LAVORI PUBBLICI - 019
T.A.R. Piemonte, Sez. I, sentenza n. 1427 del 21 dicembre 2000 - (Pres. Gomez del Ayala, est. Peruggia)
(Comune di San Gillio c/o Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici) 
L’art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 non prevede che l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici possa adottare atti puntuali, rilevanti sulla legittimità di quelli degli organi che stipulano i contratti, all’esito delle procedure sottoposte alla sua vigilanza (alla stregua del principio il TAR Piemonte ha annullato un provvedimento del direttore del servizio dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nella parte in cui censurava un atto adottato della Giunta del Comune ed invitava l’ente locale a porre rimedio all’illegittimità dedotta).

(omissis)

per l’annullamento

del provvedimento a firma del direttore del servizio 31 luglio 2000, prot. 16313/00/ISP, di censura delle deliberazioni 15 novembre 1999, numero 172-173 della Giunta del Comune di San Gillio, nella parte in cui si afferma il contrasto degli atti del Comune con la legge 11 febbraio 1994, n. 109, ed ha invitato l’ente locale a porre rimedio all’illegittimità.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 6 dicembre 2000, il ref. Paolo Peruggia;
Comparsi gli avvocati E.P. e P.S.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con atto notificato il 13.11.2000 il Comune di San Gillio impugna il provvedimento 31.7.2000 prot. 16313/00/ISP del direttore del servizio dell’Autorità intimata, nella parte in cui censura l’atto 15.11.1999, numeri 172-173 della Giunta del Comune interessato per violazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ed invita l’ente locale a porre rimedio all’illegittimità dedotta.

Queste le censure:

Violazione di legge, per contrasto con l’art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, incompetenza assoluta.
L’autorità non ha il potere di adottare un atto come quello impugnato.
Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, violazione degli articoli 3, 7, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, degli articoli 1, 5° comma del d.P.R. n. 554 del 1999 e 4 del decreto legislativo n. 157 del 1995.

L’interessato ha chiesto sospendersi l’esecuzione dell’atto impugnato.

DIRITTO

L’ente locale interessato impugna il provvedimento dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, che ha rilevato l’asserita illegittimità di una delibera della giunta comunale relativa ad un contratto di prestazione d’opera professionale, ed ha invitato il Comune all’adozione degli opportuni atti di autotutela.

La proposizione della domanda cautelare permette la pronuncia della sentenza in forma abbreviata.

Il primo ed assorbente motivo riguarda la sussistenza in capo all’Autorità intimata del potere di determinarsi nel senso di cui al provvedimento, ritiene il collegio di poter far uso corretto di tale termine, in quanto l’atto dell’Autorità intende avere una capacità incisiva della situazione giuridica del Comune ricorrente.

L’ente locale osserva che l’art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 non attribuisce all’Autorità il potere per adottare gli atti quale è quello in questione.

Il collegio concorda con tale tesi, atteso che la lettera della norma denunciata non prevede che l’Autorità possa adottare atti puntuali, rilevanti sulla legittimità di quelli degli organi che stipulano i contratti, all’esito delle procedure sottoposte alla vigilanza. La Corte costituzionale ha pronunciato in proposito la sentenza 7 novembre 1995, n. 482, con la quale ha chiarito che le attribuzioni del nuovo organismo non sostituiscono né surrogano alcuna competenza di amministrazione attiva o di controllo, perché le attività dell’organo indipendente dalla p.a. hanno un carattere strumentale per la conoscenza e la vigilanza nel settore dei lavori pubblici.

E’ peraltro noto che l’Autorità intimata ha ampliato le proprie attribuzioni, determinando modalità precise a cui gli organi dell’amministrazione si devono attenere nell’espletamento della loro funzione nel settore; si possono ricordare a titolo di recente esempio le "tipologie unitarie di bandi di gara per l’affidamento di lavori pubblici" pubblicate nel supplemento ordinario della G.U. 4 settembre 2000, n. 206. In quel caso la natura dell’atto appare assimilabile a quella regolamentare, per cui anche nei confronti di tale determinazione si potrebbe porre il problema dell’impugnazione.

Nel caso di specie l’Autorità intende presentarsi come un organo di controllo ulteriore, capace di azionare un giudizio avanti al T.A.R. che ha i connotati della giurisdizione oggettiva, o nell’interesse della legge, mentre la cognizione di questo giudice è prevista dall’ordinamento solo ad istanza della parte interessata. Coerentemente non è stato previsto l’ufficio del p.m., come avevano proposto alcuni progetti, che furono presentati proprio negli anni in cui fu avviato il disegno riformatore, che portò all’approvazione della c.d. legge Merloni.

Il collegio deve ancora rilevare che l’eventuale legittimità dell’atto impugnato porterebbe ad un risultato contrastante con degli importanti principi del diritto amministrativo. L’Autorità chiede infatti che il Comune riveda gli atti di attribuzione di incarichi professionali ad un soggetto che stipulò il contratto con la p.a. un anno addietro. Si andrebbe così ad incidere su situazioni ormai consolidate, contraddicendo lo spirito delle norme che prevedono il termine in base al quale l’atto dell’amministrazione va impugnato. Tale previsione deriva dalla necessità di permettere all’attività della p.a. (e di conseguenza a quella dei privati che con la p.a. stessa devono collaborare) di operare in un quadro di certezza giuridica, senza il condizionamento di un’impugnativa che può pervenire senza limiti di tempo, ancorché formulata nei termini di una richiesta di annullamento d’ufficio o di revoca.

Ne consegue che il primo motivo di impugnazione va accolto: esso è tale da comportare l’annullamento dell’atto in questione.

La specificità della fattispecie induce a dichiarare irripetibili le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Sezione I, accoglie il ricorso, e per l’effetto annulla l’atto impugnato e trattiene la causa per la stesura della motivazione.
Dichiara irripetibili le spese sostenute dal ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 6.12.2000, con l’intervento dei Magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala Presidente
Giuseppe Calvo Consigliere
Paolo Peruggia Referendario Est.

Depositata il 21 dicembre 2000.