EDILIZIA - 066
T.A.R. Lombardia, sezione di Brescia, 2 agosto 2002, n. 1100
(Presidente Mariuzzo; est. Tricarico)
Il potere di pianificazione in materia urbanistica appartiene in via principale al Comune, dovendosi considerare il potere della Regione come concorrente e mai sovraordinato rispetto a quello del Comune medesimo. Sono illegittime le modifiche d'ufficio confermate in sede di approvazione del P.R.G. che non siano adeguatamente motivate in relazione alle controdeduzioni del Comune.
Si tratta di un buon esempio di un Comune che non si lascia incantare dal meccanismo dell'ingoiare le proposte di modifica d'ufficio - spesso maldestre ed assurde - propinate dalla Regione pur di concludere rapidamente l'iter di approvazione del P.R.G. e che si oppone (con successo) alle proposte irragionevoli, ragionevolmente accettando quelle assennate.
Tra le altre di interesse:
- non è vero che l'azzonamento di P.R.G. debba raffigurare anche "le linee di inedificabilità totale o parziale derivanti dalla presenza di elettrodotti", soprattutto perché solo un superficiale può credere che dette linee (ovviamente irregolari, avendo un andamento connesso non solo al tracciato lineare, ma anche all'altezza dei condotti elettrici) possano essere raffigurate su di una planimetria a scala 1:2000; è perciò sufficiente una norma che richiama l'esistenza del vincolo;
- per evidenti ragione di gerarchia delle fonti, il P.R.G. ben può modificare (in riduzione) il p.e.e.p. vigente, limitandosi a non raffigurare parte del piano di zona vigente senza che l'operazione richieda una previa variante del piano attuativo stesso;
- le fasce di rispetto stradale e ferroviario ben possono essere indicate da una mera linea di arretramento (anzi, è meglio far così per evitare che l'imposizione di un vincolo di inedificabilità lungo le strade di progetto abbia a cadere per l'eventuale decorso del fatidico quinquennio);
Si tratta di vere e proprie ovvietà, che, a volte (non sempre), la Regione contesta e contraddice, pretendendo di prevalere solo perché ha inventato il procedimento veloce di approvazione per deglutizione del rospo.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso n. 127 del 2000 proposto dal COMUNE di SAN PAOLO d’ARGON,

in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Viviani Mario e Ballerini Mauro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Brescia, via Moretto n. 42/a,

contro

la REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Pujatti Piera ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Mento Donatella in Brescia, via Gramsci n. 28,

e nei confronti della

S. S.p.A. in persona del rappresentante legale pro tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avv. Benedetti Mario ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del T.A.R. in Brescia, via Malta n. 12;

per l’annullamento

in parte qua della delibera della Giunta regionale 12.11.1999 n. 6/46324, con la quale è stata approvata con modifiche d’ufficio l’adottata variante generale al P.R.G., limitatamente alle modifiche d’ufficio individuate col presente ricorso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e della S. S.p.A.;
Viste le memorie prodotte dai difensori delle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designata quale relatore, alla pubblica udienza del 12.4.2002, la dott.ssa Rita Tricarico;
Uditi i difensori delle parti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con deliberazione 19.3.1999 n. 6/42097, la Giunta regionale ha proposto una serie considerevole di modifiche d’ufficio al P.R.G. adottato dal Comune di San Paolo d’Argon con deliberazione consiliare 9.12.1996, n. 34.

Il Consiglio comunale, con deliberazione 28.6.1999 n. 27, ha esaminato le proposte di modifiche d’ufficio e si è espresso in senso favorevole con riguardo ad undici di esse e, approvando le proprie controdeduzioni, in senso solo parzialmente favorevole per altre dodici ed in senso contrario per ulteriori altre sette.

La Giunta regionale, con la deliberazione 12.11.1999, n. 6/46324, ha solo in parte aderito alle predette controdeduzioni, mentre per alcune altre ha confermato le modifiche d’ufficio proposte con la citata delibera n. 6/42097.

La delibera n. 6/46324 è stata impugnata con l’odierno ricorso, nel quale è stato dedotto il seguente motivo di doglianza concernente tutte le modifiche d’ufficio:

1) violazione della disciplina di cui all’art. 10, 2° e 4° comma della legge. 17.8.1942, n. 1150 e all’art. 27, 3° comma della L.r. 15.4.1975, n. 51

nonché, con riferimento alle singole modifiche d’ufficio:

2) proposta di modifica n. 2: violazione per falsa applicazione dell’art. 7 della legge. n. 1150/1942 e degli articoli 13, 14, 16 e 18 della L.r. n. 51/1975 - difetto assoluto di motivazione;
3) proposta di modifica n. 3: difetto assoluto di motivazione - violazione della gerarchia delle fonti;
4) proposta di modifica n. 4: difetto assoluto di motivazione - carenza di istruttoria e di ponderazione;
5) proposta di modifica n. 6: difetto assoluto di motivazione - travisamento e carenza di istruttoria;
6) proposta di modifica n. 9: difetto di motivazione - contraddittorietà- sviamento;
7) proposta di modifica n. 10: violazione per falsa applicazione dell’art. 1 della L.r. 7.6.1980, n. 93 - difetto assoluto di motivazione - travisamento e carenza di istruttoria;
8) proposta di modifica n. 13: difetto assoluto di motivazione - violazione dell’art. 13, 1° comma della legge n. 1150/1942- difetto di ponderazione e di istruttoria - travisamento;
9) proposta di modifica n. 15: difetto assoluto di motivazione;
10) proposta di modifica n. 21: difetto assoluto di motivazione - travisamento - carenza di istruttoria e di ponderazione;
11) proposta di modifica n. 24: difetto assoluto di motivazione;
12) proposta di modifica n. 25: difetto assoluto di motivazione;
13) proposta di modifica n. 30: difetto assoluto di motivazione.

Si sono costituite in giudizio tanto la Regione Lombardia quanto la S. S.p.A., le quali hanno controdedotto rispetto a quanto denunciato dal Comune ricorrente.

Con deliberazione della Giunta 22.12.1999, n. 6/47299, la Regione Lombardia ha proposto una modifica d’ufficio rispetto alla variante al P.R.G. qui considerata.

Pur a fronte di controdeduzione rispetto a tale proposta di modifica contenuta nella deliberazione del Consiglio comunale 29.3.2000, n. 8, la Giunta regionale l’ha approvata con deliberazione 22.9.2000, n. 7/1290.

Alla pubblica udienza del 12.4.2002 il ricorso in esame è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1 - Il Collegio è chiamato a valutare la legittimità o meno delle numerose modifiche d’ufficio, riportate nel presente ricorso, proposte e confermate dalla Regione Lombardia rispetto alla variante generale al P.R.G. adottata dal Comune di San Paolo d’Argon.

2 - In via generale e con riferimento all’onnicomprensivo motivo di doglianza dedotto dal Comune ricorrente, consistente nella presunta violazione dell’art. 10, 2° e 4° comma della legge. 17.8.1942, n. 1150 e dell’art. 27, 3° comma della L.r. 15.4.1975, n. 51, si rende opportuna una premessa in ordine alla definizione del potere di pianificazione territoriale ed alla relativa attribuzione e ripartizione di competenze.
Detto potere compete in via principale al Comune, dovendosi, invece, considerare il potere della Regione come concorrente e, comunque, mai sovraordinato rispetto a quello del Comune medesimo.

2.1 - In tale ottica le modifiche d’ufficio ad uno strumento urbanistico generale o ad una sua variante, come è nella specie, devono essere viste necessariamente come del tutto eccezionali.

Specificamente esse devono ritenersi ammissibili solo nelle ipotesi tassativamente contemplate all’art. 10, 2° comma, lett. a), b), c) e d) della legge n. 1150/1942, vale a dire nell’ipotesi in cui “siano riconosciute indispensabili per assicurare:
a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento;
b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato;
c) la tutela del paesaggio o di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;
d) l’osservanza dei limiti di cui agli artt. 41-quinquies, 6° e 8° comma (di volume e di altezza dei fabbricati, di distanza tra questi, di densità edilizia, di rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi) e 41-sexies ( spazi per parcheggi) della medesima legge
”.

2.2 - Dovrà, pertanto, qui valutarsi, con riferimento alle singole varianti d’ufficio, se le stesse o almeno qualcuna di esse rientrino in una o più ipotesi sopra richiamate, al fine di poterne verificare in via generale l’ammissibilità, salvo poi vagliare altri aspetti che saranno rilevati successivamente.

2.3 - Continuando questa disamina di carattere generale, va aggiunto che devono in via astratta ammettersi, altresì, quelle varianti che siano tali da non comportare “sostanziali innovazioni, tali cioè da non mutare la caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione”, richiedendo in tal caso, comunque, sempre una congrua motivazione.

2.4 - Questa previsione di cui al citato art. 10 della Legge urbanistica è pressoché ripetuta a livello regionale nella L.r. n. 51/1975 all’art. 27, 3° comma, di cui il Comune ricorrente lamenta pure la violazione.

2.5 - In ogni caso, come sopra rilevato, posto che il potere di pianificare l’uso del territorio, che si estrinseca nella destinazione e nella configurazione da imprimere allo stesso, spetta in via principale al Comune nel cui ambito questo s’inserisce, la Regione può, nei casi sopra esaminati e con i limiti appena evidenziati, proporre modifiche d’ufficio rispetto a quanto già disposto in sede di adozione e di eventuale accoglimento di osservazioni presentate dagli interessati, ma spetta pur sempre al Comune medesimo decidere se conformarsi o meno a tali proposte di modifiche.

2.6 - Qualora, nella valutazione discrezionale rimessa a quest’ultimo, voglia accogliere le proposte di modifica, esso deve esprimere chiaramente la propria volontà in tal senso, come tale diversa da quella manifestata in precedenza, al momento dell’adozione del P.R.G. o di sua variante, e che a quella si sostituisca.
La giurisprudenza è pressoché unanime nel senso appena visto (cfr.:Cass. - sez. II - 3.8.1984, n. 4622; Cass. - sez. II - 15.4.1991, n. 3922; Cons. Stato - sez. IV - 29.6.1982, n. 429).

2.7 - Tutt’al più, qualora vi sia un interesse superiore che giustifichi la circostanza per cui le controdeduzioni offerte dal Comune rispetto alle proposte di modifica d’ufficio provenienti dalla Regione debbano essere disattese, è necessario che la Regione stessa fornisca congrua ed adeguata motivazione in merito.
In assenza di motivazione, il che determina ex se un vizio inficiante la relativa delibera, il disporre, in sede di approvazione definitiva, sic et simpliciter le modifiche d’ufficio così come proposte in precedenza, senza tener in alcun conto le controdeduzioni presentate dal Comune, sostanzia, altresì, un difetto di ponderazione e di istruttoria, profilo rilevante di eccesso di potere avente effetti vizianti.

2.8 - E’ proprio quanto si è verificato nel caso di specie, come risulterà più evidente nel corso dell’esame delle singole modifiche d’ufficio, atteso che si è appunto constatato un atteggiamento della Giunta regionale acritico e del tutto avulso da qualsiasi considerazione svolta dal Comune in ordine a ciascuna delle proposte di modifica.
Pertanto deve ritenersi senz’altro fondato il primo motivo di censura dedotto da quest’ultimo nel ricorso in epigrafe.

3 - Con riguardo alle singole modifiche, partendo dalla proposta individuata al n. 2, questa è rappresentata dalla necessità di riportare in cartografia “le linee di inedificabilità totale o parziale derivanti dalla presenza di elettrodotti, così come previsto dalla normativa vigente in materia”.
La proposta considerata, non rientrando in alcuna delle ipotesi contemplate all’art. 10, 2° comma, lett. a), b), c) e d) della legge n. 1150/1942, avrebbe richiesto una congrua motivazione, nella specie, al contrario, mancante, essendo contenuto un generico quanto imprecisato riferimento alla normativa vigente in materia, ex se non in grado di farne percepire il fondamento.
Il Comune controdeduce alla stessa, rilevando che dette linee, non aventi andamento regolare, per ciò stesso non possono essere riportate sul P.R.G. con la dovuta puntualità, in ragione della scala di 1:2000 di questo, ed, inoltre, che, comunque, già l’art. 11, u.c. delle N.T.A. del P.R.G. contiene detta prescrizione di inedificabilità in relazione alle viste aree circostanti gli elettrodi, che saranno di volta in volta individuate.
La proposta di modifica viene approvata dalla Regione senza considerare l’allegata impossibilità oggettiva di realizzarla nonché la non necessità della stessa, sulla base di una mera opportunità, senza perciò motivare in contrario rispetto alla detta controdeduzione.
In effetti l’art. 7 della citata legge n. 1150/1942, il quale prevede che il P.R.G. contenga, tra gli altri, la determinazione dei vincoli da osservarsi in ogni zona, rimane soddisfatto dall’art. 11 delle N.T.A., come correttamente evidenziato dallo stesso Comune.

4 - Con riferimento alla proposta di modifica n. 3, in cui la Regione chiede di “riportare in cartografia la perimetrazione del piano di zona vigente, che deve essere recepito…”, rispetto al quale il Comune ha affermato di poterla accoglierla, per la parte che ha inteso mantenere nel P.R.G., ossia per quella già attuata, rilevando che invece per quella non attuata tale piano dovrà essere modificato in riduzione, la prima ha sostenuto che per la riduzione in questione sarebbe necessaria una variante ad hoc del PEEP.
A tale riguardo, è fondato il vizio di violazione della gerarchia delle fonti, dedotto dall’Amministrazione comunale, atteso che il PEEP, essendo un piano attuativo del P.R.G., è a questo sott’ordinato e ben può una modifica da apportare al primo essere introdotta direttamente nel P.R.G.

5 - La proposta di modifica n. 4 consiste nel ricondurre a zona E3 un ambito azzonato in parte in “C2-residenziale di espansione” ed in parte in “verde attrezzato”, sul rilievo che si tratterebbe di “nuova previsione insediativa in erosione di aree agricole…in un quadro ambientale di particolare valore paesaggistico monumentale”.
Rispetto ad essa il Comune ha controdedotto, affermando di poter comunque tutelare la chiesetta di S. Antonio proprio mediante “l’attuazione del piano attuativo in questione che…prevede spazi di uso pubblico…” ed inoltre che sarebbe necessario “dare alla frazione Tredici…spazi di uso pubblico”.
La motivazione addotta poi dalla Regione per non accogliere la richiamata controdeduzione appare del tutto incongrua, giacché in realtà non spiega in relazione alla controdeduzione stessa, bensì aggiunge rilievi ulteriori rispetto al fondamento della propria proposta di modifica.

6 - Per quanto concerne la proposta di modifica n. 6, essa consiste nel riazzonare ambiti già azzonati in parte “B1-residenziale di contenimento allo stato di fatto” ed in parte “B2-residenziale di completamento o sostituzione” in “zona E2-di salvaguardia ambientale gli ambiti 1.c1, trattandosi di lotti interclusi…che pregiudicherebbero l’integrità ambientale…” ed in E6-di rispetto fluviale, (Torrente Seniga, indicato quale corso d’acqua classificato come pubblico) “in quanto comprometterebbero ulteriormente un quadro paesaggistico...”.
Il Comune di San Paolo d’Argon, nell’esercizio del suo potere discrezionale, ha ritenuto di non dover accogliere la detta proposta per una parte del territorio individuata come 1.c1, rilevando la ridotta entità dei lotti contestati, come tale “non… in grado di compromettere il quadro ambientale”, mentre, con riguardo agli ambiti 1.c2, ha accolto solo per quella parte classificata zona 4, “in ossequio alle indicazioni dello studio geologico”.
La Regione Lombardia, disattendendo completamente le controdeduzioni opposte, senza fornire alcuna adeguata motivazione in merito, ha confermato la proposta suindicata, sulla base di un parere del Servizio Beni Ambientali al quale aveva già fatto riferimento nella proposta medesima, non tenendo conto, quanto a 1.c1, della limitata consistenza dell’edificazione, quanto a 1.c2, della circostanza che il Torrente Seniga non era soggetto a vincolo in quanto privo di valore paesistico (come rilevato dalla stessa Regione che, con delibera ad hoc, l’aveva inserito appunto nell’elenco dei corsi d’acqua non sottoposti a vincolo), in tal modo mostrando anche una carenza di istruttoria ed un travisamento dei fatti, come fondatamente denunciato nel presente ricorso dal Comune.

7 - La proposta di modifica n. 9 è rappresentata dal riazzonare gli ambiti azzonati “E3-zone agricole periurbane e/o intercluse” in “zona speciale per opere ed impianti”, al fine di localizzare impianti ed opere sussidiari e complementari all’Interporto ubicato sulle aree limitrofe di Montello ed Albano S. Alessandro, costituiti da “impianti tecnologici e ferroviari, viabilità di servizio, mitigazioni ambientali finalizzati al potenziamento ed al miglioramento dell’accessibilità all’Interporto”.

7.1 - In proposito il Comune ha rilevato che il proprio territorio è esterno al perimetro dell’Interporto di cui trattasi, il che deriverebbe da una valutazione circa le esigenze dello stesso, il che sarebbe poi in contraddizione con la necessità, evidenziata dalla Regione, di realizzare detti impianti di immediato utilizzo dell’Interporto stesso.
Ha ancora messo in evidenza come la dotazione impiantistica dell’Interporto dovrebbe essere localizzata nel suo perimetro, da approvare mediante accordo di programma dal quale, al contrario, il Comune ricorrente è stato estromesso, per estendere, diversamente, lo stesso al Comune di Montello, e come d’altra parte, qualora si decidesse di investire le aree del Comune di San Paolo d’Argon dell’insediamento dell’Interporto, tale decisione dovrebbe essere presa con accordo di programma.

7.2 - La Regione non ha affatto tenuto conto delle motivazioni addotte dal Comune a sostegno del mancato accoglimento della proposta, ed, al contrario, l’ha confermata.

7.3 - In ordine alla modifica in esame il presente ricorso è stato notificato alla Società S. S.p.A., la quale, essendo chiamata a realizzare l’Interporto in esame ed essendo, altresì, proprietaria delle aree in contestazione dalla stessa acquistate al fine di realizzare i visti impianti, risulta essere controinteressata.

7.3.1 - La controinteressata, relativamente a questa modifica d’ufficio, in primo luogo eccepisce l’inammissibilità per carenza di interesse o, comunque, per sopravvenuta carenza.

7.3.1.1 - Afferma in proposito che il Piano regionale dei Trasporti, qualificato come piano territoriale di coordinamento ed in quanto tale vincolante, attribuirebbe il carattere della funzionalità alle aree circostanti il centro di interscambio merci, tra le quali s’individuerebbero quelle ricomprese nel territorio del Comune ricorrente.
Deve rilevarsi che il rilievo della S. S.p.A. attiene non già all’interesse al ricorso, ma se mai al merito, atteso che, del tutto integro rimanendo tale interesse derivante dalla dedotta lesione prodotta dalla modifica e dalla possibilità di rimuoverla attraverso l’eventuale accoglimento del ricorso stesso, esso serve a sostenere la presunta legittimità della medesima modifica d’ufficio.
In proposito il ricorrente evidenzia che, posto che il richiamato piano territoriale dei trasporti non costituisce un piano territoriale di coordinamento, risultando una mera elencazione di opere, comunque lo stesso è stato superato nel corso del 1999.

7.3.1.2 - Quanto all’eccepita sopravvenuta carenza d’interesse, la stessa si fonda sull’assunto che, essendo medio tempore intervenuta una variante che avrebbe a sua volta modificato la variante in oggetto avverso la quale il Comune di San Paolo d’Argon non ha proposto ricorso, questo avrebbe prestato acquiescenza rispetto a quella qui in questione.
L’eccezione va disattesa, dal momento che è errato il presupposto: infatti la variante successiva cui fa riferimento la S. S.p.A ha un oggetto diverso rispetto a quello considerato.

7.3.2 - Si eccepisce, altresì, l’inammissibilità per essere stato il ricorso in epigrafe notificato solo alla stessa quale controinteressata, mentre ci sarebbero altri contointeressati nei confronti dei quali detta notifica non è stata eseguita.
Anche la vista eccezione è infondata, atteso che l’obbligo di notifica ai controinteressati riguarda quei soggetti nei confronti dei quali l’atto gravato possa produrre effetti e che siano individuati o, quanto meno, facilmente individuabili.
Qui, trattandosi di atto generale, non sussiste tale obbligo, non riscontrandone i detti presupposti.

7.4 - Nel merito devono ritenersi fondati i vizi di contraddittorietà, con riferimento alla proposta di modifica, e di assoluta carenza di motivazione, nella conferma della proposta da parte della Regione, dedotti dal Comune di San Paolo d’Argon..
La difesa della Regione rileva come si tratterebbe di opera di interesse nazionale, per la quale la modifica d’ufficio rientra tra quelle di cui al 2° comma, lett. b), dell’art. 10 della legge n. 1150/1942.
In realtà l’opera d’interesse nazionale, rappresentata dall’Interporto, risulta esterna al territorio del Comune ricorrente

8 - Passando alla proposta di modifica d’ufficio n. 10, per la parte che rileva in questa sede, questa consiste nel ricondurre gli ambiti già azzonati in parte B1 ed in parte B2, se ambiti 3a a zona “E1-area agricola ad alta intensità degli investimenti” (rispetto alla quale il Comune vuole invece mantenere la classificazione B per gli insediamenti agricoli non consolidati), se ambiti 3c a zona “E2- agricola di salvaguardia ambientale e della collina” ( in ordine alla quale il Comune controdeduce, evidenziando che gli stessi non si trovano in una “posizione tale da compromettere la salvaguardia ambientale”, essendo, al contrario, inseriti in un contesto edificato lungo una strada provinciale.
In merito sono da accogliere le censure sollevate dal Comune di San Paolo d’Argon, il quale prospetta il difetto assoluto di motivazione, il travisamento dei fatti e la carenza di istruttoria, nonché la violazione per falsa applicazione dell’art. 1 della L.r. 1980, n. 93.
Infatti la Regione, senza procedere ad alcun riesame a seguito di quanto controdedotto dal Comune, è evidentemente incorsa nel travisamento dei fatti, contestualmente violando la citata L.r. n. 93/1980, la quale prevede che, in sede di programmazione territoriale, si provveda a destinare ad attività agricole il patrimonio agricolo al fine di valorizzarlo e di recuperarlo, mentre nel caso di specie è chiara una diversa vocazione del territorio considerato, ed inoltre non ha minimamente motivato rispetto alle controdeduzioni del Comune.

9 - La proposta di modifica n. 13 si riferisce all’art. 6 delle N.T.A. e consiste nello stralcio dei Piani particolareggiati dalle tipologie di piani attuativi.
Con riferimento a detta proposta, il Comune ha controdedotto sostenendo che è lo stesso art. 13 della Legge urbanistica a stabilire che il piano particolareggiato sia “strumento generale di attuazione del P.R.G.”.
La Regione, disattendendo del tutto quanto rilevato dal Comune senza fornire alcuna giustificazione, ha realizzato un evidente difetto di motivazione e, contestualmente, la violazione della richiamata disposizione dalla portata inequivocabile.

10 - In ordine alla proposta di modifica d’ufficio n. 15, per la parte che qui interessa, essa è rappresentata dall’integrazione del punto 2 dell’art. 17 delle N.T.A. con la dicitura: “la zona è destinata a dar sede agli impianti ferroviari che comprendono, oltre la linea ferroviaria, le relative opere d’arte quali sovrappassi, sottopassi…, gli edifici, i manufatti e le attrezzature di stazione, di scalo merci e di servizio all’esercizio ferroviario…” eccetera, nonché con l’ulteriore dicitura: “a prescindere da quanto individuato dalle tavole di azzonamento del P.R.G. lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato…” .
Il Comune ha controdedotto, per quanto concerne la prima parte, affermando l’inapplicabilità di tale previsione perché le “aree destinate alla sede ferroviaria…avendo una profondità variabile dagli 8 ai 10 metri non sono…idonee a dar sede” a quanto sopra indicato, mentre, con riferimento alla seconda parte, rilevando l’inutilità della previsione, atteso che la normativa di cui al d.P.R. 11.7.1980, n. 753 contiene il divieto ivi indicato, ed anzi il pericolo di incertezze interpretative determinato dall’inciso “a prescindere da quanto individuato dalle tavole di azzonamento del P.R.G.”.
La conferma della suindicata proposta non è stata corredata di alcuna motivazione, di cui il Collegio riconosce, perciò, il difetto assoluto, dedotto da parte ricorrente.

11 - La proposta di modifica n. 21 si riferisce ad una modifica dell’art. 31 delle N.T.A., che, nella parte qui considerata, è nel senso di “abbassare l’altezza massima consentita a m. 7,50 trattandosi di zone per le quali è stato previsto il contenimento dello stato di fatto e tenuto conto dei parametri edificatori del P.R.G. del 1984 e di elevare a 10 metri la distanza minima tra pareti finestrate nel rispetto del D.M. n. 1444/68”.
Il Comune contesta, mettendo in evidenza come la vista “riduzione dell’altezza massima vanificherebbe la possibilità di eventuali contenuti sopralzi” ed inoltre come, in realtà, la richiamata disciplina concernente le distanze si riferisce esclusivamente a nuove costruzioni, il che non può accadere nella zona considerata, essendo la stessa di contenimento.
Precisa a tale ultimo proposito il Comune che, anche se si volesse considerare il sopralzo “nuova costruzione”, lo stesso potrebbe comunque essere realizzato in presenza di pareti non finestrate per le quali non vale il limite di distanza anzidetto.
Anche in questo caso la Regione, senza motivare, non ha tenuto conto di tali controdeduzioni, e perciò deve riscontrarsi, oltre che il già rilevato difetto di motivazione, anche la carenza o, quanto, l’insufficienza dell’istruttoria.

12 - Passando alla proposta di modifica n. 24, con riguardo unicamente alla parte non accolta dal Comune, essa è rappresentata dalla modifica dell’art. 36 delle N.T.A. del P.R.G., nel senso di stralciarne il terzultimo periodo (“nelle nuove costruzioni, ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi privati in misura non inferiore a 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione. Ai soli fini della dotazione minima nelle zone produttive…verrà considerata una volumetria virtuale…”), “in quanto non è giustificabile l’applicazione dei parametri edilizi di un’altra zona su ambiti che si intendono preservare da nuove edificazioni”.
Il Comune si è opposto, mettendo in rilievo che, trattandosi di aree destinate a rimanere private, sarebbe stato “necessario non imporre un vincolo di inedificabilità assoluta”, rappresentando “un’edificabilità sulle contigue zone D della medesima proprietà” proprio l’obiettivo perseguito dal P.R.G..
La Regione ha fatto una valutazione di mera opportunità non condivisa per le suindicate ragioni dal Comune, rispetto alle cui controdeduzioni la stessa non ha minimamente motivato, da cui il vizio di difetto di motivazione.

13 - Con riguardo alla proposta di modifica d’ufficio n. 25, consistente nella modifica da apportare all’art. 38 delle N.T.A., precisamente, per la parte che qui interessa, “introducendo al 1° periodo la dicitura «nella misura massima del 50% della s.p.l.»” in quanto si tratta di zona di completamento mista produttivo-commerciale, il Comune di San Paolo d’Argon, dopo aver puntualizzato che, in effetti, tale modifica interessa l’art. 38-bis, l’ha accolta solo per la destinazione commerciale nei lotti liberi, al fine di evitare disparità di trattamento a fronte di analoghe situazioni, e di mitigare la portata per i lotti già edificati.
Anche in questo caso, in assoluto difetto di motivazione, la Regione si è limitata, sic et simpliciter, a confermare la propria proposta di modifica.

14 - Infine, la proposta n. 30 si riferisce all’art. 54 delle N.T.A., prevedendo, per quanto rileva in questa sede, di “limitare al 10% la possibilità di incremento volumetrico degli edifici esistenti al fine di non alterare le caratteristiche tipologico - architettoniche dei manufatti”.
Nonostante il rilievo, da parte del Comune, che tale limitazione avrebbe di fatto impedito contenuti ampliamenti e che il pregio ambientale sarebbe stato, comunque, tutelato, atteso che detti ampliamenti erano possibili solo con riferimento a edifici non caratterizzati da tale pregio, la Regione ha ugualmente confermato detta proposta di modifica d’ufficio in assoluto difetto di motivazione.

15 - Tutti i vizi denunciati sono fondati e, pertanto, il ricorso de quo deve essere accolto.

16 - In ordine alla decisione sulle spese di giudizio e sugli onorari di difesa, il Collegio è dell’avviso che le stesse debbano seguire la soccombenza, rimanendo a carico della Regione Lombardia per 3/4 e della Sibem S.p.A. per 1/4, e che possano essere liquidate in complessivi € 4.900,00 (quattromilanovecento), oltre ad oneri di legge.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia- Sezione staccata di Brescia - definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato..

Condanna la Regione Lombardia e la S. S.p.A. a corrispondere, in ragione dei 3/4 la prima e di 1/4 la seconda, al ricorrente Comune di San Paolo d’Argon la somma complessiva di € 4.900,00 (quattromilanovecento), a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso, in Brescia, il 12 aprile 2002, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Francesco MARIUZZO - Presidente;
Oreste Mario CAPUTO - Giudice;
Rita TRICARICO - Giudice estensore.