LAVORI PUBBLICI - 108
T.A.R. Umbria, 14 maggio 2003, n. 364
Sulla distinzione tra tensostrutture e altre strutture simili da considerare "Coperture speciali" rientranti nella categoria OS33 e le "Strutture in legno" rientranti nella categoria OS32.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale  Amministrativo Regionale per l'Umbria - Perugia

nelle persone dei Signori:

PIER GIORGIO LIGNANI, Presidente
ANNIBALE FERRARI, Cons.
CARLO LUIGI CARDONI, Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 07 Maggio 2003

Visto il ricorso 174/2003 proposto da: C. s.r.l. rappresentato e difeso da: D.M.F.A. con domicilio eletto in ...

contro

COMUNE DI BASTIA UMBRA, rappresentato e difeso da R.M. con domicilio eletto in ...

e nei confronti di IMPRESA S. s.a.s. del geom. E.S. & C. rappresentato e difeso da B.R. con domicilio eletto in ...

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del bando in data 4 marzo 2003, con il quale il Comune di Bastia Umbra ha indetto una gara, mediante pubblico incanto, per l’affidamento dei lavori e delle forniture necessari per la realizzazione in Località XXV Aprile di uno spazio da adibire allo svolgimento delle attività rionali, comprendente una “tensostruttura” della superficie coperta di mq. 900 ed un manufatto prefabbricato in legno, indicando come categoria prevalente la OS33 ed esigendo, ai fini dell’ammissione, il possesso della relativa attestazione S.O.A., nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato, tra cui – in quanto occorra – la delibera di indizione e quelle di approvazione dei progetti e degli atti di gara (tutte di estremi e contenuti ignoti), il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto, la nota firma del Progettista (vistata dal Responsabile del procedimento) in data 21 marzo 2003, il verbale relativo alla seduta pubblica del 31 marzo 2003, ogni determinazione cui si deve l’esclusione della C. s.r.l. dalla gara, nonché gli eventuali provvedimenti di aggiudicazione (provvisoria e definitiva) assunti a beneficio della controinteressata.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: COMUNE DI BASTIA UMBRA e IMPRESA S. s.a.s. del geom. E.S. & C.

Udito il relatore Cons. CARLO LUIGI CARDONI e udite le parti come da verbale.
Visti gli artt. 19 e 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto di poter definire immediatamente la controversia, come previsto dall’art. 26 della legge n. 1034/71, nel testo modificato dalla legge n. 205/2000;

Considerato che:

- l’opera oggetto della gara è la realizzazione di una copertura consistente in un telone di 900 mq e della correlata tamponatura laterale mobile, ambedue in teli di PVC, il tutto sostenuto da uno scheletro di strutture di legno, in guisa da definire uno spazio coperto per manifestazioni pubbliche, spettacoli, ecc.;

- l’opera stessa è stata considerata dall’ente appaltante, con riferimento alle classificazioni di cui al D.M. n. 34/2000, come una copertura speciale e, più in particolare, come una “tensostruttura”;

- di conseguenza l’ente appaltante ha richiesto, per la partecipazione alla gara, la qualificazione OS 33 (“coperture speciali”), non posseduta dalla ricorrente, che per questo è stata esclusa;

- nel gravame si sostiene l’erroneità della qualificazione dell’opera e dell’inerente richiesta della qualificazione OS 33, affermando che la natura prevalente dell’opera medesima sarebbe quella di struttura prefabbricata in legno per la cui realizzazione sarebbe quindi necessaria la qualificazione OS 32 (“strutture in legno”), posseduta (solo) dalla ricorrente, e non la OS 33;

- si profilano così due distinte questioni:

a) se sia corretta la classificazione dell’opera come “copertura speciale” e più precisamente “tensostruttura”, con la conseguente richiesta della qualificazione OS 33;
b) se, indipendentemente da ciò, la qualificazione OS 32 sia comunque pertinente all’opera e quindi utile per la partecipazione alla gara;

- riguardo alla prima questione, il Collegio osserva che, almeno in prima approssimazione, sembra difficile negare che l’opera in progetto sia, in effetti, una “copertura speciale”, atteso che la declaratoria di questa categoria nel d.P.R. 34/2000 (“OS 33: Coperture speciali - Riguarda la costruzione e la manutenzione di coper­ture particolari comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili”), siccome formulata a titolo dichiaratamente esemplificativo, si presta ad una interpretazione relativamente estensiva. In questa luce potrebbe risultare di secondaria importanza stabilire se sia puntualmente corretta la denominazione di “tensostruttura” usata negli atti progettuali: ed invero, dato e non concesso che non si tratti di “tensostruttura” in senso stretto, ciò non basterebbe ad escludere che l’opera rientri tuttavia (come in realtà sembra) fra le “coperture speciali”.

Va notato, al riguardo, che la parte ricorrente si diffonde nel criticare la correttezza della denominazione “tensostruttura”, come se in ciò si esaurisse la discussione, ma non porta alcun contributo rivolto a dimostrare che l’opera in progetto, oltre a non rientrare (a suo avviso) nella speciestensostrutture” non rientri nemmeno nel genuscoperture speciali” ovvero “coperture particolari comunque realizzate”.

Peraltro, sempre in prima approssimazione, e nei limiti in cui competa a questo Collegio pronunciarsi su tali questioni tecniche, la denominazione “tensostruttura” non risulta ictu oculi errata: la documentazione tecnica prodotta dalla parte ricorrente (cfr. doc. 25: estratto da “La piccola Treccani”, vol. XI) dimostra che si denominano così le strutture realizzate con un materiale leggero e flessibile (tela, rete, pelli, materiali sintetici analoghi) mantenuto “teso” da tiranti o da ancoraggi fissi: gli esempi di scuola sono (sempre secondo la citata documentazione di parte ricorrente) le tende da accampamento, i tendoni da circo, gli ombrelloni, e via dicendo. Sicché, essendo quello in discorso un telone di PVC di 900 mq, teso (o quanto meno disteso) sopra un’intelaiatura, non sembrerebbe inappropriato – ferme le suesposte riserve – chiamarlo “tensostruttura”;

- a parte tutto ciò, è risolutiva ed assorbente l’altra questione: se la qualificazione OS 32, posseduta dalla ricorrente, sia pertinente all’opera in progetto. La risposta, ad avviso del Collegio, non può essere che negativa. La declaratoria della OS 32 è la seguente: “Strutture in legno. Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati”.

Nel caso in esame, è bensì previsto uno “scheletro” in legno, ma l’opera non consiste solo in questo; essa è caratterizzata, al contrario, dalla copertura in PVC (oltre che dalle analoghe pannellature laterali). Quest’ultima non può essere considerata irrilevante ai fini della qualificazione, quasi fosse una mera rifinitura ovvero un accessorio: è, invece, l’elemento primario e caratteristico, ed è semmai la struttura in legno l’elemento servente rispetto a quella;

- di qui deriva l’infondatezza della pretesa sostanziale avanzata nel gravame giacché la qualifica OS 32 non avrebbe potuto essere richiesta dal bando, come sostenuto dalla ricorrente; essa non sarebbe stata abilitante alla completa esecuzione dell’opera in questione, ma, a tutto concedere, alla realizzazione della sola parte lignea della stessa.

Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria, definendo immediatamente la controversia, come previsto dall’art. 26 della legge n. 1034/71, nel testo modificato dalla legge n. 205/2000, respinge il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore delle parti resistenti, liquidate in € 4.000 per ciascuna di esse, oltre agli accessori di legge ed alle spese successive occorrende.
La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

PERUGIA , li 07 Maggio 2003

L’ESTENSORE

IL PRESIDENTE