EDILIZIA E URBANISTICA - 113
T.A.R. Campania, Napoli, Sezione IV, 21 aprile 2005, n. 4469
In presenza di una legislazione regionale che amplia la facoltà di realizzare parcheggi in deroga allo strumento urbanistico prevista dall'articolo 9 della legge n. 122 del 1989, non può essere negata, in presenza degli altri presupposti richiesti dall'ordinamento, la realizzazione di parcheggi interrati, a titolo gratuito, al servizio di immobili non residenziali anche siti in zone agricole.
(evidente analogia  della legislazione regionale Campania sul punto con l'art. 66 legge reg. Lombardia n. 12 del 2005 e il precedente art. 1 legge reg. n. 22 del 1999)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI - IV SEZIONE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 4469 - Dep. 21 APRILE 2005 sul ricorso n. 6901 del 2004 R.G., proposto da S.P. rappresentata e difesa dall’avvocato G.D.R., con domicilio eletto in ...

contro il Comune di Carinola, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato C.C., con domicilio eletto in ...

per l’annullamento del provvedimento del Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Carinola n. 2220 del 27 febbraio 2004 di diniego di concessione edilizia. Visto il ricorso ed i relativi allegati;

visti gli atti tutti di causa;
relatore nella Pubblica Udienza del 6 aprile 2005 il Consigliere Dante D’Alessio;
uditi l’avvocato G.D.R., per la ricorrente, e l’avvocato L.P., per delega, per il Comune resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La ricorrente S.P. aveva presentato al Comune di Carinola una domanda di concessione edilizia per la costruzione di una autorimessa interrata al servizio di una attività turistico ricettiva sita lungo la via Appia al Km. 176 + 150 (foglio n. 3 – particelle 122 e 153).

Con provvedimento n. 5574 del 15 maggio 2003 il Comune di Carinola respingeva tuttavia la domanda di concessione edilizia.

La signora S.P. impugnava allora l’indicato diniego davanti a questo T.A.R. che con sentenza n. 12923 del 20 ottobre 2003, in forma semplificata, accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento impugnato viziato da evidente difetto di motivazione.

Con il ricorso ora in esame la signora S.P. ha impugnato il provvedimento, specificato in epigrafe, con il quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Carinola ha nuovamente respinto la sua domanda e ne ha chiesto l’annullamento perché illegittimo sotto diversi profili.

Nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2004 la domanda di sospensione cautelare del diniego impugnato è stata respinta.

Alla Pubblica Udienza del 6 aprile 2005 il ricorso è quindi passato in decisione.

DIRITTO

1. La signora S.P. ha impugnato il provvedimento, specificato in epigrafe, con il quale il Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Carinola ha nuovamente respinto la sua domanda volta ad ottenere il rilascio della concessione edilizia per la costruzione di una autorimessa interrata al servizio di una attività turistico ricettiva sita lungo la via Appia al Km. 176 + 150 (foglio n. 3 – particelle 122 e 153).

2. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Carinola con il provvedimento impugnato ha negato il rilascio della concessione richiesta dalla ricorrente facendo proprie le motivazioni della Commissione Edilizia che, nella riunione del 18.2.2004, vista la legge n. 122 del 25.03.1989 e l’art. 6 della legge regionale n. 19 del 28.11.2001, in materia di parcheggi, ha espresso il parere che «sia la legge Tognoli sia la successiva legge regionale si riferiscono a situazioni di congestionamento eccessivo dal traffico da risolvere eventualmente in deroga agli strumenti urbanistici e per persone residenti. Non è certamente il caso della richiesta in oggetto la quale non si riferisce a fabbricato in uso a persone residenti, perché ristoranti, e sito in zona che di urbano non ha nulla (in aperta campagna, anche se adiacente all’Appia) … inoltre la Commissione ha constatato che l’opera per la quale si richiede il permesso di costruire ricade nell’area di rispetto (mt. 150) dal corso d’acqua denominato “Rio Fontanelle”».

Il Comune di Carinola ha quindi ritenuto di dover respingere la richiesta avanzata dalla ricorrente per la realizzazione di un parcheggio interrato al servizio dell’attività di ristorazione esercitata in un immobile sito in campagna lungo la via Appia, avendo ritenuto:

1) che non poteva essere applicata alla fattispecie la normativa dettata, per la realizzazione di parcheggi, dalla legge n. 122 del 25.03.1989 (legge Tognoli) e dall’art. 6 della legge regionale n. 19 del 28.11.2001;
2) che l’area ricade nella fascia di rispetto del corso d’acqua denominato “Rio Fontanelle”.

3. La ricorrente ha sostenuto l’illegittimità della determinazione adottata per la violazione e falsa applicazione delle indicate disposizioni di legge e per eccesso di potere sotto diversi profili.

4. In relazione alle motivazioni contenute nell’impugnato provvedimento di diniego ed ai motivi di ricorso proposti dalla ricorrente, la questione centrale che questo T.A.R. deve risolvere riguarda l’applicazione alla fattispecie delle norme contenute nell’art. 6 (norme in materia di parcheggi pertinenziali) della legge regionale n. 19 del 28 novembre 2001. Per quel che qui interessa tale disposizione prevede che “La realizzazione di parcheggi, da destinare a pertinenze di unità immobiliare e da realizzare nel sottosuolo del lotto su cui insistono gli edifici, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti, è soggetta a semplice denuncia di inizio attività” (comma 1) e che (comma 2) “La realizzazione di parcheggi in aree libere, anche non di pertinenza del lotto dove insistono gli edifici, ovvero nel sottosuolo di fabbricati o al pianterreno di essi, è soggetta a permesso di costruire non oneroso in deroga agli strumenti urbanistici vigenti” (comma modificato dall’art. 49, comma 15, della legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004 che ha sostituito all’autorizzazione gratuita prevista nel testo originario della norma il permesso di costruire non oneroso).
Si deve poi richiamare anche il comma 3 dell’art. 6 secondo il quale, “Nelle zone sottoposte ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e a vincoli idrogeologici l’inizio delle opere è subordinato al rilascio delle prescritte autorizzazioni da parte delle amministrazioni e degli enti preposti alla tutela del vincolo" (comma così modificato dall’art. 49, comma 6, della già citata legge regionale n. 16 del 22 dicembre 2004).

5. Per effetto delle indicate disposizioni la Regione Campania ha in parte modificato, con un ampliamento del numero dei possibili destinatari e con una semplificazione delle procedure di assenso, le previsioni contenute nell’art. 9 della legge 24.3.1989, n. 122 (cd. legge Tognoli), secondo cui, sulla base di una semplice autorizzazione, (nel testo originario della norma, ma ora con DIA) “I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato” (comma 1).
La legge della Regione Campania, come si è esposto, ha invece operato una distinzione fra l’ipotesi della realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo del lotto su cui insistono gli edifici, soggetta a semplice denuncia di inizio di attività, se conformi agli strumenti urbanistici vigenti, dall’ipotesi della realizzazione di parcheggi su aree libere (anche non pertinenziali), nel sottosuolo dei fabbricati o al pianterreno di essi, prevedendo in tal caso il rilascio di una autorizzazione gratuita (ed ora del permesso di costruire gratuito) anche in deroga agli strumenti urbanistici.
La Regione Campania ha quindi da un lato semplificato la procedura abilitativa prevedendo una semplice denuncia di inizio di attività per la realizzazione di parcheggi pertinenziali conformi agli strumenti urbanistici (anticipando il legislatore statale che nel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ha sostituito l’autorizzazione prevista dalla legge Tognoli per la realizzazione di parcheggi pertinenziali con la denuncia di inizio di attività) e dall’altro, nel prevedere il rilascio di una autorizzazione (e ora di un permesso gratuito) per le ipotesi non rientranti fra quelle oggetto di semplificazione (e quindi ammesse con D.I.A.), ha allargato l’ambito di applicazione della disciplina statale consentendo, in deroga agli strumenti urbanistici, il rilascio di un atto gratuito di assenso per la realizzazione di parcheggi anche in aree non pertinenziali o con un rapporto di pertinenzialità da determinare in un fase successiva.

6. Sulla base delle indicate disposizioni il ricorso proposto dalla signora S.P. si rileva fondato e deve essere pertanto accolto.

La legge della Regione Campania n. 19 del 2001 infatti, allargando, come si è detto, l’ambito della disciplina statale, non ha operato distinzioni basate sulla condizione dei soggetti che intendono realizzare i parcheggi pertinenziali e, in particolare, non ha limitato l’applicazione della relativa disciplina in favore dei soli soggetti residenti (e per le connesse finalità abitative).
In conseguenza si deve ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune resistente, non possa essere escluso, in presenza degli altri presupposti richiesti, il rilascio di una autorizzazione gratuita (ed ora di un permesso di costruire gratuito) per la realizzazione di un parcheggio interrato al servizio di un immobile non residenziale e quindi, come nella fattispecie, destinato ad una attività di ristorazione.
Né ha rilievo la circostanza che l’immobile presso il quale la ricorrente svolge la sua attività si colloca in zona agricola in quanto l’indicata normativa prevede il rilascio dell’atto di assenso anche in deroga agli strumenti urbanistici. Deve quindi ritenersi fondata la censura sollevata in proposito dalla ricorrente con il quarto motivo di ricorso.

7. Per quanto riguarda poi la questione della fascia di rispetto del corso d’acqua denominato “Rio Fontanelle”, che secondo il Comune costituirebbe un ulteriore impedimento al rilascio della concessione richiesta, si deve osservare che, come sostenuto sempre con il quarto motivo di ricorso, la presenza di un eventuale vincolo sull’area di proprietà della ricorrente non è ostativa in assoluto alla realizzazione dell’opera richiesta ma determina solo la necessaria valutazione della stessa da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, come previsto dal citato 3 comma dell’art. 6 della legge regionale n. 19 del 2001.

8. In conclusione, per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento dell’atto di diniego impugnato, con salvezza, peraltro, delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione resistente.

Si ritiene di dover disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese e competenze di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli sez. IV, accoglie il ricorso in epigrafe n. 6901 del 2004 R.G., proposto da S.P. e per l’effetto annulla il provvedimento del Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Carinola n. 2220 del 27 febbraio 2004 di diniego di concessione edilizia. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Cosí deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 6 aprile 2005.