EDILIZIA E URBANISTICA - 139
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Brescia, sez. II, 17 dicembre 2010, n. 4864
L'abitazione del custode di un insediamento produttivo non è soggetta al contributo sul costo di costruzione riservato agli edifici residenziali, bensì i soli oneri di urbanizzazione relativi alla destinazione produttiva, in virtù della sua caratteristica intrinsecamente pertinenziale.

(si veda anche Consiglio di Stato, sez. V, 15 settembre 2001, n. 4827)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 589 del 1999, proposto da:
S.P. di P.B., rappresentata e difesa dagli avv.ti G.F., I.F., F.F., con domicilio eletto presso ...

contro

Comune di Cazzago San Martino, rappresentato e difeso dall'avv.to M.B., con domicilio eletto presso ...

per l'accertamento

DELL’ERRONEO CALCOLO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE DOVUTI IN RELAZIONE ALLA CONCESSIONE EDILIZIA 6/11/1998 N. 125;

e per la condanna

DELL’AMMINISTRAZIONE ALLA RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA IN ECCESSO, OLTRE AD INTERESSI LEGALI.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cazzago San Martino;
Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2010 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La ricorrente, all’epoca dei fatti, era proprietaria di un capannone ad uso artigianale in Via ..., che insisteva su un’area classificata dal P.R.G. come D “produttiva” (precisamente D1 industriale di completamento). Essa risultava normata tra l’altro dall’art. 28 delle N.T.A. del P.R.G., che consentiva la costruzione di alloggi per il titolare e/o per il custode fino ad un massimo di 200 mq. di calpestio.

Il 16/9/1998 la ditta S.P. presentava domanda di concessione edilizia per l’espansione dell’insediamento artigianale esistente ed in particolare per edificare un deposito, ampliare il laboratorio e realizzare l’abitazione per il custode.

Con nota del 6/11/1998 l’amministrazione rendeva noto l’accoglimento dell’istanza ed il rilascio del titolo abilitativo, ed al contempo trasmetteva il prospetto del calcolo del contributo di costruzione dovuto, quantificato in 57.117.876 vecchie lire (29.498,92 €). Tale cifra era composta da 36.468.486 vecchie lire (18.834,40 €) quale contributo sulla porzione di edificio destinata ad abitazione del custode: sostiene la ricorrente che il quantum è stato determinato sull’erroneo presupposto dell’applicabilità dei criteri di cui all’art. 3 della L.r. 10/77, con aggravio di 32.940.680 vecchie lire (17.012,44 €) a titolo di costo di costruzione, perché l’importo dovuto era di soli 3.527.806 vecchie lire (1821,95 € - si veda prospetto di calcolo doc. 11 ricorrente).

Con nota del 16/11/1998 la ricorrente contestava il calcolo del contributo con riferimento alla casa del custode, poiché a suo avviso la stessa non aveva una destinazione residenziale. L’amministrazione confermava però la propria posizione, cosicché la ricorrente effettuava comunque il pagamento richiesto, riservandosi però di promuovere un’azione in sede giurisdizionale per la restituzione dell’indebito.

Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione la ricorrente si duole dell’erronea applicazione dell’art. 3 della L. 10/77 (in luogo del corretto art. 10), (1) e dell’omessa applicazione dell’art. 5 della L.r. 60/77(2) poiché il Comune ha qualificato l’abitazione del custode come costruzione ad uso abitativo-residenziale, mentre il manufatto è accessorio all’attività artigianale svolta.

Si è costituito in giudizio il Comune di Cazzago San Martino, esponendo la propria ricostruzione degli eventi e chiedendo la reiezione del gravame.

Alla pubblica udienza del 25/11/2010 il ricorso veniva chiamato per la discussione e veniva acquisita la dichiarazione del difensore di parte ricorrente circa la permanenza dell’interesse alla decisione.


DIRITTO


Il gravame è fondato e deve essere accolto, per le ragioni di seguito precisate.

1. Il Collegio aderisce alla prospettazione di parte ricorrente, la quale ha evidenziato che la casa – di superficie assai modesta rispetto all’intero immobile – non assolve alla funzione principale di spazio abitativo ma serve a consentire un diffuso controllo e una costante vigilanza sui capannoni utilizzati per la lavorazione, lo stoccaggio ed il deposito dei materiali: a fronte di una destinazione principale di tipo produttivo il contributo doveva essere calcolato con i criteri ad essa associati.

2. In proposito il Collegio richiama la pronuncia del T.A.R. Milano, sez. I – 24/7/2003 n. 3639, la quale ha statuito che “… la censura relativa alla errata applicazione del costo di costruzione per la piccola parte di edificio destinato a casa del custode è fondata, in quanto il Comune non poteva non tenere conto del carattere strettamente pertinenziale di essa. Il rapporto pertinenziale, anche se non espressamente enunciato in sede di domanda, andava ricavato dalla consistenza dell’immobile e dal rapporto tra le varie superfici; in ogni caso avrebbe dovuto formare oggetto di indagine istruttoria”.

La fattispecie è analoga a quella affrontata dal Collegio, e l’amministrazione non ha sollevato obiezioni alla dedotta limitata estensione del manufatto in rapporto alla struttura produttiva. In questo contesto, il fatto che la casa del custode abbia una propria ed autonoma destinazione di tipo residenziale non è sufficiente a determinare l’assoggettamento al corrispondente contributo.

3. Non è neppure condivisibile l’astratta asserzione per cui l’abitazione del proprietario non sarebbe necessaria ai fini della gestione aziendale, quando la sua prossimità e connessione con l’attività e la sua attitudine ad ospitare una sola famiglia (cfr. tavola 5 prodotta in atti dalla ricorrente) conferma l’opinione opposta.

Ne consegue che, con riguardo al costo di costruzione, dovrà essere rimborsato il contributo, salvo l’importo correttamente corrisposto per la parte riferita alla destinazione artigianale.

Sulla somma così calcolata dovranno essere aggiunti gli interessi legali ex art. 2033 del codice civile: essi – non essendovi elementi per escludere la buona fede dell'amministrazione – spettano dalla data della domanda giudiziale fino al saldo (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. II – 24/3/2010 n. 728; sez. II – 18/5/2010 n. 1550).

I dubbi interpretativi sulla vicenda controversa giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti in causa.


P.Q.M.


il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione seconda di Brescia, definitivamente pronunciando, accerta il diritto della ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte – comprensive di interessi legali – nel senso di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Primo Referendario, Estensore
Mara Bertagnolli, Primo Referendario

 

(1)  ora leggasi «dell’erronea applicazione dell’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001 (in luogo del corretto art. 19)
(2)  ora leggasi «dell’omessa applicazione dell’art.  44, comma 6, della legge reg. n. 12 del 2005