EDILIZIA E URBANISTICA - 122
T.R.G.A. di Bolzano, 5 settembre 2006, n. 351
Dopo la decadenza del titolo abilitativo, per ultimare la parte non realizzata necessita un nuovo titolo abilitativo al quale consegue, anche in assenza di incremento del carico urbanistico, il pagamento del contributo di costruzione sulla parte non eseguita e a conguaglio in relazione ai nuovi importi tabellari intervenuti medio tempore

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano

costituito dai magistrati:

Hugo DEMATTIO - Presidente
Anton WIDMAIR - Consigliere
Luigi MOSNA - Consigliere
Marina ROSSI DORDI - Consigliere relatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 81 del registro ricorsi 2003
presentato da
HABITAT S.p.a., in persona del suo legale rappresentante Pietro Topolini, rappresentata e difesa dall’avv. M.C.V., con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in ... giusta delega a margine in calce al ricorso, - ricorrente -

contro

COMUNE DI BOLZANO, in persona del Sindaco pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta Municipale n. 188 dd. 25.03.2003, rappresentato e difeso dagli avv. M.C., B.M.G. e M.N., con elezione di domicilio presso l’Avvocatura Comunale, Vicolo Gumer 7, giusta delega a margine dell'atto di costituzione, - resistente -

per l'annullamento

1) della lettera di determinazione degli oneri di concessione edilizia prot. 47023 dd. 10.12.1998 emessa dall’Assessore all’urbanistica che liquidava il relativo importo in Lire 18.729.360;
2) della lettera di determinazione degli oneri di concessione edilizia prot. 38144 dd. 10.01.2002 emessa dall’Assessore all’urbanistica che determinava il relativo importo in € 25.049,58;
3) della concessione edilizia prat. 325/91 dd. 21.01.2002 nella sola sua parte contributiva;

per l’accertamento e la declatoria che le somme di Lire 18.729.360 (pari ad € 9.672,91) versata in data 18.12.1998 e risp. di € 25.049,58, corrisposta da Habitat S.p.a. alle casse comunali con quietanza 973 del 15.01.2002 non erano dovute, nonché

per la condanna

del medesimo Comune di Bolzano a restituire alla ricorrente le dette somme illegittimamente richieste ed incassate, oltre agli accessori di legge ed al risarcimento dei conseguenti danni.
Visto il ricorso notificato il 19.02.2003 e depositato in segreteria il 21.03.2003 con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano dd. 04.04.2003;
Vista la memoria prodotta;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore per la pubblica udienza del 22.02.2006 il consigliere Marina Rossi Dordi ed ivi sentito l’avv. M.C.V. per la ricorrente e l’avv. M.C. per il Comune di Bolzano;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La Habitat S.p.A. otteneva dal sindaco del comune di Bolzano concessione edilizia dd. 20.12.1991 per realizzare un edificio sulle pp.eed. 931-952 e pp.ff. 2012/5-6-14 e 16 C.C. Gries. Con provvedimento dd. 12.11.1998 veniva dichiarata la decadenza della concessione medesima, stante la mancanza del completamento delle opere nei termini di legge ed il concessionario veniva invitato a presentare un nuovo progetto per il completamento delle opere non ultimate. A seguito di richiesta di concessione edilizia per l’ultimazione dei lavori da parte della Società Habitat SpA, l’assessorato all’Urbanistica con nota dd. 10.12.1998 quantificava gli importi contributivi dovuti per tale concessione in lire 18.729.360, alla luce della ripartizione del costo di costruzione, come disciplinato dall’art. 12 comma 1 del DPGP 23.2.1998, n. 5, considerando quale percentuale da edificare residua, il 60 % e la ricorrente provvedeva al relativo pagamento.

In data 1.10.2001 la Habitat presentava domanda di concessione in variante, in occasione della quale l’assessore all’urbanistica, con riferimento al verbale del servizio controllo costruzioni di data 12.11.1998 (l’edificazione non era proseguita), esponendo che “alla data dell’11.11.1998 l’edificio risultava realizzato al rustico secondo una percentuale corrispondente al massimo al 43 %, di cui al punto 1 dell’art. 12 del DPGP 5/98; riscontrato invece che il pagamento effettuato in data 18.12.1998 ha erroneamente preso come riferimento per il calcolo del solo contributo afferente al costo di costruzione, la percentuale del 60 %; verificato che in ogni caso il contributo di concessione ancora dovuto riguarda tanto gli oneri di urbanizzazione quanto il costo di costruzione; ritenuto quindi di dover applicare il contributo di concessione ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 DPGP 5/98 e 73 LP 13/97, con riferimento alla percentuale residua pari al 57 % del costo di costruzione…”, determinava l’importo dei contributi di concessione ancora dovuti in euro 25.049,58. Anche tale importo veniva pagato dalla società ricorrente, che otteneva quindi la concessione dd. 21.1.2002.

Con il ricorso notificato il 19.2.2003 la Habitat SpA impugna la lettera di determinazione degli oneri di concessione edilizia dd. 10.12.1998, la successiva di data 10.1.2002 e la concessione edilizia dd. 21.1.2002, nella sola parte contributiva, chiedendo l’accertamento e declaratoria che gli importi ivi richiesti e corrisposti dalla detta società non erano dovuti, con consequenziale condanna del comune di Bolzano a restituirli con gli accessori ed al risarcimento dei danni.

A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi di gravame:

1) Violazione degli artt. 66 commi 2 e 4, 73 e 74 L.P. 13/97;
2) Eccesso di potere per travisamento – Violazione ed erronea applicazione dell’art. 12 DPGP 5/98.
Si costituiva ritualmente il comune di Bolzano, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 22.2.2006, in vista della quale l’Amministrazione resistente depositava memoria, la causa passava in decisione.

DIRITTO

La controversia sub judice attiene alla verifica della legittimità della pretesa fatta valere dal comune di Bolzano di assoggettare a contributo urbanistico (rectius all’aggiornamento dei contributi di concessione sulla base dei valori tabellari medio tempore aumentati) il rilascio di una concessione edilizia preordinata a consentire l’ultimazione dei lavori di costruzione di un edificio regolarmente assentito con precedente concessione edilizia, non completato nei termini stabiliti dalla legge (prorogati su richiesta) e dalla stessa concessione.

Il ricorso si appalesa infondato.

I provvedimenti impugnati vengono censurati sotto il profilo della violazione delle disposizioni legislative provinciali relative alla concessione edilizia ed all’eccesso di potere per travisamento e violazione dell’art. 12 DPGP n. 5/98 (regolamento di esecuzione della LUP n. 13/97).
I motivi, che vanno esaminati congiuntamente, stante la loro connessione logico giuridica, non meritano positiva considerazione.
La società ricorrente ritiene non sussistere il diritto dell’amministrazione di richiedere ulteriori importi a titolo di aggiornamento del contributo di concessione all’epoca liquidato, in caso di nuova concessione per decadenza di quella originaria e contesta la correttezza della loro quantificazione in misura pari alla differenza tra i valori tabellari in vigore al momento del rilascio della nuova concessione per il completamento dell’opera, e quelli vigenti alla data del rilascio della concessione iniziale. Secondo la tesi della Habitat gli oneri concessorii avrebbero ragion d’essere solo nel caso di una prima utilizzazione del suolo, o in presenza di un incremento dello sfruttamento del suolo mediante un aumento volumetrico, ma non possono essere pretesi per il solo completamento di un volume che è già stato precedentemente concessionato: nel caso in esame non sussisterebbe alcun nuovo sfruttamento fondiario legittimante ulteriori oneri concessorii.

Va rilevato innanzitutto che, come espressamente stabilito dall’art. 72, comma 7, della L.P. n. 13/97, la mancata ultimazione dei lavori di costruzione nel termine stabilito dalla concessione, ed eventualmente successivamente prorogato, determina la necessità per il titolare della concessione, di chiedere il rilascio di una nuova concessione edilizia, per ultimare i lavori edilizi assentiti. Tale nuova concessione è indubitabilmente assoggettata agli obblighi di natura urbanistica e patrimoniale previsti dalla normativa in materia alla data del relativo rilascio, incluso l’obbligo di attualizzazione del contributo concessorio secondo i nuovi parametri di riferimento vigenti in tale data.
Infatti il fabbricato oggetto della prima concessione scaduta, pure se realizzato al rustico e tamponato esternamente non poteva ritenersi ultimato, mancando tutte le opere interne, gli intonaci, l’impianto elettrico, le opere di falegnameria, ecc.
Se si può concordare astrattamente con la ben articolata tesi esposta dalla difesa della ricorrente sul concetto secondo cui il presupposto sostanziale dei contributi di concessione (sia quelli di urbanizzazione che quelli commisurati al costo di costruzione) è la sussistenza di un carico urbanistico, per cui le opere che non inducono un nuovo carico urbanistico gravante sul territorio e nemmeno lo ampliano, come nel caso di specie, dovrebbero essere esenti da contribuzione, in realtà tale assunto viene smentito dalla lettera della normativa urbanistica vigente in provincia di Bolzano.
In primis l’art. 66 comma 4 della L.P. n. 13/97 recita testualmente: “La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione” e l’art. 72 della stessa legge, mentre al comma 2 fissa il termine di ultimazione dei lavori, entro il quale “..l’opera deve essere abitabile o agibile” in non più di tre anni, ed al comma 4 specifica come un termine più lungo possa essere concesso “..esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive..”, al comma 7 detta: “Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la concessione concerne la parte non ultimata”.
Dalla ricognizione del quadro normativo di riferimento si evince come i contributi concessori liquidati siano immodificabili per il periodo di vigenza della concessione originaria, che può essere prorogata per giustificati motivi, ma superato il termine previsto avviene la decadenza della concessione, che comporta la necessità di un nuovo rilascio del titolo concessorio, con tutte le conseguenze, che spaziano dal subentro eventuale di nuove prescrizioni urbanistiche, alla cui osservanza il richiedente sarà tenuto, al pagamento dei contributi di concessione per la parte mancante, secondo i parametri di riferimento nel frattempo entrati in vigore.

La ratio di tali disposizioni, che, ad avviso del Collegio, possono solamente essere interpretate come sopraesposto, è l’esigenza dell’amministrazione di rendere effettiva la compartecipazione di chi costruisce agli impegni di spesa del comune in materia di gestione del territorio, per cui l’obbligazione contributiva dei privati deve venire attualizzata nel caso di rilascio di nuova concessione, quando quella originaria sia scaduta, per completare le opere assentite regolarmente, ma non portate a compimento nei termini di legge.
E proprio l’art. 12 del Regolamento di esecuzione della legge urbanistica provinciale, che la ricorrente assume violato, è la disposizione che esplicita chiaramente le parti degli edifici che determinano le percentuali che vanno a comporre il costo di costruzione dell’intero fabbricato. Su tale articolo si poggia appunto il provvedimento impugnato, che considera la percentuale dell’edificato, in riferimento ai contributi concessorii, del 43 %, conteggiando pertanto il rimanente contributo, da aggiornare ai valori tabellari in vigore al momento del rilascio della nuova concessione per la parte non ancora ultimata, nell’ammontare del 57 % dell’edificazione totale.

L’art. 73 della L.P. n. 13/97 norma il meccanismo di determinazione del contributo di concessione, che è costituito da una parte commisurata agli oneri di urbanizzazione e da un’altra commisurata al costo di costruzione, di cui si occupa l’art. 75 di detta legge. Il suindicato art. 12 è posto all’interno del capo IV del regolamento di esecuzione, intitolato “Contributo di costruzione”e fa specifico riferimento all’art. 73.

La lettura sistematica delle disposizioni è in netto contrasto con l’assunto della ricorrente secondo cui la suddivisione percentuale operata dall’art. 12 non sarebbe funzionale al calcolo della cubatura soggetta al contributo concessorio, “sibbene ad altra evidenza che qui non rileva”(peraltro non enunciata), e depone in favore della legittimità della determinazione dd. 10.1.2002 degli oneri di concessione edilizia del comune di Bolzano, nella quale vengono esplicati correttamente i diversi passaggi che hanno portato l’amministrazione resistente alla richiesta dell’ultimo importo contributivo.

In conclusione il ricorso deve essere respinto, tenuto conto di quanto argomentato.

Ricorrono tuttavia giustificati motivi per addivenire all’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma per la provincia di Bolzano -, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 22.02.2006.

Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2006.