EDILIZIA E URBANISTICA - 112
T.A.R. Lombardia, Sezione di Brescia, 21 marzo 2005, n. 178
Lo strumento urbanistico non può legittimamente imporre determinati usi colturali del territorio al di fuori di specifiche previsioni di legge. Non è consentito al Comune, con il P.R.G., inibire il taglio colturale né ordinare un determinato indirizzo produttivo alle aziende agricole. La pretesa del Comune in tal senso si sostanzia nel tentativo di utilizzare i propri poteri in materia di urbanistica al fine di perseguire il diverso obiettivo dell’asserita salvaguardia del paesaggio, cui è invece eventualmente preordinato un diverso ordito normativo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Sezione staccata di Brescia

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 849 del 2004 proposto da G.F. e S.A. rappresentati e difesi dagli avv.ti L.G. e A.P. ed elettivamente domiciliati presso i...

contro

il COMUNE di CORTE FRANCA costituitosi in giudizio rappresentato e difeso dall’avv. F.B. ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in ...

per l’annullamento

l’ordinanza del Responsabile dell’area tecnica del Comune di di Corte Franca n. 4/2004 dell’1 marzo 2004 di rimpiantumazione su terreno di un pioppeto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Vista l’ordinanza presidenziale n. 139 del 18 agosto 2004;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato quale relatore, alla pubblica udienza dell’8.3.2005, il dott. Stefano Mielli;
Uditi i difensori delle parti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

I ricorrenti sono comproprietari di alcuni terreni agricoli siti nel Comune di Corte Franca.
Con lettera del 27.2.2002 comunicavano al Comune il taglio di un pioppeto per la necessità di provvedere alla rotazione delle colture sul fondo.

Il Comune, con nota dell’8 gennaio 2003, prendeva atto della comunicazione con l’indicazione che il taglio avrebbe dovuto conservare il bene ai sensi dell’art. 30 comma 1 delle N.T.A. allegate al P.R.G.

In data 7.4.2003, il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune, preso atto dell’avvenuto taglio del pioppeto, ha invitato i ricorrenti a porre in atto la ripiantumazione dell’impianto a pioppeto.

Avverso tale determinazione proponevano le proprie contestazioni i ricorrenti, facendo presente che non sussistevano le condizioni agronomiche per il reimpianto, che lo stesso non rientrava nelle immediate strategie colturali e reddituali dell’azienda e che non erano in condizioni economiche tali da poter sostenere nell’immediatezza il reimpianto.
Con successiva nota i ricorrenti presentavano anche un elaborato peritale recante una relazione agronomica a sostegno delle proprie affermazioni.

A seguito delle rimostranze di alcuni cittadini che richiedevano il reimpianto del pioppeto, il Comune con ordinanza n. 4/2004 dell’1 marzo 2004, notificata il 3 marzo, ha ordinato di ripiantumare l’impianto a pioppeto entro 90 giorni come previsto dall’art. 30 delle N.T.A. allegate al P.R.G.

Tale provvedimento è stato impugnato con ricorso notificato il 3 maggio 2004 e tempestivamente depositato, per i seguenti motivi:

I) violazione degli articoli 41, 42 e 44 della Costituzione e degli articoli 832, 840, 2082 e 2083 c.c. e dell’art. 30 delle N.T.A. allegate al P.R.G. del Comune di Corte Franca;
II) eccesso di potere per sviamento;
III) eccesso di potere per difetto di motivazione o per insufficienza o inadeguatezza della medesima.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale eccependo l’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza istruttoria n. 139 del 18 agosto 2004, è stata disposta l’acquisizione di una relazione sui fatti di causa e gli atti ed i documenti del fascicolo istruttorio.
Il Comune, a mezzo del proprio difensore, ha depositato della documentazione e, successivamente, una relazione agronomica di contestazione delle conclusioni cui è pervenuta quella presentata dai ricorrenti, circa la non necessità di un periodo di riposo o di forme di rotazione colturale a seguito del taglio del pioppeto.
Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2005 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, per la mancata impugnativa delle precedenti note in cui, pur autorizzando il taglio colturale del pioppeto, si menzionava anche la necessità di conservarlo e per l’asserita acquiescenza alle medesime.
L’eccezione è infondata in quanto il provvedimento con cui il Comune ha ordinato di ripiantumare il pioppeto ha un’autonoma capacità lesiva e non può essere assimilato ad un atto di carattere confermativo delle precedenti note che hanno invece un contenuto meramente interlocutorio.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal Comune, non può ravvisarsi acquiescenza nella nota del 6.5.2003, con cui il ricorrente, pur affermando in modo incidentale e generico la propria disponibilità a provvedere al futuro reimpianto sulla base delle proprie strategie imprenditoriali, in realtà contestava le affermazioni del Comune: manca quel comportamento di accettazione spontanea e consapevole del provvedimento cui consegue l'effetto abdicativo proprio dell’acquiescenza.

2. Nel merito il ricorso è fondato.

Contrariamente a quanto affermato dal Comune l’art. 30 delle N.T.A. del P.R.G. non può essere interpretato nel senso di imporre agli agricoltori, i cui terreni siano ricompresi entro la sfera di applicabilità delle prescrizioni in esso contenute, l’obbligo di mantenere una determinata pratica colturale o determinate specie arboree.
Tale norma nel definire il regime degli interventi ammissibili entro la zona di rispetto ambientale, afferma che sono vietati gli usi e le trasformazioni incompatibili con il mantenimento dei singoli beni costitutivi e con l’equilibrio ecologico e paesaggistico dell’area.

Il terzo comma del medesimo articolo dispone che l’eventuale rimboschimento a scopi produttivi deve essere effettuato con sistemi conformi ai caratteri naturali dei luoghi, secondo piani aziendali approvati nelle sedi istituzionalmente competenti.
In proposito il Collegio osserva che il contenuto tipico del piano regolatore consiste nella disciplina degli usi del territorio comunale, con indicazione degli interventi edilizi ammessi e di quelli vietati: salvo diversa previsione di legge, il potere conformativo della proprietà è quindi normalmente limitato all’aspetto urbanistico ed edilizio del territorio.
Una limitazione dello ius utendi della proprietà, quale quello consistente nella limitazione delle colture praticabili, può avvenire solo nel rispetto del principio della riserva di legge (cfr. art. 41 Cost.) allorquando il legislatore, secondo canoni di ragionevolezza, abbia individuato la necessità di sacrificare un diritto costituzionalmente garantito, quale il diritto di proprietà, per la tutela di altri diritti di pari rango (è quanto accade, ad esempio, per la tutela dell'assetto idrogeologico del territorio; per la tutela del paesaggio; per la tutela del patrimonio forestale – cfr. la legge della Regione Lombardia 5 aprile 1976 n. 8; per la tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale - cfr. la legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9).

Orbene, a seguito dell’incombente istruttorio disposto con ordinanza n. 139 del 18.8.2004, si è potuto accertare che non ricorre alcuna delle menzionate fattispecie, in quanto sulle aree non risulta esservi vincolo idrogeologico, né vincolo paesaggistico e le stesse non sono ricomprese entro parchi regionali, fermo restando che il pioppeto non risulta tra le specie vegetali protette.

Deve pertanto trovare accoglimento il primo motivo di ricorso per la violazione dell’art. 30 delle N.T.A. del P.R.G. che non consente al Comune di inibire il taglio colturale né di ordinare un determinato indirizzo produttivo alle aziende agricole e per la violazione delle disposizioni poste a tutela del diritto di proprietà ed a tutela della libertà di iniziativa economica del ricorrente.

Al contempo risulta fondato anche il secondo motivo, concernente lo sviamento di potere, in quanto la pretesa del Comune si sostanzia nel tentativo di utilizzare i propri poteri in materia di urbanistica ed edilizia, al fine di perseguire un diverso obiettivo, consistente nell’asserita salvaguardia del paesaggio, cui è invece eventualmente preordinato un diverso ordito normativo che attribuisce gli obiettivi di salvaguardia allo Stato, alle Regioni e, ove sudelegati, ai Comuni, nei casi in cui ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

E’ pertanto evidente che ai fini della soluzione della controversia non rileva la questione, oggetto delle contrastanti relazioni agronomiche depositate, relativa alla necessità o meno di un periodo di riposo o di forme di rotazione colturale a seguito del taglio del pioppeto.

In definitiva poiché gli strumenti urbanistici non possono legittimamente imporre determinati usi colturali del territorio al di fuori di specifiche previsioni di legge e dovendosi escludere la possibilità di un’applicazione analogica delle norme che pongono limiti e divieti al diritto di proprietà, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell’ordinanza n. 4/2004 dell’1 marzo 2004, che ha ordinato di ripiantumare il pioppeto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2.100 oltre ad oneri di legge, a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia- Sezione staccata di Brescia definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’ordinanza del Responsabile dell’area tecnica del Comune di Corte Franca n. 4/2004 dell’1 marzo 2004.

Condanna l’Amministrazione resistente a corrispondere alla ricorrente la somma liquidata in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Brescia, l’8 marzo 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

MARIUZZO Francesco - Presidente
MORRI Gianluca - Giudice
MIELLI Stefano - Giudice estensore