LAVORI PUBBLICI - 058
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 30 gennaio 2002, n. 512
L'uso della matita nella compilazione dell'offerta comporta l'esclusione dalla gara (anche se tale circostanza non sia sanzionata dal bando) - La certezza dell’offerta economica, garantita dal rigore formale teso ad assicurarne la non alterabilità, costituisce esigenza imprescindibile per l’Amministrazione pubblica.

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 4318/01, proposto dalla Impresa C.M., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. O.R., ed elettivamente domiciliata in ...

contro

il Comune di Supersano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti M.G. e A.C., ed elettivamente domiciliato in ...

e nei confronti

di G. Costruzioni, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sezione Lecce, II, del 17 marzo 2001, n. 1230, resa inter partes, con la quale, con pronunzia in forma semplificata, è stato rigettato il ricorso dell’attuale appellante avverso gli atti di gara, compresa l’aggiudicazione, relativi all’appalto dei lavori di sistemazione delle strade urbane di Supersano;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 13 novembre 2001 il Consigliere Gerardo Mastrandrea; uditi per le parti gli avv.ti R. e C.;
Visto il dispositivo della presente decisione n. 542 pubblicato il 14 novembre 2001;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata ed adottata in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 della legge n. 205/00, è stato respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante avverso gli atti di gara, compresa l’aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata G. Costruzioni, relativi all’appalto dei lavori di sistemazione delle strade urbane del Comune di Supersano. La gara è stata espletata mediante licitazione privata, con il criterio del massimo ribasso, per un importo a base d’asta di £ 153.082.620.

La ricorrente, invitata a partecipare, è stata esclusa dalla gara in quanto l’offerta, sia in cifre che in lettere, è stata formulata a matita. Il Presidente della Commissione di gara, come può evincersi dal verbale n. 2 del 19 febbraio 2001, dopo aver fatto apposita copia fotostatica del foglio dell’offerta ha verificato che trattavasi di scrittura a matita, cancellandone alcuni tratti.

La ricorrente aveva peraltro presentato l’offerta più vantaggiosa, con un ribasso del 12,12% a fronte del 10,45 % proposto dall’aggiudicataria.

2. Insorta dinanzi al T.A.R. di Lecce, l’impresa C.M. ha visto il Tribunale territoriale rigettare il relativo gravame sulla scorta del richiamo delle esigenze generali di garanzia, le quali pretendono che gli atti esibiti alle Pubbliche Amministrazioni, così come gli atti pubblici, debbano essere formati con scrittura indelebile, e ha dunque interposto l’appello in trattazione, deducendo la violazione del bando di gara, delle norme in materia di appalti pubblici, dei principi del buon andamento e della ragionevolezza dell’azione amministrativa, oltre all’eccesso di potere sotto vari profili.
In particolare l’appellante ha lamentato che la lex specialis in alcun modo imponeva la formalità della scrittura a penna dell’offerta, né poteva essere attribuito valore decisivo all’esplicita previsione, da parte della lettera di invito, della necessità di convalidare con apposita sottoscrizione le correzioni eventualmente apposte ad un testo in precedenza formulato. In ogni caso, sempre ad avviso del reclamante, la fattispecie delle offerte formulate nel corso della procedura per l’assegnazione di un appalto pubblico, inserite in un plico sigillato, e quindi del tutto sottratte alla disponibilità dell’offerente, non poteva essere equiparata a quella della formazione e tenuta delle scritture contabili o degli atti pubblici.

3. Il Comune intimato si è costituito in giudizio per resistere all’appello, non mancando peraltro di invocare il basilare principio della certezza, e quindi della non alterabilità, dell’offerta economica.

Alla pubblica udienza del 13 novembre 2001 il ricorso in appello è stato introitato per la decisione.

4. Il gravame in appello deve essere rigettato.

E’ vero che la lex specialis della gara non sanzionava con l’esclusione l’uso della matita nella compilazione dell’offerta, e che quest’ultima non possa essere immediatamente ed in toto assimilata agli atti pubblici ed alle scritture contabili, trattandosi - secondo autorevole dottrina - di dichiarazione di volontà del privato diretta alla costituzione del rapporto giuridico di appalto, ma sono i principi generali vigenti in materia di presentazione delle offerte in una gara di appalto pubblico che impongono di concludere in senso reiettivo rispetto alle pretese di parte ricorrente.

Non era necessario che il bando imponesse, a pena di esclusione, l’uso dell’inchiostro indelebile ai fini della redazione dell’offerta, dovendosi in ogni caso dare seguito all’esigenza imprescindibile - per l’Amministrazione pubblica - della certezza dell’offerta economica, che poteva essere garantita solamente per il tramite del rigore formale teso ad assicurarne l’immodificabilità.

L’uso della matita, peraltro del tutto anomalo e ancor più inconsueto se riferito alla decisiva indicazione dell’importo, in cifre ed in lettere, dell’offerta economica (peraltro unica indicazione a matita contenuta nel foglio dell’offerta), va a minare alle fondamenta i principi della certezza e della non alterabilità dell’offerta economica, con evidenti conseguenze pregiudizievoli anche per la par condicio dei concorrenti e l’imparzialità della procedura.

Non è dunque nemmeno necessario invocare, come invece ha fatto il Tribunale di prima istanza con argomentazione estremamente sintetica, la previsione della lettera di invito di cui alla lettera c) delle cause di esclusione, relativa alla convalida delle correzioni, secondo la quale dovevano essere escluse, dopo l’apertura della busta interna, le offerte che recassero, in relazione all’indicazione del ribasso, segni di abrasione, cancellature o altre manomissioni ma erano invece ammesse le correzioni purché espressamente confermate con sottoscrizione a margine. Peraltro va dato atto che l’obbligo di convalidare con apposita sottoscrizione le correzioni sembra di per sé precludere, a rigor di logica, l’utilizzabilità di mezzi di scrittura notoriamente suscettibili di cancellature e modifiche senza segni a prima vista rilevanti.

Deve infine escludersi che il doveroso inserimento dell’offerta in un plico sigillato da parte del proponente possa di per sé solo rispondere efficacemente, in termini astratti e oggettivi, all’ineludibile esigenza di garantire la fermezza ed inalterabilità dell’offerta, e la rispondenza della stessa agli originari intendimenti dell’offerente, durante tutta la procedura di gara.

5. Le suesposte considerazioni sono sufficienti ai fini della reiezione del gravame in appello, e quindi alla conferma dell’esito sfavorevole conseguito dall’impresa Congedi in prime cure.

Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell’appellante e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Comune intimato, delle spese di lite, relativamente al presente grado di giudizio, liquidate in £ 4.000.000 (quattromilioni).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2001, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), in camera di consiglio, con l’intervento dei seguenti Magistrati:

Claudio Varrone, Presidente
Corrado Allegretta, Consigliere
Goffredo Zaccardi, Consigliere
Filoreto D’Agostino, Consigliere
Gerardo Mastrandrea, Consigliere est.