LAVORI PUBBLICI - 038
Consiglio di Stato, sezione IV, 6 giugno 2001, n. 3033 (Pres. Paleologo - est. Saltelli)
Nell’ambito del procedimento di approvazione dei diversi atti inerenti un progetto per la realizzazione di un lavoro pubblico, devono considerarsi impugnabili solo gli atti che siano effettivamente lesivi nei confronti dei soggetti i cui interessi siano incisi dall’attività della p.a. - Ad esempio sono lesivi l'approvazione del progetto definitivo dei lavori, (in quanto contenente la dichiarazione di pubblica utilità che rende assoggettabile alla procedura espropriativa il bene del privato), il decreto di occupazione temporanea e d’urgenza (in quanto realizza lo spossessamento del bene del privato) e il decreto di espropriazione (in quanto attua il trasferimento coattivo del bene dal privato alla p.a.) - Gli altri atti, quali l’approvazione del progetto preliminare o del progetto esecutivo, non possono essere considerati di per sé immediatamente lesivi e dunque non sono impugnabili, a meno che, per un’eventuale alterazione dell’iter procedimentale, non vengano direttamente ad incidere sul bene oggetto della procedura, creando un vulnus al privato proprietario.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello iscritto al n. 6847 dell’anno 2000 proposto dalla S.n.c. E.C. di T. e R., in persona del legale rappresentante in carica, e da C.N., D.L.G. e C.G., tutti rappresentati e difesi dagli avvocati A.F. e G.G. con i quali sono elettivamente domiciliati in Roma, ... (presso lo studio dell’avvocato A.C.);

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati V.B. e M.E.V., con i quali è elettivamente domiciliata in Roma,  ..., presso lo studio del secondo;

nonché

COMUNE DI SCALA COELI, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. prof. F.S. con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, ...

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, sezione I, n. 834 del 26 giugno 2000;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Calabria e del Comune di Scala Coeli;
Vista le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 13 febbraio 2001 il Consigliere Carlo Saltelli;
Uditi l’avvocato B., su delega dell’avvocato G. per l’appellante, e l’avvocato V. per la Regione Calabria;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 16 maggio 2000 la S.n.c. E.C. ed i signori C.N., D.L.G. e C.G., proprietari nel Comune di Scala Coeli, località San Leo, di un’area per la quale il comune aveva loro comunicato l’avvio del procedimento espropriativo per la realizzazione di parcheggi e verde attrezzato, chiedevano al Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sede di Catanzaro, l’annullamento: 
a) del decreto sindacale n. 04/2000 del 14 aprile 2000, con il quale era stata autorizzata l’occupazione d’urgenza dell’area di loro proprietà per la realizzazione di rete viaria e servizi zona mare; 
b) della delibera della giunta municipale n. 11 del 18 febbraio 2000, meramente indicata nel predetto decreto di occupazione, senza alcun riferimento al suo contenuto; 
c) del decreto del dirigente generale della Regione Calabria n. 147 del 31 marzo 2000 di approvazione della variante al P.R.G. del Comune di Scala Coeli, ai sensi dell’art. 1, 5° comma, della legge n. 1 del 1978 e di tutti gli altri atti connessi, antecedenti e susseguenti, con specifico riguardo ai progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, mai conosciuti.

Essi lamentavano innanzitutto l’incompetenza del Sindaco per l’emanazione del decreto di occupazione che, quale atto di gestione, rientrava nei compiti specifici del dirigente del servizio; inoltre, a loro avviso, le delibere consiliari e quelle della giunta municipale del Comune di Scala Coeli, con le quali erano stati approvati il progetto preliminare e quello definitivo dei lavori mancavano sia del nulla osta paesaggistico, indispensabile in quanto l’area interessata era sottoposta a relativo vincolo per espressa previsione del piano regolatore, sia del parere del genio civile, altrettanto necessario trattandosi di zona a rischio sismico.

Con motivi aggiunti notificati il 2 giugno 2000 i ricorrenti impugnavano anche: 
d) la delibera consiliare n. 26 del 27 settembre 1999 di approvazione del progetto preliminare dei lavori di realizzazione di parcheggio e verde pubblico attrezzato in località San Leo; 
e) la delibera consiliare n. 33 del 27 ottobre 1999 di rettifica della precedente limitatamente alla intestazione del progetto da intendersi relativo a realizzazione rete viaria e servizi zona mare; 
f) la delibera della giunta comunale n. 129 del 5 novembre 1999 relativa all’approvazione del progetto definitivo dei lavori, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori; 
g) la delibera consiliare n. 6 del 21 gennaio 2000 di riapprovazione del progetto preliminare, essendo nel frattempo intervenuto il parere del genio civile; nonché nuovamente: 
h) la delibera della giunta municipale n. 11 del 18 febbraio 2000 di approvazione del progetto esecutivo e 
i) il decreto del dirigente della Regione Calabria n. 147 del 31 marzo 2000 di approvazione della variante al piano regolatore, ai sensi dell’art. 1, 5° comma, della legge n. 1 del 1978.

Attraverso sette articolati motivi, i ricorrenti oltre a ribadire nei confronti dei provvedimenti impugnati i motivi di illegittimità già delineati col ricorso originario, insistevano sul vizio procedimentale in cui era incorso l’amministrazione comunale che, accortasi della necessità del parere del genio civile, non acquisito sulla delibera consiliare di approvazione del progetto preliminare, l’aveva richiesto successivamente all’approvazione del progetto definitivo ed una volta ottenutolo, invece di rinnovare l’intero procedimento di approvazione del progetto dei lavori, si era limitata a riapprovare il solo progetto esecutivo, violando tra l’altro anche la normativa di cui agli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962 n. 167.

Con la sentenza segnata in epigrafe l’adito Tribunale ha accolto in parte il ricorso, annullando il solo decreto di occupazione per il rilevato difetto di competenza, respingendo tutte le altre doglianze proposte avverso gli atti impugnati con il ricorso originario e dichiarando inammissibili, in quanto tardivi, i motivi aggiunti.

Avverso tale statuizione hanno proposto appello la S.n.c. E.C. ed i signori C.N., D.L.G. e C.G., i quali, per contro, hanno lamentato che erroneamente i primi giudici avevano limitato l’accoglimento del ricorso al decreto di occupazione, annullandolo per incompetenza, ed hanno riproposto tutti i motivi di censura svolti nei confronti degli atti impugnati, illustrando la tempestività del gravame di primo grado, anche con riferimento ai motivi aggiunti.

Con ordinanza n. 5642 del 7 novembre 2000 questa sezione ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, non avendo la Regione Calabria ottemperato alla precedente ordinanza istruttoria n. 4243 del 29 agosto 2000, con la quale erano state chieste notizie circa l’effettiva esistenza del vincolo paesaggistico sull’area interessata ai lavori ed essendo stato depositato dalla società appellante apposita certificazione urbanistica attestante l’esistenza di un vincolo di inedificabilità per motivi paesaggistici ed ambientali.

Successivamente a detta ordinanza si sono costituite in giudizio sia la Regione Campania, in data 17 novembre 2000, sia il Comune di Scala Coeli, in data 20 dicembre 2000, chiedendo il rigetto dell’appello.

DIRITTO

I. E’ contestata da parte della S.n.c. E.C. di T. e R., C.N., D.L.G. e C.G., la legittimità degli atti (delibere consiliari e di giunta municipale) con i quali il Comune di Scala Coeli ha approvato il progetto dei lavori di realizzazione della “Rete viaria e servizi zona mare”, insistenti sull’area di loro proprietà, ed in particolare del decreto di occupazione d’urgenza, della delibera della Giunta Municipale n. 11 del 18 febbraio 2000 e del decreto del Dirigente generale della Regione Calabria n. 147 del 31 marzo 2000, con cui è stata approvata la variante al piano regolatore generale ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge n. 1978, atti tutti impugnati col ricorso originario; con motivi aggiunti i predetti proprietari hanno impugnato anche gli atti presupposti.

Mentre nei confronti del decreto di occupazione d’urgenza era stata sollevata la censura di incompetenza dell’organo che lo aveva emanato, in quanto tale compito spettava al dirigente del servizio e non più al Sindaco, nei confronti di tutta la serie procedimentale richiamata venivano sostanzialmente proposti tre ordini di censure: l’una relativa alla violazione della progressione dell’articolazione della progettazione dei lavori pubblici fissata dall’art. 16 della legge n. 109 del 1994, in quanto il Comune di Scala Coeli, pur avendo emendato il progetto preliminare del vizio relativo alla mancata acquisizione del necessario parere del genio civile, non aveva poi riapprovato il progetto definitivo dei lavori, ma solo quello esecutivo con la delibera n. 18 dell’11 febbraio 2000 sulla base della quale aveva disposto l’occupazione temporanea ed aveva inoltre dato già per compiute le formalità di cui alla legge n. 167 del 1962 (art. 6 e ss); la seconda relativa proprio alla dedotta mancanza del parere obbligatorio del genio civile sul progetto dei lavori da realizzare; e l’ultima relativa alla mancanza dell’autorizzazione regionale per l’esistenza sull’area oggetto dei lavori di un vincolo paesaggistico ed ambientale.

Tutti tali vizi, poi, ricadevano anche sul decreto del dirigente generale della Regione Calabria n. 147 del 31 marzo 2000 che aveva approvato le deliberazioni comunali relative ai lavori in argomento quali variante al piano regolatore generale, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 3 gennaio 1978 n. 1, senza rilevare la confusione procedimentale di cui si era resa protagonista l’amministrazione comunale.

Con l’appello in esame i proprietari hanno riproposto le censure respinte dai primi giudici, rilevando la tempestività dell’impugnazione svolta con i motivi aggiunti, dichiarati inammissibili.

Le amministrazioni appellate hanno chiesto il rigetto dell’appello.

II. Al riguardo il Collegio ritiene di dover svolgere le seguenti considerazioni.

II.1. Giova innanzitutto precisare che nell’ambito della serie procedimentale degli atti di approvazione di un progetto per la realizzazione di un’opera pubblica devono considerarsi impugnabili solo quegli atti che siano effettivamente dotati di lesività nei confronti dei cittadini incisi dall’attività della pubblica amministrazione, tra cui in via generale devono comprendersi l’approvazione del progetto definitivo dei lavori da realizzare, che, contenendo la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, come disposto dal comma 13 dell’art. 14 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, imprime al bene privato quella particolare qualità (o utilità pubblica) che lo rende assoggettabile alla procedura espropriativa. Il decreto di occupazione temporanea e d’urgenza, che realizza lo spossessamento del bene in capo al privato ed il decreto di espropriazione che attua, quindi, il trasferimento coattivo del bene dal privato alla pubblica amministrazione ovvero all’espropriante.

Gli altri atti (quali, per esempio, l’approvazione del progetto preliminare, l’approvazione del progetto esecutivo, la comunicazione della data di immissione in possesso, etc.) non possono considerarsi ex se immediatamente lesivi, salvo che per un’eventuale alterazione dell’iter procedimentale siano essi stessi ad incidere immediatamente e direttamente sul bene oggetto della procedura espropriativa, recando quindi un vulnus alla posizione del cittadino proprietario.

II.2. Deve aggiungersi poi che, ai sensi dell’art. 16 della legge 11 febbraio 1994 n. 109, l’attività di progettazione per l’esecuzione dei lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti e preventivamente accertati e oltre ai limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo.

Il progetto preliminare, che deve essere tale da consentire l’avvio della procedura espropriativa, definisce “le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire” e consiste “in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alle valutazioni delle eventuali soluzioni possibili”, tenendo conto, tra l’altro, dei profili ambientali, della fattibilità amministrativa e tecnica, accertata mediante le indispensabili indagini di prima approssimazione.

Il progetto definitivo “individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni ”; nella relazione descrittiva in cui esso si concreta devono essere contenuti, fra l’altro, lo studio dell’impatto ambientale, gli studi e le indagini preliminari con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell’opera, studi ed indagini che, con particolare riferimento a quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico e chimico, devono essere condotti ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.

L’approvazione del progetto definitivo da parte di un’amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 13 dell’art. 14 della predetta legge n. 109 del 1994, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori

Il progetto esecutivo, che deve essere redatto in conformità del progetto definitivo, “determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo”.

Giova evidenziare che la scansione progressiva dei tre tipi successivi di progetto non può essere derogata o alterata perché essa risponde espressamente alla necessità di assicurare “a) la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative; b) la conformità alle norme urbanistiche ed ambientali; c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti nel quadro normativo nazionale e comunitario”.

In realtà il legislatore ha fissato un procedimento progressivo di successivo affinamento dei progetti quale strumento necessario per consentire agli organi della pubblica amministrazione di poter essere pienamente consapevole delle scelte di realizzazione di una certa opera ovvero dell’esecuzione di un certo tipo di lavori, volendo evitare l’avvio di progetti estemporanei, inutili, inefficaci, irrealizzabili con sperpero di danaro pubblico, in omaggio ai principi di legalità, buon andamento ed imparzialità della azione della pubblica amministrazione consacrati dall’art. 97 della Costituzione.

II.3. Sulla base di tali preliminari osservazioni, ritiene il Collegio che le censure appuntante dagli appellanti nei confronti della delibera n. 11 del 18 febbraio 2000 della Giunta Comunale di Scala Coeli siano meritevoli di accoglimento.

II.3.1. Dalla documentazione versata in atti risulta infatti che con delibera consiliare n. 26 del 27 settembre 1999 fu approvato il progetto preliminare dei lavori di realizzazione delle Rete Viaria e Servizi Zona Mare: tale deliberazione, che costituiva variante al piano regolatore generale, fu trasmessa ai sensi e per gli effetti 6 e seguenti della legge n. 167 del 1972 all’Assessorato all’Urbanistica della Regione Calabria che, con nota n. 4406 del 20 dicembre 1999, tuttavia, evidenziò la mancanza del parere del genio civile, ai sensi dell’art. 13 della legge 2 febbraio 1974 n. 64: di tale parere l’amministrazione avrebbe dovuto fornirsi prima della delibera che costituiva adozione di variante al piano regolatore.

Poiché nel frattempo con deliberazione n. 129 del 5 novembre 1999 la Giunta Municipale aveva già provveduto all'approvazione del progetto definitivo, l’amministrazione, avendo acquisito il parere favorevole del Genio civile di Cosenza sul progetto dei lavori in esame (giusta nota 168/324 del 13 dicembre 1999 – Servizio 90) riapprovava il progetto preliminare dei lavori di realizzazione della “Rete viaria e servizi zona mare” con apposita delibera consiliare n. 6 del 25 gennaio 2000.

II.3.2. Risulta per tabulas dunque che, così come eccepito dagli appellanti, il progetto preliminare dei lavori in argomento non era accompagnato dal necessario parere del genio civile, in stridente violazione sia dell’articolo 8, penultimo comma della legge regionale della Calabria n. 31 del 10 novembre 1975 (a mente del quale “i progetti concernenti lavori soggetti alla particolare normativa in materia di edilizia asismica dovranno essere preventivamente sottoposti al competente ufficio del genio civile per il prescritto visto da richiamarsi espressamente nella delibera di approvazione”), sia del comma 3 dell’art. 16 della legge n. 109 del 1994, secondo cui il progetto preliminare definisce qualitativamente e funzionalmente i lavori da realizzare e di valutare la soluzione prospettata in rapporto a tutte le altre soluzioni possibili e postula, quindi necessariamente, il parere de quo.

Non è peraltro revocabile in dubbio che ben poteva l’amministrazione comunale riapprovare, com’è avvenuto, il progetto preliminare onde renderlo conforme alla previsione normativa dando atto dell’intervenuto parere del genio civile: rileva infatti il Collegio che è sicuramente consentito alla pubblica amministrazione, in via di autotutela, il riesame di un proprio precedente atto per emendarlo dai vizi di cui esso è risultato affetto, ciò configurandosi come applicazione concreta dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrazione sanciti nell’art. 97 della Costituzione.

Tuttavia, evidentemente, l’esercizio di un tale potere di autotutela implica una nuova manifestazione di volontà circa la realizzazione dei lavori, in modo conforme alla normativa contenuta nell’art. 16 della legge n. 109 del 1994 e nel rispetto delle finalità perseguite, come sopra delineate.

La riapprovazione del progetto preliminare comportava pertanto la rinnovazione dell’intero procedimento, sia circa l’applicazione degli articoli 6 e seguenti della legge n. 162 del 1967, sia per quanto attiene il profilo procedimentale delineato dall’art. 16 della legge n. 109 del 1994.

II.3.3. Nel caso di specie, invece, ciò non è avvenuto, come esattamente dedotto dagli appellanti dedotto dagli appellanti.

Infatti con la ricordata delibera consiliare n. 6 del 25 gennaio 2000, per un verso, si è dato atto che restavano validi ed immutati tutti gli atti connessi e conseguenti già perfezionati relativi alla variante al piano regolatore generale adottata con l’approvazione dell’originario progetto preliminare di cui alle delibere consiliari n. 26 e n. 33 del 1999, omettendo le formalità di pubblicazioni previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, mentre, per altro verso, si è dichiarato che la (ri)approvazione del progetto equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 1 del 1978, senza provvedere alla necessaria approvazione della successiva fase progettuale e cioè all’approvazione del progetto definitivo. Risulta infatti riapprovato con delibera di Giunta Municipale n. 11 del 18 febbraio 2000 soltanto il progetto esecutivo, precisandosi che esso (cfr. punto uno del deliberato) costituiva variante alle previsioni del vigente piano urbanistico, ai sensi dell’art. 1 comma 5 della legge n. 1 del 1978 e dando atto (cfr. punto due del deliberato) che erano stati “eseguiti tutti gli adempimenti di cui all’art. 1 della legge 1/78 e art. 6 e seguenti della legge 18.4.62 nr. 167 in ordine alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell’opera nonché alla variante al P.R.G.”.

E’ agevole rilevare, quanto al primo profilo, che effettivamente le formalità di cui agli articoli 6 e seguenti della legge n. 162 del 1967 andavano nuovamente espletate in quanto il progetto preliminare riapprovato con la delibera n. 6 del 25 gennaio 2000 era un nuovo progetto quanto meno per l’esistenza di un nuovo atto, il parere del genio civile, che erroneamente non era stato acquisito sull’originario progetto preliminare.

Quanto al secondo profilo, non può non evidenziarsi come risulta per tabulas la circostanza che, dopo la riapprovazione del progetto preliminare, l’amministrazione comunale non riapprovato anche il progetto definitivo, che solo – per espressa disposizione del comma 13 dell’art. 14 della legge n. 109 del 1994 – avrebbe comportato la dichiarazione di pubblica utilità, indefferibilità ed urgenza dei lavori da eseguire (ed avrebbe quindi legittimato il successivo decreto di espropriazione).

Al contrario, in modo incomprensibile ed in evidente violazione della normativa richiamata, non solo la dichiarazione implicita di pubblica utilità dei lavori è stata ricollegata alla ricordata delibera n. 6 del 2000 di approvazione del progetto preliminare dei lavori, per quanto l’Amministrazione comunale ha ricondotto alla delibera n. 11 del 18 febbraio 2000 la realizzazione del presupposto legittimante della procedura esecutiva, non rendendosi conto che con esso veniva riapprovato il solo progetto esecutivo, senza che fosse stato riapprovato il progetto definitivo: la riprova di tale erronea presupposizione emerge dalla lettura del decreto di occupazione temporanea e d’urgenza in cui l’unico atto richiamato a fondamento del procedimento espropriativo è proprio la delibera della Giunta municipale n. 11 del 18 febbraio 2000 recante l’approvazione del progetto esecutivo dei lavori in argomento.

Tale delibera dunque è affetta dai vizi esaminati e deve essere annullata: è utile rilevare al riguardo che, essendo stato alterato l’iter procedimentale stabilito dalla legge ed essendo stata essa configurata dalla stessa amministrazione come presupposto legittimante l’esercizio del potere di espropriazione, nel caso di specie essa deve essere considerata lesiva, pur contenendo la approvazione del progetto esecutivo.

II.3.4. Ugualmente fondato è il vizio relativo alla mancanza del nulla osta paesaggistico.

Giova rilevare che la motivazione sul punto predisposta dai primi giudici non è convincente, in quanto il fatto che non sia ancora intervenuta l’approvazione del piano paesistico regionale non giustifica la violazione del vincolo di cui la stessa amministrazione comunale non ha negato l’esistenza.

D’altra parte deve rilevarsi che la stessa difesa della Regione Calabria sul punto in esame lungi dal fugare ogni dubbio, conferma l’effettività della censura.

Se è vero infatti che ai sensi dell’art.1 della legge regionale della Calabria 28 febbraio 1995 n. 3 ai comuni sono state delegate le funzioni relative al rilascio dell’autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi n. 1497/39 e n. 431/85 (ora titolo II del decreto legislativo n. 490 del 1999 - n.d.r.) per tutti gli interventi ricadenti nelle zone A, B ed E ai sensi del d.m. n. 1444 del 1968 degli strumenti urbanistici generali vigenti, deve rilevarsi che ai sensi del successivo articolo 2 l’autorizzazione paesistica è rilasciata dal sindaco “previo parere scritto del proprio ufficio tecnico in ordine alla conformità, con gli strumenti urbanistici approvati, dei contenuti del progetto, della descrizione dello stato dei luoghi e delle motivazioni che giustifichino o meno l’intervento sotto l’aspetto paesaggistico e ambientale”.

Posto che non è contestato che i lavori in argomento dovevano essere effettivamente realizzati in zona E, deve rilevarsi che in nessuna delle delibere, consiliari e della giunta municipale, con le quali sono stati approvati i progetti (preliminare, definitivo ed esecutivo) dei lavori per la realizzazione della rete viaria e servizi zona mare risulta che il sindaco abbia rilasciato il predetto nulla osta, né in esse vi è alcuna menzione circa le motivazioni che giustifichino o meno gli interventi previsti sotto l’aspetto paesaggistico ed ambientale, come richiesto dalla richiamata normativa regionale.

III. I riscontrati vizi si ripercuotono, inficiandolo, anche sul decreto n. 147 del 31 marzo 2000 del Dirigente generale della Regione Calabria con il quale è stata approvata la variante al piano regolatore generale, essendo stati presi in esame in modo peraltro confuso anche atti viziati, tra cui anche la esaminata delibera consiliare n. 6 del 25 gennaio 2000 e delibera della giunta municipale n. 11 del 18 febbraio 2000.

Per completezza deve osservarsi che l’impugnativa degli ulteriori atti specificati con i motivi aggiunti deve considerarsi inammissibile in quanto inutile.

Peraltro l’impugnativa della delibera della Giunta municipale n. 11 del 18 febbraio 2000 e del decreto n. 147 del 31 marzo 2000 del Dirigente generale della Regione Calabria è tempestiva, essendo stata formulata direttamente col ricorso principale: i motivi aggiunti svolti con riferimento a tali provvedimenti devono considerarsi tempestivi, in quanto detti provvedimenti erano stati solo meramente enunciati nel decreto di occupazione d’urgenza e solo successivamente i ricorrenti hanno potuto apprezzarne il contenuto e dunque l’effettiva portata. D'altra parte nessun rilievo è stato svolto al riguardo dalle amministrazioni appellate.

IV. In conclusione l’appello deve essere accolto ed in riforma del capo impugnato devono essere annullati la delibera della Giunta Municipale del Comune di Scala Coeli n. 11 del 18 febbraio 2000 ed il decreto del Dirigente generale della Regione Calabria n. 147 del 31 marzo 2000.

Le spese del secondo grado di giudizio possono, come di regola, seguire la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta) accoglie l’appello proposto dalla S.n.c. E.C. di T. e R., e da C.N., D.L.G. e C.G. ed in riforma del capo impugnato della sentenza annulla la delibera della Giunta Municipale del Comune di Scala Coeli n. 11 del 18 febbraio 2000 ed il decreto del Dirigente generale della Regione Calabria n. 147 del 31 marzo 2000.

Condanna la Regione Calabria ed il Comune di Scala Coeli al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, in solido ed in parti uguali nei rapporti interni, liquidate in £. 15.000.000 (quindicimilioni).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 febbraio 2001, con l'intervento dei seguenti signori:

Paleologo Govanni - Presidente
Di Napoli Anselmo - Consigliere
Borioni Marcello - Consigliere
Rulli Dedi Marinella - Consigliere
Saltelli Carlo - Consigliere est.