AFFARI ISTITUZIONALI - 057
T.A.R. Sardegna, Sezione seconda, 25 marzo 2005, n. 483
Sull'applicabilità dell’art. 21-octies, comma 1, legge n. 241 del 1990 (annullabilità per  violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza) ai provvedimenti discrezionali; è annullabile il provvedimento adottato in violazione delle norme sul procedimento (comma 2) qualora non sia raggiunta la prova da parte dell’amministrazione che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna - Sezione seconda

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 745/2001 proposto dai signori B.M. e M.P. rappresentati e difesi, per mandati posti a margine dell'atto introduttivo, dagli avv. ti L.M. e V.L., con domicilio eletto nel loro studio in ...

contro

il Comune di Sinnai, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso, giusta delibera della G.M. n. 141 del 13.6.2001 nonché determinazione dirigenziale (del Responsabile del Settore Affari Generali Organizzazione interna) n. 577 del 25.5.2001, e mandato sindacale apposto a margine dell’atto di costituzione, dall’avv. M.V., con domicilio eletto presso il suo studio in C...

per l' annullamento

a) del decreto del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Sinnai n. 4 del 21.3.2001, notificato in data 29.3.2001, con il quale è stata disposta l’occupazione d’urgenza del fondo di proprietà dei ricorrenti (Foglio 34, Mappale 424; per mq. 53);
b) di ogni altro atto presupposto, connesso, inerente o conseguente, ivi compresa la deliberazione della GM n. 234 dell’11.10.2000 di “approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di sistemazione di strade interne: Via Roma e più”;

nonché per la condanna

dell’Amministrazione al risarcimento dei danni in favore dei ricorrenti, con condanna generica e rinvio a separato giudizio per la liquidazione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e memoria dell'Amministrazione comunale;
Viste le memorie prodotte dai ricorrenti a sostegno delle proprie difese;
Designato relatore il Consigliere Grazia Flaim;
Uditi alla pubblica udienza del 26 gennaio 2005 gli avvocati delle parti, come da separato verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti sono comproprietari di 2 fondi contigui situati in Via ... di Sinnai (Foglio 34, mappali n. 343 e 424) – zona B1 del PUC. Sul mappale n. 343 realizzavano, nel 1978, la propria casa di abitazione; il mappale n. 424 è invece attualmente inedificato.
Successivamente all’approvazione definitiva del nuovo PUC (che sarebbe avvenuta nel 2001) ai ricorrenti è stato notificato, il 29.3.2001, il provvedimento di occupazione d’urgenza (del 21.3.01).
Con tale provvedimento l’Amministrazione “vista la deliberazione della GM n. 234 del 11.10.2000 con la quale si è stabilito di procedere all’acquisizione degli immobili necessari per la realizzazione dell’intervento” decretava l’occupazione d’urgenza del mappale n. 424 per una superficie complessiva di mq. 53.
La deliberazione presupposta (234/2000) prevedeva l’ “approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di sistemazione di strade interne: Via Roma e più” e dichiarava i relativi lavori di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

Tale deliberazione non è stata mai notificata ai ricorrenti, i quali ne apprendevano l’esistenza soltanto a seguito della comunicazione del provvedimento di occupazione d’urgenza.

In particolare, per quanto di interesse dei ricorrenti, il progetto coinvolge la realizzazione di un tratto di strada che collega la Via delle Eriche con la Via dei Mandorli.
Con ricorso notificato il 22-23.5.2001 e depositato il successivo 7 giugno P.B. e P.M. hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati.
I ricorrenti hanno chiesto l'annullamento degli atti impugnati, previa sospensiva e col favore delle spese, deducendo i seguenti motivi di gravame:

1) violazione dell’art. 7 della L. 241 della L. 7.8.1990 – omesso avviso di avvio del procedimento in relazione al provvedimento di approvazione del progetto di opera pubblica, contenente la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, indifferibilità ed urgenza;
2) violazione della L. 1187 del 19.11.1968 – perdita di efficacia dei vincoli a carattere espropriativi contenuti nel PDF per decorso del quinquennio – il nuovo PUC non era ancora efficace, essendo stato approvato successivamente rispetto alla deliberazione della GM 234/2000 di approvazione del progetto;
3) incompetenza della GM per l’approvazione del progetto di opera pubblica viaria – competenza del C.C., essendo scaduto il presupposto vincolo quinquennale previsto dal vecchio PDF del 1988 – omessa indicazione delle ragioni della reiterazione del vincolo, con contestuale previsione dell’indennizzo - omesso espletamento delle specifiche formalità di pubblicazione e notificazione ai sensi dell’art. 10 comma 2° della L. 865/1970 – impossibilità di attribuzione alla delibera della GM impugnata 234/2000, in carenza delle specifiche formalità di pubblicazione, dell’effetto di variante al piano – qualificazione come “zona bianca” dell’area coinvolta, al momento dell’approvazione del progetto dell’opera pubblica;
4) previsione cartografica, nella mappa allegata al provvedimento di approvazione del progetto, nettamente differente rispetto alla previsione dello strumento urbanistico vigente in quel momento (e conforme invece alla previsione del PUC, che però è stato solo successivamente approvato, che risultava “in itinere” al momento dell’adozione della delibera GM 234 del 11.10.2000) – percorso stradale diverso (collocato più a monte), che lasciava integre le potenzialità edificatorie del mappale 424 dei ricorrenti – discordanza priva di qualsiasi motivazione;
5) eccesso di potere per violazione dei principi in materia di espropriazione – carenza di motivazione – difetto di istruttoria – illogicità – errore sui presupposti – avvenuta cessione, già nel 1976, di circa 200 mq. del Mappale n. 424 (porzione che diveniva, in Catasto, individuata come Mappale 425, e accorpata con altre aree cedute dai proprietari confinanti) proprio per la realizzazione della strada – il mappale 424 originariamente era di 900 mq., mentre, poi, a seguito di tale cessione è stato ridotto a circa 700 mq. – sussistenza di agevole accesso carrabile – omessa indicazione delle ragioni per le quali il Comune vuole spostare la Via pubblica in area contigua, ignorando la proprietà pubblica limitrofa – perdita quasi completa del valore edificatorio del lotto n. 424 e mancato agevole accesso al mappale n. 353 dove è stata edificata l’abitazione familiare – l’accesso carrabile al mappale 353 sarebbe stato “spostato” per ben tre volte su richiesta e ad iniziativa dell’Amministrazione, in relazione alle diverse previsioni urbanistiche succedutesi nel tempo ed ai lavori pubblici eseguiti in zona – attualmente il fondo non possiede un regolare accesso – il provvedimento di occupazione si limita ad espropriare solo i 53 mq. del mappale 424 mentre la restante parte del fondo sul quale viene previsto il passaggio della nuova strada non risulta interessata dall’intervento ablatorio – previsione abnorme ed illogica – l’opera pubblica non può essere realizzata in mancanza di espropriazione di tutta la superficie interessata. Tale superficie non mai è stata acquisita dal Comune ed è sempre rimasta nell’uso dei ricorrenti, che hanno ottenuto nel 1986 regolare autorizzazione per la sua recinzione – omessa ricerca delle forme e modalità tali da arrecare il minor sacrificio possibile ai soggetti lesi – qualora il tracciato stradale fosse stato previsto in termini leggermente diversi avrebbe consentito (ricadendo sull’area già ceduta al Comune, e quindi senza ulteriori esborsi) sia l’accesso carrabile al fondo n. 343 (ove sussiste l’abitazione dei ricorrenti), sia le potenzialità edificatorie del mappale 424, sia, infine, l’attenuazione del notevole dislivello esistente fra Via delle Eriche e Via dei Mandorli;
6) gravoso impegno finanziario del Comune per il pagamento degli espropri, entro il termine di vigenza dei vincoli apposti con il piano, alla luce della sentenza della C.C. n. 179 DEL 20.5.1999 - verifica circa il concreto impegno delle risorse finanziarie, altrimenti il piano non potrebbe trovare concreta attuazione (come lo è stato nel ventennio precedente – la Via dei Mandorli, ceduta al Comune nel 1976, non sarebbe mai stata realizzata -), con danno per i privati e per il pubblico interesse – necessaria espressione del parere del responsabile dei servizi finanziari del Comune, con relazione economico-finanziaria – l’impegno economico globale derivante dall’approvazione del progetto esecutivo (Lire 900.000.000) non risulta approvato in alcun precedente atto dell’Amministrazione – nullità dell’atto deliberativo, per mancata espressione del parere da parte del responsabile dei servizi finanziari.

Inoltre i ricorrenti formulavano domanda generica di risarcimento per i danni che hanno subito e che potrebbero in futuro subìre in seguito alla adozione ed attuazione dei provvedimenti impugnati, con rinvio a separato giudizio per la liquidazione (a tale domanda, però, il legale dei ricorrenti ha, poi, espressamente rinunciato, con la seconda memoria, a pag. 7, depositata – con adesione di controparte – il 18.1.2005) .
Alla Camera di consiglio del 7 novembre 2001 l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati (in particolare in riferimento all’occupazione d’urgenza) è stata accolta con ordinanza n. 492/2001, con specifico riferimento al mancato invio dell’avviso di inizio del procedimento (1° motivo di ricorso).
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione resistente, contestando, con memoria, la fondatezza del gravame.
Con ulteriori memorie depositate in prossimità dell'udienza di merito, con rispettiva adesione, le parti insistevano per le diverse e contrapposte tesi.
In particolare la difesa dei ricorrenti afferma che, nonostante l’ordinanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati, l’Amministrazione ha eseguito le opere ivi previste.
Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2005 i procuratori delle parti hanno chiesto porsi il ricorso in decisione, insistendo nelle rispettive conclusioni.

DIRITTO

Il ricorso va accolto.

Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che l’Amministrazione, non coinvolgendo i proprietari dell’area in un momento anteriore all’occupazione (e precisamente nella fase antecedente l’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, avvenuta nell’ ottobre 2000 – con la conseguente ivi contenuta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità -, che implicava l’esproprio dell’area in questione – mq. 53 -, per la realizzazione del nuovo assetto viario), non ha consentito agli stessi la possibilità di presentare memorie ed osservazioni, con possibile proposta di soluzioni alternative.

L’assunto è fondato.

In sede di procedura espropriativa il soggetto leso deve avere la possibilità di essere edotto anticipatamente in ordine alle modalità esecutive di realizzazione dell’opera pubblica, e ciò al fine di poter realizzare pienamente l’istituto della partecipazione, cioè in un momento determinante per la scelta da parte della P.A. in merito alle concrete modalità di esecuzione delle opere.
Ciò consente una reale forma di collaborazione fra privato ed Amministrazione agente, dal cui contraddittorio possono scaturire anche soluzioni alternative meno lesive delle posizioni incise.
La giurisprudenza, sul punto, afferma che “la comunicazione di avvio del procedimento è necessaria in relazione alla procedura di dichiarazione di pubblica utilità, (e non anche in quella di occupazione d' urgenza, la quale presenta carattere meramente attuativo dei provvedimenti presupposti)”, così. CS, IV, n. 6631 del 27 ottobre 2003 (obbligo sussistente anche in caso di dichiarazione di pubblica utilità implicita per legge, cfr. T.A.R. Campania, Salerno, n. 1004 del 14 ottobre 2003).
La mancata comunicazione dell' avviso di avvio del procedimento invalida il provvedimento di occupazione d' urgenza, nonostante il carattere meramente attuativo di provvedimenti presupposti, qualora la partecipazione non sia stata garantita nella fase anteriore della dichiarazione di pubblica utilità dell' opera da realizzare” (T.A.R. Piemonte 372 - 6 marzo 2004).
E' illegittima l' approvazione di un progetto di opera pubblica che non sia stata preceduta dall' avviso dell' inizio del procedimento” (T.A.R. Campania 2253 - 19 febbraio 2004).
La sola dichiarazione di pubblica utilità deve essere preceduta dall'avviso di inizio del procedimento, mentre l' occupazione d' urgenza non necessita di un distinto e ulteriore avviso preliminare” (T.A.R. Piemonte 240 - 14 febbraio 2004).
L' attivazione delle garanzie partecipative, in sede di procedure ablatorie, per risultare utile ai fini oppositivi dei soggetti destinati a subire l' espropriazione, deve precedere la dichiarazione di pubblica utilità e, dunque, quando si versi in una delle tante ipotesi di dichiarazione implicita, la comunicazione di avvio va notificata prima dell' approvazione del progetto definitivo, e non anche in epoca anteriore, allorquando venga in rilievo soltanto la decisione localizzativa delle opere pubbliche realizzande” (così T.A.R. Piemonte n. 844 del 4 giugno 2003; idem T.A.R. Veneto, n. 2820 del 15 maggio 2003).
E' onere dell' espropriante di partecipare al proprietario, secondo le regole dell' art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241, l' avviso di avvio del procedimento dichiarativo della pubblica utilità del bene, sia che si risolva in un provvedimento esplicito, sia che consista in un atto implicito, come avviene per l' approvazione dei progetti di opere pubbliche, cui l' art. 1 L. 3 gennaio 1978 n. 1 ammette valenza di dichiarazione implicita della loro utilità, urgenza e indifferibilità; pertanto, ad integrazione delle formalità ordinariamente stabilite dall' art. 10 L. 22 ottobre 1971 n. 865 per la dichiarazione di pubblica utilità dell' opera, al momento di dare avviso agli espropriati del deposito del progetto l' Amministrazione ha l' onere non solo di renderli edotti della possibilità di proporre osservazioni e controdeduzioni, ma di pronunziarsi motivatamente sulle medesime a conclusione di una vera e propria fase contraddittoria” (T.A.R. Lazio, Latina, n. 29 del 27 febbraio 2003).
Sul punto cfr., in particolare, le Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato n. 2 del 24 gennaio 2000 e n. 14 del 15 settembre 1999; nonché Consiglio di Stato, IV Sez., 3 maggio 2000 n. 2609.
L' art. 1 L. 3 gennaio 1978 n. 1 va interpretato nel senso che l' espropriante è tenuto, prima di approvare il progetto dell' opera pubblica urgente e indifferibile, all' adempimento delle finalità partecipative previste dall' art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241, ad integrazione di quelle ordinariamente stabilite dall' art. 10 L. 22 ottobre 1971 n. 865 per la dichiarazione di pubblica utilità dell' opera stessa; pertanto, è onere del Comune, al momento di dare avviso agli espropriati del deposito del progetto, non solo di renderli edotti della possibilità di proporre osservazioni e controdeduzioni, ma anche di pronunziarsi motivatamente sulle medesime a conclusione di una vera e propria fase del procedimento svolta in contraddittorio” (T.A.R. Toscana n. 123 del 29 gennaio 2003; cfr. anche Consiglio di Stato, IV Sez., 28 gennaio 2000 n. 413).
In relazione al procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità è configurabile l' obbligo della Pubblica amministrazione di dare comunicazione dell' avvio del procedimento. L' obbligo di comunicazione dell' avvio del procedimento amministrativo, previsto dall' art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241, è funzionale alla partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo, in quanto il Legislatore, modificando la prassi della definizione unilaterale del pubblico interesse, ha sostituito il sistema della democraticità delle decisioni e dell' accessibilità dei documenti amministrativi, in cui l' adeguatezza dell' istruttoria si valuta anzitutto nella misura in cui i destinatari sono messi in condizione di contraddire" (cfr. C.G.A. n. 579 del 27 settembre 2002).
Sia la L. 25 giugno 1865 n. 2359 che la L. 22 ottobre 1971 n. 865 prevedono un effettivo momento di partecipazione al procedimento espropriativo, disponendo una serie di adempimenti (deposito, pubblicazione, avviso, ecc.) volti a rendere noto il progetto dell' opera pubblica e ad acquisire le osservazioni degli interessati, sulle quali l' Autorità è tenuta a pronunciarsi; pertanto, le disposizioni che disciplinano la partecipazione del procedimento amministrativo di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241 si innestano sul detto sistema normativo non già nel senso di introdurre, nella fase di approvazione del progetto, un contraddittorio (che verrebbe reiterato, in forme sostanzialmente analoghe, nella successiva fase ablativa rivolta alla identificazione dei beni e dei proprietari espropriandi), bensì nel senso di anticipare alla fase di approvazione del progetto le formalità garantistiche già previste dall' ordinamento di settore” (T.A.R. Lombardia, III, n. 524 del 21 luglio 1994).

Nel caso di specie i soggetti interessati (proprietari dell’area esproprianda) non risultano essere stati tempestivamente coinvolti nel procedimento, con idonea comunicazione dell’avvio del procedimento di progettazione esecutiva (conclusosi con l’approvazione del progetto definitivo e contestuale dichiarazione di pubblica utilità, dell’ 11.10.2000 – delibera GM n. 234 -).

Solo con la notifica del successivo decreto di occupazione d’urgenza del 21.3.2001 n. 4, notificato il 29/3, redatto dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici, i soggetti destinatari hanno avuto conoscenza della sussistenza del procedimento “de quo”, ormai giunto, però, nella fase sostanzialmente “esecutiva” delle decisioni anteriormente assunte in ordine alle modalità esecutive (individuazione del nuovo assetto assetto viario, con coinvolgimento ed esproprio dell’area in questione – per 53 mq. del Mappale n. 424 -).

Non può neppure aderirsi alla tesi sostenuta dalla difesa del Comune, che afferma che, nel caso di specie sarebbe inapplicabile l’art. 7 della L.241/1990, in considerazione del fatto che i ricorrenti, in altro e diverso procedimento (e precisamente in sede di osservazioni presentate il 12.6.2000, nel corso di elaborazione del nuovo strumento urbanistico – PUC -), hanno potuto in concreto partecipare e presentare le proprie deduzioni in ordine all’assetto viario della zona (osservazioni che sarebbero state esaminate e respinte dal C.C., in base alle valutazioni istruttorie, redatte dal tecnico istruttore e coordinatore, depositate in giudizio).
L’assunto non convince, in quanto il Collegio ritiene che gli istituti di partecipazione propri del procedimento di Amministrazione “puntuale” (che il legislatore vuole garantire prima dell’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dell’opera pubblica – nel caso di specie, sistemazione stradale -) non possano essere “assorbiti” dalle osservazioni che il privato può presentare in altro procedimento (di programmazione urbanistica generale), in considerazione della diversa valenza dei due procedimenti e delle diverse verifiche che l’amministrazione è tenuta a compiere nelle differenti sedi operative (esecuzione opera pubblica, secondo i criteri di localizzazione già individuati nello strumento generale e nuova attività programmatoria in relazione agli assetti urbanistici e viari, con ampia valutazione discrezionale nell’individuazione dell’articolazione delle opere che soddisfano il pubblico interesse).

Oltretutto, nel caso di specie, essendo state utilizzate diverse mappe di riferimento (con differenti caratterizzazioni dell’opera) è palese che le osservazioni che possono essere presentate in relazione ad un programmato assetto viario (in sede di nuovo PUC) possono avere un contenuto diverso rispetto a quelle che potrebbero venir presentate, in seno ad un procedimento esecutivo, il quale trova come parametro urbanistico, vincolato, di riferimento l’ assetto viario vigente (nel caso di specie definito nel vecchio PdF del 1988, con variante del 1996, che, però, non riguarda le aree in questione).
Ne deriva che anche il contenuto e l’ ”oggetto” delle osservazioni che possono essere formulate nei due procedimenti non possono avere la medesima latitudine ed ampiezza (essendo difforme anche il “margine” di valutazione che la PA può compiere nell’una e nell’altra sede); conseguentemente, non possono essere “riuniti” e confusi i due modelli di partecipazione che debbono essere garantiti al privato.
Inoltre, va anche evidenziato che i “soggetti” competenti ad esaminare e decidere sulle osservazioni sono distinti nei due procedimenti: in relazione all’atto programmatorio generale urbanistico è il Consiglio Comunale che deve esprimersi, mentre è la Giunta Municipale nel caso di approvazione del progetto di opera pubblica, qualora questo risulti coerente con le disposizioni di Piano, e non necessiti di variante.

Infine, seguendo la tesi dell’Amministrazione, si dovrebbe giungere ad affermare che, una volta che il soggetto coinvolto ha potuto formulare osservazioni al Piano “in itinere”, verrebbe di fatto privato, poi, della facoltà di partecipare al procedimento di esecuzione dell’opera pubblica traente legittimazione dal piano ancora vigente. Tale non è l’obiettivo né del legislatore, né della giurisprudenza amministrativa, che ha in prevalenza richiesto la reale e concreta partecipazione ed il coinvolgimento del soggetto, in quanto il contraddittorio è “fase” determinante proprio nel momento di individuazione delle soluzioni progettuali.
In definitiva non si può affermare che le due tipologie di osservazioni siano una “inutile ripetizione” o che le osservazioni presentate in sede di PUC siano idonee a dimostrare che sia stato comunque raggiunto lo scopo.

In riferimento al procedimento di approvazione del progetto di opera pubblica, il soggetto coinvolto (come inequivocabilmente lo è colui che dovrà subìre l’espropriazione) deve poter essere messo in condizione di partecipare, per conoscere con anticipo le soluzioni scelte, in concreto, per realizzare l’opera pubblica, in una fase in cui egli è ancora in grado di incidere, con conseguenti possibili valutazioni alternative da parte della PA.
Infine nessuna “particolare” (come richiede la legge – art. 7 - per la specifica ipotesi derogatoria) esigenza di celerità è stata indicata, negli atti adottati, dall’Amministrazione per dimostrare l’impossibilità di agire secondo il modello ordinario (che impone il tempestivo coinvolgimento del soggetto destinatario). Posto che tutte le occupazioni, prodromiche all’acquisizione espropriativa, che hanno quale presupposto obbligatorio la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, urgenza ed indifferibilità, sono caratterizzate da ordinaria “urgenza”, se fosse fondata questa tesi, mai potrebbe esservi concreta applicazione della norma, che, invece, deve esprimere il proprio ambito di applicabilità nella fase antecedente all’approvazione del progetto esecutivo.

Ultima notazione per quanto riguarda la novella legislativa contenuta nella L. 15/2005, che ha riformato la L. 241/1990, ed in particolare ha introdotto il nuovo art. 21 octiesannullabilità del provvedimento”, nella specie il suo 2° comma .

Tale nuova disposizione, di immediata applicazione alle controversie pendenti, introduce dei limiti al potere di annullamento in sede giurisdizionale, ma solo in presenza di atti vincolati, quando vi siano in generale violazioni di norme “sul procedimento o sulla forma”, qualora sia “palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Nel caso di specie tuttavia la nuova previsione non è applicabile, poiché il provvedimento direttamente lesivo della posizione soggettiva fatta valere dai ricorrenti, avente ad oggetto la scelta dell’assetto viario, ha natura discrezionale, pur essendo stati impugnati anche gli atti di occupazione che, rispetto all’approvazione del progetto, hanno natura vincolata.

La seconda parte della norma, per un certo verso di portata più ampia, essendo riferita a tutti gli atti - di natura discrezionale o vincolata - e per altro verso più limitata, in quanto avente ad oggetto un solo e ben preciso vizio procedimentale, disciplina le conseguenze dell’omissone dell’avviso di avvio del procedimento, che continua ad essere regolato dall’art. 7 della 241/90, e dispone che non si deve procedere all’annullamento giurisdizionale, per tale motivo, ove “l’Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. E ciò in ossequio ad una visione sostanzialistica e non meramente formale dell’adempimento imposto, in via generale, dal legislatore del 1990.

Nel caso di specie, tuttavia, sulla base degli atti depositati dall’Amministrazione e degli elementi di diversa natura acquisiti in giudizio non può ritenersi raggiunta, allo stato, la prova richiesta dalla norma, mentre le soluzioni difformi prospettate dal privato, anche in considerazione dello stato dei luoghi (dislivelli esistenti), non prive di ragionevolezza, non sono state mai concretamente esaminate dall’Amministrazione comunale. Né può ritenersi provata la correttezza della soluzione a suo tempo prescelta dal fatto che il comune abbia nel frattempo realizzato in concreto l’opera, contravvenendo all’ordinanza cautelare favorevole ai ricorrenti.

Del resto i privati stessi (tra cui anche il ricorrente P.B.) hanno chiesto al Comune (con lettera racc. del 27.6.2000) che “finalmente venga realizzata la Via dei Mandorli, in quanto prevista e volontariamente ceduta già nel 1978” secondo le previsioni urbanistiche vigenti (cfr. doc. 8 del fascicolo dei ricorrenti).
Inoltre, il deposito in giudizio degli elaborati esplicativi A e B della variante del PDF del 1996 (non riferiti alle vie in questione), approvati con la deliberazione del C.C. n. 18 del 28.2.1996, non consente di chiarire da quale momento sia stato imposto, in sede urbanistica, il vincolo (quinquennale) preordinato all’esproprio, né se tale vincolo fosse o no efficace al momento dell’approvazione del progetto dell’opera pubblica, posto che le varianti del PDF del 1988, antecedenti al provvedimento impugnato, e risalenti al 1992, del 1994, del 1996, aventi ad oggetto la definizione degli assetti urbanistici di altre zone, non hanno introdotto modifiche all’originario tracciato di Via dei Mandorli (cfr. lucidi depositati al n. 1-4 della produzione del 7.7.2001 del fascicolo del ricorrente).

In conclusione il ricorso va accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati, per il primo vizio di ordine procedimentale, limitatamente alla parte che coinvolge l’area di proprietà dei ricorrenti.

Gli altri motivi restano assorbiti.

Per quanto attiene invece la domanda di risarcimento, considerato che è stata oggetto di espressa rinuncia scritta, con la seconda memoria depositata il 18 gennaio 2005, da parte del difensore munito del relativo potere, in base al contenuto del mandato, non resta che al Collegio di prenderne atto.
Le spese di giudizio sono poste a carico della parte soccombente e liquidate in € 3.000,00 ( tremila) a favore dei ricorrenti.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA - SEZIONE SECONDA

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati, per la parte riferita all’area di proprietà dei ricorrenti.

Condanna il Comune di Sinnai al pagamento delle spese processuali, che liquida a favore dei ricorrenti nella somma di € 3.000,00 oltre I.V.A. e c.p.a., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nelle Camere di Consiglio del 26 gennaio 2005 e del 9 marzo 2005, con l'intervento dei Signori Magistrati:
- Lucia Tosti - Presidente;
- Rosa Panunzio - Consigliere;
- Grazia Flaim - Consigliere, estensore.