AFFARI ISTITUZIONALI - 63
T.A.R. Piemonte, Torino, 6 ottobre 2007, n. 3016
La previsione dell'alienazione di bene immobile nella relazione previsionale e programmatica da parte del Consiglio comunale è sufficiente a radicare in capo al dirigente la competenza all'adozione dei successivi provvedimenti per l'affidamento (art. 42, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 267 del 2000).
Compete al dirigente e non all'organo collegiale la determinazione del prezzo a base d'asta e delle clausole del bando
(art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000).

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

a) sul ricorso n. 1218/2006 proposto da L.B.A., rappresentato e difeso dall’avv. D.F. ed elettivamente domiciliato presso ...

contro

il Comune di Chieri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. F.C., elettivamente domiciliato presso ...

nei confronti di

F.A., B.C., F.C., F.G., rappresentati e difesi dall’avv. prof. C.D.P. e dall’avv. C.S. ed elettivamente domiciliati presso ...

per l’annullamento, previa adozione di misura cautelare

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 27 settembre 2006, avente ad oggetto la “trattativa privata per l’alienazione del complesso immobiliare Castello di Pessione, sito a Chieri – Frazione Pessione in strada della Cà Bianca. Revoca proprie deliberazioni n. 202 del 2.11.2005 e n. 138 del 28.6.2006 – indirizzi per la scelta del contraente”;
- di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e/o conseguente, fra cui la nota prot. 29165 del 28 settembre 2006 del Dirigente Area Servizi Economico Finanziari del Comune di Chieri, e la nota prot. 29181/06 del 29 settembre 2006, dello stesso dirigente.

b) sui motivi aggiunti, notificati il 24 ottobre 2006 e depositati il 28 ottobre 2006, proposti per l’annullamento, previa adozione di misura cautelare:

- della determinazione dirigenziale n. 557 del 28 settembre 2006 a firma del Direttore dei Servizi Finanziari del Comune di Chieri e del Responsabile del procedimento;
- della aggiudicazione del complesso immobiliare denominato Castello di Pessione, avvenuta in data 10 ottobre 2006 e non meglio nota;
- di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e/o conseguente;

c) sui motivi aggiunti, notificati il 27 e 28 novembre 2006 e depositati il 30 novembre 2006, proposti per l’annullamento, previa adozione di misura cautelare:

- della determinazione dirigenziale n. 651/acc 1767/06 del 6 novembre 2006 a firma del Dirigente Direttore dei Servizi Finanziari del Comune di Chieri e del “Responsabile del procedimento”;
- di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e/o conseguente, fra cui il “verbale di apertura buste” del 10 ottobre 2006, allegato alla suddetta determina dirigenziale, ed il “verbale di apertura plico” del 23 marzo 2006.

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visti gli atti di motivi aggiunti e i documenti con essi depositati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata e dei controinteressati;

Relatore alla udienza pubblica dell’11 aprile 2007 il referendario Giorgio Manca e uditi l’avv. Fragapane per il ricorrente, l’avv. O., su delega dell’avv. C., per l’amministrazione intimata e l’avv. V., su delega dell’avv. S., per i controinteressati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

1. – Il ricorrente espone di aver formulato offerta per l’acquisto del complesso immobiliare Castello di Pessione, sito a Chieri – Frazione Pessione, in risposta a un invito ad offrire pervenuto dall’amministrazione comunale di Chieri con nota prot. n. 9405/06 del 14 marzo 2006, a firma del Dirigente dei Servizi Economico e Finanziari, in cui veniva fissato un prezzo base di euro 855.000,00. L’offerta veniva presentata in data 21 aprile 2006, per il prezzo di euro 800.000,00, con stipula del rogito e versamento del saldo entro il 31 dicembre 2007.

Con deliberazione n. 138 del 28 giugno 2006 la Giunta Comunale di Chieri dava atto che “Dopo l’espletamento di numerose procedure sia pubbliche sia a trattativa privata, si è ricevuta un’unica proposta di acquisto, formale e non condizionata all’avverarsi di determinati eventi, ma che prevede la stipula del rogito notarile, con conseguente pagamento del saldo, entro il 31.12.07; L’offerente ha altresì richiesto la custodia conservativa dell’immobile al momento dell’adozione della determinazione dirigenziale di accettazione della proposta” e constatava che “E’ opportuno che la custodia conservativa del bene venga assegnata all’offerente soltanto con la stipulazione del rogito e contestuale pagamento del saldo…” e stabiliva: “1. Di modificare, …, la propria precedente deliberazione n. 202 del 2.11.2005 stabilendo la conclusione della procedura di vendita, con stipula del rogito notarile, entro dicembre 2007. 2. … che la custodia conservativa del bene sarà assegnata all’offerente con la stipulazione del rogito notarile e contestuale pagamento del saldo”.

Il ricorrente con lettera del 21 settembre 2006, sottoscritta dall’avv. Domenico Fragapane, intimava all’amministrazione comunale di comunicare “entro sette giorni da oggi, la data in cui avrà luogo la concordata stipulazione del preliminare, secondo quanto deliberato dalla Giunta comunale nella seduta del 28 giugno 2006.”.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 settembre 2006, n. 184, l’amministrazione modificava gli indirizzi adottati per la vendita dell’immobile in questione e stabiliva “1. Di revocare, …, le proprie precedenti deliberazioni n. 202 del 2.11.2005 e n. 138 del 28.06.2006. 2. … i seguenti nuovi indirizzi per la scelta dell’acquirente: aggiudicazione del complesso immobiliare in oggetto al miglior offerente sotto il profilo sia dell’importo sia dei tempi proposti per la conclusione del negozio; conclusione della trattativa privata entro il termine del 10 ottobre 2006; conclusione della procedura di vendita con stipula del rogito notarile e contestuale versamento del saldo entro marzo 2007”.

Con nota del 28 settembre 2006, prot. n. 29165, il dirigente Area Servizi Economico Finanziari del Comune di Chieri, replicava alla nota del ricorrente sopra citata, esponendo le ragioni per le quali l’amministrazione riteneva che la trattativa privata svolta con il ricorrente non avesse portato ad un accordo negoziale.

A seguito della deliberazione della G.C. n. 184 del 27 settembre 2006, sopra citata, la nuova procedura a trattativa privata per la vendita dell’immobile è stata avviata con lettera di invito dello stesso dirigente del 29 settembre 2006, prot. 29181, inviata anche al ricorrente.

2. - Con il ricorso in epigrafe, notificato il 9 ottobre 2006 e depositato il successivo 21 ottobre, il ricorrente impugna la suddetta deliberazione della Giunta Comunale di Chieri (n. 184 del 27 settembre 2006) e le due citate note del dirigente del Comune di Chieri deducendo i seguenti motivi:

1° Violazione e falsa applicazione di legge (art. 42, comma 2, lett. l), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Incompetenza.

2° - Violazione e falsa applicazione di legge e di regolamento. Irrazionalità manifesta. Eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria. Difetto di motivazione. Ancora violazione di legge.

3° - Violazione e falsa applicazione di legge, di regolamento e/o di principio generale. Violazione di legge per difetto di motivazione. Eccesso di potere per carenza di presupposti e di istruttoria. Errore.

4° - Eccesso di potere per falsa rappresentazione dei fatti. Violazione e falsa applicazione di legge. Travisamento. Violazione del giusto procedimento. Violazione dei doveri di correttezza e buona fede.

5° Illegittimità derivata. Eccesso di potere per irrazionalità manifesta, violazione di precedenti determinazioni della stessa amministrazione, difetto di presupposti e di istruttoria. Incompetenza.

3. – Con motivi aggiunti, notificati il 24 ottobre 2006 e depositati il 28 ottobre 2006, il ricorrente impugna la determinazione dirigenziale (n. 557 del 28 settembre 2006) con la quale si è stabilito “1. DI INVITARE, entro il 9 ottobre 2006, i diversi soggetti che, dal 24 marzo 2006 alla data odierna, hanno manifestato al Comune di Chieri un interesse formale all’acquisto del “Castello di Pessione”, a presentare un’eventuale offerta migliorativa a quanto già proposto; …”, nonché l’aggiudicazione del complesso immobiliare in questione, avvenuto il 10 ottobre 2006 e non meglio nota, deducendo i seguenti motivi:

6° Violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 107 D.Lgs. n. 267/2000), di Statuto (art. 33), e di regolamento (sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Chieri). Eccesso di potere per difetto di presupposti. Incompetenza. Irrazionalità manifesta. Difetto di motivazione Violazione dell’interesse pubblico, dei principi della legalità procedimentale, di correttezza e trasparenza. Illegittimità derivata.

7° Violazione e falsa applicazione di legge e di regolamento. Eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria.

4. – Con ulteriori motivi aggiunti, notificati il 27 e 28 novembre 2006 e depositati il 30 novembre 2006, il ricorrente impugna la determinazione del dirigente dei Servizi Economico Finanziari del Comune di Chieri (n. 651 del 6 novembre 2006) con la quale si è stabilito “1. DI APPROVARE il verbale del 10.10.2006 (…) …; 2. DI ACCETTARE la proposta, …, dei signori Filipello Alberto, Bonifetto Carla, Filipello Grazia, Filipello Claudio (…), relativa all’acquisto del complesso immobiliare per la somma di Euro 912.000,00 (…); 3. DI ALIENARE, a favore dei signori …. L’immobile “Castello di Pessione”, …; 4. DI ACCERTARE la somma di Euro 912.000,00 al capitolo …;” deducendo i seguenti motivi:

7° Violazione e falsa applicazione di legge (art. 10 e 10-bis l. n. 241/1990). Violazione del giusto procedimento. Difetto di motivazione e violazione di legge (art. 3 l. n. 241/1990). Violazione dei principi della legalità procedimentale e del contraddittorio. Illegittimità derivata. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia. Incompetenza.

8° Violazione e falsa applicazione di legge e di regolamento (deliberazione C.C. di Chieri n. 95 del 10 settembre 2002). Eccesso di potere per istruttoria carente, lacunosa, inadeguata rispetto a profili di carattere essenziale, difetto di presupposti. Sviamento. Superficialità manifesta. Irrazionalità. Difetto assoluto di motivazione. Ancora violazione di legge (art. 3 l. n. 241/1990).

9° Violazione e falsa applicazione di legge (art. 1 l. n. 241/1990; art. 1337 c.c.). Eccesso di potere per difetto di presupposti. Irrazionalità e contraddittorietà manifeste. Violazione della legalità procedimentale. Istruttoria carente e insufficiente. Violazione del principio dell’affidamento. Illegittimità derivata.

10° Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Errore. Difetto di istruttoria. Violazione e falsa applicazione di legge. Ancora illegittimità derivata.

11° Violazione e falsa applicazione di legge e di principi generali in tema di scelta del contraente. Difetto assoluto di motivazione. Violazione di legge. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria. Incompetenza. Contraddittorietà.

5. – Con atto depositato il 25 ottobre 2006 si è costituito in giudizio il Comune di Chieri, chiedendo la reiezione del ricorso.

6. Con “memoria di costituzione” depositata il 18 dicembre 2006, si sono costituiti in giudizio i controinteressati F.A., B.C., F.C. e F.G., chiedendo la reiezione del ricorso. Con memoria del 30 marzo 2007 eccepiscono il difetto di legittimazione del ricorrente ad impugnare gli atti della trattativa privata tenutasi in data 10 ottobre 2006, posto che a tale procedura non ha partecipato nonostante fosse stato espressamente invitato. Mancherebbe perciò l’interesse del ricorrente a censurare le modalità di svolgimento della trattativa privata. Nel merito ritengono infondati i motivi del ricorso e i motivi aggiunti.

7. – Con ordinanza di questa Sezione n. 687 del 20 dicembre 2006 è stata rigettata la domanda cautelare proposta in via incidentale con l’atto di motivi aggiunti depositato il 30 novembre 2006.

8. All’udienza pubblica dell’11 aprile 2007 il ricorso e i motivi aggiunti sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

1. – Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce l’incompetenza della Giunta Comunale ad adottare la deliberazione n. 184 del 27 settembre 2006, avente ad oggetto l’alienazione a trattativa privata del complesso immobiliare Castello di Pessione, materia che l’ordinamento degli enti locali riserva alla competenza del Consiglio Comunale.

Il motivo è infondato, in linea di fatto.

L'art. 42, comma 2, lettera l), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce la competenza al Consiglio Comunale per gli “acquisti e alienazioni immobiliari … che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio …”. Dalla documentazione versata in atti risulta che il Consiglio Comunale di Chieri, già con deliberazione n. 11 del 28 gennaio 2003, e poi con deliberazione n. 23 del 28 febbraio 2005 relativa all’approvazione della relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione del 2005, dispose l’alienazione del complesso immobiliare in oggetto. Ciò emerge anche dalla lettura della deliberazione della Giunta Comunale, n. 184 del 27 settembre 2006, impugnata con il ricorso in epigrafe, che richiama tali atti di indirizzo del Consiglio Comunale.

2. – Con il secondo motivo, muovendo dalla premessa che l’impugnata delibera della G.C. non ha previsto un prezzo di vendita determinato in base a perizia estimativa, si denuncia la violazione dell’art. 17 del “regolamento comunale per la locazione, concessione e l’alienazione dei beni mobili ed immobili” del Comune di Chieri, in cui si prevede che i beni da alienare siano previamente valutati “con apposita perizia estimativa redatta sulla base delle metodologie e delle tecniche più coerenti alla natura del bene da valutare”. Lamenta altresì la violazione dell’art. 19 del medesimo regolamento comunale, nel punto in cui richiede il versamento di una cauzione provvisoria, confermando la necessità della determinazione di un prezzo base. Nella deliberazione impugnata non avrebbe previsto né un prezzo base di vendita né il deposito cauzionale.

Il motivo è infondato, in linea di fatto.

Quanto alla perizia estimativa del valore dell’immobile oggetto della procedura di vendita, dalla documentazione in atti risulta la perizia (asseverata il 7 ottobre 2003 presso il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Moncalieri: si veda il “verbale di asseverazione di perizia” in atti) redatta dall’arch. B.C., in qualità di tecnico alle dipendenze dell’amministrazione comunale, nella quale viene indicato in 1.000.000,00 di euro il valore del complesso immobiliare.

Non può essere condivisa, inoltre, l’argomentazione per cui sarebbe stato compito della Giunta comunale fissare il prezzo base e l’obbligo per gli offerenti di versare la cauzione provvisoria. Si tratta di competenze tipicamente di natura gestionale e quindi riservate al dirigente, ai sensi dell’art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, che – nel caso di specie – vi ha provveduto con la determinazione dirigenziale n. 557 del 28 settembre 2006, adottata dal dirigente dei servizi economico finanziari, in cui si determina il prezzo base di euro 837.000,00 e si stabilisce l’obbligo di versare una cauzione minima di euro 20.000,00.

3. – Con il terzo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 18 del regolamento comunale, sopra richiamato, che condiziona l’ammissibilità della trattativa privata all’ipotesi in cui sia andato deserto il procedimento ad evidenza pubblica. Ipotesi che nel caso di specie non si sarebbe realizzata perché, come riferito nel preambolo della deliberazione impugnata, il Comune in tempi recenti avrebbe ricevuto proposte formali di acquisto.

La censura non può essere accolta.

Il presupposto legittimante la trattativa privata è correttamente individuato dal ricorrente nella diserzione di precedenti gare pubbliche. Non si può invece concordare con l’affermazione che tale presupposto non si sia integrato. Come esattamente rilevato dalla difesa dell’amministrazione resistente, il Comune di Chieri pubblicò un primo avviso di asta pubblica per l’alienazione dell’immobile in questione, in data 23 ottobre 2003. Dal verbale di gara redatto il 20 novembre 2003 risulta che “non è pervenuta nessuna domanda di partecipazione e pertanto il Presidente dichiara che la gara è deserta”. L’amministrazione comunale rinnovò la procedura di gara, ripubblicando l’avviso d’asta pubblica in data 22 dicembre 2003, con un prezzo a base di gara ridotto del 20% rispetto a quello previsto nell’asta precedente. Anche questa gara andò deserta.

In linea di fatto è pertanto smentita l’affermazione del ricorrente ed è conseguentemente infondato il motivo in esame.

4. – Con il quarto motivo, si contesta la decisione del Comune, contenuta nella deliberazione impugnata, di modificare ulteriormente le condizioni della trattativa privata stabilite con la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 28 giugno 2006, e di dare avvio ad una nuova procedura, deducendo diversi profili di illegittimità che muovono dalla premessa che nel corso della trattativa privata avviata con la lettera di invito del 14 marzo 2006 si fosse raggiunto un accordo tra il ricorrente e il Comune di Chieri:

a) non corrisponderebbe al vero che il ricorrente abbia chiesto il ritiro della cauzione versata a corredo dell’offerta presentata il 21 aprile 2006, poiché l’importo versato doveva considerarsi un acconto sul prezzo e non una cauzione;
b) sul punto della consegna anticipata dell’immobile, rispetto alla stipula del rogito notarile, sostiene il ricorrente che nel corso di trattative egli aveva espresso la volontà di rinunciare a tale richiesta per giungere al più presto alla stipula del contratto;
c) l’amministrazione non avrebbe preso in considerazione la memoria con osservazioni presentata dal ricorrente, con conseguente violazione dell’art. 10 della legge n. 241/90
d) violazione anche dell’art. 10bis, della legge n. 241/90, perché non sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’offerta del ricorrente del 21 aprile 2006;
e) violazione dell’art. 2 della legge n. 241/90, per l’omessa conclusione del precedente procedimento di trattativa privata, nonché difetto di motivazione sul punto;
f) violazione dell’art. 6 della legge n. 241/90 perché il responsabile del procedimento avrebbe, in ogni caso, dovuto chiedere al ricorrente eventuali integrazioni o la modifica dell’offerta del 21 aprile 2006, se questa fosse stata incompatibile con le condizioni della trattativa privata di cui alla lettera di invito del 14 marzo 2006;
g) violazione del dovere di buona fede e correttezza, di cui all’art. 1337 del c.c., nel corso delle trattative contrattuali tra il ricorrente e l’amministrazione comunale, di cui l’impugnata deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 27 settembre 2006 costituirebbe la definitiva interruzione;
h) illegittimità della revoca delle precedenti deliberazioni in tema di alienazione dell’immobile in questione, decisa con la deliberazione impugnata, sia perché si trattava di atti amministrativi irrevocabili in quanto da essi nascevano diritti soggettivi ormai indisponibili per l’amministrazione, sia per l’insussistenza di un interesse pubblico concreto e di una congrua motivazione per la revoca di tali atti, con conseguente violazione del principio di affidamento del privato.

Le censure esposte sono infondate.

La questione centrale è stabilire se, nel corso della precedente trattativa privata tra amministrazione e ricorrente, di cui si è riferito in narrativa, sia stato raggiunto un accordo contrattuale in ordine all’acquisto dell’immobile in oggetto.

Ciò non può essere sostenuto, ad avviso del Collegio.

Dalla documentazione in atti, cui si è fatto riferimento nell’esposizione in fatto, risulta che l’offerta presentata dal ricorrente il 21 aprile 2006 non era conforme a quanto previsto dalla lettera di invito dell’amministrazione del 14 marzo 2006. Basti rilevare che il prezzo posto a base di gara era “non inferiore a euro 855.000,00”, mentre quello offerto dal ricorrente era pari a 800.000,00. Inoltre, nell’offerta, il ricorrente pretendeva la “custodia conservativa dell’immobile” al momento dell’adozione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione, mentre la lettera di invito stabiliva che il trasferimento del possesso avvenisse solo dopo la stipula dell’atto notarile di vendita.

L’offerta del ricorrente non era conforme neanche alle condizioni stabilite con la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 28 giugno 2006, con la quale l’amministrazione aveva in ogni caso ribadito che la consegna dell’immobile era subordinata alla stipula del definitivo. L’affermazione del ricorrente - secondo cui egli, nel corso delle trattative, avrebbe rinunciato a tale richiesta - non risulta peraltro sorretta da elementi di prova.

Mancando la conformità tra proposta e accettazione non si può sostenere che sia stato raggiunto alcun accordo tra ricorrente e amministrazione comunale. Ne deriva come conseguenza che in capo all’amministrazione non si era costituito alcun obbligo di concludere la trattativa privata con aggiudicazione al ricorrente, né alcun obbligo di stipulare il preliminare di vendita (come richiesto dal ricorrente). Da ciò l’infondatezza delle censure di cui alle lettere a), b), e), g); nonché alla lettera f), posto che nelle procedure di affidamento di contratti pubblici l’esercizio dei poteri di integrazione documentale da parte del responsabile del procedimento, di fronte a punti dell’offerta che non presentavano dubbi di interpretazione del significato, è escluso dalla necessità di tutelare la parità di trattamento tra i partecipanti alla procedura (il punto è pacifico in giurisprudenza: si veda, recentemente, Consiglio di Stato, sez. V, 28 giugno 2006, n. 4222).

E’ infondata anche la doglianza sub d). L’art. 10-bis l. n. 241/1990, introdotto dalla l. n. 15/2005, dispone che "nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ....". L'ultimo periodo del medesimo articolo precisa, tuttavia, che le surriportate disposizioni "non si applicano alle procedure concorsuali”, cioè – come esattamente precisato in giurisprudenza – a tutti quei procedimenti che potenzialmente comportano una valutazione comparativa tra concorrenti. In questo ambito rientrano pertanto anche i procedimenti per l’affidamento di contratti pubblici (in questo senso si vedano T.A.R. Valle d’Aosta, 21 novembre 2006, n. 139; T.A.R. Campania, sez. II, 10 aprile 2006, n. 3494).

Ugualmente infondata la censura sub c), relativa alla violazione dell’art. 10 della legge n. 241/90, in quanto dalla impugnata deliberazione della G.C. n. 184 del 27 settembre 2006 e dalla nota prot. n. 29165 del 28 settembre 2006, del dirigente dei servizi economico finanziari, risultano le motivazioni che hanno indotto l’amministrazione a non dare corso alle procedure avviate in precedenza con il ricorrente.

Infine si deve rilevare l’infondatezza anche dei vizi sollevati sub h), sia perché – sulla base delle considerazioni esposte in precedenza – non si riscontrano posizioni soggettive consolidate del ricorrente, e quindi indisponibili per l’amministrazione; sia perché dalla deliberazione impugnata risulta motivato l’interesse pubblico alla revoca delle precedenti deliberazioni (interesse individuato nell’esigenza di abbreviare la tempistica per la conclusione della trattativa privata “affinché, con la vendita dell’immobile, possano iniziare le procedure di utilizzo dei fondi acquisiti, rivolte ad importanti iniziative nel campo sociale”).

5. – Il quinto motivo del ricorso è rivolto nei confronti delle note del dirigente dei servizi economico finanziari, rispettivamente prot. n. 29165 del 28 settembre 2006, sopra citata; e prot. 29181 del 29 settembre 2006, contenete la lettera di invito alla nuova trattativa privata per la vendita dell’immobile in questione. In primo luogo si deduce la loro illegittimità derivata dall’illegittimità della deliberazione della G.C. n. 184 del 27 settembre 2006. In secondo luogo, si deduce il contrasto tra la lettera di invito del 29 settembre 2006 e la deliberazione della G.C. n. 184 del 27 settembre 2006, in ordine alle previsioni della costituzione di un deposito cauzionale minimo di euro 20.000,00 e dell’obbligo “di versare un acconto in conto prezzo di almeno euro 300.000 quale caparra confirmatoria”, contenute nella lettera e non nella deliberazione presupposta.

Le questioni di legittimità di cui al motivo in esame, devono essere dichiarate inammissibili per quanto concerne la nota n. 29165 del 28 settembre 2006, la quale non ha contenuti lesivi e non è quindi provvedimento impugnabile. La stessa, infatti, si limita a comunicare al ricorrente il contenuto di altri provvedimenti e non produce effetti giuridici autonomi. Da ciò la inammissibilità della sua impugnazione, per difetto di interesse al ricorso.

Anche l’impugnazione della lettera di invito del 29 settembre 2006, deve essere dichiarata inammissibile, per ragioni diverse. Infatti riconosciuta la infondatezza delle censure proposte nei confronti della deliberazione della Giunta Comunale di Chieri n. 184 del 27 settembre 2006, che ha dato avvio alla nuova procedura di trattativa privata; e considerato che il ricorrente, nonostante l’invito rivoltogli dall’amministrazione, non ha ritenuto di partecipare alla trattativa privata, ne deriva come conseguenza che in capo al medesimo non si è radicato un interesse a proporre ricorso avverso gli atti del procedimento di cui trattasi. Come esattamente eccepito dalla difesa dei controinteressati, solo la partecipazione alla trattativa privata avrebbe consentito al ricorrente di impugnare gli atti che ne hanno disciplinato lo svolgimento e che hanno concluso la procedura, il che costituisce regola generale per tutte le procedure di natura concorsuale, salva l’ipotesi in cui la lex specialis della procedura contenga delle disposizioni che determinerebbero la sicura esclusione dell’impresa interessata, ciò che renderebbe superflua la domanda di partecipazione di quest’ultima e costituirebbe il fatto su cui si radica l’interesse al ricorso (su questi aspetti si veda di recente Cons. St., sez. IV, 14 giugno 2005, n. 3113). Nel caso di specie peraltro la lettera di invito non conteneva clausole che comportavano la sicura esclusione del ricorrente; conseguentemente non può essere riconosciuto al ricorrente nemmeno un interesse meramente strumentale alla rinnovazione della procedura. E si è già messo in rilievo che le doglianze proposte contro la deliberazione (G.C. n. 184 del 27 settembre 2006) di indizione della trattativa privata sono state giudicate infondate.

Da ciò la conclusione che il ricorso è in parte infondato ed in parte inammissibile.

7. – Da quanto appena osservato, ne consegue altresì la inammissibilità per carenza di interesse a ricorrere, dell’atto di motivi aggiunti (depositato il 28 ottobre 2006) con il quale è impugnata la determinazione dirigenziale (n. 557 del 28 settembre 2006), di approvazione della lettera di invito alla trattativa privata per l’alienazione del complesso immobiliare in questione; e dell’atto di motivi aggiunti (depositato il 30 novembre 2006) concernente l’impugnazione della determinazione del dirigente dei Servizi Economico Finanziari del Comune di Chieri (n. 651 del 6 novembre 2006), con la quale si accetta la proposta di acquisto formulata dai signori F.A., B.C., F.C. e F.G., per l’importo di 912.000,00 euro, e si dispone l’alienazione a loro favore.

8. - In conclusione, il ricorso è in parte inammissibile e in parte da rigettare. I motivi aggiunti sono inammissibili.

Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione –, pronunciandosi definitivamente sul ricorso in epigrafe, in parte lo rigetta e in parte lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.

Dichiara inammissibili i motivi aggiunti.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 1.500,00, da ripartire in parti eguali tra il comune di Chieri e i controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11/04/2007 con l'intervento dei signori:

Giuseppe Calvo, Presidente
Ivo Correale, Referendario
Giorgio Manca, Referendario, Estensore