AFFARI ISTITUZIONALI - 047
T.A.R. Lazio, sezione III, 14 ottobre 2003, n. 8356 - Pres. Cossu, cons. est. Carella  (G. vs. Ministero Infrastrutture)
La pubblica amministrazione non può rinviare sine die l'esibizione di atti, motivando in ordine alla difficoltà di reperimento del fascicolo contenente la documentazione oggetto della richiesta.
Per quanto siano laboriose le ricerche d’archivio permane l'obbligo di soddisfare il diritto di accesso, ove ne sussistano i presupposti.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - SEZIONE III

composta dai Signori Magistrati:

Luigi COSSU, Presidente
Vito CARELLA, Componente
Angelica DELLL’UTRI, Componente

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 13535 del 2002 proposto da G.D., rappresentato e difeso dall’avv. R.B. ed elettivamente domiciliato in ...

contro

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma a Via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti

della Società T., non costituita;

avverso

il silenzio mantenuto dall’amministrazione resistente dopo le richieste di accesso ai documenti amministrativi presentate dal ricorrente in data 2.10.2002, nonché

per l’accertamento

del diritto del ricorrente ad ottenere i documenti indicati nella richiesta di accesso;

Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 16 aprile 2003, relatore il Cons. Vito Carella, uditi i procuratori delle parti comparsi come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - Con ricorso ex art. 25 legge 241/1990 il ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi l’illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi in merito alla sua istanza di accesso ai seguenti documenti amministrativi:

a) della delibera adottata dal Comitato Centrale dell’Albo Nazionale dei Costruttori in data 27 marzo 1996, con la quale è stata disposta la modifica della società T., ai sensi e per gli effetti del D.M. 9.3.1989 n. 172;
b) certificati di esecuzione lavori relativi al quinquennio antecedente il 12 gennaio 1996, data di presentazione della domanda del provvedimento di modifica;
c) ogni altro atto e documento presupposto dalla delibera adottata nell’adunanza del 27 marzo 1996.

L’esibizione della suddetta documentazione è stata chiesta senza esito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall’Ispettorato generali per i Contratti con raccomandata A/R del 26 settembre 2002.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituito in giudizio ed ha con memoria depositata il 7 febbraio 2003 evidenziato che la richiesta avanzata dall’odierno ricorrente non è stata in alcun modo respinta, come si lascia credere nell’atto introduttivo del giudizio, ma più semplicemente si sono incontrate oggettive difficoltà nel reperire la documentazione, cui il medesimo è interessato, in connessione alla soppressione dell’Albo Nazionale dei Costruttori ed al processo in atto di riorganizzazione del Ministero.

Di tutto ciò si sarebbe provveduto a notiziare il legale del ricorrente con nota del 13.1. 2003 nella quale è stata anche manifestata la volontà del Ministero di continuare la ricerca del fascicolo riguardante la Società T. ai fine di reperire i documenti che il G.D. aspira ad avere.

Si assume da parte della resistente che siffatta disponibilità comporterebbe senza dubbio l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; in subordine, e, nella non creduta ipotesi in cui l’istante intenda insistere nel proposto gravame, viene sottolineata l’inammissibilità del medesimo.

All’udienza del 16 aprile 2003 la causa è stata trattenuta a decisione.

2. - Con sentenza n. 1345 del 20.2.03 questa Sezione, per la esaustiva disamina delle questioni addotte, ha disposto l’acquisizione di ulteriore documentazione, consistente in copia della nota datata 13.1.2003, unitamente a quant’altro ritenuto necessario ed eventualmente all’esito delle ulteriori ricerche espletate.

Il competente Dirigente Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, onerato dell’incombente, non vi ha provveduto nel termine assegnato ed entro la data fissata per l’ulteriore trattazione della causa.

Pertanto il ricorso è stato introitato a decisione nell’udienza stabilita del 16 aprile 2003.

3. - Il ricorso è fondato.

La difficoltà di reperimento del fascicolo non può costituire ostacolo all’esercizio del diritto di accesso, se protratto oltre termini ragionevoli; inoltre, il sopravvenuto difetto d’interesse vantato dall’Amministrazione resistente non può realizzarsi in assenza di un fatto nuovo esaustivo dell’interesse dedotto.

L’interesse alla conoscenza di atti amministrativi assurge a bene della vita, autonomo rispetto alla posizione di diritto o di interesse legittimo di tipo sostanziale, il cui esercizio nella specie viene di fatto precluso dall’Amministrazione, in assenza di ragionevole giustificazione e nonostante – peraltro – anche l’acquisizione istruttoria disposta da questa Autorità giudiziaria.

Conclusivamente, poiché non è contestabile che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali oggetto di accesso abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei confronti dell’istante, l’Amministrazione non può esimersi dal rilasciare al ricorrente la documentazione reclamata, per quanto laboriose possano essere le ricerche d’archivio.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione resistente di rilasciare al ricorrente la documentazione richiesta e di cui a parte motiva.

Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano forfettariamente a favore del ricorrente in € 1.000,00 (euro mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio il 16 aprile 2003.

Luigi COSSU, Presidente

Vito CARELLA, Estensore, rel.