LAVORI PUBBLICI - 005
CONSIGLIO DI STATO - Sez. V - 26 gennaio 1999, n. 64 (Pres. Serio - rel. Buonvino)
Comune di Otranto c. Sticchi e altri
Appalti: verifiche tecniche e di legittimità degli atti di gara, approvazione dei verbali di aggiudicazione - La competenza spetta ai dirigenti ex articolo 51, commi 3 e 3-bis, della legge n. 142 del 1990 come modificata dalla legge n. 127 del 1997 - Incompetenza della Giunta comunale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato - in sede giurisdizionale, Sezione V, ha pronunciato la seguente decisione n. 64 dep. il 26 gennaio 1999

sul ricorso in appello n. 11336/97, proposto dal Comune di Otranto, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Vernola, presso cui elettivamente domicilia in Roma, via Paisiello 40,

contro

Sticchi Damiani Angelo, per se e in qualità di capogruppo del raggruppamento Sticchi Damiani, Conti, Mellano, Camassa, Berta Venturini e Cumentakis, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani ed elettivamente domiciliato in Roma, via L. Mantegazza 24, presso il Cav. Luigi Gardin,

e nei confronti del

raggruppamento ingegneri Maggio Luigi, Viola, De Marini, Maggio, Saito e Arch. Bello, non costituitosi in giudizio, e di Maggio Luigi, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Quinto ed elettivamente domiciliato in Roma, largo Tevere Michelangelo 9, presso Gian Marco Grez, e di Viola Paolo, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Gaetano Scoca, presso il quale elettivamente domicilia in Roma, via Paisiello 55,

per l'annullamento della sentenza del TAR della Puglia, Sezione Seconda di Lecce,18 novembre 1997, n. 529;

visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del raggruppamento con capofila l'ing. Sticchi Damiani Angelo, nonché gli atti di costituzione in giudizio degli ingg. Maggio Luigi e Viola Paolo;
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
viste le ordinanze di questa Sezione n. 52/98 e n. 801/98;
visti gli atti tutti di causa;

relatore, alla pubblica udienza del 20 ottobre 1998, il Cons. Paolo, Buonvino e udito l'avv. Natrella, su delega dell'avv. Sticchi Damiani, l'avv. Cecinato su delega dell'avv. Quinto per Maggio Luigi e l'avv. Scoca per Viola Paolo.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1) - Con la sentenza qui impugnata il TAR ha accolto il ricorso proposto dal raggruppamento Sticchi Damiani Angelo e altri, odierno appellato, per l'annullamento della delibera della Giunta municipale di Otranto del 23 giugno 1997, n. 305 (di approvazione dell'avviso relativo alla gara per l'affidamento della progettazione del porto turistico di Otranto), nonché della delibera della stessa Giunta 22 luglio 1997, n. 369 (di approvazione dei verbali della commissione esaminatrice).

Dopo aver respinto le eccezioni di tardività del ricorso e di inammissibilità del primo dei motivi ivi dedotti, il TAR ha ritenuto fondato il primo motivo di gravame, in relazione al fatto che, pur non trattandosi di gara disciplinata dalle norme comunitarie, ciò non di meno, in contrasto con il disposto di cui all'articolo 17, comma 12, della legge n. 109 del 1994, essa è stata basata non sul solo esame dei curricula dei concorrenti, bensì su criteri selettivi che, tenendo anche conto della percentuale di ribasso sul presumibile costo della progettazione, andavano oltre il limite tracciato, in maniera imperativa e valida anche sul territorio regionale, dal legislatore nazionale; né in contrario poteva essere utilmente invocata la circolare del Ministero LL.PP. 7 ottobre 1996, n. 4488, che avrebbe consentito tali differenti apprezzamenti, non potendo un atto di tale natura legittimare la violazione della norma primaria.

Il TAR respingeva, poi, il secondo motivo di ricorso, i profili a), b) e c) del quarto motivo, nonché il motivo aggiunto notificato il 1° settembre 1997; ciò in quanto, al contrario di quanto ritenuto dai ricorrenti, i criteri valutativi definiti dalla commissione nel verbale n. 1, relativi al valore tecnico delle opere in precedenza progettate, erano da ritenere sufficientemente precisi e tali da fornire ai concorrenti un quadro completo di ciò che sarebbe stato valutato, così come era da ritenere legittima l'attribuzione, a tali elementi, di un punteggio unitario, poiché oggetto di valutazione era un unicum (progettazione di porti o approdi turistici etc.).

I primi giudici respingevano, poi, il terzo motivo di ricorso non avendo ritenuto sussistente alcuna ragione di incompatibilità dei componenti la commissione valutatrice.

Ritenevano, invece, fondato il profilo d) e infondato il profilo e) del quarto motivo di ricorso.

Sotto il primo di detti profili, in particolare, il TAR osservava che nella specie non era dato comprendere che cosa in concreto la commissione avesse valutato in relazione ai curricula inviati dai concorrenti, né come si fosse materialmente pervenuti all'attribuzione dei punteggi in relazione ai criteri dalla stessa commissione prestabiliti; dall'accoglimento di tale doglianza il TAR faceva, poi, discendere l'assorbimento degli altri motivi attinenti alla comparazione del valore delle opere progettate dai componenti dell'uno e dell'altro raggruppamento.

Sotto il secondo dei profili anzidetti (quarto motivo, sub lettera e) i primi giudici ritenevano, invece, corretta l'attribuzione dei punteggi relativi al valore tecnico dei titoli, studi ed esperienze nella problematiche attinenti urbanistica, territorio e ambiente.

Il TAR accoglieva, infine, il quinto motivo di ricorso, avendo ritenuto l'incompetenza della Giunta municipale ad approvare i verbali della commissione giudicatrice, spettando tale compito al dirigente competente.

2) - La sentenza è impugnata dal Comune di Otranto che, con il primo motivo d'appello, ne sostiene l'erroneità laddove viene affermata la violazione del disposto di cui all'art. 17, comma 12, della legge n. 109/1994; non solo tale norma, secondo quanto affermato anche nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 4488/UL del 7 ottobre 1996, legittimerebbe l'operato della commissione valutatrice, ma essa neppure sarebbe direttamente applicabile alle Regioni e alla Regione Puglia in particolare; donde la correttezza dell'operato dell'amministrazione.

Non sarebbero, poi, assolutamente arbitrarie, secondo il Comune appellante, le valutazioni in concreto operate da detta commissione in ordine al valore tecnico delle opere progettate; in ogni caso, la relativa censura svolta in primo grado sarebbe stata inammissibile in quanto involgente il puro merito amministrativo; i verbali della commissione, comunque, darebbero puntualmente conto della scrupolosità, attenzione e completezza dell'esame analitico e anche comparativo di ciascuna delle offerte pervenute; anche l'assegnazione dei relativi punteggi sarebbe stata operata, poi, nel pieno rispetto dei principi tracciati dalla giurisprudenza.

Assolutamente da disattendere sarebbe, infine, la decisione dei primi giudici laddove ha ritenuto l'incompetenza della G.M. ad approvare gli atti di gara.

3) - Il raggruppamento originariamente ricorrente, nel costituirsi in giudizio, oltre ad insistere per il rigetto dell'appello svolto dal Comune di Otranto e a chiedere la conferma dei capi della sentenza di primo grado a se favorevoli, svolge anche appello in via incidentale e, ove occorra, autonomo avverso i capi di sentenza al medesimo appellato contrari o che assorbono talune delle originarie censure.

In particolare, avrebbero errato i primi giudici nel ritenere legittimo il criterio valutativo adottato per l'attribuzione del punteggio relativo al «valore tecnico delle opere progettate, collegato alle specificità dell'opera da realizzare nel contesto dell'area oggetto dell'intervento», in quanto, facendo espresso riferimento - al contrario di quanto ritenuto dal TAR - a opere già eseguite in tale contesto, avrebbe posto in essere una ingiustificata preferenza a favore di quei soli operatori che avessero in precedenza operato in detto contesto; ove, poi, avesse integrato tale criterio, estendendo la valutazione anche a progetti di opere analoghe estranee a tale ambito territoriale, allora avrebbe illegittimamente modificato il criterio in corso di gara pregiudicando i concorrenti per quanto attiene alla produzione documentale; inoltre il criterio in questione sarebbe del tutto impreciso e generico e non accompagnato dagli specifici "pesi" da attribuire alle singole voci prese in considerazione; anche l'assegnazione del relativo punteggio sarebbe, poi, illegittima, in quanto, oltre che illegittimamente immotivato (come ritenuto dallo stesso TAR) anche correlata ad un punteggio unico, anziché all'attribuzione di punteggi specifici per ciascuna voce valutativa.

Il criterio in questione sarebbe illogico anche perché, o sono valutabili solo i progetti riguardanti porti turistici aventi ad oggetto strutture presentanti analogie con il contesto urbano e con l'area portuale di Otranto, oppure sono valutabili tutte le opere progettate dai concorrenti, privilegiando però quelli che hanno elaborato soluzioni progettuali relative a porti turistici, indipendentemente dal rapporto di analogia con il contesto otrantino.

In ogni caso, osserva ancora l'appellante incidentale, non si comprenderebbe quale progetto del raggruppamento controinteressato sarebbe stato ritenuto dalla commissione valutatrice caratterizzato dal predetto crisma dell'analogia con tale contesto urbano portuale.

Deduce, ancora, l'appellante incidentale che sarebbero stati ingiustificatamente sopravvalutati i progetti redatti, nel tempo, dall'ing. Viola (del raggruppamento aggiudicatario), mentre sarebbero stati ingiustamente sottovalutati quelli redatti dall'ing. Conti (raggruppamento appellante in via incidentale).

La sentenza del TAR è contestata anche nella parte in cui avrebbe erroneamente ritenuto insussistente la dedotta incompatibilità di uno dei componenti della commissione, nonché nella parte in cui ritiene corretta l'attribuzione del punteggi relativi al valore al valore tecnico dei titoli, studi ed esperienze nella problematiche attinenti urbanistica, territorio e ambiente.

Con separati atti si sono costituiti in giudizio anche l'ing. Maggio, capofila del raggruppamento aggiudicatario, nonché l'ing. Viola, mandante nello stesso raggruppamento, per sostenere le tesi difensive svolte dal Comune appellante e contrastare quanto dedotto ex adverso dal raggruppamento appellato, ricorrente in primo grado; i medesimi insistono, nelle proprie memorie, per l'accoglimento dell'appello principale, nonché per il rigetto di quello incidentale, perché infondato.

Con memorie conclusionali le parti ribadiscono le rispettive tesi difensive.

DIRITTO

1) - Con la sentenza qui impugnata il TAR ha accolto il ricorso proposto dal raggruppamento Sticchi Damiani Angelo e altri, odierno appellato, per l'annullamento della delibera della Giunta municipale di Otranto del 23 giugno 1997, n. 305 (di approvazione dell'avviso relativo alla gara per l'affidamento della progettazione del porto turistico di Otranto), nonché della delibera della stessa Giunta 22 luglio 1997, n. 369 (di approvazione dei, verbali della commissione esaminatrice).

La sentenza è impugnata dal Comune di Taranto, che ne deduce l'erroneità nella parte in cui ha ritenuto fondato il motivo con il quale si censurava, da parte del raggruppamento di professionisti originariamene ricorrente, il fatto che, anziché basare le proprie valutazioni solo su elementi curriculari, il bando avesse, in contrasto con il disposto di cui all'articolo 17, comma 12, della legge n. 109 dell'11 febbraio 1994, nel testo risultante dal D.L. n. 101 del 3 aprile 1995, convertito in legge n. 216 del 2 giugno 1995, ritenuto applicabile il punteggio basandosi anche sul criterio del prezzo più basso.
Ad avviso del Comune appellante la sentenza impugnata sarebbe, sul punto, erronea, in quanto, secondo quanto emerge anche dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici 7 ottobre 1996, n. 4488/UL, le amministrazioni aggiudicatrici di appalti aventi la natura di quello di specie avrebbero dovuto, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 3 della stessa legge n. 109/1994, avvalersi, delle gare sub comunitarie per importi tra 100.000 e 200.000 ECU; della procedura della licitazione privata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, indicando, nel bando, i parametri da valutarsi con punteggio da attribuirsi, tra l'altro, oltreché su elementi particolari, anche sulla percentuale di ribasso sul presumibile costo della progettazione, spese ed accessori, da calcolarsi in base alle tariffe professionali in vigore.
Trattandosi, del resto, di opera di interesse regionale, alla stessa neppure potrebbe applicarsi direttamente la legge nazionale in materia di opere pubbliche, sicché ben avrebbe potuto l'Amministrazione enucleare - come in concreto ha fatto - criteri valutativi più trasparenti e garantistici, affidandosi a quanto indicato dalla stessa autorità ministeriale, nonché rifacendosi sostanzialmente alla disciplina che, nel settore dei servizi ingegneristici, disciplina la materia nelle gare di ambito comunitario (D.P.C.M. n. 116 del 27 febbraio 1997 - c.d. "decreto Karrer").

3) - La censura non può essere condivisa.

L'articolo 17, comma 12, della legge n. 109 del 1994, nel testo di cui alla legge n. 216 del 2 giugno 1995 (di conversione dei D.L. 3 aprile 1995, n. 101), fa esplicito ed esclusivo riferimento ai soli curricula dei professionisti («fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, l’affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei cunicola presentati dai progettisti») e non ad offerte di carattere economico, come è invece previsto, per gli appalti sopra - soglia, per le sole gare comunitarie, nel c.d. decreto Karrer. Decreto che, ad ogni buon conto, stabilisce, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (di attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti di servizi), i parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma 1, lettera b), dello stesso articolo 23, volti a garantirei in relazione alla natura del servizio, un corretto, rapporto prezzo - qualità; con la conseguenza che il decreto stesso postula una complessa valutazione basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuabile attraverso molteplici elementi quali il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo, elementi, dunque, che per la maggior parte attengono agli specifici contenuti tecnici dell'offerta e non ai meri elementi curricolari di cui al citato articolo 17, comma 12, della legge n. 109 del 1994 (elementi curricolari atti, come tali, ad evidenziare essenzialmente le doti professionali e le specifiche qualità e competenze tecniche del professionista maturate nel tempo, anche con specifico riferimento al tipo di progettazione da affidare).

Ne consegue che illegittimamente il bando di gara, impugnato in primo grado, ha assegnato rilevanza ad elementi del tutto estranei rispetto a quelli meramente curricolari e, in particolare, alla percentuale di ribasso sul presumibile costo della progettazione, spese ed accessori.

Né in contrario può invocarsi utilmente il fatto che, con circolare ministeriale 7 ottobre 1996, n. 4488/UL, il Ministero dei lavori pubblici abbia, all'articolo 11, legittimato le scelte qui contestate; tale circolare - della cui correttezza qui non si fa questione e che, comunque, ha un mero carattere interpretativo - è rivolta, infatti, alle amministrazioni dello Stato e non ha, tra i propri destinatari, le Regioni o altri enti territoriali; che, pertanto, nel discostarsene, non sono neppure censurabili per la mancata osservanza di disposizioni interpretative interne.

Da ultimo occorre rilevare che la disciplina di cui alla legge quadro n. 109 del 1994 si applica anche agli enti e amministrazioni locali (articolo 2, comma 2, lettera a) e che rappresenta, per le Regioni (art. 1, comma 2), disciplina fondamentale di riforma economico - sociale e di principio; si tratta, quindi, di una disciplina immediatamente e direttamente operativa per gli enti territoriali, anche qualora si verta, come nella specie, in ordine alla realizzazione, da parte degli stessi, di opere pubbliche di interesse della regione e dalla stessa finanziate.

Consegue, da quanto sopra, che illegittimamente il bando ha previsto l'assegnazione di punteggio specifico in relazione alla voce anzidetta; pertanto vanno detratti dai punteggi assegnati ai concorrenti quelli che si basano su tale specifico criterio valutativo.

4) - Il TAR riteneva, poi, fondato il profilo d) del quarto motivo di ricorso.

In particolare, i primi giudici osservavano che, nella specie, non era dato comprendere che cosa in concreto la commissione avesse valutato in relazione ai curricula inviati dagli interessati, né come si fosse materialmente pervenuti all'attribuzione dei punteggi in relazione ai criteri dalla stessa commissione prestabiliti; dall'accoglimento di tale doglianza il TAR faceva, poi, discendere l'assorbimento degli altri motivi attinenti alla comparazione del valore delle opere progettate dai componenti dell'uno e dell'altro raggruppamento.

Tale capo di sentenza è qui contestato dal Comune di Otranto, che ne deduce l'erroneità in quanto non sarebbero assolutamente arbitrarie le valutazioni in concreto operate da detta commissione in ordine al valore tecnico delle opere progettate; in ogni caso, la relativa censura svolta in primo grado sarebbe stata inammissibile in quanto involgente il puro merito amministrativo; i verbali della commissione, ad ogni buon conto, darebbero puntualmente ragione della scrupolosità, dell'attenzione e della completezza dell'esame analitico e anche comparativo di ciascuna delle offerte pervenute; anche l'assegnazione dei relativi punteggi sarebbe stata operata, poi, nel pieno rispetto dei principi tracciati dalla giurisprudenza.

Anche questo motivo è infondato, in quanto, se è vero che normalmente i punteggi non vanno motivati, è anche vero che qui il criterio valutativo formulato dalla P.A. e precisato dalla commissione implicava l'esigenza di individuare prioritariamente e partitamente i progetti presi in concreta considerazione, sia perché era necessario verificare se presentassero o meno effettive analogie con il contesto urbano e con l'area portuale di Franto (con riferimento anche a molteplici rapporti relativi a viabilità, paesaggio, centro storico, nonché alla coesistenza delle attività portuali esistenti, come trasporto passeggeri, merci, pesca, servitù militari, incidenti sulla realtà economico - sociale locale), sia in quanto l'entità del punteggio era direttamente ricollegabile tanto alla dimostrazione dell'avvenuta progettazione (architettonica, strutturale e impiantistica) che al carattere dei progetti utilmente considerati (se esecutivi, definitivi o non).

Ebbene, nel caso in esame non emerge assolutamente, dalla lettura dei verbali, in relazione a quale o a quali progetti prodotti dai concorrenti sia stato dato effettivo rilievo, né tanto meno viene precisato in relazione a quali specifiche caratteristiche progettuali si sia ritenuto di attribuire specifica valenza ai fini della quantificazione del punteggio e perché.

Ora, in mancanza di tali puntuali precisazioni, è di fatto inibito sia ai concorrenti che al giudice verificare la bontà e coerenza dell'operato della commissione valutatrice, non essendo dato comprendere se e quali progetti, caratterizzati da quali specifiche caratteristiche, siano stati presi in concreta considerazione, né di verificare in qualche modo la logicità e ragionevolezza degli apprezzamenti esperiti e la congruità dei punteggi assegnati.

Né in questo modo il giudice è chiamato ad operare un apprezzamento di puro merito amministrativo, ma, più semplicemente, gli viene offerta la possibilità di verificare, sulla base di obiettivi dati di fatto e riscontri documentali, la coerenza logica e la ragionevolezza delle valutazioni effettuate dall'amministrazione.

5) - Secondo l'appellante, infine, la decisione dei primi giudici sarebbe assolutamente da disattendere anche laddove ha ritenuto l'incompetenza della Giunta comunale ad approvare gli atti di gara.

Anche tale censura è infondata.

L'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 127 del 15 maggio 1997 (rectius: legge n. 127 del 15 maggio 1997, che ha modificato l'articolo 51 della legge n. 142 del 1990 - n.d.r.) rimette, infatti, ai dirigenti «la responsabilità delle procedure d'appalto» (oltre alla presidenza delle commissioni) e la stipula dei contratti; ebbene, se è rimessa ai dirigenti la responsabilità di tali procedure, ne segue che ai medesimi compete anche il correlativo potere di approvazione per quanto attiene alla verifica tecnica e di legittimità degli atti di gara, a questa ricollegandosi quel perfezionamento dell'iter procedimentale al quale solo può ricollegarsi la responsabilità piena del funzionario.

6) - Il raggruppamento ricorrente, nel costituirsi in giudizio, oltre ad insistere per il rigetto dell'appello svolto dal Comune di Otranto e a chiedere la conferma dei capi della sentenza di primo grado a sé favorevoli, svolge anche appello in via incidentale e, ove occorra, autonomo avverso i capi di sentenza al medesimo appellato contrari o che assorbono talune delle originarie censure.

In particolare, avrebbero errato i primi giudici nel ritenere legittimino il criterio valutativo adottato per l'attribuzione del punteggio relativo al «valore tecnico delle opere progettate, collegato alle specificità dell'opera da realizzare nel contesto dell'area oggetto dell'intervento», in quanto, facendo espresso riferimento - al contrario di quanto ritenuto dal TAR - a opere già eseguite in tale contesto, avrebbe posto in essere una ingiustificata preferenza a favore di quei soli operatori che avessero in precedenza operato in detto contesto; ove, poi, avesse integrato tale criterio, estendendo la valutazione a progetti di opere analoghe estranee a tale ambito territoriale, allora avrebbe illegittimamente modificato il criterio in corso di gara, pregiudicando i concorrenti per quanto attiene alla produzione documentale; inoltre il criterio in questione sarebbe del tutto impreciso e generico e non accompagnato dagli specifici "pesi" da attribuire alle singole voci prese in considerazione; anche l'assegnazione del relativo ponteggio sarebbe, poi, illegittima, in quanto, oltre che illegittimamente immotivata (come ritenuto dallo stesso TAR) anche correlata ad un punteggio unico, anziché all'attribuzione di punteggi specifici per ciascuna voce valutativa. Il criterio in questione sarebbe illogico anche perché, o sono valutabili solo i progetti riguardanti porti turistici aventi ad oggetto strutture presentanti analogie con il contesto urbano e con l'area portuale di Otranto, oppure sono valutabili tutte le opere progettate dai concorrenti, privilegiando però quelli che hanno elaborato soluzioni progettuali relative a porti turistici, indipendentemente dal rapporto di analogia con il contesto otrantino.

Tali doglianze vanno disattese, sia in quanto sarà solo all'esito delle rinnovate operazioni valutative - che la commissione è chiamata ad esperire nel rispetto di quanto sopra osservato - che potrà verificarsi, in concreto e in presenza di un risultato ancora negativo per la deducente, se e in quali limiti le censure stesse possano conservare una propria, specifica rilevanza, sia in quanto il criterio posto dalla commissione e base della propria valutazione non appare incoerente rispetto a quello, più generico, recato dal bando; il bando, nel riferirsi alla «specificità dell'opera da realizzare nel contesto dell'area oggetto dell'intervento», appare, infatti, finalizzato a consentire alla commissione di prendere in considerazione tutti i progetti che presentino quei caratteri di analogia che la stessa commissione ha, poi, meglio precisato, ma che non assegnano, al pari del criterio contenuto nel bando, un carattere preferenziale ai progetti relativi, specificamente, portuale in questione, anche se, come è naturale, progetti portuali inerenti a tale area potrebbero presentare, verosimilmente, più accentuati caratteri di analogia.

7) - In ogni caso, osserva ancora l'appellante incidentale, non si comprenderebbe quale progetto del raggruppamento controinteressato sarebbe stato ritenuto dalla commissione valutatrice caratterizzato dal predetto crisma dell'analogia con tale contesto urbano-portuale.
Tale capo di doglianza reitera e sviluppa, in effetti, la censura di difetto di idonea motivazione in merito all'esatta individuazione dei progetti oggetto di concreta valutazione, che ha già trovato accoglimento da parte del giudice di primo grado e conferma nella presente decisione al punto 4) dell'esposizione che precede, ove si rimanda.

8) - Il medesimo appellante incidentale deduce, ancora, che sarebbero stati ingiustificatamente sopravalutati i progetti redatti, nel tempo, dall'ing. Viola (del raggruppamento aggiudicatario), mentre sarebbero stati ingiustamente sottovalutati quelli redatti dall'ing. Conti (raggruppamento appellante in via incidentale).
La censura è inammissibile in quanto, a parte gli aspetti di spiccato merito amministrativo che la caratterizzano, essa non può trovare esame in questa sede stante la caducazione della presente procedura concorsuale nei termini e limiti dianzi precisati e degli apprezzamenti tecnici in seno ad essa operati.

9) - La sentenza del TAR è contestata, infine, dall'appellante incidentale, anche nella parte in cui avrebbe erroneamente ritenuto insussistente la dedotta incompatibilità di uno dei componenti della commissione, nonché nella parte in cui ritiene corretta l'attribuzione dei punteggi relativi al valore tecnico dei titoli, studi ed esperienze nella problematiche attinenti ad urbanistica, territorio e ambiente.

Anche tali censure sono da disattendere.

Quanto alla prima, in quanto non sussistono, nella specie, quei legami che determinano l'incompatibilità qui dedotta; il fatto che uno dei membri della commissione fosse collega di studio del marito di una partecipante al raggruppamento aggiudicatario non è tale, infatti, dal comportare alcun onere di astensione, stante l'insussistenza di ogni diretto o comunque significativo rapporto di natura parentale o professionale tra il concorrente e il membro della commissione aggiudicatrice.

Quanto alla seconda, perché, come esattamente rilevato dai primi giudici, l'apprezzamento in questione risulta correttamente svolto con la semplice attribuzione di punteggio.

10) - Per i motivi che precedono devono essere respinti sia l'appello principale che quello incidentale qui in esame.

Le spese del grado possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato, Sezione quinta, respinge gli appelli, principale ed incidentale, in esame. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 2 ottobre 1998.