LAVORI PUBBLICI - 037
T.A.R. Lombardia, sezione di Brescia, sentenza 30 giugno 2001, n. 557

Clausola specifica del bando (peraltro riproduttiva della previsione legislativa) relativa all'esclusione dalla gara per la mancata presentazione del certificato di ottemperanza di  cui all'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (diritto al lavoro dei disabili) - Presentazione di autorizzazione all’avvio al lavoro di un dipendente disabile a copertura degli obblighi previsti dalla legge - Equipollenza - Possibilità di regolarizzazione.
(contra: T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sezione II, 5 luglio 2001, n. 538)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA LOMBARDIA - Sezione di Brescia

ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n.758 del 2000 proposto da R. S.r.l. e P. Costruzioni S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore
rappresentate e difese dagli avvocati F.S. e G.P. ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo, in Brescia, via V...;

contro

il comune di C ... , in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato dall' avv. M.B. ed elettivamente domiciliato presso lo stesso , in Brescia, via ...
e nei confronti di B.G. s.r.l., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dagli avvocati O.E. e D.E. ed elettivamente domiciliata presso gli stessi, in Brescia, via ...;

per l'annullamento

- dei verbali di cui ai giorni 1 e 14 giugno 2000, con i quali si è aggiudicata la gara di appalto per la realizzazione dei lavori di costruzione del Nuovo Polo Scolastico prima fase, Scuola elementare e mensa;
- ove occorra e possa, del bando, nella parte in cui [capo 2, lett. D) n. 5] richiede “una apposita certificazione, ai sensi dell’art. 17 legge 12 marzo 1999, n. 68, rilasciata dagli uffici competenti (Direzione Provinciale del Lavoro) in originale o in copia autenticata, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della stessa legge, a pena di esclusione” anche alle imprese non assoggettate agli obblighi di cui alla legge stessa, inibendo il ricorso all’autocertificazione;
- del provvedimento di cui al verbale del 27 giugno 2000, nonché della determinazione dirigenziale 18 agosto 2000 n. 129, dei quali si è acquisita conoscenza a seguito di accesso solo in data 16 settembre 2000, con i quali si conferma l’aggiudicazione in favore della controinteressata - rispettivamente – a seguito del positivo esame della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 10 comma 1-quater ed a seguito riesame della documentazione di gara (atti impugnati con successivi motivi aggiunti);
- di tutti gli atti preparatori consequenziali e connessi,

Visti il ricorso ed i successivi motivi aggiunti con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della resistente e della controinteressata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese e domande;
Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, per la pubblica udienza del 18 maggio 2001, il cons. Sergio Conti;
Uditi: l'avv. S. e l’avv. P. per le ricorrenti, l’avv. B. per la resistente e l'avv. E. per la controinteressata;

FATTO

Le odierne ricorrenti rappresentano di aver partecipato – quali membri di costituenda A.T.I. – alla gara di appalto per l’aggiudicazione dei lavori di costruzione del Nuovo Polo Scolastico prima fase, Scuola elementare e mensa, bandita dal Comune di C... e di essere state escluse dalla gara dalla Commissione aggiudicatrice per “mancanza della apposita documentazione prevista dal capo 2 , lett. D) n. 5 della lettera d’invito (prot. n. 5203 del 6.5.2000) la cui presentazione era prescritta pena esclusione sia dalla clausola citata, sia dall’art. 17 della legge 68/1999”.

R. s.r.l. . e P. Costruzioni s.r.l. - con ricorso notificato il 6.7.2000 e depositato presso la Segreteria della Sezione il 13.7.2000 si gravano avverso i verbali di gara in data 1 e 14 giugno 2000 nonché, nella misura in cui occorra, nei confronti del bando nella parte in cui [capo 2, lett. D) n. 5] richiede “una apposita certificazione, ai sensi dell’art. 17 legge 12 marzo 1999, n. 68, rilasciata dagli uffici competenti (Direzione Provinciale del Lavoro) in originale o in copia autenticata, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della stessa legge, a pena di esclusione”.

Viene dedotta la seguente, complessa, censura:

“Violazione e falsa applicazione del bando (capo 2, lett. D) n. 5) lex specialis della gara; eccesso di potere per lesione del principio di massima partecipazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 17 legge 68/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 1, 2° comma, e 6 legge n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 1367 c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma , legge 127/97, dell’art. 2, comma 10 legge. n. 191/98 e degli artt. 2 e 3 d.P.R. 403/1998”.

Successivamente alla proposizione del gravame - con atto notificato il 26.9.2000 e depositato il 27.9.2000 - sono stati altresì impugnati il verbale del 27 giugno 2000 della Commissione di gara nonché la determinazione dirigenziale 18 agosto 2000 n. 129, atti dei quali le deducenti hanno acquisito conoscenza - a seguito di accesso - solo in data 16 settembre 2000.

I predetti provvedimenti hanno per oggetto - rispettivamente - il positivo esame della documentazione richiesta all’aggiudicataria provvisoria, ai sensi dell'art. 10 comma 1-quater della legge 109/94, e l’approvazione degli atti della Commissione di gara da parte del dirigente del Comune di Castel Mella.

Le ricorrenti articolano i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione del bando (capo 2, lett. d) n. 5) lex specialis della gara eccesso di potere per lesione del principio di massima partecipazione - violazione e falsa applicazione dell'art. 17 legge. 68/1999 - violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 20 comma, e 6 legge n. 241/1990 - violazione e falsa applicazione dell'art. 1367 c.c. - violazione e falsa applicazione dell’ 9 art. 3, comma 1, legge 127/97, dell'art. 2, comma 10 legge 191/98; e degli artt. 2 e 3 d.P.R. 403/1998;
2) Violazione e falsa applicazione degli art. 3 e 7 l. n. 241 del 1990; inammissibilità dell’integrazione della motivazione successiva all’impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento.

Si sono costituiti in giudizio sia la resistente che la controinteressata, chiedendo il rigetto del gravame.

Alla Camera di consiglio del 6.10.2000 , la Sezione ha respinto (ord. n. 590/2000) la domanda incidentale di sospensione degli effetti dell’atto impugnato.
Il Consiglio di Stato (Sezione V, ord. n. 6556/2001 del 12.2.2001) ha respinto l’appello, avverso tale ordinanza, proposto dalle ricorrenti.

Alla pubblica udienza del 18.5.2001, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con il ricorso all’esame R. s.r.l. . e P. Costruzioni s.r.l. – quali partecipanti ad una costituenda A.T.I - si gravano avverso i verbali della Commissione aggiudicatrice che ne ha decretato l’esclusione nonché nei confronti del bando nella parte in cui, a pena di esclusione, richiede una apposita certificazione - rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, ai sensi dell’art. 17 legge 12 marzo 1999 n. 68 - dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della stessa legge. Le medesime, con successivi motivi aggiunti, hanno, inoltre, impugnato il verbale del 27 giugno 2000 della Commissione ed il provvedimento dirigenziale di approvazione degli atti di gara ed aggiudicazione definitiva, atto – quest’ultimo – con il quale viene fornita una ulteriore motivazione delle ragioni dell’esclusione.

Ai fini di un migliore inquadramento delle censure articolate contro gli atti impugnati, giova ricapitolare brevemente lo sviluppo della vicenda per cui è controversia.

Il Comune di C... ha indetto una licitazione privata, ai sensi dell'art. 23, comma 1 e 2 1, commi 1 e 1-bis della 1. 11 febbraio 1994, n. 109, per l'aggiudicazione dei lavori di costruzione del Nuovo Polo Scolastico prima fase - Scuola elementare e Mensa - da esperirsi con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari.
Le imprese ricorrenti, ammesse alla gara a seguito della fase di pre-qualifica, sono state escluse dalla gara dalla Commissione aggiudicatrice, con verbale in data 1.6.2000, essendo stata riscontrata la mancanza, nell’offerta presentata dalla R. s.r.l., dell’apposita certificazione rilasciata dalla Direzione provinciale del Lavoro, di ottemperanza agli obblighi della l. 68/99, attestazione espressamente prevista, a pena di decadenza, dal bando di gara.

Successivamente alla proposizione del gravame, con il provvedimento del 18 agosto 2000 (impugnato con i motivi aggiunti), in sede di approvazione dei lavori della Commissione, l’Amministrazione ha evidenziato che “l’esclusione dalla gara dell’A.T.I. R. s.r.l. . e P. Costruzioni s.r.l. è stata legittimamente disposta, in quanto dalla documentazione agli atti, risulta mancante per l’impresa P. Costruzioni l’apposita certificazione attestante l’ottemperanza degli obblighi della l. 68/99, espressamente prevista dal bando di gara, in ossequio alle prescrizioni dell’art. 17 della legge medesima”.
Come si è già detto, l’esclusione è stata motivata con riferimento ad una esplicita disposizione posta dal bando di gara, il quale - nel capo 2, lett. d) n. 5 – richiede la presentazione di «una apposita certificazione, ai sensi dell'art. 17 legge 12 marzo 1999, n. 68, rilasciata dagli uffici competenti (Direzione Provinciale del Lavoro) in originale o copia autenticata, dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della stessa legge, a pena di esclusione».

Le odierne ricorrenti hanno, pertanto, fatto oggetto di impugnazione anche tale clausola del bando.

Va, ancora, soggiunto che la R. s.r.l., in luogo della ridetta certificazione, ha prodotto una dichiarazione sostitutiva con la quale ha attestato di avere «un organico inferiore a 15 dipendenti e pertanto non è soggetta all'ottemperanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 l. 12 marzo 1999 n. 68».
Peraltro, con nota del 2 giugno 2000 (doc. n. 5 di parte ricorrente) l'Amministrazione comunale, nel comunicare l’esclusione disposta dalla Commissione aggiudicatrice nella seduta del 1.6.2000, ha rilevato che siffatta dichiarazione sostitutiva risulta irrilevante «stante le inequivocabili prescrizioni … [del bando]… che non ammettono documentazioni equipollenti».
Va preliminarmente affermato l’interesse al gravame da parte delle odierne ricorrenti, giacché l'esclusione di un'impresa da una gara per l'aggiudicazione di un contratto della P.A. costituisce, di per sé, lesione dell’interesse di questa a veder valutata la propria offerta, indipendentemente dall'esito della gara stessa (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 11.6.1999, n. 439).
In altri termini, va ribadito che tale interesse è configurabile ex se, senza che occorra che sia dimostrato che l'esito della gara sarebbe stato sicuramente o probabilmente favorevole alla ricorrente.
Come s’è detto, l’Amministrazione aggiudicatrice ha fornito, nel corso del procedimento, due distinte argomentazioni volte a giustificare l’esclusione dalla gara delle imprese componenti l’A.T.I. concorrente: una prima in sede di valutazione delle offerte, attinente all’impresa R. s.r.l., ed una seconda in sede di approvazione degli atti di gara, attinente all’impresa P. Costruzioni s.r.l.
Il Collegio è dispensato dal soffermarsi ad indagare quale sia il reale rapporto che si sia venuto a configurare fra le due ridette fasi motivazionali, se di complementarità (in una sorta di fattispecie a formazione progressiva) ovvero di alterità (nel senso che la seconda debba intendersi come sostitutiva della prima), atteso che entrambe le ragioni di esclusione, come si verrà a dimostrare, risultano illegittimamente assunte dall’Amministrazione.

Il bando di gara, al capo 2, lett. D) n. 5 espressamente richiedeva alle imprese partecipanti di produrre “una apposita certificazione, ai sensi dell’art. 17 legge 12 marzo 1999, n. 68, rilasciata dagli uffici competenti (Direzione Provinciale del Lavoro) in originale o in copia autenticata, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della stessa legge, a pena di esclusione”.
L’Amministrazione, in applicazione di siffatta prescrizione, ha escluso le odierne ricorrenti, sostanzialmente affermando la necessaria presentazione e la non fungibilità con dichiarazioni sostitutive del certificato in questione, ciò alla stregua del letterale dettato dell’art. 17 della legge n. 68/99, recepito, a pena di esclusione, dal bando di gara.
Occorre, dunque, prendere le mosse dalla disamine della predetta disposizione normativa, recante la rubrica “Obbligo di certificazione”, la quale testualmente dispone che: Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione.
Dalla lettura della norma, così come dall’interpretazione sistematica, risulta evidente che la finalità perseguita dal legislatore è quella di garantire che le P.A. instaurino rapporti (contrattuali o convenzionali) esclusivamente con controparti che abbiano soddisfatto gli obblighi imposti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili.

Va rilevato che la legge all’esame - all’art. 3 primo comma - prescrive che I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Il medesimo articolo, al secondo comma, precisa che Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.
Quindi, la legge individua come destinatarie dell’obbligo di assunzione di predeterminate aliquote di lavoratori disabili, non già qualsiasi impresa, ma solamente quelle che abbiano un organico non inferiore a 15 dipendenti.
In tale contesto sistematico, l’art. 17, che sancisce l’obbligo di certificazione dell’osservanza di tale onere sociale, deve essere letto ed interpretato come funzionale a tale ratio legis, vale a dire nel senso che in tanto si pone l’obbligo di specifica certificazione in quanto sussista l’ obbligo di rispetto delle suddette quote.

Nella fattispecie all’esame, come s’è detto, l'impresa R. S.r.l. ha presentato dichiarazione sostitutiva attestante che «l'impresa ha un organico inferiore a 15 dipendenti e pertanto non è soggetta all'ottemperanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della legge 12.3.1999 n. 68».
L’esclusione della suddetta impresa si appalesa pertanto illegittima, dato che la prescrizione del bando ben poteva essere interpretata dalla Commissione aggiudicatrice nel senso che l’obbligo di certificazione, da parte del Ministero del Lavoro, del rispetto delle quote d’obbligo sussiste solamente per le imprese rientranti, in ragione del numero dei propri dipendenti, nell’ambito di applicazione della legge e non anche per quelle non assoggettate agli oneri predetti.

La P. Costruzioni s.r.l è, invece, impresa pacificamente soggetta al predetto obbligo di assunzione, in quanto avente un organico superiore a quindici dipendenti.
La predetta - che pur risulta aver richiesto alla Direzione Provinciale del Lavoro il rilascio della predetta certificazione senza ottenerla entro il termine di presentazione delle offerte - ha provveduto ad allegare l'autorizzazione all'avvio al lavoro dell'unico dipendente disabile assunto, dal quale risulta attestato che l'avvio del lavoratore disabile costituiva «copertura degli obblighi previsti dalla legge 68/99 a favore dei disabili».
L’Amministrazione ha però affermato che, per l’impresa P. Costruzioni s.r.l., risulta mancante l’apposita certificazione attestante l’ottemperanza degli obblighi della legge 68/99, espressamente prevista dal bando di gara, in ossequio alle prescrizioni dell’art. 17 della legge medesima.

Va peraltro rilevato che la predetta impresa ha dimostrato:
- di avere richiesto, in data 26.5.2000, alla Direzione provinciale del Lavoro di Catania il rilascio della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99;
- di non avere ottenuto tale certificazione entro la data del 31.5.2000, costituente (cfr. il verbale di gara in data 1.6.2000) il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- di avere allegato comunque alla domanda un atto sostanzialmente equipollente, vale a dire l’autorizzazione all’avvio al lavoro di un dipendente disabile contenente l’attestazione che detto avvia integrava la copertura degli obblighi previsti dalla legge n. 68/99.

In tale contesto, reputa il Collegio che anche siffatta causa di esclusione non risulti legittima, ponendosi in aperto contrasto con il principio della regolarizzazione della documentazione carente - sancito legislativamente, in via generale per ogni tipo di procedimento, dall'art. 6, lett. b), legge 7 agosto 1990, n. 241, che attribuisce al responsabile del procedimento, nell'ambito dei poteri istruttori, quelli di invitare l'interessato alla regolarizzazione della documentazione carente, il rilascio di dichiarazioni o la loro rettifica nonché ordinare esibizioni documentali – e specificatamente previsto, in materia di appalti, già dall'art. 18, ultimo comma, legge 8 agosto 1977,  n. 584.
Invero, le prescrizioni del bando vanno interpretate con riferimento al contenuto effettivo dell'adempimento prescritto ed in modo da consentire, nel pubblico interesse, la più ampia partecipazione di concorrenti, con l'unico divieto di trasformare la regolarizzazione di quest'ultima con l'opportunità offerta all'impresa di andar oltre la formalizzazione documentale e di modificare, a danno, degli altri partecipanti i propri documenti.

Va ricordato, inoltre, che il potere dell'Amministrazione di invitare i concorrenti della gara d'appalto alla regolarizzazione formale della documentazione depositata non viola la par condicio dei concorrenti, costituendo un correttivo all'eccessivo rigore delle forme, applicabile anche nelle ipotesi in cui il bando le prescriva a pena di esclusione (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 30.01.1998, n. 120).

Alla stregua di tali considerazioni, va affermato che la stazione appaltante - a fronte del mancato tempestivo rilascio della prescritta certificazione da parte della competente Amministrazione e della contestuale dimostrazione, da parte della concorrente, di avere comunque adempiuto agli obblighi di legge – avrebbe dovuto, anche in applicazione del principio di proporzionalità, non far luogo all’esclusione ma, al più, consentire la regolarizzazione del documento irregolare.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, con assorbimento dei profili di gravame non espressamente vagliati.
L’accoglimento comporta, quindi l’annullamento degli atti di esclusione delle ricorrenti e dell’aggiudicazione alla controinteressata.
In esecuzione della predetta sentenza l’Amministrazione è tenuta a rinnovare la gara, riprendendo l’iter procedimentale dall’ultimo atto valido della sequenza.
Infatti, va ricordato che, atteso che l'annullamento giudiziale di un atto amministrativo ha efficacia ex tunc, la P.A. che ha emesso il provvedimento ha l’obbligo di reiterarlo secondo le statuizioni contenute nella sentenza. Da tale corollario discende che la pronuncia di annullamento di una gara d'appalto impone la rinnovazione della procedura ancorché siano già state eseguite le opere oggetto della gara medesima.

Le spese di giudizio, attesa la novità della questione, possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Brescia, il 18.5.2001, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

Francesco Mariuzzo - Presidente
Sergio Conti - Consigliere estensore
Salvatore Cacace - Referendario

T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sezione II, 5 luglio 2001, n. 538
Clausola specifica del bando (peraltro riproduttiva della previsione legislativa) di richiesta, oltre che della dichiarazione di essere in regola, del  certificato di ottemperanza di  cui all'articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (diritto al lavoro dei disabili) - Previsione di esclusione nel caso di mancata presentazione di documenti - Presentazione di domanda di autorizzazione all’avvio al lavoro di un dipendente disabile a copertura degli obblighi previsti dalla legge - Insufficienza - Impossibilità di regolarizzazione.
(contra:
T.A.R. Lombardia, sezione di Brescia, 30 giugno 2001, n. 557)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L'EMILIA ROMAGNA - Bologna, Sezione II

Composto dai Signori:
Prof. Luigi Papiano Presidente
Dott. Rosaria Trizzino Consigliere
Dott. Bruno Lelli Consigliere rel. est.

ha pronunciato la seguente sentenza, sul ricorso n.1569/2000 proposto da:

S.p.A. C. in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo e mandataria del raggruppamento di imprese con la C.G.I. S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati R.M. e D.G., ed elettivamente domiciliata in Bologna, via ...;

contro

R.A. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati S.L. e S.S.V. e domiciliata in Bologna, Via ...;

e nei confronti di:

O.T.V. in persona del legale rappresentante pro tempore, anche quale capogruppo della costituenda A.T.I. con S. S.p.A. e C.C.P.L., rappresentata e difesa dall’avv. R.D. e domiciliata in Bologna ...;

per l’annullamento

del provvedimento del 2.8.2000 di esclusione dall’appalto concorso per la realizzazione dell’impianto di depurazione della vallata del fiume Savio;
del provvedimento di diniego di riammissione del 11.9.2000;
di ogni altro atto presupposto, connesso o dipendente.

Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti interessate;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Cons. dott. Bruno Lelli;
Udito, alla pubblica udienza del 14.6.2001 gli avvocati R.M. per la Società ricorrente, S.S.V. per la Società resistente e R.D. per la Società controinteressata;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La società ricorrente impugna la decisione del 2.8.2000 di esclusione dall’appalto concorso per la realizzazione dell’impianto di depurazione della vallata del fiume Savio adottata dal presidente della gara ed il provvedimento di diniego di riammissione alla gara stessa del 11.9.2000 adottato dal Presidente della società intimata.

Col ricorso vengono dedotte censure di illegittimità e di eccesso di potere sotto vari profili.

La società intimata e la controinteressata si sono costituite in giudizio deducendo l’infondatezza del ricorso.

DIRITTO

La società ricorrente è stata esclusa dall'appalto-concorso per la realizzazione dell'impianto di depurazione della Vallata del fiume Savio per non aver prodotto la documentazione amministrativa richiesta dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 , recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

Detto articolo prevede che “le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione”.

La lettera di invito, al punto A7, prevede per le imprese concorrenti l'obbligo di presentazione di una dichiarazione che attesti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68/99, che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili nonché apposita certificazione rilasciata dagli organi competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge sopra citata.
Al punto 11 la lettera di invito prevede l'esclusione per il mancato rispetto delle formalità prescritte per la presentazione dell'offerta, l'assenza, l'incompletezza o l'irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti.
La Società ricorrente sostiene che la previsione del suddetto articolo 11 non giustifica l'esclusione, in quanto la società ha presentato una dichiarazione sul punto e l'eventuale incompletezza della stessa avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante a chiedere la regolarizzazione dei documenti.
Osserva il Collegio che l'articolo 17 della legge n. 68 del 1999  impone un duplice onere a carico dei concorrenti: il primo attiene alla presentazione di una specifica dichiarazione del legale rappresentante, la seconda alla presentazione della certificazione rilasciata dagli uffici competenti.
Nel caso di specie, come ammette la stessa Società ricorrente nella memoria depositata il 1/6/2001, non è stata allegata alla domanda la certificazione dell'ufficio competente che, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68/99, deve attestare l'ottemperanza alle norme in materia di diritto al lavoro dei disabili.
Tale circostanza è di per sé idonea a giustificare l'esclusione posto che la lettera di invito, in coerenza col disposto di legge, da un lato prevede l'obbligo di presentare il suddetto certificato (punto A7), dall'altro commina espressamente l’esclusione per il mancato rispetto delle formalità prescritte per la presentazione dell'offerta (punto 11).

Le suddette disposizioni non consentivano di integrare la documentazione.
Invero la giurisprudenza, a tutela del principio della par condicio, ritiene che qualora l'Amministrazione appaltante abbia inserito nella lettera d'invito ad una gara la clausola espressa di esclusione quando manchino i documenti richiesti, le carenze documentali producono l'inammissibilità della domanda di partecipazione e non sono sanabili mediante integrazione istruttoria da parte della Commissione di gara (Consiglio di Stato, sez. VI, 18.12.1999, n. 2095).
Né è possibile sostenere che la documentazione presentata sia nella sostanza idonea a realizzare la medesima funzione del richiesto certificato.
Invero la dichiarazione allegata alla domanda si limita ad attestare che la società ha alle proprie dipendenze un lavoratore appartenente alle categorie protette e che in data 30.3.2000 è stata inoltrata una richieste di avviamento al lavoro per l'unità mancante, poi assunta in data 4.7.2000.
Tale dichiarazione non può sostituirsi al certificato degli uffici competenti per l'espressa volontà del legislatore che ha previsto, come già è detto, un duplice onere, sicché non è possibile ipotizzare che il primo degli obblighi imposti assorba il secondo, specie se si considera la natura di quest’ultimo consistente nell’allegazione di un certificato rilasciato da una pubblica amministrazione.

Per completezza si deve poi aggiungere che la dichiarazione presentata non ha il contenuto del certificato richiesto dall'articolo 17 della legge n. 68 del 1999, in quanto non reca l'attestazione incondizionata di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili: la dichiarazione ha, invero, un contenuto descrittivo, quasi a voler lasciare alla stazione appaltante la valutazione circa l’ottemperanza alle norme di legge.

Né appare ipotizzabile un sospetto di incostituzionalità dell’art. 17 legge. n. 68/99, in quanto il rigore al quale la norma si ispira (necessità della presentazione preventiva di una duplice documentazione proveniente sia dall’impresa sia dai pubblici uffici) trova giustificazione in numerosi articoli della Costituzione (artt. 2; 3; 4; 38) che tutelano il diritto al lavoro dei disabili.

Alla stregua di quanto sopra il ricorso in epigrafe deve essere rigettato siccome infondato.

Le spese seguono la soccombenza e conseguentemente la Società ricorrente deve essere condannata al pagamento, a favore di R.A. S.p.A. e di O.T.V. , della somma complessiva di Lire 10.000.000. (diecimilioni) in ragione della metà per ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Seconda Sezione,

RIGETTA

il ricorso in epigrafe. Spese come da motivazione. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 14.6.2001.

- Presidente (L. Papiano)
- Cons. rel. est. (B. Lelli)