Decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131
Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983

Artt. da 1 a 12 (omissis)
(l'articolo 1-quater, dal comma 3 al comma 11, l'articolo 3, comma 6, e l'articolo 3-bis, sono stati abrogati dall'
articolo 123, comma 1, lett. h), del decreto legislativo n. 77 del 1995)

Art. 13

1.    Lo Stato concorre al finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province negli anni 1983 e 1984 nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, salvo i casi previsti da norme particolari e fermo restando il limite del 25 per cento di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43. Il concorso dello Stato compete anche per i mutui assunti da consorzi fra enti locali, a condizione che sia stato deliberato, anche nell'esercizio successivo a quello dell'assunzione, l'accollo a carico dei bilanci degli stessi enti locali, da parte dei relativi consigli, delle rate di ammortamento per tutta la durata del prestito. L'onere di ammortamento dei mutui contratti a decorrere dal 1° gennaio 1985 deve essere fronteggiato senza che ne consegua aggravio per il bilancio dello Stato.
(comma così modificato dall'articolo 6 della legge n. 887 del 1984)

1.1.    Qualora gli enti suddetti intendano contrarre mutui al di fuori dei casi previsti dall'articolo 10 del presente decreto, l'intero onere di ammortamento dovrà essere fronteggiato dagli enti stessi, senza che ne consegua aggravio alcuno per il bilancio dello Stato. Per tutti gli altri mutui contratti dai medesimi enti nello stesso esercizio, il concorso dello Stato ai sensi del primo comma è ridotto al 50 per cento.

2.    A decorrere dal 1° gennaio 1983 i quadri economici dei progetti approvati per l'esecuzione di opere pubbliche devono tenere conto dell'intero costo dell'opera, anche se la realizzazione di essa avvenga per stralci o lotti funzionali.
(comma da coordinare con la disciplina dell'articolo 14, comma 7, legge n. 109 del 1994)

3.   (comma abrogato dall'articolo 123, comma 1, lettera l), decreto legislativo n. 77 del 1995)

3.1. (comma abrogato dall'articolo 7, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 284 del 1999)

3.2.    Qualora la fornitura di beni e servizi venga effettuata con ricorso a mutuo della Cassa depositi e prestiti, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale, purché tale circostanza sia stata richiamata nel bando di gara.

Art. 14

I comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato.

Artt. da 15 a 38 (omissis)