EDILIZIA E URBANISTICA - 058
Consiglio di Stato, sezione IV, 29 aprile 2002, n. 2277
Per disporre la demolizione di fabbricati costruiti a distanza dall'Autostrada inferiore a quella prescritta dall'art. 9, legge n. 729/61, deve essere fornita congrua e puntuale motivazione in merito alle esigenze di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità che imponevano il sacrificio della posizione giuridica del privato, trattandosi di edifici abitati e forniti di concessione edilizia. 
Le distanze prescritte dall'art. 9, legge n. 729/61 si applicano solo alle autostrade  che non erano state realizzate o almeno progettate, all'entrata in vigore della legge.
Le stesse distanze non si applicano alle costruzioni poste all'interno del perimetro del centro abitato.

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 619/1988 (N.R.G. 1948/88) proposto dal Prefetto di Brescia e l'A.N.A.S., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliati presso i suoi Uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

la S.r.l. E.C. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli Avv.ti D.M. e C.T., ed elettivamente domiciliati in ...;

i signori G.R. e F.P., non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sez. di Brescia, n. 254/87 del 9.3.1987;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della E.C. s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 30 ottobre 2001, il Consigliere Cesare Lamberti uditi, altresì, l'Avvocato dello Stato P. per l'appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con distinti ricorsi ritualmente notificati e depositati, la società E.C., il signor F.P. e la signora G.R. hanno impugnato al T.A.R. della Lombardia le tre ordinanze del Prefetto di Brescia (precisamente: l’ordinanza n. 7862 del 24 maggio 1983, l’ordinanza n. 4313 del 15 giugno 1984 e l’ordinanza n. 3893-3894 del 24 ottobre 1984), con le quali è stata disposta la rimozione delle opere edilizie eseguite dai ricorrenti in fregio all'autostrada Milano-Brescia, in territorio del Comune di Roncadelle.
Le opere eseguite consistevano in una palazzina residenziale, realizzata a ml. 6 dal confine della proprietà autostradale (ordinanza del 24.5.1983), nella ristrutturazione di preesistente fabbricato ad uso di civile abitazione a ml. 1,70 dal confine predetto (ordinanza del 15.6.1984) e nella realizzazione di rimesse in muratura costruite a ridosso della proprietà autostradale (ordinanza del 24.10.1994).

In una serie di censure, parte di identico contenuto, la società E.C. e il signor F.P. deducevano che, a seguito della concessione dell'esercizio dell'autostrada alla S.p.A. Autostrade, i poteri di tutela della autostrada stessa non spetterebbero né all'A.N.A.S., né al Prefetto, ma esclusivamente alla società concessionaria, che potrebbe soltanto adire il giudice ordinario per ottenere la rimozione delle opere costruite a distanza inferiore a quella prescritta. Veniva altresì prospettata la violazione dell'art. 9, legge n. 729/61, non essendovi nelle costituzioni realizzate alcun pericolo per la pubblica incolumità. Veniva altresì addotta la violazione di un ordine dell'autorità giudiziaria essendo stata già sospesa l'esecutività dell'ordinanza 24.10.1984.

Nel giudizio si è costituita l'A.N.A.S. e la Prefettura di Brescia chiedendo il rigetto del ricorso.

Con la decisione in epigrafe il T.A.R. di Brescia, riuniti i ricorsi, respingeva le censure di violazione di legge, ritenuto che i poteri di tutela da tracciato stradale non spettavano alla società concessionaria ma alla Prefettura. Disattendeva l'illegittimità dei provvedimenti per violazione di un ordine del giudice, data la genericità della censura a fronte del preciso carattere delle ordinanze, inerenti una palazzina residenziale (ord. 24.6.1983) la ristrutturazione di un fabbricato preesistente (ord. 15.6.84) e rimesse in muratura (ord. 24.10.84).
Il T.A.R. accoglieva invece la censura di difetto di motivazione in merito all'interesse all'abbattimento delle opere di cui alle ordinanze di che trattasi, non essendo le opere né abusive perché rispondenti a concessione né ostative alla pubblica incolumità. 
Tutte le altre censure sono state assorbite dal primo giudice.

La sentenza è stata gravata d'appello dall'Amministrazione.
Resistono gli appellati con memoria ed appello incidentale ove chiedono l'esame delle censure dichiarate assorbite.

DIRITTO

1. Nell’accogliere il ricorso degli odierni appellati avverso i provvedimenti in epigrafe, che dispongono la demolizione di alcuni fabbricati di loro proprietà solo perché costruiti a distanza inferiore da quella prescritta dall'art. 9, legge n. 729/61, il primo giudice ha affermato che il Prefetto di Brescia avrebbe dovuto fornire una congrua e puntuale motivazione in merito alle particolari esigenze di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità che imponevano un così rilevante sacrificio della posizione giuridica dei ricorrenti. La circostanza che gli immobili fossero già abitati ingenerava l'affidamento dei privati, non solo con riferimento alla previsione urbanistica, ma, anche alla concreta situazione ambientale, insistendo, nella stessa zona, altri edifici alla stessa distanza dall'autostrada. I provvedimenti impugnati non contenevano alcuna valutazione della necessità della demolizione in rapporto con l'entità del sacrificio derivante ai privati in presenza di una situazione di fatto oramai consolidata.

Ritiene il collegio di confermare tali assunti e di rigettare l'appello, siccome infondato.

A fronte delle affermazioni dell'Amministrazione circa il carattere vincolato dei provvedimenti dell’autorità prefettizia, che ne svincola il contenuto dall’onere di motivazione sull’affidamento dei privati e sulla comparazione dei loro interessi a quelli dell’ente pubblico, va, diversamente evidenziato che siffatto onere deriva dall’essere i fabbricati abitati trattandosi di ristrutturazione di un edificio ad uso civile abitazione.
E tanto basta a rendere necessaria la motivazione sotto l'aspetto della comparazione dell'interesse del privato con quello dell'amministrazione sotto l’aspetto dell’affidamento dei proprietari delle unità immobiliari abitate, in presenza di concessioni rilasciate dall’autorità comunale.
Va, in ogni caso, ribadito come l'art. 9, legge n. 729/61 trova applicazione solo in relazione alle autostrade di nuova costruzione e cioè a quelle che non erano state realizzate all'epoca dell'entrata in vigore della legge, come è l'autostrada Milano - Bergamo - Brescia, entrata in esercizio in epoca antecedente al 1961.
La disciplina della fattispecie di che trattasi è pertanto sottratta all'art. 9, 1° comma, legge 24 luglio 1961, n. 729, il cui divieto di costruire di ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie, a distanza inferiore a 25 m. dal limite della zona di occupazione dell'autostrada, opera soltanto per le autostrade la cui costruzione è avvenuta dopo l'entrata in vigore della legge medesima, oppure alle autostrade la cui costruzione è stata già concessa anteriormente a tale data.
È la stessa lettera della legge ad implicare tale conclusione, laddove fa riferimento alle autostrade e ai relativi accessi, previsti sulla base di progetti regolarmente approvati: tanto basta a rendere inapplicabile la nuova normativa ad autostrade già edificate in base al generale principio della irretroattività sancito dall'art. 11 delle preleggi.

In base alle disposizioni di cui alla legge 6 agosto 1967 n. 765 e al d.m. 1 aprile 1968, è, poi, da ritenere che il disposto l'art. 9, legge 24 luglio 1961, n. 729 non si applichi alle costruzioni poste all'interno del perimetro del centro abitato, non esistendo nella fattispecie alcun elemento tale da far ritenere la compromissione delle esigenze di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità.

Lo stesso Prefetto nel provvedimento impugnato ammette che si tratta di "opere di ristrutturazione di preesistente fabbricato ad uso civile abitazione": invero la E.C. si è limitata ad eseguire opere di ristrutturazione di un fabbricato già in precedenza alla stessa distanza dalla autostrada senza nulla modificare. In sede di ristrutturazione, non veniva compiuta sull'immobile alcuna modifica in tema di distanza dall'autostrada, risalendo il fabbricato agli anni cinquanta, come risulta dalla relazione del geom. C.

Va conclusivamente respinto l’appello principale del Prefetto di Brescia e dell’ANAS; conseguentemente diviene inammissibile l’appello incidentale della E.C. s.r.l.;

Sussistono giusti motivi per confermare le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quarta Sezione, definitivamente decidendo sull’appello in premesse, respinge l’appello principale del Prefetto di Brescia e dell'ANAS.
Dichiara inammissibile l'appello incidentale dell'E.C. s.r.l.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 30 ottobre 2001 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta - riunito in camera di consiglio con l’intervento dei signori:

Lucio VENTURINI, Presidente
Domenico LA MEDICA, Consigliere
Cesare LAMBERTI, Consigliere, est.
Aldo SCOLA, Consigliere
Ermanno DE FRANCISCO, Consigliere

EDILIZIA E URBANISTICA - 058-bis
T.A.R. Lombardia, sezione Brescia, 21 maggio 2002, n. 874 e n.  876
In caso di realizzazione e di un ulteriore vano in sopralzo ad un edificio già esistente all’interno del centro edificato del Comune di R. e, tra l’altro, collocato sul lato opposto a quello della sede stradale deve affermarsi che, in difetto di un sopravvenuto maggiore ingombro perimetrale dell’edificio, non sussiste la violazione del distacco dall’autostrada.

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 220/1985 proposto da D.G. e A.A., rappresentati e difesi dall’Avv. G.M. ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in ...

contro

il Prefetto di Brescia, in persona del Prefetto pro tempore e dell’A.N.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati presso i suoi Uffici in Brescia, Via S. Caterina, 6

per l’annullamento

del provvedimento 8.1.1985, n. 10311, con cui è stata ordinata la demolizione di opere assuntamente abusive realizzate in fregio dell’autostrada Milano - Brescia

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle resistenti Amministrazioni;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato come relatore, all’udienza camerale del 28.3.2002, il dott. Francesco Mariuzzo;
Uditi, altresì, i procuratori delle parti;

Ritenuto in fatto e diritto:

che con ricorso notificato l’11.2.1985, tempestivamente depositato, gli istanti hanno impugnato l’ordine di demolizione indicato in epigrafe, deducendone l’illegittimità per violazione di legge e per eccesso di potere per travisamento dei fatti;

che il suddetto ricorso è fondato, poiché gli interessati hanno comprovato in giudizio che, diversamente da quanto riferito dall’A.N.A.S. al Prefetto di Brescia, nella specie non si trattava di una nuova costruzione realizzata con violazione del distacco minimo dall’autostrada, ma soltanto della realizzazione di un ulteriore vano in sopralzo ad un edificio già esistente all’interno del centro edificato del Comune di R. e, tra l’altro, collocato sul lato opposto a quello della sede stradale;

che deve conseguentemente affermarsi che, in difetto di un sopravvenuto maggiore ingombro perimetrale dell’edificio de quo, la contestata violazione del distacco dall’autostrada da parte di una nuova costruzione è del tutto insussistente;

che il ricorso deve essere dunque accolto con assorbimento degli ulteriori profili dedotti;

che le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate in € 1.600, oltre ad oneri di legge;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia - in accoglimento del ricorso in epigrafe, annulla il provvedimento 19.3.1983, n. 8085 del Prefetto di Brescia. Condanna l’Amministrazione al pagamento a favore dei ricorrenti della somma di € 1600 per spese, competenze ed onorari di difesa, oltre ad oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, il 28.3.2002, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

Francesco Mariuzzo - Presidente
Alessandra Farina - Giudice
Elena Quadri - Giudice