LAVORI PUBBLICI - 053
T.A.R. Lombardia, sezione Brescia, 29 dicembre 2001, n. 1665
Quando il bando di gara impone il sopralluogo obbligatorio, l'adeguato prolungamento del termine per la presentazione delle offerte è un obbligo dell'amministrazione e non è rimesso alla sua discrezionalità - In tal caso è illegittima la previsione nel bando dei termini ordinari quand'anche vi sia stata nei fatti un'ampia partecipazione.
(fattispecie relativa all'art. 9, comma 5, decreto legislativo n. 157 del 1995 in materia di servizi)
(si veda anche
l'art. 79, comma 7, d.P.R. n. 554 del 1999 in materia di lavori)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, sezione staccata di BRESCIA

ha pronunciato la seguente

 sentenza 

sul ricorso n. 928/01 proposto da impresa G.S. s.p.a. in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesi dagli Avv.ti M.D.C., I.C. e L.B. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Brescia, ...

contro

la Provincia di Mantova in persona del Presidente pro tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. E.P.R. ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. di Brescia, via Malta n.12

per l’annullamento

del bando di gara per l’affidamento, mediante pubblico incanto, del servizio gestione calore e adeguamento impianti termici negli edifici di utilizzo dell’Amministrazione provinciale di Mantova, pubblicato in data 20 luglio 2001; del disciplinare di gara adottato con determinazione n. 1095 del 20 luglio 2001 del Responsabile del servizio manutenzione del settore edilizia della Provincia di Mantova e del Capitolato Speciale di appalto; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale, coordinato e comunque connesso, ivi compreso, ove intervenuto nel frattempo, del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della resistente Provincia di Mantova;
Vista l’ordinanza istruttoria del Collegio n. 689 del 21 settembre 2001;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato come relatore, all’udienza camerale del 30 ottobre 2001, il dott. Giulio Bacosi;
Uditi, altresì, i procuratori delle parti;

Ritenuto in fatto e diritto:

che con bando di gara pubblicato in data 20 luglio 2001 l’Amministrazione provinciale di Mantova ha indetto una procedura di pubblico incanto per l’appalto dei servizi di riparazione, manutenzione e riscaldamento centrale negli edifici elencati espressamente nel Capitolato Speciale di Appalto (d’ora innanzi C.S.A.), per un importo complessivo pari a lire 11.000.000.000 (undicimiliardi);

che, con specifico riferimento ai criteri di scelta del contraente, il disciplinare di gara - e prima ancora lo stesso bando - hanno previsto espressamente l’esperimento della procedura del pubblico incanto, ai sensi dell’art. 6 primo comma lettera a) del decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995;

che, quanto al criterio di aggiudicazione, la scelta dell’Amministrazione è caduta sul modulo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base di una serie di elementi predefiniti di varia natura, elencati in ordine decrescente di importanza, tra i quali un’offerta economica ed un progetto predisposto da ciascuna impresa partecipante per lo svolgimento del servizio;

che, infine, per quel che concerne le modalità di presentazione dell’offerta, il disciplinare di gara ha disposto la presentazione di una busta, debitamente sigillata e controfirmata, contenente tre plichi, di cui uno inerente alla documentazione amministrativa, uno agli elaborati progettuali ed il terzo all’offerta economica;

che, in funzione della predisposizione degli elaborati progettuali, l’art. 26 del C.S.A. ha testualmente disposto, con riguardo alla fase di predisposizione dell’offerta, l’obbligo per la ditta partecipante di “…analizzare molto approfonditamente, attraverso un attento sopralluogo da effettuare sugli impianti oggetto dell’appalto, lo stato degli stessi sia riguardo alla loro funzionalità che alla loro rispondenza alla legislazione vigente”;

che il disciplinare di gara ha poi indicato, quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, il giorno 3 settembre 2001, ovvero precisamente il 52° giorno (ovvero il 53°, ove i giorni non si computino come “liberi”) dalla data di spedizione del bando (12 luglio 2001) all’Ufficio pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee, secondo il combinato disposto degli articoli 8 comma 4° e 9 comma 1° del decreto legislativo 157/95;

che la ditta odierna ricorrente, ritenendo gli atti con i quali è stata promossa la competizione in oggetto inficiati da palesi vizi idonei a precludere, in modo tanto assoluto quanto illegittimo, la partecipazione della stessa alla gara per l’aggiudicazione del noto appalto, ha interposto il ricorso in epigrafe, deducendo in particolare violazione e falsa applicazione delle norme di legge (articoli 6 e seguenti del decreto legislativo n.157/95) e dei principi generali in materia di affidamento dei servizi pubblici, oltre a specifica violazione dell’art. 9 del decreto legislativo più volte menzionato (cfr. il secondo motivo di ricorso);

che, preliminarmente, questo Tribunale ha inteso accertare - emanando all’uopo ordinanza istruttoria n. 689 del 21 settembre 2001 - quale fosse la precisa natura dell’appalto in questione (appalto di opere pubbliche o di servizi pubblici), al fine di stabilire la normativa applicabile alla fattispecie, sulla base del criterio della consistenza del rilievo economico riconoscibile a ciascuno dei due “rami” della prestazione appaltata (lavori e servizi), ordinando a tale scopo alla intimata Amministrazione provinciale di Mantova di depositare ogni più utile documentazione;

che l’Amministrazione mantovana ha quindi provveduto ad ottemperare alla ordinanza testé menzionata a mezzo relazione tecnica datata 15 ottobre 2001 (prot. G), versando agli atti del giudizio documentazione dalla quale si evince la prevalenza dei servizi sui lavori, guidando l’interprete verso la piena applicazione alla fattispecie del decreto legislativo n. 157 del 1995;

che, nell’opinione del Collegio, diviene a questo punto rilevante saggiare la eventuale fondatezza del secondo motivo di ricorso avanzato dalla ditta odierna ricorrente, laddove la stessa lamenta violazione dell’art. 9 del decreto legislativo predetto, laddove, al comma 5°, prescrive l’obbligo per la stazione appaltante di prolungare adeguatamente i termini per la presentazione delle offerte, allorché queste ultime possano essere predisposte esclusivamente a seguito di una visita dei luoghi teatro della prestazione appaltata;

che tale motivo deve ritenersi ictu oculi fondato, in quanto l’Amministrazione provinciale da un lato ha fatto pedissequa applicazione del comma 1° dell’art. 9, fissando un termine per la ricezione delle offerte da parte delle ditte partecipanti pari esattamente a 52 giorni dalla data di spedizione del bando di gara all’Ufficio pubblicazioni delle Comunità Europee; dall’altro - pur in presenza di una disposizione del C.S.A., l’art. 26, che come su rilevato imponeva un “attento sopralluogo” alle ditte partecipanti in vista della predisposizione dell’offerta - non ha provveduto ad “adeguatamente prolungare” proprio il termine di presentazione dell’offerta, così come impostole, proprio in simili casi, dal comma 5° del medesimo articolo 9;

che il prolungamento del termine, anche alla stregua del più immediato canone ermeneutico letterale (“i termini….debbono essere adeguatamente prolungati”), è da intendersi - nei casi quale quello ora all’esame - come oggetto di un vero e proprio obbligo dell’Amministrazione, e non già di una scelta discrezionale alla medesima affidata, come vorrebbe la difesa della stessa (cfr. pag.10 della memoria difensiva), senza poter addurre in contrario la circostanza meramente fattuale dell’ampia partecipazione alla gara comunque inveratasi, circostanza irrilevante ove riconnessa ad un metro di prolungamento del termine di presentazione delle offerte agganciato dal legislatore al criterio della adeguatezza (anche a voler accedere al conteggio operato dall’Amministrazione - 53 giorni invece che 52 - comunque da ritenersi non osservato);

che il mancato prolungamento del termine di presentazione delle offerte si è tradotto in un indubbio vulnus inferto alle potenzialità partecipative delle ditte - come quella odierna ricorrente - in possesso dei requisiti per competere in vista dell’aggiudicazione del noto appalto, oltrechè in una evidente frizione con i principi, di ascendenza anche sopranazionale, intesi a garantire la più ampia partecipazione dei soggetti imprenditoriali alle gare bandite per l’affidamento di pubblici appalti;

che, in forza di tutto quanto su premesso, il ricorso di che trattasi va ritenuto manifestamente fondato per il profilo testé descritto, e come tale meritevole di immediato accoglimento nel merito, ai sensi del combinato disposto degli articoli 23-bis comma 3° e 26 comma 4° della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come novellata dalla legge 205 del 21 luglio 2000 (articoli 4 e 9).

che sussistono, peraltro, giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio, ivi compresi gli onorari di difesa e le competenze;

P.Q.M.

il T.A.R. per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - accoglie il ricorso e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, ordinando all’Amministrazione di consentire alla ditta ricorrente la presentazione di una propria offerta e di procedere successivamente alla relativa valutazione. 
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia, il 30 ottobre 2001, dal T.A.R. per la Lombardia in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

F. Mariuzzo - Presidente
O. M. Caputo - Giudice
G. Bacosi - Giudice, est.