EDILIZIA E URBANISTICA - 076
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 29 gennaio 2003, n. 453
Non può essere dichiarata la decadenza della concessione edilizia ai sensi dell'art. 4, quarto comma, della legge n. 10 del 1977 in presenza di impedimenti indipendenti dal concessionario anche se causati da fatti privati quali la contestazione e le molestie del vicino in relazione al diritto di accesso al lotto.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 996 del 2000 proposto dalla signora C.L.D.S., rappresentata e difesa dall’avv. G.T., con domicilio eletto in ...

contro

il Comune di Perugia, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’ avv. M.C., con domicilio eletto presso ...

per l’annullamento

della sentenza del T.A.R. dell’Umbria n. 842 del 29 ottobre 1999;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 29 ottobre 2002 il Consigliere Aldo Fera;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO 

La signora C.L.D.S., titolare di concessione edilizia rilasciata il 25 maggio 1995, ha impugnato davanti al T.A.R. dell'Umbria, con separati ricorsi:

a) l'ordinanza n. 96 del 4 novembre 1998, con cui è stata dichiarata la decadenza della concessione edilizia n. 1006 del 25 maggio 1995 e le è stato ordinato il ripristino dello stato dei luoghi con rimozione degli interventi edilizi;
b) l'ordinanza n. 16 del 21 gennaio 1999, con cui è stata annullata l'ordinanza n. 96/98, per vizi di forma, confermandone il contenuto sostanziale.

Le ordinanze adducono, a sostegno della decadenza della concessione, il mancato inizio dei lavori nel termine perentorio di un anno e comunque il loro mancato completamento entro il triennio successivo. 

Il T.A.R. ha dichiarato l'improcedibilità nel primo ricorso ed ha respinto il secondo, ritenendo tra l'altro che le prove fornite dall'interessata, circa l'esistenza di una causa di forza maggiore ostativa all'esecuzione dei lavori (molestie recate dal proprietario di un fondo di limitrofo), si riferissero ad un periodo di tempo successivo all'intervenuta decadenza.

L’appellante ripropone le censure prospettate in primo grado, che riguardano la mancata dichiarazione di soccombenza virtuale del comune nel primo ricorso, l'omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di riesame, il valore probante della documentazione fotografica effettuata nel sopralluogo nel 12 agosto 1998, l'omessa considerazione dell'inizio (marzo 1996) delle molestie in data anteriore alla scadenza del termine decadenziale, l'errata qualificazione delle relazioni intercorrenti fra la concessione principale è quella concernente l'annesso edilizio (710 del 1996), ed, infine, l'eccesso di potere sotto vari profili.

L'appellante ripropone, inoltre, l'azione di risarcimento del danno. 

L'amministrazione resistente controbatte le difese avversarie, insistendo tra l'altro sul fatto che "in ogni caso l'addotta impossibilità materiale di procedere all'esecuzione dei lavori si sarebbe protratta al massimo per qualche mese, risultando, di converso per tabulas, che per l'ulteriore periodo di almeno due anni la signora C.L.D.S. non ha dato corso per sua inerzia ai lavori in oggetto." L'amministrazione, quindi, conclude per il rigetto dell’appello.

DIRITTO

1. L’appello proposto dalla signora C.L.D.S. è fondato. 

2. Con i provvedimenti impugnati in primo grado, l'amministrazione comunale di Perugia aveva dichiarato la decadenza della concessione rilasciata il 2 giugno 1995, avendo accertato il mancato inizio dei lavori nel termine perentorio di un anno e comunque il loro mancato completamento entro il triennio successivo. Il T.A.R., allorché è entrato nel merito della questione, ha ritenuto, tra l'altro, che le prove fornite dall'interessata, circa l'esistenza di una causa di forza maggiore ostativa all'esecuzione dei lavori (molestie recate dal proprietario di un fondo di limitrofo), si riferissero ad un periodo di tempo successivo all'intervenuta decadenza. Su tale impostazione è allineata anche la difesa dall'amministrazione comunale, la quale per di più aggiunge che, comunque, l’impossibilità materiale di procedere all'esecuzione dei lavori si sarebbe protratta al massimo per qualche mese, risultando così privo di giustificazione l'ulteriore periodo di almeno due anni durante il quale l’inerzia è proseguita.

La questione ha carattere assorbente in quanto attiene all'esistenza del presupposto per l'esercizio del potere.

Dalla documentazione versata agli atti del giudizio, risulta, in particolare, che in data 27 marzo 1996 l'avvocato L.D., per conto della signora C.L.D.S., si lamentò con il signor O.M., proprietario del fondo confinante, perché impediva "l'uso dell'unica strada esistente, usata da decenni, per accedere a fondo con conseguenti notevoli ritardi per la costruzione e danni", avvertendolo che, in difetto, "avrebbe agito giudizialmente per il riconoscimento del proprio diritto e relativi danni".

All'invito il signor O.M., con l'assistenza dell'avvocato S.G., rispose in data 24 aprile 1996 contestando alla signora C.L.D.S. il diritto di passaggio.
Questi atti chiaramente dimostrano che il fatto, addotto dalla ricorrente quale causa di forza maggiore che le ha impedito di eseguire i lavori previsti nella concessione edilizia, si riferisce ad un comportamento di un terzo iniziato ben prima della scadenza (3 giugno 1996) del termine annuale di cui all'articolo 4 della legge n. 10 del 1977.
Ha errato, quindi, il primo giudice nell’affermare che "i problemi con il confinante signor O.M. sono iniziati solo in data 14 novembre 1996" basandosi su di una affermazione contenuta nella memoria resa dalla ricorrente in data 19 ottobre 1998 e negando ogni valore probatorio alla smentita contenuta nella successiva memoria del 6 novembre 1998.
Il T.A.R., infatti, ha valutato astrattamente le due dichiarazioni, senza considerare che solo la seconda era suffragata da riscontri probatori documentali provenienti oltreché dalla ricorrente anche dall'autore delle molestie e da due esponenti del foro di Perugia, che di certo non avevano alcun interesse a falsare la rappresentazione della realtà.

Ed è bene sottolineare come il comportamento molesto del confinante non ha assunto carattere episodico, ma si è protratto costantemente nel tempo, come dimostrato dalla lunga serie di avvenimenti riportati nella memoria integrativa del 6 novembre 1998.
Sono infatti documentati l'avvio di un'azione giudiziaria in sede civile per il riconoscimento della servitù di passaggio (26 novembre 1996), l’adozione di una ordinanza del pretore di Perugia (29 maggio 1997) che ha intimato al signor O.M. di consentire il passaggio di persone in mezzi, l'intervento dell'ufficiale giudiziario per dare esecuzione all'ordinanza (30 giugno 1997), la richiesta di intervento all'arma dei carabinieri per superare l’inottemperanza del confinante (2 luglio 1997), la conferma dell'ordinanza da parte del tribunale di Perugia (16 luglio 1997), i continui ostacoli frapposti dal medesimo agli operai intenti a procedere nella costruzione (dal settembre 1997 all’aprile 1998) cui ha fatto seguito la rescissione del contratto da parte dell'impresa U.C. (30 giugno 1998) e la stipula di un nuovo contratto con la O.C. (10 luglio 1998), la distruzione da parte del signor O.M. della strada realizzata dall'impresa a servizio del cantiere (15 settembre 1998), e da ultimo la presentazione di una querela contro il medesimo (15 settembre 1998).

Inoltre, nel periodo che va dal 23 settembre 1997 al 9 aprile 1998, un obiettivo ostacolo alla conduzione dei lavori e anche rappresentato dal divieto di transito per i mezzi pesanti sulla strada asfaltata Madonna dei Monti, che è stato superato solo con il rilascio di un'autorizzazione in deroga.

Ora, questa catena di eventi, di cui l’amministrazione aveva conoscenza perché segnalati dalla ricorrente con la ricordata memoria integrativa del 6 novembre 1998, indubbiamente rappresentano un impedimento assoluto alla esecuzione dei lavori, poiché questi di certo non potevano essere realizzati senza che fosse assicurato il passaggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera.

L’impedimento, inoltre, non è riferibile alla condotta del concessionario, per cui è tale da costituire quella causa di forza maggiore che sospende il decorso dei termini, previsti dall'art. 4 comma 4 della legge 28 gennaio 1977 n. 10.

La sentenza del T.A.R., quindi, va annullata, in quanto i ricorsi di primo grado andavano accolti nella parte in cui veniva chiesto l'annullamento delle ordinanze con cui l'amministrazione aveva dichiarata la decadenza della concessione edilizia n. 1006 del 25 maggio 1995 ed ordinato il ripristino dello stato dei luoghi con rimozione degli interventi edilizi nel frattempo eseguiti.

3. Il capo di domanda, con il quale si chiede la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento dei danni, deve essere invece disatteso in quanto il pregiudizio patrimoniale sofferto dalla ricorrente è riferibile, ancor prima che ai provvedimenti impugnati, alle molestie recate dal confinante, che, come si è detto, sono continuate fino all'adozione dei provvedimenti dichiarativi della decadenza.
Molestie per le quali (a quanto riferito nella memoria integrativa del 6 novembre 1998) pende giudizio civile. 

Per questi motivi il ricorso in appello deve essere accolto.

Appare tuttavia equo compensare le spese dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, accoglie l’appello e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati in primo grado.

Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 ottobre 2002, con l’intervento dei signori:

Claudio Varrone, Presidente
Corrado Allegretta, Consigliere
Goffredo Zaccardi, Consigliere
Aldo Fera, Consigliere estensore
Claudio Marchitiello, Consigliere