LAVORI PUBBLICI - 059
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 7 febbraio 2002, n. 719
Quando un concorrente presenta un’offerta contenente due proposte, l’Amministrazione deve ritenere la nullità dell’offerta e non può prendere in considerazione alcuna delle proposte - Il principio è applicabile anche nell'appalto-concorso.

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 853 del 2001, proposto dalla A.T. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria del r.t.i. costituito con B.C.F. s.p.a., F.T. s.p.a., R.D.E. s.p.a., M. s.p.a., rappresentato e difeso dall'avv. prof. P.A., dall’avv. prof. A.D'A., dall’avv. F.L., dall’avv. prof. A.C., e domiciliato presso quest’ultimo in ...

contro

il Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. prof. M.C. e dall’avv. G.R.C., e domiciliato presso il primo in ...

- della S.A.G., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, quale mandataria capogruppo del r.t.i. costituito con M.I.G.C. s.p.a. e C.C.C., rappresentata e difesa dall’avv. prof. R.V., dall’avv. prof. R.B., dall’avv. prof. G.O. e dall’avv. M.S., e presso quest’ultimo domiciliata in ...
- della M.I.G.C. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. D.D. e dall’avv. M.S., e presso quest’ultimo domiciliata in ...
- nonché con l’intervento della A.M.T. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. I.C., dall’avv. C.C., dall’avv. G.M. e dall’avv. L.M., e presso quest’ultimo domiciliato in ...

per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. per il Veneto, sezione I, n. 1526 del 2000.

Visto l’appello con i relativi allegati; 
isti gli atti di costituzione del Comune appellato e delle altre società appellate;
Visto l’atto di intervento ad opponendum dell’A.M.T. s.p.a.; 
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Alla pubblica udienza del 12 giugno 2001, relatore il cons. Marco Pinto ed uditi gli avv.ti C., A., L., C., S. (questi anche su delega dell’avv. V.), B., su delega dell’avv. B., O., D. e M.; 
Visto il dispositivo di decisione n. 333 del 18.6.2001;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

FATTO

Il Comune di Verona, con deliberazione della giunta n. 244 del 27 aprile 1999, indiceva una gara – da espletare con il sistema dell’appalto concorso- per l’affidamento della progettazione definitiva e per la realizzazione di una metrotranvia cittadina di superficie a guida vincolata. 
Presentavano l’offerta due raggruppamenti capeggiati, rispettivamente, dall’A.T. s.p.a. e dalla S.A.G.
La commissione giudicatrice, sul rilievo che l’A.T. s.p.a. aveva presentato, in contrasto con la lettera di invito, una pluralità di offerte, ne disponeva l’esclusione. 
La giunta comunale, con delibera n. 715 del 9 novembre 1999, approvava gli atti di gara ed inviava l’offerta presentata dalla S.A.G. al Ministero dei trasporti per l’esame e per l’attribuzione dei finanziamenti. 
Avverso tali atti proponeva ricorso al T.A.R per il Veneto l’A.T. s.p.a.
Resisteva al ricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale S.A.G.
Interveniva ad opponendum  M.I.G.C. s.p.a., partecipante al raggruppamento capeggiato dalla S.A.G.

L’adito Tribunale, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava il ricorso e compensava tra le parti le spese di lite. 
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la Ansaldo s.p.a..

Resisteva al gravame il Comune di Verona. 
Resistevano al gravame, inoltre, la S.A.G. e la M.I.G.C. s.p.a., che proponevano appello incidentale. 
Interveniva ad opponendum l’A.M.T. s.p.a.

DIRITTO

1. L’appello è infondato. 

2. Osserva in primo luogo la Sezione che quando una impresa, contravvenendo alle disposizioni della lettera di invito, presenta un’offerta contenente due proposte, l’Amministrazione deve ritenere la nullità dell’offerta e non può prendere in considerazione alcuna delle proposte (Cons. Stato, sez. IV. 23 marzo 1987, n. 173). 
Occorre, quindi, ribadire che, anche nell’appalto concorso, vige la regola dell’unicità dell’offerta, la quale, oltre a discendere dal principio di parità dei concorrenti, è connaturale al concetto stesso di gara per la migliore offerta di esecuzione del progetto (Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 1994, n. 1339). 
Venendo al caso in esame, si osserva che l’appalto concerne l’affidamento della progettazione definitiva e la realizzazione di una metrotranvia cittadina di superficie a guida vincolata. 
La commissione giudicatrice ha ritenuto, facendo corretto uso della discrezionalità tecnica di cui è provvista, che la cosiddetta “opzione Stream” presentata dall’A.T. s.p.a. integrasse non una variante al progetto originario (come consentito dalla lex specialis), ma una vera e propria proposta alternativa (viceversa preclusa). 
Il giudizio formulato dalla commissione ed approvato dall’Amministrazione, nonché le condivisibili considerazioni svolte dal primo Giudice, resistono alle critiche mosse dall’appellante. 
Pare appena il caso di segnalare che, contrariamente a quanto si sostiene nel gravame, il capitolato speciale di appalto non consentiva la presentazione di soluzioni progettuali difformi da quella posta a base della gara.

Né tale scelta dell’Amministrazione – che autorizzava solo la presentazione di varianti progettuali - contrasta con alcuna norma ovvero si palesa affetta da illogicità. 
Va anche rilevato che non può ritenersi anomalo il comportamento della commissione che solo in un momento successivo si è orientata nel senso della sostanziale autonomia delle due offerte e, quindi, della necessità di escludere il raggruppamento che le aveva presentate.

3. Quanto alle restanti doglianze dell’appello, volte a riproporre i motivi addotti in primo grado avverso l’offerta della S.A.G., esse, come dedotto nell’appello incidentale, sono inammissibili. 
La Sezione ritiene di dover ribadire l’orientamento espresso da questo Consiglio al riguardo. 
Difatti, il concorrente legittimamente escluso non ha alcun interesse giuridicamente tutelabile in ordine alla correttezza dell’aggiudicazione della gara ad altri concorrenti, in quanto egli, dall’eventuale annullamento dell’aggiudicazione, non conseguirebbe alcun vantaggio immediato e diretto (Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 1996, n. 323). 
L’esclusione dalla gara costituisce ipotesi di riduzione dell’interesse dell’escluso a contrastare i risultati della gara ad interesse di mero fatto (Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 1997, n. 1367). 
A tali principi il T.A.R. non si è conformato, ritenendo erroneamente le relative doglianze ammissibili, seppure infondate.

Cosicché, non si può procedere al riesame delle stesse.

4. In conclusione, l’appello va rigettato. La sentenza di primo grado può essere confermata anche se, per le ragioni esposte al punto 3 della presente decisione, con motivazione in parte diversa. 5. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l’appello proposto dalla A.T.i s.p.a.

Compensa tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2001, con l'intervento dei signori

Alfonso Quaranta, Presidente
Corrado Allegretta, Consigliere
Paolo Buonvino, Consigliere
Marzio Branca, Consigliere
Marco Pinto, Consigliere estensore