EDILIZIA - 056
T.A.R. Lombardia, sezione Brescia, 2 aprile 2002, n. 561
La gratuità della concessione non può essere riconosciuta all'infuori dei casi specificatamente previsti dalle norme.
Non spetta l'esenzione alla società cooperativa all'infuori dei piani di zona.
I soci della cooperativa non possono essere considerati "terzi" ai quali si possano cedere gli alloggi a prezzo convenzionato ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 10 del 1977 per cui la relativa concessione non può godere delle agevolazioni contributive previste dalle predette norme.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione staccata di Brescia
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 172/1997 proposto da A.C.D. s.c.r.l. rappresentata e difesa dall’Avv. G.D. ed elettivamente domiciliata presso ...

contro

Il Comune di Poncarale, in persona del Sindaco pro-tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. M.B. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in ...

per l'accertamento

del diritto all’esenzione del contributo ed annullamento del provvedimento del 3.10.96 del Comune di Poncarale che impone il pagamento degli oneri per la concessione edilizia n. 47/96

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta, alla pubblica udienza dell’11.01.02 la relazione del dr.O.M. Caputo;
Uditi, altresì i difensori delle parti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 15.01.97 la cooperativa A.C.D. s.c.r.l. chiedeva l’accertamento del diritto all’esenzione del contributo calcolato sul costo di costruzione relativo alla concessione edilizia n. 47 avente ad oggetto la realizzazione di ventidue villette a schiera nell’ambito di un piano di lottizzazione.
Nelle premesse dell’atto introduttivo si richiama il contenuto delle comunicazioni intrattenute con il Comune al fine di ottenere l’esenzione (nota del 2.02.96 cui ha fatto seguito quella del 11.11.96), quindi si deduce che illegittimamente, sulla scorta dell’errata interpretazione degli artt. 7 e 8 legge n. 10/77, l’amministrazione resistente ha negato il diritto all’esenzione.

L’impugnazione è affidata ad un unico motivo articolato in più censure:

Violazione (o falsa applicazione) degli artt. 7 e 8 legge 28 gennaio 1977, n. 10
Eccesso di potere per incongrua, contraddittoria motivazione.

Il diniego dall’esenzione, motivato in considerazione del fatto che la normativa invocata trovi esclusiva applicazione con riferimento agli alloggi destinati ad essere immessi nel libero mercato, e non già per quelli attribuiti ai soci, sarebbe, oltre che giuridicamente non corrispondente alla ratio delle norme, contraddittoria dal momento che i soci, rispetto alla cooperativa, sono comunque terzi.

L’amministrazione si è costituita insistendo sulla tassatività delle ipotesi normative di esenzione dagli oneri di costruzione, tale da non consentire l’interpretazione analogica della disciplina.

Alla pubblica udienza del 11.01.02, la causa su richiesta delle parti è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

La cooperativa ricorrente, avente lo scopo di realizzare nell’ambito di una lottizzazione ventidue villette a schiera da destinarsi ai soci, ha chiesto l’accertamento del diritto, negato dal comune resistente, d’esenzione del contributo calcolato sul costo di costruzione.
Il diritto sarebbe sancito, secondo la ricorrente, dagli stessi artt. 7 e 8 legge n. 10/77, invocati dal Comune di Poncarale per negare l’esenzione: i soci sono terzi, rispetto alla società cooperativa, tant’è che solo in forza dell’atto di assegnazione il socio, titolare della quota sociale, diviene proprietario dell’unità immobiliare.
Aggiungasi che la ratio dell’esenzione è quella di calmierare per mezzo della convenzione il mercato immobiliare in favore di soggetti che godono di un reddito limitato: in tale categoria di soggetti vi rientrerebbero anche i soci della cooperativa edilizia che persegue istituzionalmente scopo mutualistico, senza fine di lucro.

Il ricorso è infondato.

In tema di esenzione del pagamento di contributi urbanistici si è da sempre affermata la tassatività dell’elencazione legislativa delle ipotesi disciplinate dagli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 10/77 (cfr. Cons. St., sez. V, 14 ottobre 1992 n. 987; T.A.R. Lazio, sez. Latina, 1 agosto 1994 n. 752).
Ciò non esclude in radice che, in forza del metodo ermeneutico estensivo avente ad oggetto le norme che prevedono le esenzioni, si possa individuare una regola di generale applicazione, oltre le singole fattispecie enunciate.
Il altri termini, il fatto che gli artt. 7 e 8 limitino l’esenzione a chi costruisca la casa d’abitazione, secondo certe caratteristiche strutturali (cfr. art. 16, ultimo comma, legge n. 457/78), per sé o per gli stretti congiunti; ed, in altra ipotesi, in favore delle cooperative che costruiscano nell’ambito dei piani di edilizia economica e popolare ( artt. 4 e ss. legge n.167/62); ed, infine, a vantaggio degli imprenditori che si obblighino a immettere sul mercato gli immobili a prezzi convenzionati, non sarebbe ex ostativo all’interpretazione estensiva di tali ipotesi (art. 7 legge n. 10/77).

Ciò che non è consentito è che si giunga per tale via a sovvertire la ratio complessiva che informa le norme.
Cosicché non può condividersi l’argomento che i soci della cooperativa sarebbero terzi rispetto alla società cooperativa, e, come, tali assimilabili agli acquirenti dall’impresa che costruisca gli immobili.
Lo scopo mutualistico, richiamato dalla stessa ricorrente, per giustificare l’esenzione sotto il diverso profilo della categoria reddituale debole, depone in senso affatto opposto.
Infatti i soci della cooperativa edilizia, unite le forze, realizzando tramite la compagine sociale le unità immobiliari, risparmiano sui costi poiché eliminano, a tacere d’altro, una voce di spesa corrispondente al lucro che l’imprenditore privato realizza fra i costi di costruzione ed il prezzo di vendita ai terzi.
In definitiva i soci della cooperativa sono semmai maggiormente assimilabili al privato che costruisca la casa d’abitazione per sé, piuttosto che ai terzi acquirenti.

Quindi l’eventuale stipulazione della convenzione non consentirebbe comunque di accedere al beneficio dell’esenzione, posto che l’atto negoziale presuppone la vendita a terzi delle abitazioni essendo strumentale, oltre che a garantire l’accesso alla casa a categorie deboli, ad affrancare dal libero dispiegarsi delle dinamiche di mercato la quantificazione del prezzo d’acquisto.
Né può trovare applicazione la disciplina prevista in favore delle cooperative posto che essa è circoscritta alla realizzazione di programmi di edilizia economica popolare, non già quindi, come nel caso che ne occupa, di interventi attuati nell’ambito di una lottizzazione.

Sicché, ad attento esame la prospettazione della ricorrente, lungi dall’essere astrattamente frutto di un indirizzo ermeneutico estensivo, collide con ciascuna delle espresse previsioni esaminate.

Le villette a schiera realizzate dalla cooperativa non posseggono le caratteristiche strutturali previsti ai sensi del combinato disposto degli art. 9, comma 1 decreto-legge. n. 9/82 e art. 16, ultimo comma, legge n. 457/78; non sono realizzate dalla cooperativa nell’ambito di un programma di edilizia economico popolare ex legge n. 167/62; ed infine, non sono destinate all’immissione nel mercato in favore di potenziali acquirenti a prezzi predeterminati secondo convenzione sottoscritta con il Comune.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia- Sezione staccata di Brescia - definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Brescia, l’11.1.2002 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Francesco MARIUZZO, Presidente
Oreste Mario CAPUTO, giudice relatore
Alessandra FARINA, giudice.