazioni di spesa iscritte nel medesimo stato di previsione da destinare alla realizzazione degli interventi previsti nelle intese istituzionali di programma da stipulare ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e con la modalità di cui alla delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997.

2. All'unità di cui al comma 1 affluiscono le quote di finanziamento già a disposizione dell'amministrazione competente idonee a consentire il perseguimento degli obiettivi rientranti nelle intese istituzionali di programma da adottare, le quote di risorse destinate alle intese su fondi ripartiti dal CIPE e la quota nazionale di cofinanziamento di programmi comunitari, rientranti nell' "Intesa", iscritta all'unità previsionale di base 7.2.1.10 "Fondo di rotazione per le politiche comunitarie" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa ripartizione del CIPE a seguito dell'avvenuta approvazione dei programmi comunitari.

3. All'unità previsionale di base di cui al comma 1 possono affluire inoltre le risorse provenienti da iniziative non avviate e revocate dal CIPE. Tali somme, ove necessario, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, iscritte in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate dal CIPE alle intese istituzionali di programma che hanno in corso di attuazione programmi, anche con valenza ambientale, con un più elevato coefficiente di realizzazione e necessitino di ulteriori risorse.

4. Nell'ambito degli accordi di programma - quadro le risorse destinate a progetti in ritardo di attuazione possono essere diversamente allocate in relazione all'effettivo stato di avanzamento di altri progetti, prioritariamente nell'ambito del medesimo accordo o, in caso di impossibilità, in accordi per settori diversi eventualmente anche tra diverse intese istituzionali di programma.
(comma così modificato dall'art. 52, comma 50, legge n. 448 del 2001)

5. Restano ferme le procedure di rendicontazione e controllo stabilite dalla normativa vigente e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica informa ogni due mesi il Parlamento sulle operazioni effettuate sulle unità previsionali di base di cui al comma 1.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio su proposta dell'Amministrazione competente anche in parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del regolamento approvato con d.P.R. 29 dicembre 1988, n. 568.

7. Le regioni sottoscrittrici di intese istituzionali di programma adeguano le strutture dei rispettivi bilanci in sintonia con le previsioni del presente articolo.

Art. 6. (Esecuzione diretta di lavori e servizi)

1. All'articolo 37-quinquies della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: (omissis)

Art. 7. (Istituzione dell'Unità tecnica - Finanza di progetto)  
(si veda anche l'art. 57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

1. E istituita, nell'ambito del CIPE, l'Unità tecnica - Finanza di progetto, di seguito denominata "Unità".

2. L'Unità ha il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attività di verifica prevista all'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.

3. L'Unità fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nella attività di individuazione delle necessità suscettibili di essere soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

4. L'unità assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento delle attività di valutazione tecnico - economica delle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi dell'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e nelle attività di indizione della gara e della aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le modalità previste dall'articolo 37-quater della citata legge n. 109 del 1994.

5. L'Unità esercita la propria attività nel quadro degli interventi individuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici.

6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE stabilisce con propria delibera le modalità organizzative dell'unità.

7. L'organico dell'Unità è composto di 15 unità, scelte in parte tra professionalità delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di un processo ti selezione, fondato sulla concreta esperienza nel settore, tra professionalità esterne che operano nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico. Le modalità di seleziona sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

8. I componenti dell'Unità sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.

9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati il trattamento economico spettante ai componenti dell'Unità e l'ammontare delle risorse destinate al suo funzionamento.

10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. Il CIPE presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attività dell'unità e sui risultati conseguiti.

Art. 8. (Utilizzazione delle economie verificatesi nella realizzazioni delle opere pubbliche)

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è sostituito dal seguente:
«Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento, previa autorizzazione del Ministero competente»

Art. 9. (Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria) (omissis)

Art. 10. (Affidamento in concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta) (omissis)

Art. 11. (Raddoppio della strada statale Ragusa - Catania) (omissis)

Art. 12. (Perenzione)

1. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'articolo 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, le parole: "quinto esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "settimo esercizio".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica in via transitoria anche ai residui in scadenza al 31 dicembre 1998.

Art. 13. (Modifiche alla disciplina del Fondo per la progettazione istituito presso il Ministero dei lavori pubblici)

1. I commi 2 e 2-bis dell'articolo 9 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono sostituiti dai seguenti: (omissis)

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 50 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento scritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

3. Le residue disponibilità recate dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: (omissis)

Artt. da 14 a 72 (omissis)


(si riporta per completezza l'articolo 20 della legge n. 412 del 1991)

Art. 20. (Norme in materia di opere pubbliche)

1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento, previa autorizzazione del Ministero competente.

2. Nell'esecuzione di opere pubbliche di pertinenza degli enti locali, finanziate con il ricorso a mutui della Cassa depositi e prestiti o di altri istituti di credito, può essere considerata munita di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ora art. 151, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000 - n.d.r.), l'approvazione di perizie di variante e suppletive nel rispetto del limite di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440 (norme abrogate dall'art. 123, comma 1, lettera l), del d.lgs. n. 77 del 1995 -  n.d.r.), qualora il loro importo rimanga nell'ambito del mutuo concesso. L'approvazione delle perizie deve essere comunque comunicata per presa d'atto agli istituti mutuanti.