EDILIZIA E URBANISTICA - 074
Corte d'Appello di Milano - sezione I.a civile - 5 novembre 2002, n. 2589
Dichiara il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in materia di risarcimento e/o indennizzo per la reiterazione di vincoli urbanistici decaduti.
(segnalata dall'avv. Claudio Colombo - Monza)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO - sezione prima civile

nella persona dei magistrati
dott. Francesco Trombetti - presidente
dott.ssa Alda N. Vanoni - cons. rel. est.
dott. Luigi de Ruggiero - consigliere

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo al numero sopraindicato, promossa in grado d'appello con citazione notificata il 9.11.2002 e posta in decisione sulle conclusioni precisate all'udienza collegiale del 11.6.2002

tra

Comune di Seregno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. C.C. e domiciliato in Milano presso ... giusta procura in margine dell'atto d'appello

appellante

e

M.C., C.C., F.C, G.F.A. e G.A., tutti rappresentati e difesi dall'avv. F.C. presso cui hanno eletto domicilio in Milano, ..., giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto d'appello

appellati

avente ad oggetto: giurisdizione

sulle seguenti conclusioni:

per l'appellante: come da atto d'appello All. A)
per gli appellanti: come da verbale del 11.6.2002, All B)

(omessi gli allegati)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato li 21.3.2000 M.A, G.F.A. e G.A. convenivano avanti al tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, il Comune di Seregno chiedendone la condanna ai risarcimento dei danni e/o l'indennizzo conseguente alla reiterazione dei vincoli a verde pubblico e/o standard cui da oltre 25 anni la convenuta amministrazione aveva assoggettato le aree di proprietà di esse attrici; con vittoria di spese.

Si costituiva il convenuto Comune eccependo la carenza di giurisdizione e incompetenza del giudice adito e nel merito chiedendo il rigetto dell'avversa domanda con vittoria di spese.

Con sentenza non definitiva n. 312/2001 del 2.7.2001 il tribunale adito, nella sua composizione monocratica, ha dichiarato la giurisdizione del giudice  ordinario e respinto l'eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, riservando al definitivo la decisione sulle spese, con separata ordinanza ha disposto l'istruttoria sul merito.

Ha proposto appello il Comune di Seregno, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la declaratoria di carenza di giurisdizione dell' autorità giudiziaria ordinaria, ovvero in subordine l'incompetenza del tribunale di Monza e la competenza funzionale della corte d'appello in grado unico.

Si sono costituiti M.C., C.C., F.C. (questi in qualità di eredi di M.A.), G.F.A. e G.A. chiedendo il rigetto dell'appello.

In sede di precisazione delle conclusioni le parti hanno concluso come in epigrafe. Scaduti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. la causa è stata posta in decisione all'odierna camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'impugnata sentenza, non definitivamente pronunciando, ha ritenuto sussistente la giurisdizione dell' autorità giudiziaria ordinaria sull'esegesi dell'art. 34, 3° comma lett. b) del d. lgs. n. 80/1998, ossia ritenendo che la controversia de qua, avente ad oggetto una domanda di risarcimento e/o indennizzo per la reiterazione di vincoli urbanistici oltre il quinquennio previsto dalla legge rientri nelle controversie per le quali la citata norma fa salva la giurisdizione del giudice ordinario. Ciò in quanto la reiterazione di detti vincoli costituirebbe provvedimento di natura lato sensu espropriativa, come ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 179/1999, e l'incipit della predetta lettera b) esclude ogni innovazione in proposito ("nulla è innovato"). A ciò il primo giudice aggiunge il rilievo irrazionale una riserva di giurisdizione ordinaria limitata alla "fisiologia" del procedimento espropriativo, e non anche al suo sviluppo "patologico", e che gli attori non hanno impugnato gli atti amministrativi con cui è stato rinnovato il vincolo, ma solo chiesto l'indennizzo.

Il tribunale ha poi ritenuto la propria competenza, disattendendo l'eccezione di incompetenza funzionale sollevata alla difesa convenuta, affermando che la speciale competenza della corte d'appello in grado unico "sussiste solo per le controversie di opposizione alla stima dell'indennizzo da esproprio, laddove nel caso di specie l'indennizzo non è stato né stimato, né determinato, né offerto né tanto meno accertato".

L'appello del Comune di Seregno censura entrambi tali profili.

Ribadisce censoriamente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che le controversie in materia di reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio erano sottratte alla cognizione dell' autorità giudiziaria ordinaria anche prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 80/1998, e sottolineando il carattere eccezionale delle riserva di cui alla lettera b), a fronte della chiara volontà del legislatore di concentrare avanti al giudice amministrativo - con la piena tutela anche dei diritti soggettivi - tutte le controversie tra cittadini e p.a. legate all'uso del territorio.

In subordine, l'appellante osserva che, se si volesse riconoscere la natura espropriativa della reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio, e quindi ritenere la giurisdizione del giudice ordinario, si dovrebbe allora affermare la competenza esclusiva della corte d'appello in grado unico, non più limitata all'opposizione alla stima, ma, a seguito della nota sentenza 22.2.1990 n. 67 della Corte costituzionale, comprendente anche la determinazione delle dovute indennità di esproprio e di occupazione legittima a prescindere dall'intervenuta stima in via amministrativa.

La corte rileva la fondatezza dell'eccezione di carenza di giurisdizione dell' autorità giudiziaria ordinaria proposta come primo motivo di censura dall'appellante.
Appare indubbia, dal tenore letterale dell'art. 34 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, l'intenzione del legislatore di devolvere al giudice amministrativo tutte le controversie tra cittadini e pubblica amministrazione "in materia urbanistica ed edilizia", con la precisazione che per "materia urbanistica" si devono intendere (ai fini del suddetto provvedimento legislativo) "tutti gli aspetti dell'uso del territorio".
Tale essendo la generale volontà del legislatore, il terzo comma ha evidente valore eccezionale, facendo salva ("nulla è innovato") la pregressa attribuzione di competenza giurisdizionale all'autorità giudiziaria ordinaria con riguardo alle controversie di spettanza del tribunale superiore delle acque e a quelle "riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa ed ablativa".

La questione si risolve nel chiedersi se la reiterazione dei vincoli urbanistici a verde pubblico e/o a standard possa rientrare nella nozione di "atti di natura espropriativa o ablativa" di cui alla lettera b) del predetto comma 3, e la corte ritiene che la risposta debba essere negativa.

Si rileva innanzitutto che, in epoca anteriore alla riforma del 1998, era negata la giurisdizione del giudice ordinario in relazione al privato soggetto alla reiterazione di vincoli urbanistici senza indennizzo, e ciò in quanto non si ravvisava nella situazione del proprietario la consistenza di un diritto soggettivo risarcitorio, bensì solo quella di interesse legittimo (cfr. Cass. S.U. 28.10.1995, n. 11308, nonché l'ampia giurisprudenza del giudice amministrativo, di cui ex multis Cons Stato 5.7.10995, n. 541, Cons. Stato, 20.2.1998, n. 312(.

Con riguardo alle controversie derivanti dalla reiterazione dei vincoli urbanistici, pertanto, il richiamo alla precedente disciplina ("nulla è innovato") non può significare la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, bensì, al contrario, la sua esclusione.

A ciò si aggiunga che i predetti vincoli, ancorché possano comprimere il contenuto del diritto di proprietà fino al punto da "comportarne come effetto pratico uno svuotamento" (cfr. Corte cost. 12.5.1999, n. 179), non eliminano ogni possibilità di godimento del bene, che rimane comunque a tutti gli effetti nel possesso del proprietario: sotto questo profilo non possono, quindi, essere assimilati agli "atti di natura espropriativa o ablativa".

 Si deve, in conclusione, declinare la giurisdizione del giudice ordinario, così riformando l'impugnata sentenza.

La particolarità della vicenda legittima l'integrale compensazione tra le parti delle spese di difesa del doppio grado.

P.Q.M.

La corte definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta,
in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Seregno avverso alla sentenza non definitiva n. 312/2001 del 2.7.2001 del Tribunale di Monza - sezione distaccata di Desio, ed in riforma della stessa, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda proposta dagli odierni appellanti M.C., C.C., F.C. quali eredi di M.A., nonché G.F.A. e G.A.;

dichiara integralmente compensate tre le parti le spese di difesa del doppio grado.

Così deciso in Milano, lì 23.10.2002.

Il consigliere rel. est.
(dott.ssa Alda M. Vanoni)

Il Presidente
(dott. Francesco Trombetti)