AFFARI ISTITUZIONALI - 013
Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 marzo 2000, n. 1471
E’ illegittima la delibera del Consiglio comunale che approva il progetto di un’opera pubblica, anche quando detta approvazione costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell’art. 1 legge 3 gennaio 1978, n. 1, trattandosi di atto di competenza della Giunta comunale: l’approvazione regionale della illegittima delibera di adozione non sana il vizio di incompetenza, ma deve intendersi come inutiliter data.
In seguito alla adozione della nuova delibera di approvazione del progetto di opera pubblica da parte dell’organo comunale competente (Giunta comunale), è necessaria una nuova approvazione regionale, avente ad oggetto la nuova e legittima deliberazione.
 

REPUBBLICA  ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello iscritto al NRG 3559/1999 proposto da Comune di Padova, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati F.S., C.D.S. e F.L., con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, via ...., presso lo studio dell'avvocato F. L.;

contro

Z.D., rappresentato e difeso dagli avvocati A.R. e S.S.R., con i quali è elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via ...

e

Z.W., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, sezione I, n. 2541 del 23 dicembre 1993;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Z.D.;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta all'udienza in camera di consiglio del 12 novembre 1999 la relazione del Consigliere Carlo Saltelli;
udito l'avvocato F.L. per l'appellante;
Ritenuto in fatto e considerato e in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto di appello notificato il 24 marzo 1999 il Comune di Padova ha chiesto l'annullamento della sentenza del T.A.R. del Veneto,   sezione I, n. 2541 del 23 dicembre 1998, con la quale, previa riunione dei tre separati ricorsi proposti da Z.D. e Z.W., sono stati annullati la delibera della Giunta Municipale n. 82 dell'1 febbraio 1996 concernente l'approvazione di un nuovo parcheggio in via Carini, il decreto sindacale di occupazione di urgenza n. 18629 dell' 11 marzo 1996 dei mappali 51 e 535 e la delibera consiliare n. 71 del 6 marzo 1995 (primo ricorso);

il decreto sindacale n. 80324 del 17 dicembre 1996 di occupazione d'urgenza di parte dei mappali 51 e 535 e la nota 825 del 9 dicembre 1996 (secondo ricorso)

e la delibera di giunta municipale n.13 del 15 gennaio 1997, avente ad oggetto "progetto per la realizzazione di un nuovo parcheggio in via Carini - proroga termini" (terzo ricorso).

Ad avviso dell'appellante, erroneamente i primi giudici avrebbero ritenuto viziata la delibera di giunta municipale n. 82 dell' 1 febbraio 1996 relativa alla riapprovazione del progetto relativo alla realizzazione di un nuovo parcheggio in via Carini ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 3 gennaio 1978 per mancanza dell'approvazione regionale e per carenza di motivazione circa l'utilità dell'opera: infatti, la approvazione regionale sarebbe effettivamente intervenuta sulla delibera del consiglio comunale n. 71 del 6 marzo 1995 rispetto alla quale la successiva delibera della giunta municipale n. 82 dell'1 febbraio 1996 si atteggerebbe a mera riapprovazione ai soli fini finanziari, avendo la Cassa Depositi e Prestiti preteso tale nuova deliberazione ai fini dell'erogazione del mutuo necessario alla realizzazione dell'opera.

Quanto al difetto di motivazione, l'appellante Comune di Padova ha sottolineato che la localizzazione di un'opera pubblica, essendo attinente al merito dell'opera pubblica, non necessiterebbe di particolare motivazione che, nel caso di specie, sarebbe stata comunque assicurata con riferimento alle esigenze prospettate dal Consiglio di Quartiere n. 10, indicate nella delibera.

Erroneamente poi il Sindaco sarebbe stato ritenuto incompetente ad emettere il decreto di occupazione temporanea d'urgenza, avendo il predetto agito in forza dell'art. 3 della legge regionale n. 11 del 1981 ed altrettanto erroneamente i primi giudici avrebbero ritenuto illegittimo il decreto di occupazione d'urgenza n. 18629 dell'11 marzo 1996 per la mancata delimitazione dell'area delle particelle 19, 51 e 535 da espropriare, senza tener conto che il procedimento espropriativo regolato dalla legge 3 gennaio 1978, n.1 sarebbe derogatorio della normativa generale e che solo in redazione dello stato di consistenza sarebbe stato possibile individuare le aree effettivamente necessarie.

L'appellante infine ha lamentato l'erroneità dell'avviso dei primi giudici, secondo i quali l'amministrazione non avrebbe fornito le opportune ed adeguate motivazione circa la riemanazione del decreto di occupazione d'urgenza del 17 febbraio 1997 e circa la delibera di giunta municipale n. 13 del 15 gennaio 1997 che aveva disposto la proroga dei termini per il compimento delle procedure espropriative, a tanto non potendo bastare solo le dedotte difficoltà burocratiche.

Si è costituito in giudizio solo Z.D. il quale ha chiesto il rigetto dell'appello.

All'udienza del 12 novembre 1999 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

La controversia portata all'esame del Collegio consiste nello stabilire la necessità o meno che sulla delibera della giunta municipale del comune di Padova n. 82 dell'1 febbraio 1996, con la quale è stato approvato il progetto per la realizzazione di un nuovo parcheggio in via Carini ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n.1, intervenisse l'autorizzazione regionale, tale approvazione comportando una variante allo strumento urbanistico in quanto il parcheggio andava realizzato su area non destinata ad attrezzature pubbliche.

Ad avviso del comune di Padova, diversamente da quanto i sostenuto dai primi giudici accogliendo la tesi dei ricorrenti, tale approvazione regionale non era necessaria, essendo essa già intervenuta, con atto di giunta regionale 17 ottobre 1995, n. 5312, sulla delibera consiliare n. 71 del 6 marzo 1995: con la delibera in contestazione la giunta municipale si sarebbe limitata ad adeguarsi ad una specifica richiesta della Cassa Depositi e Prestiti che, al fine di erogare il mutuo per la realizzazione dell'opera, aveva ritenuto necessaria i l'approvazione del progetto proprio da parte della giunta.

La tesi dell'amministrazione appellante non può essere condivisa.

Va premesso che ai sensi degli articoli 32 e 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142 rientrano fra gli atti fondamentali di competenza del consiglio comunale i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, mentre l'approvazione dei progetti di opere pubbliche, anche quando detta approvazione costituisce variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n.1, com'è nel caso di specie, rientra nella competenza generale della giunta municipale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 gennaio 1999, n. 23).

E' evidente dunque che la delibera del consiglio comunale di Padova n. 71 del 6 marzo 1995 era affetta da incompetenza, avendo invaso illegittimamente il campo di competenza della giunta municipale: proprio tale vizio impedisce che l'approvazione regionale della variante relativa all'approvazione del progetto di un nuovo parcheggio in via Carini, intervenuta sulla delibera consiliare n. 71 del 6 marzo 1995, possa transitare - sic et simpliciter - sulla nuova delibera della giunta municipale.

Giova rilevare al riguardo che, mentre è irrilevante la circostanza che un tale vizio non sia stato sollevato dall'autorità regionale, la stessa amministrazione comunale, consapevole di tale vizio, ha inteso sanarlo, proprio con la predetta delibera della giunta municipale n. 82 dell'1 febbraio 1996, in via di autotutela, in dichiarata applicazione dei principi fissati dagli articoli 32 e 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Sotto altro profilo, dalla lettura della delibera non emerge affatto che essa sarebbe stata adottata a meri fini finanziari, per adeguarsi cioè alle indicazioni della Cassa Depositi e Prestiti che avrebbe preteso la delibera di Giunta Municipale per l'erogazione del mutuo occorrente per la realizzazione del parcheggio.

In effetti la delibera n. 82 dell'1 febbraio 1996 è fondata invece sulla necessità di adeguarsi ai principi della ripartizione della competenza fra consiglio comunale e giunta municipale e al rilievo della Cassa Depositi e Prestiti: tale volontà di adeguarsi è evidentemente incompatibile con una presunta, ma non provata, volontà di riapprovazione del progetto di opera pubblica in argomento ai meri fini finanziari.

A tali fini infatti sarebbe stato sufficiente riferirsi esclusivamente all'indicazione della Cassa Depositi e Prestiti: la preoccupazione di "adeguarsi", dimostra invece inequivocabilmente come la stessa amministrazione avesse preso consapevolezza del vizio che affliggeva la deliberazione e che intendesse emendarlo.

Ma anche il tenore letterale della delibera n. 82 dell'1 febraio 1996 esclude che si tratti di una mera riapprovazione del progetto, atteso che letteralmente si parla di approvazione del progetto in funzione della sanatoria del vizio di incompetenza: si è in presenza dunque di una nuova manifestazione di volontà rispetto a quella contenuta nella precedente delibera consiliare n. 71 del 6 marzo 1995; novità che deve apprezzarsi anche con riferimento alla diversità dell'organo (giunta municipale in luogo del consiglio comunale) chiamato ad esprimere l'approvazione.

Correttamente i primi giudici hanno ritenuto quindi che la delibera della giunta municipale del comune di Padova n. 82 dell'1 febbraio 1996 necessitava di approvazione regionale, riguardando l'approvazione di un progetto di opera-pubblica in variante al vigente piano regolatore, ai sensi dell'art. 1, comma 5,  della legge 3 gennaio 1978, n.1 (Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 febrbaio 1999, n. 110; 7 aprile 1997, n. 336).

Per ulteriore completezza deve aggiungersi che la delibera di giunta municipale in argomento, incidendo evidentemente su diritti di terzi, non poteva in ogni caso avere effetti ex tunc, bensì solo ex nunc: il che è ulteriore prova della necessità dell'approvazione regionale, quella intervenuta con riferimento alla delibera consiliare n. 71 del 6 marzo 1995 essendo inutile, accedendo ad un atto viziato e rimosso dalla stessa amministrazione comunale.

La circostanza che la delibera della giunta municipale del comune di Padova n. 82 dell'1 febbraio 1996 è da considerarsi a tutti gli effetti i una delibera nuova, rispetto alla delibera consiliare n. 71 del 6 marzo1995, implica che detta delibera di giunta doveva essere opportunamente ed adeguatamente motivata circa la ricorrenza e l'attualità della pubblica utilità dell'opera pubblica approvata, in considerazione del lungo tempo trascorso rispetto alla approvazione del piano finanziario della stessa (avvenuta con delibera consiliare n. 222 del 26 settembre 1994) e delle indicazioni di aree alternative che i ricorrenti avevano offerto per la realizzazione della stessa opera.

Il rigetto dei primi due motivi di appello e l'accertamento della illegittimità della delibera n. 82 dell'1 febbraio 1996 comportano l'illegittimità derivata di tutti gli atti successivi posti in essere in esecuzione della stessa, tra i quali i decreti di occupazione d'urgenza e i provvedimenti di proroga dei termini dell'espropriazione.

Ciò esime il Collegio dall'esame degli ulteriori motivi di appello che devono considerarsi assorbiti.

In conclusione l'appello va respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

II Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta, respinge l'appello proposto dal Comune di Padova.

Dichiara interamente compensate le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.