EDILIZIA E URBANISTICA - 065
Consiglio di Stato, sezione VI, 2 agosto 2002, n. 4182

Se la documentazione che ha consentito il rilascio dell'autorizzazione paesistica è stata trasmessa in modo completo il termine perentorio di 60 giorni per l’annullamento non può essere interrotto da richieste istruttorie ulteriori e diverse rispetto a quelle poste alla base dell’autorizzazione.
Se la Soprintendenza ritiene che l’autorizzazione è stata rilasciata in assenza della documentazione necessaria può annullare l’atto rilevando il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria; ma se ritenga di dover acquisire elementi ulteriori rispetto quelli posti alla base dell’autorizzazione può acquisirli tenendo però conto che tale richiesta non è idonea ad interrompere il termine perentorio di 60 giorni per la conclusione del procedimento.

Nel caso di specie, la Soprintendenza aveva richiesto alla Regione documentazione fotografica e copia del provvedimento di autorizzazione dell’originario progetto.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero per i beni culturali ed ambientali, in persona del Ministro pro tempore e dalla Soprintendenza per i beni ambientali di Sassari e Nuoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;

contro

P.H. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti V.G. e F.D., ed elettivamente domiciliato presso il primo, in ...
e nei confronti

Comune di Arzachena e Regione Autonoma Sardegna, non costituitisi in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, n. 1081/2001;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 23-4-2002 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Uditi l'Avv. dello Stato Fiengo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in appello in epigrafe il Ministero per i beni culturali ed ambientali e la Soprintendenza per i beni ambientali di Sassari e Nuoro hanno chiesto l’annullamento della sentenza n. 1081/2001 con la quale il T.A.R. per la Sardegna ha accolto il ricorso proposto dalla P.H. s.r.l. avverso il decreto n. 51/01 del 6-2-2001, con cui il Soprintendente per i beni ambientali di Sassari e Nuoro ha annullato il provvedimento dell’Ufficio Tutela del Paesaggio della Regione Sardegna concernente l’autorizzazione paesaggistica a realizzare i corpi di fabbrica D/1, D/2 e D/3 della lottizzazione “L’Unfarru”, sita nel comune di Arzachena.
L’appello viene proposto per i seguenti motivi:

erroneità dell’impugnata sentenza, con cui il T.A.R. ha irragionevolmente ritenuto non legittima la richiesta istruttoria della Soprintendenza, pur avendo riconosciuto l’insufficienza dell’istruttoria svolta dalla Regione.

La P.H. s.r.l. si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione dell’appello e riproponendo i motivi assorbiti in primo grado.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

1. Con l’impugnata sentenza il T.A.R. ha accolto il ricorso proposto avverso l’indicato provvedimento della Soprintendenza di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione, rilevando che la richiesta istruttoria del 25-9-2000, inoltrata dalla Soprintendenza alla Regione, non era idonea ad interrompere il termine perentorio di sessanta giorni previsto per l’esercizio del potere statale di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche.
Il giudice di primo grado ha sottolineato che gli atti richiesti costituivano documentazione ulteriore rispetto a quella necessaria per il controllo di legittimità e che se la Soprintendenza riteneva che in assenza di tali atti non si potesse esaminare l’istanza, doveva annullare il nulla osta per difetto di istruttoria.
Le amministrazioni appellanti contestano tale assunto, rilevando la contraddittorietà del ragionamento del giudice di primo grado, secondo cui, pur essendo incompleta  la documentazione inviata alla Soprintendenza, questa non poteva chiedere ulteriori elementi istruttori ma si doveva limitare ad annullare il nulla osta.

L’appello è infondato.

Innanzi tutto, è bene chiarire che il T.A.R. non ha espresso alcun giudizio sulla completezza della documentazione trasmessa originariamente alla Soprintendenza ai fini della valutazione paesaggistica dell’intervento edificatorio, ma si è limitato ad affermare un diverso principio: la richiesta di atti ulteriori rispetto a quelli oggetto del procedimento conclusosi con il nulla osta delle ente regionale non è idonea ad interrompere il termine perentorio di sessanta giorni previsto per l’esercizio del potere statale di annullamento.

La tesi, oltre ad essere corretta, è anche conforme agli ulteriori principi elaborati dal Consiglio di Stato in ordine al procedimento di annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche.
Al riguardo, si rileva che la giurisprudenza, data ormai per pacifica la perentorietà del termine di 60 giorni (cfr. Cons. Stato, VI, n. 1267/94, n. 558/96, 1825/96 e n. 129/98), previsto per l’esercizio del potere di annullamento, ha ritenuto che tale termine decorra dalla ricezione da parte della Soprintendenza dell’autorizzazione rilasciata e della documentazione tecnico – amministrativa, sulla cui base il provvedimento è stato adottato; in caso di omessa o incompleta trasmissione di detta documentazione, il termine non decorre e la Soprintendenza legittimamente richiede gli atti mancanti (cfr. fra tutte, Cons. Stato, VI, n. 114/98).

Tale richiesta istruttoria può, quindi, essere effettuata nel solo caso di mancata trasmissione della documentazione, sulla cui base l’autorizzazione è stata rilasciata, e non di altra documentazione ritenuta utile dalla Soprintendenza.

Una volta che la documentazione acquisita nel procedimento conclusosi con il nulla osta regionale sia stata trasmessa in modo completo, unitamente ovviamente all’autorizzazione stessa, si deve ritenere che decorra il termine di sessanta giorni per l’esercizio del potere di annullamento senza che lo stesso possa essere interrotto da richieste istruttorie, che risultano idonee ad interrompere il termine solo in caso di incompleta trasmissione della documentazione su cui l’ente regionale (o sub-delegato) si sia pronunciato.
Del resto, tale impostazione appare conforme alla natura di riesame di sola legittimità, e non di merito (confermato recentemente dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 9 del 14-12-2001), di cui al predetto potere di annullamento: se la Soprintendenza ritiene che l’autorizzazione è stata rilasciata in assenza della documentazione necessaria, potrà annullare l’atto, rilevando il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria, come evidenziato anche dal T.A.R.

Comunque, qualora l’autorità preposta al controllo ritenga di dover acquisire elementi ulteriori rispetto quelli posti alla base dell’autorizzazione, potrà acquisirli direttamente tramite un sopralluogo, o delegare tale acquisizione, tenendo però conto che tale richiesta non è idonea ad interrompere il termine perentorio di 60 giorni per la conclusione del procedimento, in quanto relativa a documenti diversi ed ulteriori, rispetto quelli acquisiti nel procedimento conclusosi con l’autorizzazione.

Ogni diversa interpretazione attribuirebbe alla suddetta autorità un potere, che potrebbe agevolmente essere sospeso indefinitamente con richieste di elementi integrativi, che condurrebbero al concreto risultato dell’elusione del termine perentorio.
Una siffatta elusione del termine perentorio finirebbe per porsi in contrasto con i principi affermati dalla Corte Costituzionale in materia di distribuzione legislativa, tra Stato e Regioni, dei poteri autorizzatori in ambito paesaggistico, alterando, attraverso un potere di annullamento in pratica esercitabile senza termine certo, quel principio di giusto equilibrio tra i poteri di varie autorità, valorizzato dal giudice delle leggi (cfr. Corte Cost., n. 359/85, n. 153/86, n. 302/88 e n. 1112/88).

Nel caso di specie, la Soprintendenza aveva richiesto alla Regione documentazione fotografica e copia del provvedimento di autorizzazione dell’originario progetto.

Dagli atti prodotti in giudizio risulta che si trattava di documentazione ulteriore rispetto a quella acquisita nel procedimento conclusosi con l’annullato nulla osta, come dimostra il fatto che la Regione non era in grado di trasmettere direttamente gli atti, ma li ha richiesti alla P.H. s.r.l., che li ha poi fatti pervenire direttamente alla Soprintendenza (v. nota del 25-10-2000 della Regione e la lettera del 13-12-2000 della società appellata).

Trattandosi di documentazione ulteriore rispetto a quella sui cui la Regione si era pronunciata, la richiesta non era idonea ad interrompere il termine perentorio di sessanta giorni per l’esercizio del potere di annullamento, che decorreva dalla data (2-8-2000), in cui l’originaria documentazione era pervenuta completa alla Soprintendenza.

L’impugnato decreto è quindi illegittimo per essere stato adottato dopo la scadenza del termine perentorio di sessanta giorni.
Peraltro, è anche singolare che proprio uno degli atti, oggetto della richiesta istruttoria (precedente autorizzazione paesaggistica rilasciata per lo stesso intervento e richiesta nuovamente causa la scadenza della concessione edilizia per decorrenza dei termini in relazione ai sopra indicati copri di fabbrica di una lottizzazione, già ultimata nelle restanti parti), non sia stato poi tenuto in considerazione in sede di riesame del nulla osta da parte della Soprintendenza, che lo ha annullato senza valutare l’esistenza di una valida autorizzazione rilasciata in passato per le stesse opere.

2. In conclusione, l’appello deve essere respinto.

Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. 
Compensa tra le parti le spese del giudizio. 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2002 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Mario Egidio Schinaia - Presidente
Alessandro Pajno - Consigliere
Giuseppe Romeo - Consigliere
Giuseppe Minicone - Consigliere
Roberto Chieppa - Consigliere Est.